EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000XC0530(01)

Comunicazione della Commissione - Codice di condotta per la gestione della nomenclatura combinata (NC)

OJ C 150, 30.5.2000, p. 4–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000XC0530(01)

Comunicazione della Commissione - Codice di condotta per la gestione della nomenclatura combinata (NC)

Gazzetta ufficiale n. C 150 del 30/05/2000 pag. 0004 - 0008


Comunicazione della Commissione

Codice di condotta per la gestione della nomenclatura combinata (NC)

(2000/C 150/03)

INTRODUZIONE

La "Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui risultati della seconda fase dell'iniziativa SLIM (Simpler Legislation for the Internal Market - Semplificazione legislativa per il mercato interno) e sul seguito dato all'attuazione delle raccomandazioni formulate nella prima fase" contiene le raccomandazioni del gruppo di lavoro SLIM/NC.

La raccomandazione n. 4 della relazione del gruppo di lavoro SLIM/NC sulla semplificazione e la modernizzazione della NC per il commercio estero riguarda la messa a punto di un "codice di condotta" per la gestione della NC (ad esempio per quanto riguarda il mantenimento, la creazione e la soppressione dei codici NC).

Varie raccomandazioni del gruppo di lavoro SLIM/NC si prestano ad essere inserite nel codice di condotta.

La Commissione quindi, sentito il parere del comitato del codice doganale (sezione nomenclatura tariffaria e statistica) e dei rappresentanti delle Federazioni europee, ha elaborato un codice di condotta per la gestione della NC.

CONTESTO GENERALE

Antecedenti

Il 1o gennaio 1988 la Comunità ha introdotto la nozione di nomenclatura combinata (NC) intesa ad agevolare gli scambi commerciali nonché la raccolta e lo scambio di dati relativi alle satistische del commercio estero della Comunità. Essa risultava da una fusione della nomenclatura della tariffa doganale comune (TDC) e della Nimexe (nomenclatura statistica della Comunità).

Col tempo, un numero considerevole di sottovoci NC ha ampliato la nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA). A causa dell'aumento delle sottovoci NC e della struttura della NC i fornitori di dati statistici hanno fatto presente la difficoltà di determinare la giusta sottovoce NC da usare nelle loro dichiarazioni statistiche.

La riduzione del numero di sottovoci NC è una delle misure proposte nel quadro dell'iniziativa SLIM al fine di ridurre gli oneri per le imprese europee, in particolare le piccole e medie imprese.

Quadro giuridico

Ai sensi dell'articolo 23 del trattato la Comunità è fondata su un'unione doganale che comporta l'adozione di una tariffa doganale comune (TDC).

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(1), fornisce il quadro giuridico per la nomenclatura combinata (NC). La NC è stata quindi stabilita per soddisfare, allo stesso tempo, le esigenze della TDC e delle statistiche della Comunità sul commercio estero.

La NC è basata sulla nomenclatura allegata alla Convenzione internazionale sul SA di cui la Comunità è uno dei firmatari, adottata sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri(2) e dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi(3), la NC è usata per la designazione delle merci nel supporto dell'informazione statistica trasmessa ai competenti servizi statistici degli Stati membri. Essa costituisce quindi uno dei principali elementi delle dichiarazioni Intrastat fatte dagli operatori economici nel quadro degli scambi intracomunitari. Inoltre, le statistiche sul commercio estero e intracomunitario basate sulla NC sono elaborate e rese accessibili al pubblico.

Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario(4) conferma all'articolo 20 che la TDC comprende la NC. In conformità degli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(5) che fissa talune disposizioni d'applicazione del suddetto regolamento, il codice NC costituisce uno degli elementi essenziali del documento amministrativo unico presentato dagli operatori economici alla dogana e usato da questa nel monitoraggio dei flussi di scambi con l'estero.

Obiettivi principali della NC

La NC riflette gli impegni tariffari della Comunità nell'ambito dell'OMC [ad esempio i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)] nonché altri emendamenti alla NC e adeguamenti dei dazi in conformità delle decisioni prese dal Consiglio o dalla Commissione.

In essa sono integrate, ove opportuno, raccomandazioni dell'OMD e varie disposizioni di politica comunitaria.

Per soddisfare le necessità in materia di statistiche degli scambi interni ed esteri della Comunità e i bisogni di dati statistici, la NC comprende suddivisioni della nomenclatura SA. Le suddivisioni sono mantenute, create o soppresse in funzione delle esigenze degli utenti dei dati raccolti, elaborati e divulgati con riferimento alla NC.

A fini statistici l'elaborazione e l'aggiornamento di tavole di concordanza tra la NC e altre nomenclature delle merci costituiscono un compito importante.

Obiettivi e principi del Codice di condotta

Il principale obiettivo del "codice di condotta" è quello di bloccare una crescita ingiustificata della NC e di ridurre le dimensioni di questa nomenclatura. Tale processo dovrebbe condurre ad una modernizzazione della NC, in funzione dell'evoluzione tecnologica o commerciale.

L'applicazione del codice di condotta dovrebbe garantire una migliore disciplina nella gestione della NC.

