52003PC0032(01)


Titolo e riferimento

Proposta di direttiva (Euratom) del Consiglio che definisce gli obblighi fondamentali e i principi generali nel settore della sicurezza degli impianti nucleari

/* COM/2003/0032 def. - CNS 2003/0021 */

Testo

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
  html   html html   html html html   html         html   html       html html
  pdf   pdf pdf   pdf pdf pdf   pdf         pdf   pdf       pdf pdf
  doc   doc doc   doc doc doc   doc         doc   doc       doc doc

Date

Classificazione

Altre informazioni

Procedimento

Relazioni tra i documenti

Testo

Doppia visualizzazione: DA DE EL EN ES FI FR IT NL PT SV

Proposta di DIRETTIVA (EURATOM) DEL CONSIGLIO che definisce gli obblighi fondamentali e i principi generali nel settore della sicurezza degli impianti nucleari

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Contesto

Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) contiene al Titolo II disposizioni che permettono alla Comunità di inquadrare l'uso dell'energia nucleare da parte degli Stati membri, particolarmente in due campi, Controllo di sicurezza (capo 7) e Protezione sanitaria (capo 3).

L'articolo 2, lettera b), del trattato dispone che la Comunità deve, alle condizioni previste dal trattato: "stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione". Il capo 3 del titolo II del trattato, relativo alla protezione sanitaria contiene disposizioni concernenti le norme fondamentali relative alla protezione contro i pericoli derivanti dalla radiazioni ionizzanti. Questo capo è stato soprattutto utilizzato nel settore della radioprotezione. La protezione sanitaria copre tuttavia le nozioni di radioprotezione e di sicurezza nucleare. Queste due discipline hanno infatti un obiettivo comune, la protezione contro le radiazioni ionizzanti.

La Commissione interviene attivamente in materia di armonizzazione delle pratiche di sicurezza nucleare da oltre venticinque anni, in particolare nel quadro delle risoluzioni del Consiglio del 22 luglio 1975 [1] e del 18 giugno 1992 [2], relative ai problemi tecnologici di sicurezza nucleare [3]. Malgrado questi sforzi di armonizzazione, le misure di sicurezza nucleare restano ancora molto diverse tra gli Stati membri.

[1] GU C 185 del 14.8.1975, pag. 1.

[2] GU C 172 del 18.6.1992, pag. 2.

[3] Da intendersi "sicurezza intrinseca" (security) mentre "safety" corrisponde alla sicurezza estrinseca.

Dopo l'incidente di Cernobil, nel 1986, innegabilmente l'incidente più grave della storia dell'industria nucleare, e il vertice del G7 a Monaco nel 1992, l'Unione ha iniziato a preoccuparsi della sicurezza degli impianti nucleari dei paesi dell'Europa centrale e orientale e delle repubbliche sorte dall'ex Unione Sovietica.

Il prossimo allargamento ad una decina di paesi dell'Europa centrale e orientale che interverrà nel 2004 è senza precedenti nella storia della costruzione comunitaria. La storia di questi paesi nel corso del XX secolo e la loro evoluzione economica hanno evidenziato un tema poco discusso in occasione degli allargamenti precedenti, il settore nucleare.

I lavori realizzati nel quadro comunitario per portare gli impianti nucleari dei paesi candidati ad un elevato livello di sicurezza hanno permesso di individuare una prospettiva europea in materia. Questa prospettiva, sviluppata per i paesi candidati, ha vocazione universale.

Le norme tecniche elaborate sotto l'egida dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica sono un contributo importante al rafforzamento della sicurezza nucleare. Esse riflettono un consenso tecnico, ma non sono giuridicamente vincolanti. Ai fini di un loro effetto utile, le procedure comunitarie di adozione e di adeguamento sono in genere più rapide dei meccanismi decisionali intergovernativi. La Comunità europea è stata già confrontata a questa problematica nel settore del trasporto marittimo e aereo.

La protezione contro le radiazioni ionizzanti è un problema che va al di là del periodo di gestione di un impianto nucleare. La chiusura definitiva di un impianto nucleare è infatti l'inizio di una nuova fase intesa a sciogliere i vincoli in materia di protezione radiologica legati al suo funzionamento. Questi vincoli sono dovuti alla presenza di materie radioattive sotto forma di materiali strutturali, apparecchiature, residui operativi e combustibile esaurito.

È necessario asportare e trattare opportunamente queste materie in funzione delle loro caratteristiche fisiche e del loro livello radioattivo, rispettando le norme di sicurezza in vigore. Tutte le attività di disattivazione (decommissioning) producono grandi quantità di residui. La gestione a carattere definitivo dei residui radioattivi rappresenta la parte più importante del costo totale di disattivazione.

Le operazioni di disattivazione richiedono rilevanti risorse finanziarie. Per eliminare ogni pericolo per la salute delle persone e l'ambiente è necessario garantire a livello comunitario la disponibilità delle risorse finanziarie per realizzare le attività di disattivazione degli impianti nucleari, nel rispetto delle norme di sicurezza. Si devono quindi adottare norme specifiche per la costituzione di fondi di disattivazione, cui gli esercenti di impianti nucleari dovranno contribuire per tutta la durata di funzionamento dell'impianto. Queste norme specifiche dovranno garantire la disponibilità e l'adeguamento dei fondi al momento delle operazioni di disattivazione.

Alla luce di quanto precede, bisogna considerare la sicurezza nucleare in un'ottica comunitaria. Soltanto un approccio comune può garantire il mantenimento di un elevato livello di sicurezza degli impianti nucleari, dalla progettazione fino alla disattivazione, in un'Unione allargata. Una tale azione sarà fondata giuridicamente sulle disposizioni del capo 3 del titolo II del trattato Euratom e costituisce un complemento alle norme fondamentali di cui all'articolo 30.

