52001DC0728

Relazione della Commissione al Consiglio europeo - Legiferare meglio 2001 (conformemente all'articolo 9 del protocollo del trattato CE sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità) /* COM/2001/0728 def. */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO EUROPEO - LEGIFERARE MEGLIO 2001 (conformemente all'articolo 9 del protocollo del trattato CE sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità)

INDICE

1. Introduzione

2. L'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

2.1. I principi di sussidiarietà e di proporzionalità: il quadro giuridico del Trattato di Amsterdam

2.2. Il rispetto del principio di sussidiarietà nel 2001

2.3. Il rispetto del principio di proporzionalità nel 2001

3. L'attività legislativa della Comunità nel 2001

3.1. La consultazione

4. Una legislazione di qualità

4.1. La qualità redazionale

4.2. La rifusione, la consolidazione e la codificazione

4.3. La semplificazione

5. Conclusioni

1. Introduzione

Conformemente alle domande del Consiglio europeo di Edimburgo del dicembre 1992 e dei Consigli europei successivi, all'accordo interistituzionale del 29/10/1993 relativo all'attuazione del principio di sussidiarietà nonché all'articolo 9 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità del trattato di Amsterdam, la Commissione presenta ogni anno al Consiglio europeo, al Parlamento europeo e al Consiglio, una relazione sull'applicazione dell'articolo 5 del trattato. Questa relazione annuale è inoltre inviata al Comitato delle Regioni e al Comitato economico e sociale.

La relazione 2001, destinata al Consiglio europeo di Laeken dei giorni 14 e 15 dicembre 2001, presenta l'evoluzione constatata durante l'anno trascorso.

La relazione intende presentare l'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità in modo fattuale attraverso alcuni esempi concreti dell'attività legislativa della Comunità.

Un dibattito più approfondito sull'ambiente normativo è stato avviato quest'anno nel quadro della preparazione del documento consultivo sulla semplificazione e il miglioramento dell'ambiente regolamentare in seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma [1].

[1] Comunicazione della Commissione al Consiglio Europeo di Laeken (COM(2001)726).

Nel quadro del Libro bianco sulla governance europea, si propone che a partire dell'anno 2002 «la relazione annuale sull'applicazione del Protocollo di Amsterdam sulla sussidiarietà e la proporzionalità» sia incentrata sui principali obiettivi delle politiche dell'Unione europea.

2. L'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

2.1. I principi di sussidiarietà e di proporzionalità: il quadro giuridico del Trattato di Amsterdam

I principi di sussidiarietà e di proporzionalità sono definiti dall'articolo 5 del Trattato CE e dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato di Amsterdam.

L'articolo 5 stabilisce che:

* La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente Trattato.

* Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio di sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri/possono essere realizzati meglio a livello comunitario.

* L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente Trattato.

Il protocollo al Trattato di Amsterdam contiene gli orientamenti d'applicazione. Esso giustifica un'azione della Comunità quando si tratta di materie transnazionali, quando un'azione al solo livello nazionale o la mancanza di un'azione comunitaria sarebbero in conflitto con le esigenze del Trattato, ovvero quando un'azione a livello comunitario produrrebbe evidenti vantaggi per la sua dimensione o i suoi effetti.

Inoltre, il protocollo impone ampie consultazioni, una legislazione semplice e valutazioni d'impatto finanziario/amministrativo delle misure sulla comunità, sui governi nazionali, sulle autorità locali, sugli operatori economici e sui cittadini.

2.2. Il rispetto del principio di sussidiarietà nel 2001

Il protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità al Trattato di Amsterdam sottolinea il carattere dinamico del concetto di sussidiarietà: da un lato, consente di limitare l'azione della Comunità o di porvi fine quando essa non si giustifica, dall'altro consente di ampliarla nei limiti delle sue competenze.

La Comunità, al fine di raggiungere i nuovi obiettivi posti dal trattato di Amsterdam, ha intrapreso molti sforzi legislativi, nel rispetto della sua competenza, al fine di creare le norme necessarie in questi nuovi settori o di rendere più efficace la sua attività.

