Proposta di direttiva (Euratom) del Consiglio sulla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi
/* COM/2003/0032 def. - CNS 2003/0022 */
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Proposta di DIRETTIVA (EURATOM) DEL CONSIGLIO sulla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi
(presentata dalla Commissione)
RELAZIONE
1. INTRODUZIONE
L'uso di energia nucleare per generare elettricità produce combustibile nucleare esaurito (irradiato) e residui radioattivi. Queste materie nelle forme più pericolose e radiologicamente tossiche sono attualmente detenute in impianti di stoccaggio temporaneo. Nessuno Stato membro dispone di un impianto di stoccaggio definitivo né esistono nell'immediato progetti di questo tipo. Nel frattempo queste materie continuano ad accumularsi.
Nel recente Libro verde della Commissione [1] sulla futura sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione europea (UE), la necessità di trovare soluzioni accettabili per la gestione dei residui radioattivi è considerata uno dei principali problemi che gravano sull'opzione nucleare. Il Libro verde sottolinea anche la necessità di garantire la massima trasparenza nell'elaborazione di soluzioni e ritiene essenziali ulteriori ricerche, per risolvere i problemi tecnici in sospeso e aumentare la fiducia dei cittadini e dei politici in queste soluzioni. Un recente sondaggio di opinione in tutta l'UE [2] ha confermato l'importanza del problema dei residui radioattivi per i cittadini.
[1] COM(2000) 769 del 29 novembre 2000; "Verso una strategia europea per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico", Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2001, ISBN 92-894-0319-5.
[2] Eurobarometro n. 56, 2001 - Europei e residui radioattivi (http://europa.eu.int/comm/energy/nuclear/ pdf/eb56_radwaste_en.pdf).
Indipendentemente dalle future strategie per la produzione di energia, i residui esistenti devono essere trattati rispettando i principi fondamentali di protezione della salute umana e dell'ambiente. Si deve intervenire rapidamente per non trasferire la responsabilità e l'onere della gestione delle crescenti quantità di combustibile esaurito e di residui radioattivi in stoccaggio temporaneo alle future generazioni.
L'attuale politica nella maggior parte degli Stati membri e dei paesi candidati non affronta adeguatamente queste questioni.
2. SITUAZIONE NEGLI STATI MEMBRI DELL'UE E NEI PAESI CANDIDATI
Tutti gli Stati membri e i paesi candidati producono residui radioattivi. Le principali attività all'origine di questi residui sono:
- la produzione di elettricità nucleare, comprese le attività alla fine del ciclo del combustibile e la disattivazione (decommissioning) degli impianti nucleari;
- il funzionamento di reattori di ricerca;
- l'uso di radiazioni e materie radioattive in medicina, agricoltura, industria e ricerca;
- il trattamento di materie contenenti radioattività naturale.
Situazione nell'Unione europea
Ogni anno nell'UE sono prodotti in totale circa 40 000 m³ di residui radioattivi, provenienti in maggioranza dalle attività connesse con la produzione di elettricità nucleare [3].
[3] Cfr. il riferimento in nota 11 per informazioni più dettagliate sulla produzione di residui nell'UE.
Lo smaltimento della categoria meno pericolosa di residui [4] è ora ben collaudato, ma è attualmente praticato soltanto in cinque Stati membri dotati di programmi di energia nucleare (Finlandia, Francia, Spagna, Svezia e Regno Unito). In Germania, si sono svolte in passato operazioni di smaltimento, ma né il Belgio né i Paesi Bassi hanno sviluppato capacità di smaltimento per questa categoria di residui ed entrambi i paesi continuano ad accumularli in depositi nazionali centralizzati. Questo stoccaggio provvisorio, di durata indefinita, è inoltre praticato negli Stati membri che non producono energia elettronucleare.
[4] Cfr. la raccomandazione della Commissione, del 15 settembre 1999, su un sistema di classificazione per i residui radioattivi solidi (SEC(1999) 1302 def., 1999/669/CE, Euratom). Le categorie meno pericolose di residui sono di solito classificate come residui a bassa e media attività, smaltibili in siti in superficie o a poca profondità. Dopo la chiusura del sito, va mantenuto un controllo regolamentare (o istituzionale) per circa 300 anni per impedire che le attività umane disturbino i residui mentre persiste un pericolo radiologico.
I residui più pericolosi [5] sono depositati in impianti di superficie o in prossimità della superficie, in attesa della disponibilità di una soluzione più permanente. Nessun paese al mondo ha ancora effettuato lo smaltimento di questi residui e i progressi verso questa soluzione permanente variano considerevolmente da paese a paese. Nell'UE, la Finlandia e la Svezia sono forse i più avanzati, con programmi stabiliti da molto tempo per lo stoccaggio definitivo in profondità. Alcuni Stati membri stanno rivalutando le loro opzioni e i processi decisionali associati. Altri seguono una politica di "temporeggiamento".
[5] Cfr. anche la nota 4. I residui più pericolosi sono classificati come residui altamente radioattivi e a lunga vita. Il combustibile nucleare esaurito può essere trattato per estrarre il materiale di scarto e riciclare l'uranio e il plutonio non utilizzati nella fabbricazione di combustibile nucleare fresco. Questo processo è noto come "ritrattamento". I residui altamente radioattivi sono di solito fusi in vetro (vetrificazione) per conservarli in una forma adatta allo stoccaggio e successivamente allo smaltimento definitivo. Questi residui vetrificati, o il combustibile esaurito stesso se il ritrattamento non è praticato, sono considerati residui ad alta radioattività. Questo tipo di residui rimane pericoloso per migliaia di anni.
Situazione nei paesi candidati
Nei paesi candidati con centrali nucleari e reattori di ricerca di concezione russa, nell'ultimo decennio la gestione del combustibile esaurito è diventata un problema cruciale perché non è più possibile rispedire il combustibile esaurito in Russia per ritrattamento o stoccaggio. Questi paesi hanno dovuto costruire con urgenza impianti di stoccaggio temporaneo per il loro combustibile esaurito. I progressi concernenti l'attuazione di programmi di gestione a lungo termine e lo smaltimento definitivo del combustibile esaurito sono stati scarsi o nulli.