I. Necessità di un approccio globale della sicurezza nucleare nell'Unione europea allargata

Un approccio comunitario della sicurezza degli impianti nucleari deve, alla stregua dei sistemi nazionali esistenti, comportare due aspetti. Da un lato, un insieme di norme e, dall'altro, un meccanismo che permetta di verificarne l'osservanza.

1. Le norme comuni

Un approccio comunitario della sicurezza degli impianti nucleari non implica necessariamente l'emanazione di norme tecniche dettagliate di sicurezza. Tale sistema non deve infatti duplicare quanto esiste già negli Stati membri.

a) Norme esistenti

Esiste un insieme di principi che possono costituire la base di un approccio comunitario giuridicamente vincolante. Essi possono essere ripresi da una direttiva quadro del Consiglio basata essenzialmente, sugli elementi contenuti nella convenzione sulla sicurezza nucleare conclusa sotto l'egida dell'AIEA. Questa convenzione non contiene norme tecniche dettagliate. Essa fissa tuttavia un quadro giuridico preciso che costituisce la base di un sistema di sicurezza nucleare. Tutti gli Stati membri e la maggioranza dei paesi candidati (ad eccezione dell'Estonia e di Malta) sono parti alla convenzione sulla sicurezza nucleare.

Il campo di applicazione della convenzione è però limitato alle centrali elettronucleari. Tenuto conto dello sviluppo dell'industria nucleare europea, sembra auspicabile istituire un sistema con un campo di applicazione più ampio che includa tutti gli impianti nucleari. Tale estensione del campo di applicazione sarà però limitata agli impianti del ciclo del combustibile e agli impianti di ricerca. Non è stato infatti ritenuto opportuno considerare in questo nuovo approccio i piccoli detentori di materie radioattive che si presentano essenzialmente sotto forma di sorgenti sigillate.

La formalizzazione di questi principi in un testo comunitario costituisce un complemento alle norme fondamentali di cui all'articolo 30 del trattato Euratom, per coprire il campo della sicurezza degli impianti nucleari. Dall'entrata in vigore del trattato, molte direttive hanno aggiornato queste norme e l'ultima revisione è quella della direttiva 96/29 (Euratom) del 13 maggio 1996 [4]. Non si tratta di rivedere questa direttiva che fissa le norme fondamentali bensì di elaborarne una nuova per completarle.

[4] GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

La Corte di giustizia della Comunità europee ha confermato questa analisi nella sentenza del 10 dicembre 2002, Causa C-29/99. La Corte afferma da un lato che "non occorre operare una distinzione artificiosa tra la protezione sanitaria della popolazione e la sicurezza delle sorgenti di radiazioni ionizzanti [5]" e conferma, dall'altro le competenze tecniche delle autorità di sicurezza nazionali ad autorizzare la costruzione o l'esercizio degli impianti nucleari. Essa riconosce tuttavia che questa competenza tecnica non impedisce alla Comunità di legiferare in materia. La sentenza della Corte è esplicita su questo punto: "Anche se il Trattato CEEA non conferisce alla Comunità la competenza ad autorizzare la costruzione o l'esercizio di impianti nucleari, essa dispone, in forza degli artt. 30-32 del Trattato CEEA, di una competenza normativa al fine di istituire, per la protezione sanitaria, un sistema di autorizzazione che deve essere applicato dagli Stati membri. Infatti, un atto legislativo del genere costituisce un provvedimento che integra le norme fondamentali considerate all'art. 30 del Trattato CEEA. [6]"

[5] Punto 82 della sentenza della Corte del 10.12.02.

[6] Punto 89 della sentenza della Corte sopra citata.

Il concetto di norma fondamentale ricopre quindi due realtà, la protezione sanitaria della popolazione e, attraverso essa, a monte, la sicurezza delle sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Tale approccio comunitario della sicurezza non può ovviamente limitarsi, a termine, a riprendere unicamente le disposizioni pertinenti della convenzione sulla sicurezza nucleare. Esse possono tuttavia costituire il punto di partenza su cui innestare altri elementi, non conflittuale, poiché tutti gli Stati membri devono già attuarle.

b) Norme evolutive

L'evoluzione delle norme comuni in materia di sicurezza degli impianti nucleari costituisce una revisione di queste e deve dunque, ai sensi dell'articolo 32 del trattato Euratom, seguire una procedura determinata. L'articolo 31 prevede a tal fine che la Commissione elabora le norme fondamentali, previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico fra gli esperti scientifici degli Stati membri e previo parere del Comitato economico e sociale. Dopo aver consultato il Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata sulla proposta della Commissione, stabilisce le norme fondamentali.

Concretamente l'evoluzione delle norme europee di sicurezza terrà conto dei risultati dei lavori dell'AIEA nel settore delle sicurezza nucleare. L'AIEA lavora infatti in questo settore da molti anni. Sarà parimenti necessario tener conto dei risultati dei lavori del Nuclear Regulator's Working Group (NRWG), in particolare le posizioni comuni elaborate da questo gruppo, come pure i lavori della Western European Nuclear Regulators Association (WENRA) in materia di armonizzazione. La metodologia, elaborata dalla Commissione e dal Consiglio, per valutare la sicurezza degli impianti nucleari dei paesi candidati sarà anche un elemento importante da prendere in considerazione.

Poiché esistono già disposizioni nazionali importanti, è auspicabile che la Commissione possa avvalersi delle conoscenze degli esperti in materia di sicurezza per fare evolvere le norme comuni in modo armonizzato. A tal fine essa deve far capo al comitato previsto dall'articolo 31 del trattato Euratom.

Il sistema comunitario si baserà su obblighi fondamentali e su principi generali. Fisserà un quadro giuridico comprendente un meccanismo per l'evoluzione di queste norme. Uno dei principali compiti del comitato Articolo 31 sarà quindi, sulla base degli studi sopra citati, definire orientamenti per elaborare un corpus di norme operative che possono fungere da riferimento comune. Sulla base di queste norme si potranno effettuare verifiche negli Stati membri. Per evitare disparità di trattamento tra gli attuali e i nuovi Stati membri, il corpus di norme operative dovrà essere in vigore alla data di allargamento dell'Unione, il 1º maggio 2004. Questa data segnerà l'inizio dell'attuazione concreta di questo approccio comunitario, che evolverà successivamente.

