Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE
/* COM/2003/0496 def. - COD 2001/0305 */
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PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce norme comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE
2001/0305 (COD)
PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce norme comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91
1. Introduzione
A norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, la Commissione formula un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione esprime il seguente parere sui quindici emendamenti adottati dal Parlamento.
2. Antecedenti
Il 21 dicembre 2001 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo ed al Consiglio una proposta di regolamento (COM(2001) 784 def. - 2001/0305 (COD)).
Alla seduta plenaria del 17-18 luglio 2002 il Comitato economico e sociale europeo ha espresso parere favorevole.
Il Comitato delle regioni non ha espresso alcun parere.
Il 24 ottobre 2002 il Parlamento europeo ha approvato la proposta in prima lettura, con riserva di emendamenti.
Il 4 dicembre 2002 la Commissione ha adottato una proposta modificata che accoglieva alcuni degli emendamenti del Parlamento europeo (COM(2002) 717 def.).
Il 18 marzo 2003 il Consiglio ha adottato una posizione comune a maggioranza qualificata.
Il 25 marzo 2003 la Commissione ha adottato un parere in merito alla posizione comune (SEC(2003) 361 def.).
Il 3 luglio 2003, in seconda lettura, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che modifica la posizione comune.
3. Obiettivo della proposta
Nel 1991 la Comunità europea ha adottato un regolamento in materia di compensazione per i passeggeri a cui viene negato l'imbarco su voli di linea per motivi di overbooking. Il regolamento garantiva ai passeggeri cui era stato negato l'imbarco in un aeroporto comunitario il diritto di ottenere una compensazione pecuniaria, di scegliere tra l'imbarco su un volo alternativo o il rimborso del prezzo del biglietto e di usufruire di assistenza in attesa di un volo successivo (pasti e pernottamento in hotel). Ciò ha costituito un importante progresso per la creazione dei diritti dei passeggeri aerei.
Nel 2001 la Commissione ha adottato una proposta finalizzata a rafforzare la tutela dei passeggeri, introducendo tra l'altro misure per ridurre la frequenza dei dinieghi di imbarco. In caso di negato imbarco, la proposta impone agli operatori prima di tutto a rivolgersi a volontari affinché rinuncino al posto in cambio di determinati vantaggi. Gli operatori sono autorizzati a negare l'imbarco se, e soltanto se, il numero di volontari non è sufficiente, e, in tal caso, devono indennizzare i passeggeri, come prevede il regolamento in vigore. Per dare alle compagnie un forte incentivo a trovare volontari e per creare un potente deterrente contro il negato imbarco contrario alla volontà del passeggero, la proposta intende aumentare l'ammontare della compensazione rispetto al regolamento in vigore.
Inoltre, la proposta di regolamento amplia i diritti menzionati, comprendendovi anche:
- le cancellazioni dei voli quando la responsabilità è della compagnia aerea, allo scopo tra l'altro di ridurre il numero di passeggeri vittime di cancellazioni tardive;
- i voli non di linea; poiché tali voli fanno spesso parte dei viaggi "tutto compreso", il regolamento impone obblighi anche agli operatori turistici, e non solo alle compagnie aeree;
- ai voli di ritorno da paesi terzi verso un paese della Comunità europea, se l'operatore è un vettore comunitario.
La proposta crea inoltre diritti fondamentali per i passeggeri confrontati con ritardi prolungati.
4. Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo
Nella sua comunicazione al Parlamento europeo sulla posizione comune (SEC(2003) 361), la Commissione ha dichiarato di poter accogliere la posizione comune dato che essa non altera gli obiettivi e l'approccio della proposta iniziale, anche se avrebbe giudicato preferibili livelli di compensazione più elevati.
In seconda lettura, il Parlamento europeo ha adottato quindici emendamenti; la Commissione ne accoglie otto, in toto o in parte, giudicandoli conformi agli obiettivi della proposta.