Per i residui operativi meno pericolosi dalle centrali nucleari, soltanto la Repubblica ceca e la Slovacchia hanno siti di smaltimento definitivo operativi. Diversi paesi hanno depositi secondo specifiche russe per i residui radioattivi istituzionali (cioè non del ciclo del combustibile). Questi impianti non soddisfano però le norme di sicurezza vigenti. In alcuni casi, i residui dovranno forse essere ricuperati e smaltiti altrove.
3. AZIONI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI IN CORSO
I principi essenziali della gestione di qualsiasi residuo pericoloso consistono nel mantenimento di alti livelli di protezione della popolazione e dei lavoratori e di tutela dell'ambiente. Nel caso del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi, questi principi di gestione devono garantire che le persone, la società e l'ambiente siano protetti dagli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti.
Negli ultimi anni questi principi sono inoltre stati al centro dell'azione a livello comunitario e internazionale, comprendente ricerca, iniziative legislative e politiche.
A sostegno dell'armonizzazione di questi principi fondamentali vi sono le norme fondamentali di sicurezza per la protezione della salute della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti che forniscono un livello comune e approvato a livello internazionale di protezione dalle radiazioni in tutta l'UE. La revisione più recente delle norme fondamentali di sicurezza risale al 1996 [6] e la data di recepimento nel diritto nazionale era il 13 maggio 2000. Il capo 3 del trattato Euratom stabilisce un sistema comunitario di sorveglianza e controllo delle spedizioni internazionali di residui radioattivi [7]. Nell'ambito del capo "Ambiente" del trattato CE, la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale [8], [9] è inoltre molto importante per i residui radioattivi.
[6] Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996.
[7] Direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992.
[8] Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985.
[9] Direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997.
Il metodo adottato nel piano di azione comunitario [10] e nella strategia associata consiste nell'incoraggiare l'armonizzazione e la cooperazione fra gli Stati membri per garantire un livello equivalente e accettabile di sicurezza in tutta l'UE. La relazione più recente sulla situazione dei residui radioattivi nell'UE è stata pubblicata nel 1999 [11]. La Commissione ha inoltre pubblicato recentemente una relazione simile sui paesi candidati [12].
[10] Risoluzione del Consiglio (92/C 158/02), del 15 giugno 1992, concernente il rinnovo del piano di azione comunitario in materia di residui radioattivi.
[11] Comunicazione della Commissione al Consiglio "Comunicazione e quarta relazione della Commissione - La situazione attuale e la prospettive della gestione dei residui radioattivi nell'Unione europea", COM(98) 799 dell'11.1.1999.
[12] "Gestione dei residui radioattivi nei paesi dell'Europa centrale e orientale", EUR19154, relazione della Commissione europea, luglio 1999, ISBN 92-828-7760-4.
Nei Programmi quadro Euratom, la gestione dei residui radioattivi permane uno dei principali temi di ricerca. Un aspetto chiave è il contributo al funzionamento di impianti di ricerca sotterranei per ottenere conoscenze sui processi e i dati necessari per confermare la fattibilità di futuri depositi in profondità. Le tecniche avanzate per la separazione chimica e nucleare e la minimizzazione dei residui a lunga vita (di solito collettivamente definite "divisione e transmutazione") sono inoltre importanti filoni di ricerca.
Esistono inoltre varie convenzioni internazionali che hanno un ruolo importante nell'instaurazione di pratiche e livelli di sicurezza comuni a livello internazionale. La più importante è la convenzione comune (joint convention) sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive [13], (in appresso "la convenzione comune"), aperta alla firma presso l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) il 29 settembre 1997 ed entrata in vigore il 18 giugno 2001. L'adesione delle Comunità europee e di Euratom a questa convenzione è attualmente oggetto di una proposta della Commissione [14]. Inoltre, l'AIEA sta completando una serie di documenti sulla sicurezza della gestione dei residui radioattivi, comprese raccomandazioni per lo smaltimento sicuro di tutte le categorie di residui radioattivi.
[13] Testo disponibile presso l'AIEA - INFCIRC/546 (24 dicembre 1997).
[14] COM(2001) 520 def. del 15 ottobre 2001.
4. NECESSITÀ DI ULTERIORI AZIONI
Anche se in passato sono state smaltite nell'UE quantità significative [15] (quasi 2 milioni di m³) di residui radioattivi delle categorie meno pericolose, non tutti i paesi hanno accesso a siti di smaltimento. Questi residui, molto più considerevoli in volume rispetto alle categorie più pericolose, non presentano grandi difficoltà tecniche per il loro smaltimento, ma richiedono un severo controllo quando si trovano in stoccaggio temporaneo.
[15] Cfr. il riferimento alla nota 11 per informazioni più dettagliate sui residui nell'UE.
Nel caso dei residui più pericolosi, esiste un ampio consenso internazionale fra gli esperti tecnici che l'interramento a grande profondità in formazioni geologiche stabili sia la soluzione di gestione migliore. Attraverso un sistema di barriere multiple di confinamento e un'accurata scelta della formazione delle rocce ospitanti [16], questi residui possono essere isolati per periodi estremamente lunghi, in modo da garantire che qualsiasi radioattività residua sfugga soltanto dopo molte migliaia di anni e a concentrazioni insignificanti rispetto ai livelli naturali.
[16] Tra le formazioni rocciose adatte ad accogliere i residui citiamo le rocce cristalline o vulcaniche, le formazioni argillose o di sale.
Numerosi studi hanno confermato che le soluzioni oggi all'esame potranno garantire l'isolamento dei residui su scale temporali molto lunghe. Tale strategia di smaltimento a grandi profondità riduce notevolmente il rischio di intrusione accidentale; è essenzialmente passiva e permanente, senza necessità di ulteriori interventi umani o di controllo istituzionale.
Il ritardo registrato in vari Stati membri nell'identificazione e nell'autorizzazione dei siti di smaltimento adatti, in particolare per lo smaltimento in formazioni geologiche profonde, desta però preoccupazione. Nel frattempo, le quantità di combustibile nucleare esaurito e di residui in stoccaggio provvisorio in superficie o in prossimità di essa continuano ad aumentare. Questi impianti superficiali richiedono una sorveglianza e una manutenzione per garantire un elevato livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente. Ciò rappresenta un onere inaccettabile per le future generazioni che non trarranno alcun vantaggio dall'elettricità generata dai reattori che hanno prodotto i residui. Inoltre, in seguito agli eventi dell'11 settembre 2001, la vulnerabilità di tali impianti superficiali ad attacchi terroristici ha evidenziato la necessità di intervenire prontamente.