Le norme comuni si iscrivono in un processo dinamico. Esse devono garantire il mantenimento di un elevato livello di sicurezza nucleare nell'Unione. Questo sistema deve pertanto far capo alle competenze delle autorità di sicurezza nazionali. Il sistema comunitario è complementare ai sistemi nazionali.

c) Relazioni regolari

Alla stregua di quanto previsto nella convenzione sulla sicurezza nucleare e in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Laeken, gli Stati membri avranno l'obbligo di presentare relazioni sulle misure adottate per adempiere ai loro obblighi e sullo stato della sicurezza degli impianti posti sotto il loro controllo. Queste relazioni saranno esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito di un meccanismo di "esame inter pares" (Peer review).

2. Un sistema di verifiche indipendente

La creazione di un sistema di verifiche indipendente è un elemento indispensabile per la credibilità e l'efficacia di un approccio comunitario di sicurezza degli impianti nucleari. Il sistema di verifica deve essenzialmente basarsi, sulle competenze tecniche delle autorità di sicurezza nazionali. Il controllo comunitario dovrà verificare come le autorità di sicurezza espletano la loro missione. Non ha lo scopo di verificare in situ le condizioni di sicurezza degli impianti nucleari.

Gli Stati membri avranno l'obbligo di designare esperti, indicando i loro settori di competenza, cui la Commissione potrà ricorrere per le verifiche indipendenti negli Stati membri. Ovviamente soltanto la Commissione sarà competente a decidere le verifiche e gli eventuali provvedimenti consequenziali. Per garantire l'indipendenza delle verifiche, sembra opportuno non affidare agli esperti verifiche nel loro Stato membro.

Sulla base dei rapporti relativi alle verifiche, la Commissione potrà formulare osservazioni in vista di prendere le misure necessarie per garantire la sicurezza degli impianti nucleari. La Commissione avrà d'altra parte l'obbligo di presentare ogni due anni al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sullo stato della sicurezza nucleare nell'Unione europea.

L'approccio comunitario non costituisce un nuovo livello di controllo sugli impianti nucleari: di natura qualitativa esso attua un controllo incrociato delle autorità di sicurezza in modo che la Comunità possa verificare che il livello di sicurezza è lo stesso in tutti gli Stati membri. Questo sistema permetterà di assegnare un marchio comunitario che rafforzerà la fiducia del pubblico nella sicurezza degli impianti nucleari. Questo approccio, del tutto inedito, presenta il vantaggio di organizzare in un quadro comunitario le verifiche effettuate dalle autorità di sicurezza. Si basa sul principio del controllo inter pares, sia a livello delle verifiche incrociate che a livello dell'esame delle relazioni regolari nel quadro di "Peer reviews". La Comunità non intende sostituirsi alle autorità di sicurezza degli Stati membri.

II. Risorse finanziarie adeguate

Il mantenimento di un elevato livello di sicurezza degli impianti nucleari in esercizio o in fase di disattivazione, esige la disponibilità di idonee risorse finanziarie.

La disattivazione di un impianto nucleare è una operazione onerosa sul piano industriale che può estendersi su più anni. I costi relativi alle operazioni di disattivazione possono essere molto elevati. Per affrontarli, occorrono risorse finanziarie, che dovranno essere state accantonate dall'esercente durante il funzionamento dell'impianto nucleare. In effetti è indispensabile che al momento necessario queste operazioni possano svolgersi rispettando un elevato livello di sicurezza.

É necessario impedire che la disattivazione di un impianto nucleare non possa cominciare entro i termini previsti, non sia effettuata secondo le procedure adeguate o sia abbandonata in corso di realizzazione a causa di una mancanza di risorse.

La conseguenza di una tale situazione sarebbe la presenza di uno stock importante di materie radioattive in condizioni inaccettabili di sorveglianza e di gestione, con significative implicazioni in termini di sicurezza radiologica. In questo contesto, uno degli obiettivi fondamentali del trattato Euratom non sarebbe raggiunto. Infatti, la Comunità deve, ai sensi dell'articolo 2 di questo trattato, "stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione". La Comunità ha adottato a tal fine norme fondamentali in materia di radioprotezione [7]. Il capo III del trattato Euratom è quindi la base giuridica per fondare un'azione della Comunità in questo settore.

[7] COM 96/29 Euratom.

Attualmente gli esercenti predispongono la costituzione di riserve interne nel bilancio della società, oppure versano di contributi a fondi esterni previsti a questo scopo da diversi sistemi.

Anche se sono costituite riserve per poter realizzare la disattivazione e garantire la gestione dei residui radioattivi e del combustibile esaurito, la questione essenziale che si pone è garantire l'esistenza di queste risorse a lungo termine, dell'ordine di molte decine di anni. A questo scopo, la costituzione di fondi esterni agli esercenti e destinati specificamente alla disattivazione dei loro impianti è la soluzione migliore per conseguire l'obiettivo di disattivare gli impianti con tutte le condizioni di sicurezza richieste. Nell'ipotesi in cui motivi eccezionali, debitamente giustificati, non permettano una simile separazione, la gestione dei fondi potrebbe essere continuata dall'esercente, a condizione che sia garantita la disponibilità degli attivi costituiti per finanziare le operazioni di disattivazione.

Sulla base di un'informazione regolare degli Stati membri - con una periodicità triennale - la Commissione elaborerà una relazione periodica sulla situazione dei fondi e prenderà, se necessario, le misure per rimediare a situazioni anormali che potrebbero compromettere la realizzazione della disattivazione o generare casi di distorsione sul mercato dell'elettricità.