Esso costituisce uno strumento di trasparenza nei confronti delle parti interessate dalla NC e contribuisce a garantire l'obiettività del processo decisionale della Commissione una volta ottenuto il parere del comitato.

Nell'applicazione del codice di condotta si dovrebbero rispettare i diversi interessi coinvolti, le esigenze di semplificazione e modernizzazione della NC e le difficoltà inerenti alla sua gestione assicurando una visione generale dei suoi obiettivi e una stretta collaborazione delle parti interessate.

Non si può fissare arbitrariamente un limite massimo del numero di codici NC. Piuttosto, nel perseguimento di una semplificazione legislativa, si dovrebbe adottare una certa flessibilità al fine di tener conto delle divergenti esigenze delle parti interessate dalla NC, principalmente servizi della Commissione, Stati membri e Federazioni europee.

Aspetti internazionali

Nel quadro dell'OMD la Commissione, nell'aggiornamento della nomenclatura SA, seguirà i criteri della stabilità, della modernizzazione e della semplificazione.

I servizi della Commissione partecipanti ai negoziati commerciali internazionali perseguiranno, per quanto possibile, l'obiettivi di semplificare e agevolare l'uso della NC, ad esempio promuovendo concessioni tariffarie che facilitino la fusione di sottovoci NC.

Ogniqualvolta la differenza tra i dazi doganali sia marginale e le concessioni tariffarie siano soggette ad una riduzione nel tempo in base ad accordi commerciali internazionali, si prenderà in considerazione la modernizzazione della NC, a determinate condizioni, in particolare quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Altre nomenclature doganali

I principi stabiliti da questo Codice di condotta, si applicheranno, se del caso, alla gestione di altre nomenclature doganali quali la Taric.

(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2) GU L 316 del 16.11.1991, pag. 1.

(3) GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10.

(4) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(5) GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1.

CODICE DI CONDOTTA

1. DEFINIZIONI

1.1. Ai fini della presente nota si intende per:

comitato: comitato del codice doganale, sezione Nomenclatura tariffaria e statistica;

Federazioni europee: Federazioni a livello europeo che agiscono in qualità di rappresentanti degli operatori economici che usano la NC e di rappresentanti dei fornitori e degli utenti delle statistiche commerciali basate sulla NC;

parti interessate: la direzione generale Sistema fiscale e Unione doganale e Eurostat quali direzioni generali della Commissione responsabili della gestione della NC,

comitato,

servizi della Commissione che presentano richieste di modifica della NC per motivi di politica CE,

amministrazioni degli Stati membri,

Federazioni europee;

UE: Comunità europea;

NC: Nomenclatura combinata;

SA: Sistema armonizzato;

SA 4: voci SA a 4 cifre;

SA 6: sottovoci SA a 6 cifre;

OMD: Organizzazione mondiale delle dogane;

OMC: Organizzazione mondiale del commercio.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

2.1. Il presente codice di condotta (per la gestione della NC, ad esempio in ordine al mantenimento, alla creazione e alla soppressione delle sottovoci NC della nomenclatura SA) intende facilitare la gestione delle sottovoci NC della nomenclatura SA di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

2.2. Nel preparare i progetti annui di decisione della Commissione relativi alla modifica della NC, i servizi della Commissione seguono i principi indicati nel presente codice e si attengono alle procedure e al calendario ivi previsti. Il codice fornisce a tutte le parti interessate che intendano chiedere la modifica, la creazione o la soppressione di una sottovoce NC, indicazioni su come agire per far sì che la loro richiesta venga presa in considerazione.

2.3. Esso si applica alle richieste di modifica, creazione o soppressione di qualsiasi sottovoce NC.

3. PRINCIPI

3.1. Contenuto

3.1.1. Le sottovoci NC della nomenclatura SA dovrebbero riflettere:

a) gli impegni internazionali della CE (ad esempio le concessioni tariffarie OMC e le raccomandazioni OMD),

b) le varie esigenze politiche della CE espresse dai competenti servizi della Commissione (qualora non siano soddisfatte in altra sede),

c) le legittime esigenze di carattere comunitario per determinati settori espresse dagli Stati membri e dalle Federazioni europee.

3.2. Modernizzazione

3.2.1. Per modernizzazione della NC si intende la creazione o soppressione delle sottovoci NC, la modifica della struttura delle sottovoci NC o la modifica della designazione, in particolare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87.

3.2.2. Nella modernizzazione della NC si tiene debitamente conto delle nomenclature collegate alla NC (ad esempio PRODCOM).

3.3. La nomenclatura

3.3.1. Nel modificare la struttura della nomenclatura, il numero di codice assegnato ad una sottovoce NC deve essere mantenuto se la copertura delle sottovoci NC rimane uguale o cambia in misura irrilevante.

3.3.2. Una sottovoce NC non può essere soppressa a meno che sia in vigore da almeno 2 anni di calendario.

3.3.3. La designazione delle merci nella NC deve essere chiara, precisa e concisa, e se necessario accompagnata da note giuridiche.