Si devono continuare i lavori di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) per studiare in modo approfondito i singoli siti e capire i connessi processi geofisici, geochimici e idrogeologici e le prestazioni a lungo termine delle barriere artificiali di confinamento nell'ambiente reale del deposito.
Lo stoccaggio definitivo in formazioni geologiche profonde può isolare i residui radioattivi dalle persone e dall'ambiente per i lunghi periodi necessari. Per numerosi tipi di residui, esistenti e futuri, questo stoccaggio sarà necessario. Si tratta della migliore opzione disponibile per la gestione a lungo termine di numerosi residui tra i più pericolosi, ma è importante che la realizzazione dei depositi geologici non sia considerata come la soluzione finale per la gestione dei residui radioattivi. È quindi essenziale che i progressi verso lo stoccaggio in formazioni geologiche profonde non portino a ridurre il livello di RST negli altri settori della gestione dei residui radioattivi, come le nuove tecnologie di riduzione dei residui, dalle quali potrebbero eventualmente scaturire nuove opzioni.
L'impegno finanziario deve essere sostenuto, anzi aumentato in alcuni Stati membri e occorre una migliore cooperazione tra i singoli programmi, a riconoscimento dell'importanza per l'intera Unione dei progressi in questo campo. Fornendo un quadro per migliorare la cooperazione e il coordinamento, si migliorerà anche la redditività, la credibilità e l'accettabilità per il pubblico della RST nel suo insieme, un aspetto molto importante.
Il Programma quadro comunitario continuerà a svolgere un ruolo importante nella promozione della ricerca in questi campi, ma da solo difficilmente potrà garantire il successo. Diversi Stati membri hanno programmi di RST propri, finanziati dai bilanci pubblici o dal settore nucleare. Attualmente però non è evidente che questi singoli programmi nazionali siano sufficienti a trattare tutti i problemi ed è probabile che si dovranno aumentare considerevolmente i mezzi finanziari. La Commissione continuerà ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri nei settori comuni di ricerca e sviluppo tecnologico. La Commissione intende inoltre proporre al Consiglio la creazione di un'impresa comune ai sensi del capo 5 del Titolo II del trattato per gestire i fondi e organizzare la ricerca. L'industria e gli Stati membri potrebbero partecipare su base volontaria a questa impresa comune che riunirebbe i finanziamenti del Centro comune di ricerca, degli Stati membri e dell'industria.
5. CONCLUSIONI
Non si possono giustificare ulteriori ritardi nelle decisioni sullo sviluppo di depositi per lo smaltimento di residui radioattivi. Esistono invece solidi motivi, ambientali, di sicurezza nucleare ed etici per sviluppare rapidamente questi impianti. Bisogna evitare qualsiasi ritardo che possa essere interpretato come un trasferimento alle future generazioni della responsabilità di smaltimento dei residui, anche perché tali ritardi, in particolare nel caso dei residui più pericolosi, possono aumentare il rischio potenziale di incidenti e attacchi terroristici.
Di conseguenza, gli Stati membri devono sviluppare opportune strategie e preparare programmi dettagliati per la gestione a lungo termine di tutti i tipi di residui sotto la loro giurisdizione. La Comunità nel suo insieme deve mantenere una capacità di stoccaggio dei residui, ma i programmi vanno incentrati sullo sviluppo di depositi per lo smaltimento definitivo dei residui radioattivi. L'ampia informazione e la consultazione del pubblico, insieme al rispetto del principio "chi inquina paga" sono elementi determinanti di questi programmi.
Gli Stati membri devono garantire lo svolgimento dei necessari lavori di RST per rispettare le scadenze di attuazione dei loro programmi. Per un maggiore uso dell'energia nucleare si devono esplorare nuove tecnologie che producano meno residui, da applicare eventualmente in futuro.
Gli Stati membri devono certamente mirare all'autosufficienza nella gestione dei loro residui radioattivi, ma occorre una maggiore collaborazione tra gli Stati membri, particolarmente dove essa contribuisce a garantire o rafforzare l'elevato livello necessario di sicurezza nucleare e di protezione dell'ambiente. Un metodo, che interessa due o più paesi, può in particolare offrire vantaggi ai paesi privi di programmi nucleari o con programmi nucleari limitati, in quanto permetterebbe soluzioni meno costose a livello nazionale. Nessuno Stato membro dovrebbe comunque essere obbligato ad accettare importazioni di residui radioattivi di altri Stati membri.
6. DISPOSIZIONI DELL'ATTUALE PROPOSTA
Preambolo
Il trattato Euratom, in particolare gli articoli 31 e 32, costituisce la base giuridica dell'attuale proposta.
L'articolo 2, lettera b) del trattato Euratom precisa che la Comunità deve "stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione". L'articolo 31 del trattato Euratom stabilisce la procedura di fissazione delle norme e l'articolo 32 prevede che questa procedura si applichi anche per la revisione o il completamento di queste norme.
La validità di questa base giuridica è rafforzata dalla recente sentenza della Corte di giustizia (causa C-29/99 del 10 dicembre 2002) concernente la competenza della Comunità nel settore della sicurezza nucleare ove si afferma che "per delimitare le competenze della Comunità non occorre operare una distinzione artificiosa tra la protezione sanitaria della popolazione e la sicurezza delle sorgenti di radiazioni ionizzanti" Nel contesto della presente proposta, tali sorgenti comprendono tutti i residui radioattivi e il combustibile esaurito.
Obiettivo e campo di applicazione (articolo 1)
L'obiettivo della direttiva è contribuire ad instaurare le migliori pratiche nella gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi negli Stati membri che riflettano i principi fondamentali di:
- protezione della salute umana e dell'ambiente sia ora che in futuro (punto 1 a);
- sicurezza nucleare e protezione dell'ambiente attraverso l'applicazione di misure di precauzione e di prevenzione (punto 1 b);
- informazione e dialogo con il pubblico nonché, se necessario, sua partecipazione al processo decisionale come aspetto essenziale dell'applicazione della governance in materia di residui radioattivi (punto 1 c).