La creazione di fondi esterni, gestiti con prudenza, permette di garantire la disponibilità dei fondi a lungo termine in modo da assicurare il mantenimento di un elevato livello di sicurezza nucleare nel corso delle operazioni di smantellamento.

É già stata sottolineata la necessità di armonizzare i metodi di stima dei futuri costi di disattivazione. Occorre anche prevedere misure transitorie per permettere, se necessario, alle imprese di ridurre al minimo gli effetti del trasferimento di somme rilevanti verso i fondi esterni.

La Commissione propone un periodo transitorio di [tre anni] dopo l'entrata in vigore degli atti di recepimento degli Stati membri a seguito dell'adozione da parte del Consiglio della presente direttiva.

Conclusioni

Alla vigilia di un allargamento senza precedenti, dove le questioni di sicurezza nucleare svolgono un ruolo fondamentale, è tempo che la Comunità affermi chiaramente le sue competenze in materia di sicurezza degli impianti nucleari e si doti di una regolamentazione giuridicamente vincolante.

La trasposizione a livello comunitario di norme e principi già esistenti permetterà di conciliare l'efficacia e la rapidità di attuazione. Il ricorso, in parte, ad esperti delle autorità di sicurezza nazionali per lo svolgimento dei compiti di verifica permetterà di disporre di incontestabili competenze tecniche. La compenetrazione dei sistemi nazionali e del sistema comunitario è il pegno del mantenimento di un elevato livello di sicurezza degli impianti nucleari dell'Unione europea allargata.

È anche indispensabile garantire una gestione della fase finale del ciclo nucleare nel rispetto delle norme di radioprotezione e trasparenza nell'uso delle risorse finanziarie. A questo scopo è necessario istituire un quadro in cui iscrivere le regolamentazioni nazionali. La definizione dei criteri per la costituzione e la gestione dei fondi per la disattivazione degli impianti nucleari permetterà di garantire il mantenimento di un elevato livello di sicurezza nucleare per tutta la durata delle operazioni di disattivazione.

Alla luce di quanto precede, la Commissione invita il Consiglio ad approvare il progetto di direttiva in allegato.

2003/0021(CNS)

Proposta di DIRETTIVA (EURATOM) DEL CONSIGLIO che definisce gli obblighi fondamentali e i principi generali nel settore della sicurezza degli impianti nucleari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 31, 32 e 187,

vista la proposta della Commissione [8], stabilita previo parere di un gruppo di persone nominate dal comitato scientifico e tecnico e comprendente esperti scientifici degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 31 del trattato e previo parere del Comitato economico e sociale [9],

[8] GU C [...] del [...], pag. [...].

[9] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Parlamento europeo [10],

[10] GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2, lettera b), del trattato dispone che la Comunità deve stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione.

(2) L'articolo 30 del trattato dispone che "sono istituite nella Comunità norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti." L'articolo 32 prevede che le norme fondamentali siano completate secondo la procedura dell'articolo 31.

(3) L'articolo 187 del trattato stabilisce che per l'esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente alle disposizioni del trattato.

(4) La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio [11] stabilisce le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

[11] GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

(5) L'incidente avvenuto alla centrale nucleare di Cernobil nel 1986 ha evidenziato la necessità per la Comunità di completare le norme fondamentali allora in vigore con disposizioni applicabili qualora si verifichi un'emergenza radioattiva. Con la decisione 87/600/Euratom [12] del Consiglio, è stato introdotto un meccanismo per lo scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radioattiva e la direttiva 89/618/Euratom [13] del Consiglio ha imposto agli Stati membri obblighi concernenti l'informazione della popolazione in caso di emergenza radioattiva.

[12] GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76.

[13] GU L 357 del 7.12.1989, pag. 31.

(6) Le norme fondamentali sono state anche completate dalla direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa [14] e dal regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri [15].

[14] GU L 35 del 12.2.1992, pag. 24.

[15] GU L 148, del 19.6.1993, pag. 1.

(7) Benché il sistema di radioprotezione derivante dalle norme fondamentali in vigore garantisca un livello elevato di protezione sanitaria della popolazione, basata sullo stato attuale delle conoscenze scientifiche in materia, tale protezione deve essere rafforzata con l'applicazione rigorosa di norme di sicurezza volte a controllare e diminuire i rischi di esposizione per la popolazione. Per gli impianti nucleari, il mantenimento di un elevato livello di sicurezza, dalla progettazione alla disattivazione, mantenendo efficaci difese contro i rischi radiologici e la prevenzione degli incidenti che potrebbero avere conseguenze radiologiche, è una conditio sine qua non per raggiungere pienamente gli obiettivi di protezione sanitaria enunciati nell'articolo 2, lettera b) del trattato.

(8) Malgrado una certa armonizzazione, le misure di sicurezza nucleare restano oggi ancora molto diverse tra gli Stati membri. Questa differenza aumenta in prospettiva del prossimo ampliamento dell'Unione europea e non permette alla Comunità di assicurare che gli obiettivi di protezione sanitaria ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 2, lettera b) siano sempre conseguiti alle migliori condizioni possibili. Affinché la Comunità possa garantire che le « norme di sicurezza uniformi » prescritte da questa disposizione siano effettivamente applicate, le norme fondamentali di radioprotezione devono essere completate da norme comuni di sicurezza nella misura in cui ciò è necessario per evitare pericoli per la vita e la salute delle popolazioni.

(9) Al termine del ciclo operativo di un impianto nucleare, possono verificarsi pericoli di radiazioni ionizzanti nel corso delle operazioni di disattivazione. Per contrastare i rischi di dispersione delle materie radioattive è necessario garantire la disattivazione sicura degli impianti nucleari, compresa la gestione a lungo termine dei residui radioattivi e del combustibile esaurito.

(10) Per conseguire gli obiettivi in materia di radioprotezione sopra descritti a livello comunitario, occorre definire gli obblighi fondamentali e i principi generali in materia di sicurezza degli impianti nucleari.