4.1. Emendamenti accolti dalla Commissione
L'emendamento 8 modifica il limite temporale per la presentazione all'accettazione da trenta a sessanta minuti prima dell'orario di partenza previsto, in mancanza di indicazioni specifiche della compagnia aerea o dell'operatore turistico in merito. Un periodo più lungo è preferibile, a causa del rafforzamento delle procedure di sicurezza che ha seguito l'11 settembre 2001. Parte interessata della proposta: l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a).
L'emendamento 11 innanzitutto allinea le fasce di distanza previste per l'assistenza ai passeggeri vittime di ritardi con quelle dell'articolo 7, paragrafo 1 (livelli di compensazione), chiarendo e semplificando la proposta. Parte interessata della proposta: l'articolo 6, paragrafo 1.
In secondo luogo, esso limita i diritti dei passeggeri all'assistenza prevista dall'articolo 9 (pasti e pernottamento), eliminando il diritto all'assistenza previsto dall'articolo 8 (scelta tra rimborso e percorso alternativo). L'assistenza prevista dall'articolo 8, effettivamente, potrebbe provocare confusione ed ulteriori ritardi in determinate circostanze, ad esempio quando un volo ritardato arriva mentre i passeggeri stanno ricevendo il rimborso o sono già in corso di trasferimento su voli alternativi. L'emendamento elimina inoltre la deroga prevista per i vettori in grado di dimostrare di non essere responsabili del ritardo. Si tratta di un'eliminazione giustificata, in quanto garantisce che i passeggeri ricevano almeno assistenza minima in qualsiasi circostanza.
L'emendamento 12 allinea le fasce di distanza previste per consentire la riduzione della compensazione nel caso di ritardi più brevi con quelle dell'articolo 7, paragrafo 1 (livelli di compensazione), chiarendo e semplificando la proposta. Parte interessata della proposta: l'articolo 7, paragrafo 2.
L'emendamento 13 (secondo elemento, con riformulazione) aggiunge "alla programmazione dei voli" alla fine dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), per precisare che i vettori aerei e gli operatori turistici non sono tenuti in particolar modo ad organizzare voli non programmati in caso di negato imbarco o di cancellazione. Parte interessata della proposta: l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c).
L'emendamento 14 allinea le fasce di distanza previste per il rimborso nel caso di sistemazione del passeggero in una classe inferiore a quella prenotata con quelle dell'articolo 7, paragrafo 1 (livelli di compensazione), chiarendo e semplificando la proposta. Parte interessata della proposta: l'articolo 10, paragrafo 2.
L'emendamento 16 consente agli operatori turistici di rivalersi nei confronti dei vettori aerei, oltre al caso inverso. Si tratta di un'aggiunta ragionevole, poiché entrambi potrebbero essere responsabili di situazioni in cui bisogna rispettare gli obblighi nei confronti dei passeggeri. Tuttavia, per favorire la chiarezza e la coerenza, l'aggiunta dovrebbe essere espressa in maniera simile al diritto già creato dalla posizione comune. Parte interessata della proposta: l'articolo 13.
L'emendamento 19 differisce di un anno la relazione della Commissione, concedendo più tempo per raccogliere informazioni più complete sull'applicazione e sugli effetti complessivi del regolamento. Parte interessata della proposta: l'articolo 17, prima frase.
L'emendamento 20 porta la data di entrata in vigore del regolamento da tre a dodici mesi dopo la sua pubblicazione, dando ai vettori aerei e agli operatori turistici più tempo per sottoscrivere nuovi contratti e prepararsi all'applicazione della proposta. Parte interessata della proposta: l'articolo 19.
4.2. Emendamenti non accolti dalla Commissione
L'emendamento 2 aggiunge un considerando secondo cui occorre garantire ai viaggiatori parità di trattamento indipendentemente dai modi di trasporto impiegati. Nonostante la Commissione intenda prendere iniziative per tutelare i diritti dei passeggeri che utilizzano altri modi di trasporto, la questione esula dalla presente proposta. Parte interessata della proposta: il nuovo considerando 13.