La natura specifica delle disposizioni generali è precisata nell'articolo 3. I requisiti specifici per i residui radioattivi sono presentati negli articoli 4 e 5.
Gli Stati membri e i paesi candidati hanno politiche diverse per il combustibile nucleare esaurito. Alcuni lo considerano alla stregua di residui, altri come una risorsa da cui si possono estrarre quantità preziose di materie fissili e fertili, mentre un terzo gruppo non ha ancora definito la sua politica. Riconoscendo queste differenze, la presente direttiva non considera tutto il combustibile nucleare esaurito come residui. Tuttavia, le sue disposizioni si applicano alle materie dichiarate come residui e a tutto il combustibile nucleare esaurito prodotto negli Stati membri dell'UE. Indipendentemente dalla politica adottata dagli Stati membri per il combustibile nucleare esaurito, queste materie devono essere oggetto di controllo e di sorveglianza ad un livello equivalente in tutti gli Stati membri.
Conformemente alla convenzione comune, la presente proposta considera i residui radioattivi sotto forma solida, liquida o gassosa. Il programma di gestione dei residui radioattivi definito all'articolo 4 della presente proposta copre quindi anche gli scarichi radioattivi. A differenza della definizione usata nella convenzione comune, il termine "smaltimento" nella presente proposta concerne unicamente la pratica di collocare i residui solidi o solidificati, compreso il combustibile esaurito, in un impianto di stoccaggio appropriato.
Analogamente, in linea con le disposizioni della convenzione comune, i residui che contengono soltanto materie radioattive naturali sono esclusi dal campo di applicazione a meno che tali residui provengano dal ciclo del combustibile nucleare. I residui dall'estrazione e del trattamento del minerale di uranio sono quindi coperti dalle disposizioni della presente direttiva, mentre i residui dell'estrazione petrolifera sono esclusi, a meno che siano dichiarati come residui radioattivi dagli Stati membri, conformemente al titolo VII, articolo 40 delle norme fondamentali (direttiva 96/29/Euratom).
Definizioni (articolo 2)
La terminologia della presente direttiva riprende, per quanto possibile, quella della Convenzione comune (da notare però il riferimento specifico allo smaltimento nel paragrafo 6.4).
Requisiti generali per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi (articolo 3)
L'elenco dei requisiti generali precisa le misure che gli Stati membri devono adottare per raggiungere gli obiettivi definiti nell'articolo 1 della direttiva.
Queste misure possono essere considerate come le migliori pratiche internazionali in materia di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi e coprire aspetti quali sanità pubblica, protezione dell'ambiente, sicurezza nucleare, finanziamento e governance. Tali misure fanno già parte dell'attuale politica di molti Stati membri.
Programma per la gestione dei residui radioattivi (articolo 4)
Il programma affronta alla radice i problemi in sospeso nell'UE associati alla gestione degli stock attuali e futuri di residui radioattivi, compreso il combustibile nucleare esaurito se il ritrattamento non è previsto. Tutti gli Stati membri saranno tenuti a definire un programma di gestione a lungo termine di queste materie che rispetti i principi fondamentali e riconosciuti a livello internazionale di gestione dei residui. In linea con le argomentazioni della sezione 4, questo programma dovrebbe essere orientato per quanto possibile allo smaltimento dei residui. Lo stoccaggio provvisorio di durata indefinita in superficie o in prossimità di essa per i residui più pericolosi in impianti che richiedono in permanenza interventi di manutenzione e una sorveglianza continua non è considerato redditizio a lungo termine sul piano ecologico e rappresenta un onere inaccettabile per le generazioni future. L'articolo prescrive le date a partire dalle quali le rispettive autorità competenti nazionali devono autorizzare lo sviluppo di siti di smaltimento e il loro esercizio. Considerati i lunghi tempi necessari per gli studi di sito nel caso dello smaltimento in profondità, la data per l'inizio del funzionamento dei depositi geologici è successiva rispetto a quella per gli impianti di superficie. Le date proposte in questo articolo sono state determinate sulla base della situazione attuale negli Stati membri ma anche tenendo conto della necessità di intervenire. Tutte queste date possono essere rivedute e modificate dal Consiglio su proposta della Commissione. L'allegato alla direttiva fornisce informazioni supplementari sulle fasi tipiche dello sviluppo di nuovi impianti di smaltimento.
In alcuni paesi i depositi per lo smaltimento del combustibile esaurito e dei residui radioattivi sono concepiti in maniera da poter ripristinare il sito nel suo stato originario e sottoporre, se possibile e utile, le materie ad un trattamento supplementare. Uno dei vantaggi del metodo di smaltimento che consiste nel concentrare e confinare le materie rispetto ad un metodo di diluizione e dispersione risiede nel fatto che esse restano confinate per lunghi periodi durante i quali i contenitori dei residui possono essere ripresi, anche se i costi economici di una tale operazione sarebbero indubbiamente elevati.
Le disposizioni del presente articolo e quelle per le relazioni di cui all'articolo 7 trattano anche le altre preoccupazioni identificate nel Libro verde della Commissione, concernenti la necessità di una maggiore trasparenza nel trattare queste questioni.
L'esportazione di residui è anche specificatamente citata nell'articolo. Si riconosce che per certi Stati membri con cumuli di residui molto limitati, l'esportazione rappresenta probabilmente l'opzione migliore dal punto di vista ambientale, economico e della sicurezza. Tuttavia, questi trasferimenti possono essere autorizzati soltanto se rispettano le condizioni molto rigorose previste dall'articolo. Queste condizioni comprendono le limitazioni e i criteri relativi all'esportazione dei residui radioattivi verso i paesi terzi coperti dalla direttiva 92/3/Euratom. La proposta non intende limitare il diritto di un paese all'autosufficienza nella gestione dei suoi residui, bensì incoraggiare ove possibile la condivisione degli impianti e dei servizi.