(11) La disattivazione sicura degli impianti nucleari, compresa la gestione a lungo termine dei residui radioattivi e del combustibile esaurito richiede notevoli risorse finanziarie. Per evitare ogni pericolo per la salute delle persone e l'ambiente è necessario garantire la disponibilità a livello comunitario di risorse finanziarie sufficienti per procedere alla disattivazione degli impianti nucleari, nel rispetto nelle norme di sicurezza. A tal fine devono essere approvate norme specifiche per la costituzione di fondi di disattivazione, cui gli esercenti degli impianti nucleari dovranno contribuire in modo regolare per tutta la durata di funzionamento dell'impianto. Onde garantire la disponibilità e la sufficienza delle risorse al momento delle operazioni di disattivazione, è necessario costituire, salvo casi eccezionali e debitamente giustificati, fondi dotati di personalità giuridica distinta da quella dell'esercente nucleare.

(12) La presente direttiva rientra nella logica del regime introdotto dalla Convenzione sulla sicurezza nucleare, entrata in vigore il 24 ottobre 1996 di cui sono parti tutti gli Stati membri. Con decisione 1999/819 Euratom della Commissione, la Comunità europea dell'energia atomica ha aderito alla Convenzione il 31 gennaio 2000 [16]. Essendo il campo di applicazione della convenzione limitato alle centrali elettronucleari, la presente direttiva estende i principi che vi figurano a tutti gli impianti nucleari che richiedono l'attuazione di misure di sicurezza.

[16] Decisione della Commissione 1999/819, del 19 novembre 1999; GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 20.

(13) La Convenzione internazionale comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive [17], entrata in vigore il 18 giugno 2001, precisa all'articolo 26 che ciascuna parte contraente prende le opportune iniziative per garantire la sicurezza della disattivazione di un impianto nucleare. Tali iniziative garantiscono che siano disponibili personale qualificato e adeguate risorse finanziarie. All'articolo 22, lettera ii), la convenzione stabilisce che ciascuna parte contraente prende opportune iniziative per garantire che siano disponibili risorse finanziarie adeguate per la sicurezza degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi per tutta la durata operativa e nella fase di disattivazione.

[17] GU [...], [...].

(14) Per vigilare sull'applicazione delle norme adottate conformemente alla presente direttiva, la Commissione da un lato deve verificare il modo in cui le autorità di sicurezza adempiono alla loro missione e, dall'altro, attuare un meccanismo di esame delle relazioni trasmesse dagli Stati membri conformemente alla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 Obiettivo e campo di applicazione

1. Allo scopo di garantire la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti provenienti da un impianto nucleare, la presente direttiva fissa gli obblighi fondamentali e i principi generali che permetteranno alla Comunità di verificare, garantendo un elevato livello di sicurezza degli impianti nucleari, che le norme fondamentali dell'articolo 30 del trattato Euratom sono applicate.

2. La presente direttiva si applica a tutti gli impianti nucleari, anche al di là della loro fase operativa.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

1) "impianto nucleare": ogni impianto civile, compresi il terreno, gli edifici e le apparecchiature nel quale sono prodotte, trattate, utilizzate, manipolate, depositate a titolo temporaneo o definitivo materie nucleari radioattive, ai sensi dell'articolo 197 del trattato Euratom, ad un livello tale da dover prevedere disposizioni di sicurezza. Questa definizione si applica fino allo scioglimento delle restrizioni radiologiche stabilite per l'impianto;

2) "norme comuni di sicurezza": qualsiasi norma che sarà elaborata sulla base dei principi generali definiti nella presente direttiva;

3) "autorità di sicurezza": l'autorità, o le autorità competenti designate da uno Stato membro per rilasciare autorizzazioni e controllare l'applicazione della regolamentazione in materia di scelta del sito, progettazione, costruzione, messa in servizio, funzionamento o disattivazione degli impianti nucleari;

4) "autorizzazione" qualsiasi autorizzazione che l'autorità di sicurezza rilascia al richiedente e che gli conferisce la responsabilità in materia di scelta del sito, progettazione, costruzione, messa in servizio, funzionamento o declassamento degli impianti nucleari;

5) "impresa responsabile dell'impianto nucleare": qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisce un impianto nucleare e giuridicamente responsabile, rispetto alla legislazione nazionale, delle pratiche effettuate con riferimento a tale impianto;

6) "arresto definitivo di un impianto nucleare": stato in cui un impianto nucleare non è più autorizzato a funzionare, per decisione delle autorità competenti;

7) "disattivazione": tutte le tappe che portano allo scioglimento del controllo di regolamentazione su un impianto nucleare diverso da un impianto di stoccaggio definitivo. Queste tappe comprendono le operazioni di decontaminazione e di demolizione;

8) "fondi di disattivazione": i mezzi finanziari destinati specificamente a coprire le spese necessarie alla disattivazione degli impianti nucleari, compresa la gestione a lungo termine dei residui radioattivi e del combustibile esaurito, nel rispetto delle norme di sicurezza;

9) "combustibile esaurito": il combustibile nucleare irradiato nel nocciolo di un reattore dal quale è stato definitivamente asportato;

10) "residui convenzionali di disattivazione": i residui non radioattivi prodotti nel corso delle attività di disattivazione che devono essere trattati ed evacuati secondo le norme in vigore;

11) "residui radioattivi": qualsiasi materia radioattiva in forma gassosa, liquida o solida per la quale non è previsto alcun uso successivo dallo Stato membro o da una persona fisica o morale la cui decisione è accettata dallo Stato membro e che è controllata a titolo di residuo radioattivo da un organismo di regolamentazione conformemente al quadro legislativo e di regolamentazione dello Stato membro;

12) "residui radioattivi di disattivazione": i residui radioattivi che sono prodotti nel corso delle attività di disattivazione;

13) "pratica": qualsiasi attività umana suscettibile di aumentare l'esposizione delle persone alle radiazioni di una sorgente artificiale o di una sorgente naturale di radiazioni quando i radionuclidi naturali sono trattati a causa delle loro proprietà radioattive, fissili o fertili, tranne nel caso di un'esposizione di emergenza;

14) "ritrattamento": il processo o l'operazione per estrarre gli isotopi radioattivi del combustibile esaurito per un uso successivo;

15) "strategia di disattivazione": la pianificazione nel tempo delle attività di disattivazione, a partire dall'arresto definitivo dell'impianto.