In vista della creazione di uno «spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia» nell'Unione europea, prevista dal trattato di Amsterdam, e conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dei giorni 15 e 16 ottobre 1999 e al Quadro di controllo [2] per l'esame dei progressi realizzati, la Commissione ha proposto azioni legislative particolarmente importanti in questo settore [3]. Le principali iniziative sono volte a definire un quadro giuridico comune relativo all'ammissione dei cittadini dei paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo [4], allo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo [5], nonché allo stabilimento di un regime europeo comune di asilo [6]. Al fine di realizzare gli obiettivi fissati dal Trattato in materia di asilo e di altre politiche collegate alla libera circolazione delle persone, l'azione comunitaria si giustifica nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri e possono quindi, per le dimensioni o gli effetti dell'azione prevista, essere meglio realizzati a livello comunitario. È questo il caso della proposta volta a stabilire norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. Tali norme minime comuni costituiscono infatti, nel quadro della politica d'asilo, uno strumento essenziale alla concretizzazione del regime comune europeo d'asilo. L'idea che un solo Stato membro sia responsabile di una domanda d'asilo sarebbe percepita come più equa dal richiedente asilo se tutti gli Stati membri offrissero norme minime identiche per la loro accoglienza.

[2] COM(2000)167 del 24.03.2000, COM(2001) 628 del 30.10.2001.

[3] Vedi ad esempio: COM(2001) 388 Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi, all'introduzione di un'autorizzazione specifica di viaggio e alla fissazione delle condizioni d'ingresso in previsione di uno spostamento di durata non superiore a 6 mesi (GU n. C270E del 25.9.2001). È opportuno notare che per la realizzazione degli obiettivi fissati nel titolo VI del TUE che comprende le «disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale», la Comunità, nel quadro dell'articolo 61 del TCE, può proporre misure volte a prevenire e combattere la criminalità «a norma dell'articolo 31, lettera (e), del Trattato sull'Unione europea»:

[4] COM (2001) 386 del 11.07.2001.

[5] COM(2001) 127 del 13.03.2001.

[6] COM(2001) 181 del 3.04.2001, COM(2001) 447 del 26.07.2001, COM(2001) 510 del 19.09.2001.

Inoltre, queste norme minime comunitarie contribuirebbero a limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo che derivano dalle disparità delle condizioni di accoglienza tra gli Stati membri ed avrebbero in tal modo un effetto positivo sull'efficacia dei sistemi d'asilo nazionali.

Gli obiettivi del Trattato nel settore della politica dell'ambiente e della politica sociale mirano ad ottenere lo stesso livello di sicurezza a livello comunitario.

A questo titolo, la Commissione ha presentato una proposta per una legislazione comunitaria riguardante la tracciabilità e l'etichettatura degli OGM [7] in qualunque fase della commercializzazione. Tale proposta, che si propone di instaurare un quadro armonizzato per la tracciabilità di questi prodotti, rappresenta una fonte di sicurezza giuridica nonché un approccio logico e coerente che contribuiranno al buon funzionamento del mercato interno.

[7] COM(2001)182 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati, la tracciabilità dei prodotti alimentari e i mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE.

Nel settore della politica sociale, un'azione comunitaria volta ad ottenere lo stesso livello di sicurezza e di salute dei lavoratori a livello comunitario giustifica una proposta legislativa volta ad introdurre le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'utilizzazione delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori («ponteggi») [8].

[8] Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001.

Il trattato di Amsterdam prevede inoltre nuovi obiettivi nel settore della lotta contro la frode e qualunque altra attività illegale che leda gli interessi finanziari della Comunità (articolo 280 del trattato).

La proposta di direttiva relativa alla protezione degli interessi finanziari della Comunità [9] si propone di comunitarizzare una parte delle disposizioni della convenzione relativa alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995 [10] che non è stata ancora ratificata da tutti gli Stati membri e non è quindi applicabile sul piano europeo. Tale proposta prevede un ravvicinamento del diritto penale materiale degli Stati membri in materia di definizione della frode, della corruzione e del riciclaggio di denaro sporco che lede gli interessi finanziari comunitari, nonché in materia di responsabilità penali e di sanzioni penali applicabili, al fine di garantire sul piano del diritto penale materiale un livello di protezione degli interessi finanziari comunitari equivalenti in tutti gli Stati membri.

[9] COM (2001) 272.

[10] Convenzione stabilità sulla base dell'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea relativo alla protezione degli interessi finanziari delle comunità europee del 26 luglio 1995, GU C 316 del 27 novembre 1995.

Nel caso della politica regionale, i sistemi di gestione e di controllo nell'ambito dei fondi strutturali sono attuati nel rispetto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari degli Stati membri [11].

[11] Regolamenti 438/2001 e 448/2001 del Consiglio.