Ricerca e sviluppo tecnologico nella gestione dei residui radioattivi (articolo 5)
Occorrono lavori specializzati e approfonditi di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) per realizzare il programma di gestione dei residui radioattivi e conseguire l'obiettivo generale perseguito dalla legislazione proposta. Spetta agli Stati membri garantire sufficienti finanziamenti della RST. Nel rispetto del principio "chi inquina paga", questi fondi possono essere raccolti mediante un prelievo sulla produzione di elettricità nucleare in modo che il finanziamento sia proporzionale alla produzione elettronucleare. In considerazione degli attuali livelli di finanziamento negli Stati membri, della dotazione globale ritenuta necessaria e del grado di avanzamento dei lavori nei diversi settori della gestione dei residui radioattivi, si stima che 0,5 milioni di EUR per terawattora di elettricità nucleare siano sufficienti a coprire la RST necessaria. Questo livello di finanziamento diminuirà probabilmente in futuro, in relazione al ritmo con cui i paesi cominceranno ad attuare le opzioni di smaltimento. Data l'importanza di queste attività di RST e nell'ottica di conseguire il massimo livello possibile di cooperazione e coordinamento delle attività negli Stati membri, la Commissione incoraggerà la cooperazione tra gli Stati membri nei settori comuni di ricerca e sviluppo tecnologico, in linea con le disposizioni del capo 1 del trattato Euratom. A tal fine si potranno affidare compiti specifici a una o più imprese comuni da costituire conformemente al capo 5, titolo II del trattato. Tali imprese comuni saranno responsabili dell'esecuzione della RST in settori di interesse generale.
Investimenti (articolo 6)
Le disposizioni del capo 4, titolo II del trattato Euratom saranno interamente applicate agli investimenti nella gestione dei residui radioattivi. In questo contesto, è chiaro che l'ulteriore sviluppo del settore nucleare potrà essere sostenuto soltanto se vi sono stati progressi significativi verso l'attuazione di un programma di gestione a lungo termine della totalità del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi.
Relazioni (articolo 7)
Le disposizioni in materia di relazioni sostituiranno quelle del punto 1 del piano di azione comunitario e terranno pienamente conto delle discussioni concernenti la convenzione comune. Le informazioni sulle attività di RST costituiscono un aspetto importante di queste relazioni. L'articolo 5 del trattato Euratom prevede la comunicazione alla Commissione da parte degli Stati membri di informazioni sulle attività di ricerca in causa.
Attuazione (articolo 8)
Data la necessità di realizzare rapidi progressi in questo settore, l'attuazione dovrebbe avvenire non appena possibile. Si potrebbe proporre la data del 1° maggio 2004.
2003/0022(CNS)
Proposta di DIRETTIVA (EURATOM) DEL CONSIGLIO sulla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che stabilisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2 e l'articolo 32,
vista la proposta della Commissione [17], elaborata previa consultazione di un gruppo di persone designate dal comitato scientifico e tecnico, fra esperti scientifici negli Stati membri, conformemente all'articolo 31 del trattato che stabilisce la Comunità europea dell'energia atomica e previo parere del Comitato economico e sociale [18],
[17] GU C [...] [...], pag. [...].
[18] GU C [...] [...], pag. [...].
visto il parere del Parlamento europeo [19],
[19] GU C [...] [...], pag. [...].
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 30 del trattato Euratom stabilisce che siano istituite nella Comunità norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
(2) La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio [20] stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
[20] GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.
(3) La direttiva 92/3/Euratom [21] del Consiglio prevede già un sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa, compresa una procedura di notifica obbligatoria comune per le spedizioni di tali residui nonché limitazioni e criteri rigorosi concernenti i paesi terzi verso i quali si possono esportare residui radioattivi.
[21] GU L 35 del 12.2.1992, pag. 24.
(4) La direttiva 85/337/CEE [22] concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, compresi quelli relativi allo smaltimento e allo stoccaggio a lungo termine dei residui radioattivi, prescrive che "gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto."
[22] GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40, modificata dalla direttiva 97/11/CE, GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.
(5) La legislazione comunitaria vigente non prevede regole specifiche per garantire che il combustibile nucleare esaurito e i residui radioattivi siano gestiti in condizioni di sicurezza, in maniera efficace e coerente in tutta l'Unione europea e le regole comunitarie esistenti devono pertanto essere completate.
(6) Il Libro verde della Commissione [23] "Verso una strategia europea per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico" sottolinea che si deve trovare una soluzione soddisfacente al problema dei residui radioattivi, all'insegna della massima trasparenza.
[23] COM(2000) 769.
(7) La relazione finale della Commissione sul Libro verde [24] sottolinea che si possono compiere rapidi progressi verso soluzioni a lungo termine per la gestione dei residui radioattivi fissando a livello comunitario scadenze precise per l'introduzione a livello nazionale di sistemi più efficienti di smaltimento di questi residui radioattivi.
[24] COM(2002) 321 def.
(8) La Convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione di residui radioattivi, entrata in vigore il 18 giugno 2001, mira a raggiungere e mantenere un elevato livello di sicurezza a livello mondiale nella gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi attraverso il potenziamento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale.
(9) La produzione di elettricità nucleare genera combustibile nucleare esaurito e residui radioattivi.
(10) I residui radioattivi sono anche generati dall'uso di radionuclidi in medicina, nella ricerca e nell'industria.
(11) Gli scarichi di radionuclidi provenienti dal combustibile esaurito e dai residui radioattivi possono avere conseguenze transfrontaliere.
(12) Ciascuno Stato membro rimane responsabile della gestione di tutto il combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi sotto la sua giurisdizione.
(13) La gestione sicura del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi sarebbe potenziata aumentando la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri.
(14) La risoluzione del Consiglio, del 15 giugno 1992 [25], ha invitato la Commissione a sviluppare un approccio comune e cooperare con gli Stati membri per armonizzare ove possibile a livello comunitario le strategie e pratiche di gestione dei residui radioattivi.
[25] GU C 158 del 25.6.1992, pag. 3.
(15) Gli esperti tecnici a livello internazionale concordano ampiamente che, sulla base delle attuali conoscenze, lo smaltimento geologico in profondità è il metodo più adatto per la gestione a lungo termine delle forme più pericolose di residui radioattivi solidi o solidificati.