Articolo 3 Indipendenza dell'autorità di sicurezza

Gli Stati membri istituiscono un'autorità di sicurezza. A livello di organizzazione, struttura giuridica e decisioni, essa deve essere indipendente da qualsiasi altro organismo o organizzazione, pubblico o privato, incaricato della promozione o dell'uso dell'energia nucleare.

Articolo 4 Ruolo dell'autorità di sicurezza

L'autorità di sicurezza sorveglia e regolamenta la sicurezza degli impianti nucleari. Rilascia autorizzazioni e controlla l'applicazione della regolamentazione in materia di scelta del sito, progettazione, costruzione, messa in servizio, funzionamento o disattivazione degli impianti nucleari.

Articolo 5 Sicurezza degli impianti nucleari

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per:

a) stabilire e mantenere, negli impianti nucleari, dispositivi efficaci contro i rischi radiologici potenziali per proteggere le persone, la società e l'ambiente contro gli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti emesse da questi impianti;

b) prevenire gli incidenti aventi conseguenze radiologiche e attenuare queste conseguenze nel caso in cui tali incidenti si producessero;

c) attuare ogni misura supplementare volta a garantire la sicurezza degli impianti nucleari;

d) garantire la gestione a lungo termine di tutti i materiali, compresi i residui radioattivi e il combustibile esaurito, che sussistono nella fase di disattivazione secondo le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalla radiazioni ionizzanti.

Articolo 6 Priorità alla sicurezza

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate affinché sia data la necessaria priorità alla sicurezza nucleare nell'esecuzione di qualsiasi pratica concernente direttamente degli impianti nucleari.

2. Le misure per la protezione operativa della popolazione, ai sensi dell'articolo 44 della direttiva 96/29/Euratom tengono conto di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza degli impianti nucleari.

Articolo 7 Obblighi delle imprese

1. Gli Stati membri impongono alle imprese responsabili degli impianti nucleari di gestire questi impianti nel rispetto delle norme comuni in materia di sicurezza loro applicabili, della regolamentazione stabilita dall'autorità di sicurezza e delle misure eventualmente prese da essa.

2. Gli Stati membri impongono all'impresa responsabile dell'impianto nucleare di stabilire programmi di garanzia della qualità - il cui contenuto e attuazione saranno sottoposti per verifica all'autorità di sicurezza - e di eseguirli per garantire che i requisiti precisati per tutte le attività importanti per la sicurezza nucleare siano rispettati durante tutto il ciclo di vita di un impianto nucleare.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per attribuire le responsabilità relative alla disattivazione degli impianti nucleari, compreso il caso in cui i responsabili iniziali non siano più in grado di adempiere i loro impegni.

Articolo 8 Ispezioni

Gli Stati membri vigilano affinché le ispezioni in materia di sicurezza nucleare siano effettuate dall'autorità di sicurezza negli impianti nucleari e che l'impresa responsabile dell'impianto nucleare vi si sottoponga.

Articolo 9 Risorse finanziarie

1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate affinché siano disponibili risorse finanziarie adeguate per le necessità della sicurezza degli impianti nucleari.

2. Gli Stati membri garantiscono la disponibilità, sotto forma di fondi di disattivazione e alle scadenze previste, di risorse finanziarie sufficienti per le operazioni di disattivazione di ogni impianto nucleare tenendo conto dei lunghi tempi di realizzazione. Questi fondi devono rispondere ai criteri minimi fissati nell'allegato.

3. Per gli impianti nucleari che non hanno come obiettivo principale la vendita di prodotti o di servizi, in particolare i reattori di ricerca, gli Stati membri determinano le modalità di costituzione delle risorse specifiche per le necessità di disattivazione.

Articolo 10 Esperti di sicurezza

1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate affinché siano disponibili esperti di sicurezza nucleare per tutte le attività legate alla sicurezza.

2. Gli Stati membri vigilano affinché siano stabiliti programmi di studio adeguati e che esistano in permanenza possibilità di formazione teorica e pratica per il personale interessato.

Articolo 11 Incidenti di funzionamento

1. Gli Stati membri esigono l'istituzione di procedure, approvate dalle autorità di sicurezza, per fare fronte agli incidenti di funzionamento e agli accidenti al fine di ridurre gli effetti possibili sulla popolazione e l'ambiente di eventuali situazioni di emergenza radiologica risultanti dal funzionamento degli impianti nucleari.

2. Gli Stati membri esigono che gli incidenti significativi per la sicurezza e le misure correttive per rispondervi siano notificati quanto prima dall'impresa responsabile dell'impianto nucleare all'autorità di sicurezza.

Articolo 12 Controllo dell'applicazione

1. Per garantire il mantenimento di un elevato livello di sicurezza nucleare negli Stati membri, la Commissione effettua verifiche presso le autorità di sicurezza. Gli Stati membri vigilano affinché le autorità di sicurezza si sottopongano a queste verifiche.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco di esperti, precisando i loro settori di competenza, ai quali la Commissione può ricorrere per effettuare le verifiche previste al paragrafo 1.

3. Gli esperti devono essere stati preventivamente autorizzati dalle autorità di sicurezza dello Stato membro prima di poter effettuare le verifiche previste al paragrafo 1. Gli esperti non sono assegnati a verifiche nello Stato membro di loro provenienza.

4. Prima della verifica, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato precisando la sua natura, il suo scopo, la data in cui dovrebbe cominciare e l'identità degli esperti abilitati.