Gli Stati membri sono responsabili della verifica e, in primo luogo, dell'utilizzazione regolare ed efficace dei fondi comunitari, nonché del perseguimento delle irregolarità e dell'azione quando sia costatata una modifica importante che influenzi la natura o le condizioni di attuazione.

Nel settore della statistica, il principio di sussidiarietà consente di instaurare una nomenclatura statistica comune delle unità territoriali (NUTS) al fine di garantire lo stabilimento e la diffusione delle statistiche regionali comparabili nella Comunità [12]. Da segnalare inoltre una proposta destinata alla rilevazione statistica dei trasporti per ferrovia [13] ed un'altra relativa allo stabilimento di un quadro comune per l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione di indici comparabili del costo della mano d'opera nella Comunità [14].

[12] COM(2001) 83.

[13] GU C180 E del 26.06.2001, pagina 108.

[14] GU C304 E del 30.10.2001, pagina 184.

Nel settore delle economie d'energia, la Commissione presenta una proposta di direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia che ha suscitato un dibattito sull'applicazione della sussidiarietà e della proporzionalità [15].

[15] Vedi il seguente punto 2.3 «Il rispetto del principio di proporzionalità nel 2001».

2.3. Il rispetto del principio di proporzionalità nel 2001

Le esigenze di proporzionalità e sussidiarietà - ovvero le questioni di opportunità e di scala - sono fortemente interconnesse. Tuttavia, contrariamente al principio di sussidiarietà, che si applica unicamente ai settori di competenza ripartita tra gli Stati membri e la Comunità, il principio di proporzionalità si applica a tutti i settori dell'azione comunitaria. Esso richiede che l'azione della Comunità non vada al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del Trattato (TCE articolo 5, 3° comma).

Il principio di proporzionalità è inoltre rispettato quando, nella sua azione politica, la Comunità legifera solo nella misura necessaria (Protocollo, paragrafo 6) e le azioni comunitarie lasciano il maggior spazio possibile alle prassi decisionali e ai sistemi giuridici stabiliti negli Stati membri. Se opportuno, e fatta salva l'esigenza di un'effettiva attuazione, le misure comunitarie dovrebbero offrire agli Stati membri vie alternative per conseguire gli obiettivi dell'azione comunitaria (Protocollo, paragrafo 7).

Nel 2001, la Commissione si è concentrata, a livello generale, sulle questioni di campo d'applicazione e di metodo dell'azione comunitaria nel quadro di due documenti: la sua relazione intermedia al Consiglio europeo di Stoccolma - migliorare e semplificare l'ambiente regolamentare [16]-, e il suo Libro bianco sulla governance europea [17]. Nella sua relazione intermedia sull'ambiente regolamentare della CE, la Commissione ha presentato un quadro d'esame approfondito e sistematico dell'azione regolamentare della Comunità. Il Libro bianco sulla governance, che analizza l'efficacia del processo decisionale, esplora le possibili utilizzazioni di vari strumenti per rispondere agli obiettivi del Trattato [18]. Le due iniziative devono contribuire a posizioni attualizzate, informate e ben fondate della Commissione sulle questioni di scala dell'intervento comunitario.

[16] COM (2001)130.

[17] COM (2001)428.

[18] La consultazione sulle questioni affrontate nel Libro bianco proseguirà sino alla primavera del 2002.

Nel frattempo, la Commissione ha continuato a mostrare che essa prende in considerazione ed applica il principio di proporzionalità in vari settori specifici. Parallelamente alla sua valutazione della sussidiarietà, la Commissione ha, ad esempio, esaminato le esigenze di proporzionalità nel settore della conservazione dell'energia. La sua proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia [19] è fondata sul carattere decisivo delle misure proposte per raggiungere gli obiettivi che la comunità si è fissata in materia di riduzione della dipendenza energetica, sui suoi obblighi internazionali in materia di riduzione dell'emissione di gas a effetto serra (Protocollo di Kyoto), e sulla grande differenza esistente tra gli sforzi compiuti sino ad oggi in materia dagli Stati membri.

[19] COM (2001)226.

La Commissione ha ritenuto che qualunque iniziativa comunitaria che non imponesse un obbligo d'agire, o di raggiungere un risultato determinato, sarebbe inefficace rispetto all'importante potenziale del risparmio energetico. La direttiva proposta - sempre conforme alle esigenze di proporzionalità - si limita a fissare principi ed obiettivi generali (norme minime, procedure di certificazione, ecc.) ed esclude dettagli precisi per quanto riguarda le disposizioni di attuazione e di controllo, che sono lasciate all'iniziativa degli Stati membri.