(16) La determinazione di date limite a livello comunitario per la realizzazione di adeguati sistemi di stoccaggio definitivo eviterà di trasferire indebitamente un onere alle future generazioni e rispetterà anche, ora e in futuro, i principi di base della radioprotezione figuranti nel capitolo I della direttiva 96/29/Euratom.
(17) Nel campo della ricerca e sviluppo tecnologico in materia di residui radioattivi, compresa la minimizzazione, esistono temi comuni a molti Stati membri che possono essere meglio trattati a livello comunitario, in una maniera che completi i lavori di ricerca e sviluppo coordinati nell'ambito dei programmi comunitari.
(18) Per facilitare i necessari lavori di ricerca e sviluppo tecnologico sulla gestione dei residui radioattivi, la Commissione deve incoraggiare il finanziamento comune da parte degli Stati membri e a tal fine è opportuno prevedere la possibilità di affidare i lavori di ricerca e sviluppo in settori di comune interesse a delle imprese comuni.
(19) L'applicazione della presente direttiva sarà controllata attraverso le relazioni periodiche trasmesse dagli Stati membri,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1 Obiettivo e campo di applicazione
1. La direttiva stabilisce requisiti per la gestione sicura del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi, al fine di:
a. garantire che la totalità del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi siano gestiti in condizioni di sicurezza, in modo da proteggere adeguatamente i lavoratori, la popolazione e l'ambiente contro gli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti, ora e in futuro;
b. conseguire e mantenere un elevato livello di sicurezza nella gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi per proteggere la salute umana e l'ambiente adottando tutte le misure di precauzione e preventive necessarie onde garantire il conseguimento di questi elevati livelli di protezione in tutta la Comunità in maniera coerente ed efficace;
c. rafforzare l'effettiva informazione del pubblico e, se necessario, la sua partecipazione, per garantire la necessaria trasparenza nei pertinenti processi decisionali.
2. La presente direttiva si applica a tutte le tappe della gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi.
La presente direttiva non si applica ai residui che contengono unicamente materie radioattive naturali e che non provengono dal ciclo del combustibile nucleare, salvo se uno Stato membro le dichiara come residui radioattivi ai fini della presente direttiva.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1. "disattivazione" (decommissioning): il complesso delle azioni che hanno per fine lo svincolo da ogni controllo di regolamentazione di un impianto nucleare diverso da un impianto di smaltimento. Queste azioni comprendono i processi di decontaminazione e smantellamento;
2. "scarichi": le emissioni pianificate e controllate direttamente nell'ambiente, in piena legalità, entro i limiti autorizzati dall'organismo di regolamentazione, di materie radioattive allo stato liquido o gassoso provenienti da impianti nucleari regolamentati nel corso del loro funzionamento normale;
3. "smaltimento": il deposito di residui radioattivi solidi o solidificati, compreso il combustibile esaurito o in un opportuno impianto senza l'intenzione di recuperarli;
4. "smaltimento geologico": lo smaltimento in un deposito situato in una formazione geologica;
5. "deposito geologico": un impianto di smaltimento dei residui radioattivi costruito in uno strato geologicamente stabile e ad una profondità tale che, durante il periodo in cui i residui rimangono pericolosi dal punto di vista radiologico, l'erosione del sito attraverso processi naturali quali intemperie e glaciazioni può essere ignorata e la probabilità di intrusione umana nel deposito è minima, anche se il controllo istituzionale sul sito non esiste più;
6. "radiazioni ionizzanti": il trasferimento di energia sotto forma di particelle o di onde elettromagnetiche di lunghezza d'onda inferiore a 100 nanometri o di frequenza superiore a 3x1015 hertz capaci di produrre ioni, direttamente o indirettamente;
7. "impianto nucleare": un impianto e i terreni, gli edifici e le attrezzature ad esso associati dove le materie radioattive sono prodotte, trasformate, usate, manipolate, immagazzinate o smaltite su una scala che impone di tener conto della sicurezza;
8. "ciclo del combustibile nucleare": tutte le fasi del ciclo di produzione, uso e ritrattamento del combustibile esaurito nei reattori nucleari, comprese fasi come estrazione del minerale, conversione, arricchimento, fabbricazione di combustibile, produzione di energia, stoccaggio intermedio del combustibile esaurito e/o ritrattamento seguito dal riciclo delle materie fissili e fertili e stoccaggio intermedio dei residui radioattivi vetrificati e di altri residui, condizionamento e incapsulamento del combustibile esaurito e/o di altri residui radioattivi e, infine, smaltimento;
9. "residui radioattivi": materie radioattive in forma gassosa, liquida o solida per le quali lo Stato membro o una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata dallo Stato membro non prevede un ulteriore uso e che sono controllate come residui radioattivi da un'autorità di regolamentazione secondo la legislazione e regolamentazione dello Stato membro [26]. Le diverse categorie di residui radioattivi solidi usate nel redigere le relazioni sono esplicitate nella raccomandazione della Commissione, del 15 settembre 1999, su un sistema di classificazione dei residui radioattivi solidi, SEC(1999) 1302 def., 1999/669/CE, Euratom;
[26] GU L 265 del 13.10.1999, pag. 37.
10. "gestione dei residui radioattivi": tutte le attività, comprese quelle di disattivazione, manipolazione, pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio o smaltimento dei residui radioattivi, escluso il trasporto al di fuori del sito. Questa gestione può comportare degli scarichi.
11. "organismo di regolamentazione": qualsiasi organismo cui lo Stato membro ha conferito la facoltà giuridica di disciplinare qualsiasi aspetto della gestione del combustibile esaurito o dei residui nucleari, compreso il rilascio di licenze;
12. "ritrattamento": un processo o un'operazione intesi ad estrarre le materie nucleari dal combustibile esaurito per un ulteriore uso;
13. "trasferimento": tutte le operazioni necessarie per spostare i residui radioattivi dal luogo di origine alla destinazione, comprese le operazioni di trasporto, carico e scarico, in vista dello smaltimento o dello stoccaggio.
14. "combustibile (nucleare) esaurito": combustibile nucleare che è stato irraggiato e successivamente ritirato in permanenza dal nocciolo di un reattore;
15. "stoccaggio": il deposito di residui radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto equipaggiato per il loro confinamento, con l'intenzione di recuperarli successivamente.