5. La Commissione comunica le relazioni di verifica allo Stato membro interessato che, entro i tre mesi successivi al ricevimento, notifica le misure adottate per rimediare ad eventuali carenze.

6. La Commissione può inviare osservazioni agli Stati membri o chiedere ulteriori informazioni a seguito delle verifiche per chiarire interamente o in parte le relazioni.

Articolo 13 Relazioni

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni anno, a decorrere dalla data prevista all'articolo 15, paragrafo 1, una relazione sulle misure adottate per adempiere i loro obblighi ai sensi della presente direttiva e sullo stato della sicurezza degli impianti nucleari situati sul loro territorio. La Commissione organizza riunioni con gli Stati membri per esaminare queste relazioni.

2. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio ogni due anni, a decorrere dalla data prevista all'articolo 15, paragrafo 1, una relazione concernente l'applicazione della presente direttiva e la situazione in materia di sicurezza nucleare nella Comunità, basandosi sulle relazioni presentate dagli Stati membri e sulle relazioni consecutive alle verifiche.

Articolo 14 Misure più rigorose

Gli Stati membri possono applicare misure più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva. In questo caso, informano la Commissione della natura di queste misure e delle ragioni per le quali sono state prese.

Articolo 15 Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, al più tardi il ...[entro il 1° maggio 2004]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva, o sono corredate da siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di questo riferimento sono adottate dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 16 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 17 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]

ALLEGATO

I fondi di disattivazione di cui all'articolo 9 dovranno rispondere ai seguenti criteri minimi:

1. I fondi saranno alimentati dai contributi degli esercenti degli impianti nucleari durante il periodo di funzionamento in modo da raggiungere un livello di risorse finanziarie, al momento dell'arresto definitivo, sufficiente a coprire tutte le spese relative alla disattivazione, quali definite al punto 2.

2. L'approvvigionamento dei fondi sarà effettuato in funzione della durata di vita stimata dell'impianto e della strategia scelta per la disattivazione, in particolare per coprire la disattivazione dell'impianto, la gestione sicura e a lungo termine dei residui convenzionali e radioattivi della disattivazione dell'impianto, la gestione sicura e a lungo termine del combustibile esaurito delle centrali nucleari e i residui prodotti dalle operazioni di ritrattamento eventualmente non del tutto coperti nei costi di esercizio.

3. Gli attivi dei fondi dovranno essere dotati di liquidità sufficiente per fare fronte alle scadenze degli obblighi di disattivazione e ai costi di cui al punto 2.

4. Gli attivi dei fondi dovranno essere destinati esclusivamente a coprire i costi di cui al punto 2, conformemente alla strategia di disattivazione e non possono essere usati per fini diversi. I fondi di disattivazione saranno costituiti con una personalità giuridica propria, distinta da quella dell'esercente dell'impianto. Nel caso in cui motivi eccezionali e debitamente giustificati non permettano una simile separazione giuridica, la gestione del fondo potrà essere mantenuta dall'esercente, a condizione che sia garantita la disponibilità degli attivi costituiti per coprire i costi indicati al punto 2.

5. Nel caso di un impianto nucleare che sarà definitivamente chiuso, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previste dalla presente direttiva, o in un periodo di ... [da stabilirsi] dopo l'entrata in vigore di queste disposizioni, si possono prevedere soluzioni diverse dalla creazione del fondo di disattivazione ai sensi della presente direttiva.

6. Gli Stati membri dovranno definire le modalità di trasferimento dei mezzi necessari per la disattivazione costituiti dall'esercente prima dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva. Questi trasferimenti dovranno effettuarsi entro un periodo di almeno 3 anni a decorrere dalla data prevista all'articolo 15.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore politico: Energia e trasporti (06)

Attività:

Denominazione dell'azione: Direttiva del consiglio che definisce gli obblighi fondamentali e i principi generali nel settore della sicurezza degli impianti nucleari

1. LINEA DI BILANCIO

L'impegno sarà ascritto ad una nuova linea di imputazione da creare nel quadro della definizione completa della struttura ABB per la DG TREN. La proposta di imputazione su una linea esistente o su una nuova linea sarà riesaminata al momento delle discussioni relative al progetto preliminare di bilancio 2004.

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1 Dotazione totale dell'azione (parte B): spesa annuale:

L'impegno sarà ascritto alla linea indicata al punto 1 per l'esercizio 2004.

2.2 Periodo di applicazione:

Avviamento nel 2004, azione proseguita

2.3 Stima globale pluriennale delle spese:

a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1)

euro

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese d'appoggio (SDA) (cfr. punto 6.1.2)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

Nuova azione

2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate [18]

[18] Per maggiori precisioni, cfr. nota esplicativa distinta.

Nessuna implicazione finanziaria (concerne gli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura).

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

>SPAZIO PER TABELLA>

4. BASE GIURIDICA

Articoli 31, 32 e 187 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1 Necessità dell'intervento comunitario [19]

[19] Per maggiori precisioni, cfr. nota esplicativa distinta.

5.1.1 Obiettivi perseguiti

L'articolo 2, lettera b) del trattato dispone che la Comunità deve, alle condizioni previste dal presente trattato: "stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione". Il capo 3 del titolo II del trattato, Protezione sanitaria, contiene disposizioni concernenti le norme fondamentali in materia di protezione contro le radiazioni ionizzanti ed è stato soprattutto utilizzato nel settore della radioprotezione.

La Commissione interviene attivamente in materia di armonizzazione delle pratiche di sicurezza nucleari da oltre venticinque anni. Malgrado questi sforzi di armonizzazione, le misure di sicurezza nucleare restano ancora molto diverse tra gli Stati membri.

Bisogna considerare la sicurezza nucleare in un'ottica comunitaria. Soltanto un approccio comune può garantire il mantenimento di un elevato livello di sicurezza nucleare in un'Unione allargata.

