52002IG1214(01)

Iniziativa del Regno dei Paesi Bassi in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Gazzetta ufficiale n. C 311 del 14/12/2002 pag. 0016 - 0016


Iniziativa del Regno dei Paesi Bassi in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(2002/C 311/09)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 67, paragrafo 1,

vista l'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) Nel quadro dell'obiettivo della Comunità di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone, il 22 dicembre 2000 è stato adottato il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio(4), che è entrato in vigore il 1o marzo 2002.

(2) Il regolamento (CE) n. 44/2001 prevede norme riguardanti la competenza in materia di contratti individuali di lavoro. In particolare, l'articolo 20 di detto regolamento stabilisce una norma sulla competenza per le azioni proposte dal datore di lavoro. Le decisioni emesse in conformità dell'articolo 20 sono riconosciute ed eseguite in virtù di tale regolamento.

(3) Tenuto conto delle difficoltà sorte relativamente ai contratti di lavoro transfrontalieri, si è reso necessario modificare l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 44/2001. In virtù del diritto del lavoro di alcuni Stati membri, per quanto riguarda la risoluzione del contratto di lavoro, il datore di lavoro ha anche la possibilità, anziché procedere al licenziamento del lavoratore, di chiedere al giudice di risolvere giudizialmente il contratto di lavoro e, in alcuni casi, la risoluzione giudiziale è obbligatoria. La risoluzione giudiziale del contratto di lavoro presenta dei vantaggi sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.

(4) Tenuto conto del principio della libera circolazione dei lavoratori e al fine di migliorare le condizioni per quanto concerne le risoluzioni giudiziali il datore di lavoro può proporre l'azione davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività. Tale giudice è particolarmente adatto a conoscere della controversia, in quanto il punto di collegamento è in genere lo stesso per la determinazione della legge applicabile, e il suddetto giudice ha le migliori possibilità di ottenere informazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 44/2001 è inserito il paragrafo seguente: "1 bis L'azione del datore di lavoro per la risoluzione del contratto di lavoro può altresì essere proposta davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o, qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a ...

Per il Consiglio

Il presidente

...

(1) GU C ...

(2) GU C ...

(3) GU C ...

(4) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione (GU L 225 del 22.8.2002, pag. 13).


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