Articolo 3 Requisiti generali della gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che il combustibile nucleare esaurito e i residui radioattivi siano gestiti in modo da proteggere adeguatamente le persone, la società e l'ambiente contro i pericoli radiologici.
2. Gli Stati membri vigilano affinché la produzione di residui radioattivi sia mantenuta al più basso livello possibile.
3. Gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative e altre misure necessarie per garantire una gestione sicura del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi.
4. Gli Stati membri istituiscono o designano un'autorità di regolamentazione responsabile dell'attuazione del quadro legislativo e di regolamentazione e dotata di poteri, competenze e risorse umane e finanziarie adeguate per l'espletamento delle responsabilità ad essa assegnate.
5. Gli Stati membri garantiscono la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per sostenere la gestione sicura del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi, comprese le attività di disattivazione, e che i regimi di finanziamento rispettino il principio "chi inquina paga".
6. Gli Stati membri garantiscono l'effettiva informazione del pubblico e, se necessario, la sua partecipazione per raggiungere un elevato livello di trasparenza sulle questioni relative alla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi sotto la loro giurisdizione.
Articolo 4 Programma di gestione dei residui radioattivi
1. Ciascuno Stato membro stabilisce un programma ben definito di gestione dei residui radioattivi applicabile a tutti i residui radioattivi sotto la sua giurisdizione e che copre tutte le fasi di gestione. Il programma copre anche la gestione di tutto il combustibile nucleare esaurito non oggetto di contratti di ritrattamento o, nel caso del combustibile di reattori di ricerca, di accordi di ripresa con il paese di fabbricazione.
2. In particolare, il programma copre tutti gli aspetti della gestione a lungo termine e, nel caso dei residui solidi e solidificati, dello smaltimento, abbinata ad un calendario preciso per ogni fase del processo.
3. Quando non esistono alternative idonee allo smaltimento e tale smaltimento non è ancora disponibile, gli Stati membri integrano i seguenti punti nel loro programma:
a. autorizzazione allo sviluppo di uno (o più) adeguati siti di smaltimento da rilasciare non più tardi del 2008; nel caso dello smaltimento geologico di residui altamente radioattivi e a lunga vita, questa autorizzazione potrebbe essere subordinata, con un termine supplementare, alla realizzazione di uno studio approfondito in sotterraneo;
b. nel caso di residui radioattivi a breve vita e media attività, da smaltire separatamente dai residui altamente radioattivi e a lunga vita, l'autorizzazione per il funzionamento dell'impianto di smaltimento deve essere rilasciata non più tardi del 2013;
c. nel caso di residui altamente radioattivi e a lunga vita, destinati allo smaltimento in un deposito geologico, l'autorizzazione per il funzionamento dell'impianto di smaltimento deve essere rilasciata non più tardi del 2018.
4. Sulla base delle relazioni periodiche degli Stati membri e della Commissione prescritte dall'articolo 7, il Consiglio può decidere, su proposta della Commissione, di modificare le date menzionate al paragrafo 3 nell'interesse di una maggiore sicurezza nucleare nell'Unione europea.
5. Il programma conferisce un'attenzione particolare ai requisiti generali dell'articolo 3 e tiene conto delle diverse fasi nel processo di smaltimento descritto nell'allegato alla presente direttiva. In questo contesto, lo stoccaggio a tempo indeterminato in superficie o in prossimità della superficie del combustibile nucleare esaurito non destinato al ritrattamento non è considerato come un'alternativa allo smaltimento accettabile e redditizia.
6. Il programma può comprendere i trasferimenti di residui radioattivi o di combustibile esaurito in un altro Stato membro o un paese terzo, a condizione che tali trasferimenti siano conformi alla legislazione UE applicabile, principalmente la direttiva 92/3/Euratom e gli impegni internazionali, siano oggetto di contratti fissi e avvengano soltanto verso Stati con impianti adeguati conformi alle norme accettate nello Stato membro di origine e, nel caso delle materie di cui all'articolo 197 del trattato, siano oggetto di un adeguato controllo di sicurezza.
Articolo 5 Ricerca e sviluppo tecnologico nel settore della gestione dei residui radioattivi
1. Il programma di gestione dei residui radioattivi ai sensi dell'articolo 4 della presente direttiva terrà conto della ricerca e sviluppo tecnologico nel settore dei residui radioattivi.
2. Sulla base delle relazioni periodiche degli Stati membri in applicazione dell'articolo 7, la Commissione identifica i settori comuni di ricerca e sviluppo che possono essere coordinati a livello comunitario, tenendo conto delle attività previste nei programmi di ricerca e formazione adottati in virtù dell'articolo 7 del trattato.
3. La Commissione incoraggerà la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di ricerca e sviluppo tecnologico di interesse comune, conformemente alle disposizioni del capo 1, titolo II del trattato. A tal fine si potranno affidare compiti specifici a una o più imprese comuni da istituire conformemente al capo 5, titolo II del trattato.
Articolo 6 Investimenti
Nell'esercitare le sue responsabilità ai sensi del trattato Euratom, in particolare quelle definite nel capo 4, titolo II, la Commissione tiene conto dei progressi realizzati dagli Stati membri verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 in materia di autorizzazione di uno o più depositi per le diverse forme di residui radioattivi.
Articolo 7 Relazioni
1. Ogni tre anni, e per la prima volta un anno dopo la data prevista all'articolo 8, paragrafo 1, ciascuno Stato membro presenta una relazione alla Commissione sullo stato della gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi sotto la sua giurisdizione e sui progressi compiuti verso l'applicazione della presente direttiva, comprese se del caso le informazioni di cui in allegato.
2. Conformemente all'articolo 5 del trattato, la relazione descrive anche tutte le attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore della gestione dei residui radioattivi in corso o previste dallo Stato membro, compresi dettagli sui costi, le fonti di finanziamento, la durata e le date di completamento previste.
3. La Commissione integra le informazioni contenute in queste relazioni in una relazione sulla gestione dei residui radioattivi nell'Unione europea che pubblica ogni tre anni.
Articolo 8 Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva [entro il 1° maggio 2004] Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 9
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 10
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il [...]
Per il Consiglio
Il Presidente
[...]