Poiché esistono già disposizioni nazionali importanti, è auspicabile che la Commissione possa avvalersi dell'esperienza degli Stati membri per fare evolvere le norme comuni in modo armonizzato. Per questo motivo deve basarsi sul comitato previsto dall'articolo 31 del trattato Euratom.

La creazione di un sistema di verifiche indipendente è un elemento indispensabile di un approccio comunitario di sicurezza degli impianti nucleari. Per effettuare queste verifiche la Commissione ricorrerà a personale statutario e, in parte, ai servizi di esperti designati dalle autorità di sicurezza degli Stati membri. Le verifiche saranno effettuate presso le autorità di sicurezza.

Le operazioni di disattivazione possono anche costituire minacce potenziali per la salute delle persone e l'ambiente, non soltanto ora ma anche in futuro, particolarmente se non sono adottate in tempo utile le misure necessarie relative ai rischi radiologici delle operazioni di disattivazione.

La disattivazione sicura degli impianti nucleari, compresa la gestione a lungo termine dei residui radioattivi e del combustibile esaurito, richiede importanti risorse finanziarie che devono essere garantite durante il funzionamento degli impianti nucleari.

È necessario garantire a livello comunitario la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti per effettuare le attività di disattivazione degli impianti nucleari, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Per garantire la disponibilità di risorse sufficienti, si devono adottare norme specifiche per la costituzione di fondi di disattivazione dotati di una personalità giuridica distinta da quella dell'esercente nucleare. Questi fondi saranno finanziati regolarmente dall'esercente per tutta la durata di funzionamento dell'impianto. Saranno specificatamente destinati alla disattivazione.

5.1.2 Disposizioni adottate attinenti alla valutazione ex ante

Nulla

5.2 Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

I beneficiari delle azioni proposte saranno gli esercenti nucleari e le autorità di sicurezza nazionali. La presente proposta ha l'obiettivo di definire gli obblighi fondamentali e i principi generali nel settore della sicurezza degli impianti nucleari.

5.3 Modalità di attuazione

Gestione diretta da parte della Commissione con personale statutario ed esterno.

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1 Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per l'intero periodo di programmazione)

(Il metodo di calcolo degli importi totali indicati nella tabella seguente deve essere esplicitato mediante la ripartizione fornita nella tabella 6.2.)

6.1.1 Intervento finanziario

CE in EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

6.2 Calcolo dei costi per ciascuna delle misure previste nella parte B (per l'intero periodo di programmazione) [20]

[20] Per maggiori precisioni, cfr. nota esplicativa distinta.

Si prevedono verifiche in ragione di 2 esperti e due giorni di verifica (per diem: 600 EUR + 2 000 viaggi EUR). Sono previste 15 verifiche (costo: 39 000 EUR) nel 2004 e 20 verifiche per gli anni successivi (costo per anno: 52 000 EUR).

7. INCIDENZA SULL'ORGANICO E SULLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

7.1. Incidenza sulle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

7.2 Incidenza delle spese per risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi.

7.3 Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione per 12 mesi.

>SPAZIO PER TABELLA>

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative sarà coperto all'interno della dotazione che sarà assegnata alla DG TREN nell'ambito della procedura annuale.

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1 Modalità di controllo

Saranno effettuati audit di monitoraggio.

8.2 Modalità e calendario della valutazione

La Commissione cercherà di ottenere la cooperazione delle autorità per rimediare alle lacune.

Relazione annuale degli Stati membri. Riunioni con gli Stati membri per esaminare queste relazioni. Relazione di valutazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo ogni 2 anni.

9. MISURE ANTIFRODE

Regime normale di audit della Commissione.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Titolo della proposta:

Direttiva del Consiglio concernente l'introduzione di norme comuni in materia di sicurezza degli impianti nucleari.

Numero di riferimento del documento:

La proposta

1. In considerazione del principio di sussidiarietà esporre i motivi per i quali è necessaria una legislazione comunitaria in questo settore, nonché gli obiettivi principali.

La direttiva proposta mira ad introdurre norme comuni in materia di sicurezza degli impianti nucleari. Malgrado una certa armonizzazione delle pratiche di sicurezza esse restano ancora molto diverse tra gli Stati membri. Un intervento comunitario è quindi necessario. D'altra parte, la prospettiva dell'allargamento ha evidenziato la necessità di intraprendere tale azione.

L'impatto sulle imprese

2. Determinare l'incidenza della proposta:

- sui vari settori di attività.

Tutto il settore nucleare sarà interessato dalla proposta, così come le autorità di sicurezza degli Stati membri

- sulle diverse dimensioni delle imprese (indicare la concentrazione di piccole e medie imprese).

Questa direttiva dovrebbe concernere soltanto imprese di grandi dimensioni e non piccole e medie imprese

- specificare se esistono particolari zone geografiche della Comunità in cui sono concentrate tali imprese.

Non tutti gli Stati membri dispongono di impianti nucleari sul loro territorio. L'allargamento aumenterà tuttavia il numero dei paesi che ricorrono all'energia nucleare. Nel 2004 ci dovrebbero infatti essere 13 Stati membri su 25 dotati di centrali nucleari di potenza. Questi impianti non sono stabiliti in zone geografiche particolari; essi sono situati in Germania, Belgio, Finlandia, Francia, Spagna, Ungheria, Lituania, Paesi Bassi, Repubblica ceca, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia e Svezia.

3. Precisare gli obblighi imposti alle imprese per conformarsi alla proposta:

Elaborare e applicare procedure.

4. Definire la prevedibile incidenza economica della proposta:

- sull'occupazione:

Nulla

- sugli investimenti e sulla costituzione di nuove imprese:

Nulla

- sulla competitività delle imprese:

Nessuna, poiché tutte le imprese saranno soggette alle stesse misure.

5. Indicare se la proposta contiene misure destinate a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze più limitate o diverse ecc.)

No

Consultazione

6. Elencare le organizzazioni consultate in merito alla proposta ed esporre le principali osservazioni

Nulla

In alto

Gestito dall'Ufficio delle pubblicazioni