Tuttavia - nel contesto di una proposta di rifusione - il principio di proporzionalità è stato invocato in senso inverso per quanto riguarda un settore specifico della legislazione relativa al mercato interno. La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai fertilizzanti [20] presentata dalla Commissione, è volta a garantire la libera circolazione di questi prodotti nell'ambito dell'Unione europea e a precisare i criteri (composizione, etichettatura e confezionamento) cui devono conformarsi. Questa proposta si rivolge in particolare alle grandi imprese chimiche che producono fertilizzanti minerali e agli importatori di tali fertilizzanti fabbricati al di fuori dell'Unione europea. L'azione comunitaria proposta, volta a rifondere 18 direttive [21] esistenti in un solo regolamento, è stata considerata giustificata per la necessità di armonizzare l'attuazione, il controllo e l'esecuzione della legislazione comunitaria in questo settore.

[20] COM(2001)508.

[21] Vedi parte 4.2

3. L'attività legislativa della Comunità nel 2001

L'analisi dell'attività legislativa della Commissione [22] evidenzia, a partire dal 1990, una diminuzione del numero totale delle proposte nel loro insieme, malgrado i nuovi obiettivi fissati dal trattato.

[22] Nel 2001, la Commissione ha adottato, sulla base del suo programma di lavoro, 139 proposte legislative. Sull'insieme delle proposte della Commissione, circa il 90% è condizionato da vincoli esterni, vale a dire:

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3.1. La consultazione

Nel processo di decisione comunitaria volto a creare «un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa» qualunque decisione deve essere adottata «il più vicino possibile ai cittadini» (articolo 1 del TUE). Il principio di sussidiarietà contribuisce a rispondere a questa esigenza democratica espressa nell'articolo 1 del Trattato dell'Unione europea.

A tale riguardo, l'articolo 9, primo trattino, del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, stabilisce che la Commissione, prima di proporre azioni legislative e fatto salvo il suo diritto d'iniziativa, dovrebbe «effettuare ampie consultazioni [23]».

[23] Vedi parte 2.1.

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Il Libro bianco sulla Governance [24], lanciato dalla Commissione, propone di aprire ulteriormente il processo di elaborazione delle politiche dell'Unione europea al fine di garantire una partecipazione più ampia dei cittadini e delle organizzazioni.

[24] COM(2001)428.

Da notare inoltre che il trattato CE (articolo 138 del TCE) stabilisce che qualunque proposta nel settore della politica sociale deve essere oggetto di previa consultazione con le parti sociali. In questo contesto, nel 2001, è stato sollecitato un parere delle parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria nel settore della protezione dei dati a carattere personale dei lavoratori, nonché sul contenuto della proposta nei settori della modernizzazione e del miglioramento dei rapporti di lavoro, della protezione della salute e della sicurezza nel lavoro dei lavoratori autonomi e sui rischi connessi ad una esposizione all'amianto durante il lavoro.

Da notare inoltre che, in questo contesto, i negoziati tra le parti sociali sul lavoro interinale non hanno avuto esito nel 2001.

La previa consultazione degli ambienti interessati alla quale la Commissione ha ampiamente proceduto nel corso dell'anno 2001 ha per oggetto di aumentare la trasparenza e la partecipazione della società civile e degli operatori economici.

È questo il caso del Forum europeo dell'energia e dei trasporti creato dalla Commissione il 12 luglio 2001. Questo forum, composto da operatori, utenti, consumatori, sindacati, rappresentanti della tutela dell'ambiente e della sicurezza nei trasporti e del mondo universitario, contribuirà a garantire una consultazione sulle future proposte della Commissione, ovvero, a valle, consentirà di trarre utili lezioni dalle esperienze realizzate in quanto osservatorio delle politiche comunitarie.

Tra i documenti di consultazione possiamo citare:

* Il Libro bianco sulla governance europea [25] con il quale si invitano le istituzioni europee, gli Stati membri, le autorità locali e la società civile a sottoporre commenti e reazioni su apertura, partecipazione, attendibilità, efficacia e coerenza delle attività delle istituzioni dell'Unione europea.

[25] Vedi nota 16 e nota 22.

* Il Libro verde sulla protezione dei consumatori nell'Unione europea [26], che avvia un'ampia consultazione pubblica per definire gli orientamenti futuri della politica di protezione dei consumatori al fine di limitare gli ostacoli al mercato interno rappresentati dalle diverse normative nazionali in questo settore.

[26] COM(2001) 531 del 3.10.2001.