ALLEGATO
Smaltimento dei residui radioattivi
Si considera necessario e inevitabile applicare un approccio graduale allo sviluppo, alla dimostrazione e all'attuazione di un sistema di smaltimento dei residui radioattivi.
L'esperienza recente mostra che la riuscita presuppone essenzialmente processi decisionali il più possibile aperti e trasparenti. Tutte le misure da prendere devono quindi essere identificate il più chiaramente possibile fin dall'inizio. Inoltre, deve essere stabilito un calendario preciso con tappe specifiche.
Un elemento chiave nel processo è l'ubicazione di un deposito. Si tratta di una questione complessa e controversa che richiede lavori tecnici molto dettagliati e discussioni e consultazioni approfondite con un'ampia varietà di soggetti, in particolare le comunità locali.
Le tappe principali nel processo includono di norma:
- determinazione dei principi di smaltimento e configurazione del deposito;
- valutazione della progettazione (materiali di confinamento, tipi di roccia, ecc.);
- definizione di criteri per la progettazione generale e la sicurezza delle barriere selezionate;
- adattamento del sistema ai siti possibili, ottimizzazione della progettazione;
- indagini di sito dettagliate su uno o più siti possibili;
- autorizzazione allo sviluppo del sito scelto (nel caso dello smaltimento geologico, l'autorizzazione probabilmente sarà subordinata alla realizzazione di studi più approfonditi in sotterranei, comprendenti la costruzione e l'esercizio di un laboratorio in sotterraneo),
- costruzione del deposito;
- autorizzazione di esercizio del deposito (possibilmente all'inizio come impianto pilota nel caso di un deposito geologico).
In funzione della legislazione e regolamentazione nazionali, il processo può comportare altre tappe. Particolarmente importante sarà la partecipazione delle comunità locali nella regione circostante i siti potenziali e selezionati e bisogna assolutamente prevedere tempo sufficiente per un'ampia consultazione e partecipazione dei soggetti interessati al processo decisionale. Inoltre, la selezione di un sito per residui altamente radioattivi e a lunga vita richiederà di norma più tempo che per i residui a bassa o media radioattività e a breve vita perché occorre studiare un maggior numero di fattori geologici e di barriere di confinamento.
Per questo motivo, non è possibile determinare una durata ottimale per questo processo. Tuttavia, gli Stati membri fissano date obiettivo realistiche per ciascuna tappa.
Le altre tappe importanti del processo sono l'autorizzazione allo sviluppo e all'esercizio di un sito. Al riguardo, gli Stati membri si adoperano affinché il calendario della gestione dei residui radioattivi e del combustibile esaurito non oggetto di contratti di ritrattamento rispetti le scadenze indicate all'articolo 4 della presente direttiva.
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
Settore(i) di intervento: Sicurezza nucleare
Attività: Gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi
Titolo dell'azione: Direttiva del Consiglio concernente la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi
1. LINEA DI BILANCIO INTERESSATA + TITOLO
2. CIFRE GLOBALI
2.1. Dotazione finanziaria complessiva per l'azione (parte B): impegni in milioni di euro
2.2. Periodo di applicazione:
(anni di inizio e fine)
2.3. Stima globale pluriennale della spesa:
a) Scadenzario stanziamenti di impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1)
milioni di EUR (al terzo decimale)
>SPAZIO PER TABELLA>
b) Assistenza tecnica e amministrativa e spese di sostegno (cfr. punto 6.1.2)
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3)
>SPAZIO PER TABELLA>
>SPAZIO PER TABELLA>
2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie
[X] La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria esistente.
[...] La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.
[...] La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'accordo interistituzionale.
2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate
[X] Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura).
OPPURE
[...] Incidenza finanziaria - Incidenza sulle entrate:
Nota bene: tutte le precisazioni e osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono essere riprese in un foglio a parte, da allegare alla presente scheda finanziaria.
>SPAZIO PER TABELLA>
(Indicare le linee di bilancio interessate, aggiungendo alla tabella il numero necessario di righe se l'incidenza riguarda più di una linea di bilancio)
3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO
>SPAZIO PER TABELLA>
4. BASE GIURIDICA
Trattato Euratom, in particolare gli articoli 31 e 32.
5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE
5.1. Necessità dell'intervento comunitario
L'azione è necessaria a livello comunitario per contribuire ad evitare ulteriori ritardi nell'attuazione dei programmi per la gestione a lungo termine dei residui radioattivi e del combustibile nucleare esaurito negli Stati membri dell'Unione europea.
5.2. Azione prevista e modalità di intervento di bilancio
5.3. Modalità di applicazione
6. INCIDENZA FINANZIARIA
NESSUNA
6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per l'intero periodo di programmazione)
(Il metodo di calcolo degli importi totali indicati nella tabella seguente deve essere esplicitato mediante la ripartizione fornita nella tabella 6.2)
6.1.1. Intervento finanziario
Stanziamenti di impegno in milioni di euro (al terzo decimale)
>SPAZIO PER TABELLA>
6.1.2. Assistenza tecnica e amministrativa, spese di sostegno e spese TI (stanziamenti d'impegno)
>SPAZIO PER TABELLA>
6.2. Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella parte B (per l'intero periodo di programmazione) [27]
[27] Per maggiori precisioni, cfr. nota esplicativa distinta.
(Qualora si tratti di più azioni, precisare le misure specifiche adottate per ciascuna di esse in modo da consentire una stima del volume e dei costi dei risultati).
Stanziamenti di impegno in milioni di euro (al terzo decimale)
>SPAZIO PER TABELLA>
Se necessario illustrare il metodo di calcolo.
7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
7.1. Incidenza sulle risorse umane
>SPAZIO PER TABELLA>
7.2. Incidenza delle spese per risorse umane
>SPAZIO PER TABELLA>
Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi.
7.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione
>SPAZIO PER TABELLA>
Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi.
(1) Specificare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte.
>SPAZIO PER TABELLA>
Il fabbisogno di risorse umane e amministrative sarà coperto nell'ambito della dotazione assegnata alla DG TREN nel quadro della procedura di assegnazione annuale.
8. CONTROLLO E VALUTAZIONE
8.1. Modalità di controllo
8.2. Modalità e calendario della valutazione
9. MISURE ANTIFRODE
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