L'emendamento 4 modifica un considerando in maniera tale per cui gli effetti di molte decisioni riguardanti il controllo del traffico aereo verrebbero considerati circostanze straordinarie grazie alle quali gli operatori aerei non sarebbero responsabili delle conseguenze della cancellazione. Ciò limiterebbe in maniera non giustificabile la responsabilità dei vettori rispetto alle conseguenze delle cancellazioni. Parte interessata della proposta: il nuovo considerando 15.
L'emendamento 5 esclude il "venditore" di viaggi "tutto compreso" dalla definizione di "operatore turistico" e quindi dall'ambito di applicazione della proposta. La definizione della posizione comune è identica a quella della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", e dovrebbe essere mantenuta per non introdurre definizioni diverse nel diritto comunitario e generare quindi confusione. Parte interessata della proposta: l'articolo 2, lettera d).
L'emendamento 6 riduce il diritto di pretendere compensazioni pecuniarie o percorsi alternativi, escludendo la "destinazione finale" raggiungibile senza difficoltà con voli in coincidenza (quando si usufruisce di tali voli). Il termine "senza difficoltà" non è abbastanza chiaro e potrebbe provocare incertezza del diritto. Se interpretato in maniera ampia, limiterebbe gli obblighi dei vettori e quindi i diritti dei passeggeri in misura inaccettabile. Parte interessata della proposta: l'articolo 2, lettera h).
L'emendamento 7 definisce un "volo cancellato" come un volo non effettuato pur essendo elencato nel sistema informatico di prenotazione negli ultimi 7 giorni dalla partenza prevista. Tuttavia, in questo modo verrebbero notevolmente limitati i diritti dei passeggeri. Innanzitutto, alcuni vettori non utilizzano sistemi informatici di prenotazione, mentre altri effettuano parte delle prenotazioni in contatto diretto con i passeggeri. In questi casi, i voli non effettuati non verrebbero mai considerati cancellazioni, perché non sarebbero stati elencati in un sistema informatico di prenotazione. In secondo luogo, qualora il vettore eliminasse un volo dal sistema informatico di prenotazione durante i sette giorni o prima di tale periodo non sarebbe possibile parlare di cancellazione. Parte interessata della proposta: l'articolo 2, nuova lettera k) bis.
In entrambi i casi l'emendamento vanificherebbe lo scopo della proposta e, in particolare, entrerebbe in contrasto con l'articolo 5, paragrafo 1 della posizione comune, che raggiunge un equilibrio soddisfacente tra gli interessi dei passeggeri e dei vettori aerei.
L'emendamento 13 (primo elemento) limita il diritto a un percorso alternativo al periodo di validità del biglietto. Una restrizione del genere non è giustificata e potrebbe portare in pratica a una disuguaglianza tra i passeggeri, esclusivamente a causa della validità del loro biglietto. Parte interessata della proposta: l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c).
L'emendamento 15 elimina la disposizione secondo la quale al giudice è consentito detrarre il risarcimento concesso ai sensi del regolamento dal risarcimento supplementare concesso. La disposizione va conservata, dato che permette al giudice di evitare la concessione di un doppio risarcimento nei confronti dei vettori aerei (il risarcimento concesso dal giudice oltre alla compensazione che i vettori aerei sono tenuti ad erogare ai sensi della proposta di regolamento). Parte interessata della proposta: l'articolo 12, paragrafo 1.
L'emendamento 17 permette ai vettori aerei di rivalersi contro gli enti pubblici, tra cui gli enti di gestione del traffico aereo e gli enti di gestione degli aeroporti. Ciò esula dall'ambito di applicazione della proposta. Parte interessata della proposta: l'articolo 13, paragrafo 1, nuova lettera a).
5. Conclusione
A norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta in conseguenza.
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