* Il Libro bianco su «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte» [27] che propone azioni comunitarie per riequilibrare il sistema dei trasporti europei a favore di modalità più rispettose dell'ambiente, incoraggiare una migliore intermodalità e garantire maggiore efficacia e qualità per gli utenti.

[27] COM (2001)370 del 12.09.2001.

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4. Una legislazione di qualità

4.1. La qualità redazionale

La guida pratica comune destinata alle persone che contribuiscono alla redazione dei testi legislativi, la cui elaborazione era stata richiesta alle istituzioni dall'accordo interistituzionale [28], è stata portata a compimento in tutte le lingue ufficiali e resa accessibile sul Web (EuropaTEAM). La guida dà consigli pratici, accessibili e chiari a tutti coloro che partecipano alla redazione degli atti legislativi. In parallelo, e conformemente all'istruzione data al punto (b) delle misure di organizzazione interna imposte dall'accordo:

[28] Accordo pubblicato sulla GU C 73 del 17.3.1999, pagina 1.

« b) [le istituzioni] organizzano le loro procedure interne rispettive in modo tale che i loro servizi giuridici, compresi i loro esperti giuristi-linguisti, possano in tempo utile e ciascuno per la sua istituzione formulare suggerimenti di ordine redazionale volti ad applicare i presenti orientamenti »

Il controllo della qualità di redazione giuridica dei progetti di atti - accanto al controllo di legalità relativo al merito - è stato rafforzato attraverso il coinvolgimento sistematico del gruppo dei giuristi revisori del servizio giuridico nella fase della consultazione interservizi.

4.2. La rifusione, la consolidazione e la codificazione

L'accessibilità del diritto comunitario è uno dei principali obiettivi politici della Comunità, come risulta dalle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo del dicembre 1992.

Il libro bianco sulla governance europea sottolinea la necessità per l'Unione europea di vigilare costantemente sul miglioramento della qualità, dell'efficacia e della semplicità degli attivi legislativi.

La rifusione è una tecnica legislativa che va in questo senso. Un ricorso più strutturato alla rifusione faciliterà dunque l'accessibilità della legislazione.

Ad Helsinki, nel dicembre 1999, il Consiglio europeo ha auspicato che sia concluso quanto più rapidamente possibile un accordo interistituzionale per un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione.

La Commissione ha adottato il 12 settembre 2001 un accordo interistituzionale tra le tre istituzioni per un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti giuridici [29].

[29] SEC(2001)1364.

Il maggiore ricorso alla tecnica della rifusione degli atti giuridici consentirà di adottare un testo legislativo unico che contestualmente comprenda le modifiche auspicate, proceda alla loro codificazione insieme alle disposizioni dell'atto precedenterimaste immutate e abroghi quest'ultimo. Tale tecnica evita in tal modo la proliferazione di atti modificativi isolati che rendono spesso le regolamentazioni difficilmente comprensibili. Essa contribuirà inoltre alla trasparenza della legislazione presso i nuovi stati aderenti e i loro cittadini.

La Commissione ha inoltre presentato un'importante iniziativa di rifusione nel settore dei fertilizzanti: il regolamento proposto [30] integra 4 direttive e i relativi atti modificativi.

[30] COM(2001) 508 del 14.09.2001.

Nel settore agricolo, la Commissione ha presentato 9 [31] proposte di rifusione volte a modificare 29 atti legislativi.

[31] Regolamento (CE) n. 213/2001 della Commissione del 9 gennaio 2001 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999, per quanto riguarda i metodi delle analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari e modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 e (CE) n. 2799/1999; Regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure d'intervento sul mercato del latte scremato in polvere; Regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; Regolamento (CE) n. 609/2001 della Commissione del 28 marzo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda i programmi operativi, i fondi di esercizio e l'aiuto finanziario comunitario e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 411/97; Regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti nel settore vitivinicolo con i paesi terzi; Regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; Regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000; Regolamento (CE) n. 1554/2001 della Commissione del 30 luglio 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio per quanto riguarda lo smercio dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale; Regolamento (CE) n. 1557/2001 della Commissione, del 30 luglio 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni d'informazione riguardanti la politica agricola comune.

La codificazione è una tecnica legislativa che consente di rimediare alla mancanza di chiarezza degli atti giuridici che sono oggetto di più modifiche sostanziali, offrendo il testo attualizzato degli atti legislativi.

A tal fine, la Commissione ha presentato quest'anno 7 proposte di codificazione volte a sostituire 78 atti legislativi e ne sono state adottate 3 al fine di sostituire 13 atti legislativi.

Proposte di codificazione presentate

* Direttiva relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole - COM(2001) 177

* Direttiva relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggiere - COM(2001)193

* Direttiva relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali - COM(2001)196

* Direttiva relativa alla commercializzazione dei tuberi - semi di patate - COM(2001)192

* Direttiva relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra - COM(2001)195

* Direttiva relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole - COM(2001)191

* Direttiva relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi - COM(2001)194

Proposte di codificazione adottate

* Direttiva 2001/23/CE del 12.3.2001 relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese

* Direttiva 2001/25/CE del 4.4.2001 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

* Direttiva 2001/34/CE del 28.5.2001 riguardante l'ammissione di valori mobiliari

L'attività di consolidazione continua con vigore e il numero di atti consolidati dovrebbe arrivare a 1240 alla fine del 2001, mentre si attestava a 1030 alla fine del 2000.

4.3. La semplificazione

La Comunità ha proseguito i suoi sforzi nel contesto della semplificazione legislativa, al fine di rendere più accessibile al cittadino la legislazione comunitaria:

Regolamento (CE) n. 993/2001 della Commissione [32] volto a razionalizzare e semplificare la regolamentazione dei regimi doganali economici;

[32] Regolamento (CE) n. 993/2001 della Commissione del 4 maggio 2001 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istutisce il codice doganale comunitario, Gazzetta Ufficiale L 141 del 28/05/2001.

Regolamento (CE) n. 1557/2001 [33], che armonizza le modalità d'applicazione delle azioni di formazione nel settore della politica agricola comune per i vari settori di prodotti;

[33] Regolamento (CE) n. 1557/2001 della Commissione del 30 luglio 2001 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune, Gazzetta Ufficiale n. L 205 del 31/07/2001 pagine 0025 - 0032.

Regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori [34];

[34] GU n. L 137 del 19.05.2001, pagina 1.

Direttiva (CE) n. 2001/19 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa la sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali [35];

[35] GU n. L 206 del 31.07.2001, pagina 1.

Proposta di direttiva relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri [36];

[36] COM (2001) 257 del 23.05.2001.

Comunicazione sul completamento del mercato interno dell'energia e del gas naturale [37], comprendente un pacchetto di proposte legislative che comporterebbero l'abrogazione di una serie di testi in materia;

[37] COM (2001) 125 del 13.03.2001.

Proposta di regolamento relativa all'organizzazione comune dei mercati del settore delle carni ovine e caprine [38] che intende sostituire il pagamento compensativo con un pagamento forfetario, al fine di semplificare il regime di premi per capo: l'introduzione di un importo fisso e prevedibile faciliterà la gestione del regime di premi e consentirà di evitare le pesanti procedure di rilevazione dei prezzi e i calcoli complessi.

[38] COM(2001) 247.

Nel corso degli ultimi anni, la Commissione ha fatto della semplificazione uno dei principi direttivi dei suoi lavori sulla riforma della politica agricola comune.

In questo contesto, la Commissione ha presentato una relazione sulla semplificazione della legislazione agricola [39] nella quale si espongono i progressi compiuti in questo settore dal momento dell'adozione della prima relazione sulla semplificazione nell'aprile 1999.

[39] COM(2001) 48.

A tal fine, la Commissione ha deciso di concentrarsi prevalentemente su due aspetti:

* rendere la legislazione agricola più chiara, trasparente e accessibile

* ridurre al minimo l'onere di lavoro amministrativo che la politica agricola comune impone agli agricoltori e alle altre parti interessate, nonché alle autorità nazionali e comunitarie.

La Commissione ha intensificato i suoi sforzi nel quadro del programma SLIM [40] (semplificare la legislazione relativa al mercato interno): nell'aprile 2001 è stata lanciata la quinta fase di SLIM [41].

[40] COM(96)204.

[41] SEC(2001)575.

I settori cui si applica questa quinta fase sono i seguenti:

* i trasferimenti di rifiuti radioattivi;

* i prodotti cosmetici;

* i tenori per i residui di antiparassitari.

5. Conclusioni

La presente relazione permette di costatare in che modo la Comunità ha applicato i principi di sussidiarietà e di proporzionalità nella sua attività legislativa durante il 2001.

A partire dall'anno 2002 questa relazione annuale sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, come proposto dal Libro bianco sulla Governance, verterà sui principali obiettivi della politica dell'Unione europea.


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