3.3.4. I prodotti coperti da una sottovoce NC devono essere chiaramente identificabili o riconoscibili sulla base di criteri obiettivi e misurabili.

3.3.5. La designazione delle merci nella NC deve rispettare il parallelismo tra le diverse versioni linguistiche comunitarie della NC e la coerenza della terminologia usata.

3.3.6. Gli allegati tariffari della NC devono in genere essere usati soltanto per i prodotti che sono soggetti a specifiche misure tariffarie dell'OMC e per i quali non si ritiene necessaria la creazione di sottovoci della NC.

3.3.7. "Le sottovoci Taric a fini statistici" rifletteranno le esigenze dei servizi della Commissione. Dette suddivisioni entrano in vigore il primo giorno del mese. Esse si applicano su base mensile, per la durata di almeno un anno e sono sottoposte alla revisione normalmente prevista per i codici NC.

3.4. Criteri statistici per la conservazione o la creazione di sottovoci NC

3.4.1. Eurostat esamina la definizione delle soglie statistiche da usare per determinare se si debba sopprimere, conservare o creare una sottovoce NC.

3.4.2. Eurostat comunica le soglie statistiche agli altri servizi della Commissione e agli Stati membri.

3.4.3. Eurostat compila periodicamente un elenco delle sottovoci NC cui corrisponde un volume di scambi inferiore alla soglia statistica, da trasmettere agli altri servizi della Commissione e al comitato.

3.5. Altri criteri per il mantenimento o la creazione di sottovoci NC

3.5.1. Le sottovoci NC che non siano più necessarie per ragioni statistiche o di altro genere sono soppresse se soggette agli stessi dazi doganali.

3.5.2. Una sottovoce NC può essere creata o mantenuta anche se il volume di scambi è inferiore alla soglia statistica stabilita, purché detta creazione o mantenimento siano convalidati dalla Commissione o dagli Stati membri a maggioranza qualificata.

4. PROCEDURA

4.1. Presentazione delle domande

4.1.1. Domande di modifica della NC possono essere formulate dalle parti interessate quali definite sopra.

4.1.2. Le altri parti interessate non citate sopra devono presentare la loro domanda tramite la pertinente Federazione europea o tramite l'amministrazione dello Stato membro in cui sono stabilite.

4.1.3. Le domande di modifica della NC sono presentate alla Commissione, all'attenzione del servizio incaricato di effettuarne l'esame.

- Le domande a carattere statistico sono inviate all'attenzione di Eurostat.

- Le domande diverse da quelle a carattere statistico sono inviate all'attenzione della direzione generale Sistema fiscale e Unione doganale(1).

4.1.4. Perché sia possibile esaminare le proposte di modifica della NC che entrerà in vigore il 1o gennaio, le domande riguardanti proposte di modifica si devono presentare entro il 30 aprile dell'anno precedente l'entrata in vigore.

4.2. Requisiti relativi alle domande

4.2.1. Una domanda di modifica della NC deve contenere le informazioni seguenti:

a) motivi per i quali viene presentata la domanda;

b) indicazione delle sottovoci NC in questione con riferimento al livello SA 4 o SA 6;

c) volume degli scambi in euro o unità statistiche relativamente ai prodotti per i quali si chiedono nuove sottovoci NC o per i quali si propone la soppressione o la fusione di sottovoci NC, con previsioni relative all'evoluzione degli scambi;

d) descrizione del tipo di prodotto in questione corredata, se del caso, di disegni, schizzi, fotografie, illustrazioni, campioni, nonché del testo delle norme internazionali o nazionali.

4.2.2. Ogni proposta di modifica della NC sottoposta dalla Commissione all'esame e al parere del comitato deve contenere le informazioni seguenti:

a) identificazione dell'origine della proposta (Commissione, Stato membro, Federazione europea ecc.);

b) giustificazione della proposta;

c) indicazione dettagliata della nuova struttura proposta a livello SA 4 o SA 6 rispetto alla struttura esistente, comprese, se necessario, le aliquote del dazio e le unità supplementari;

d) osservazioni dei servizi della Commissione.

4.2.3. Le proposte devono inoltre contenere nei casi appropriati, le informazioni seguenti:

a) dati statistici sugli scambi relativi alle sottovoci NC interessate, sia attuali (e, se possibile, per i tre anni precedenti), sia previsionali sull'andamento degli scambi in futuro (ad es. nei due anni successivi);

b) riferimento(i) a precedenti documenti della Commissione sulla stessa questione o su questioni analoghe;

c) allegati con documentazione tecnica.

4.3. Esame della domanda da parte del Comitato

4.3.1. La Commissione informa il comitato delle domande di modifica della NC ricevute.

4.3.2. La Commissione informa le parti che hanno chiesto una modifica della NC degli sviluppi della loro proposta.

4.3.3. Le proposte di modifica della NC sostenute dagli Stati membri a maggioranza qualificata e approvate dai competenti servizi della Commissione sono integrate nel progetto di regolamento.

4.3.4. Il progetto di regolamento che aggiorna la NC è sottoposto al comitato, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87, perché emetta il relativo parere in una riunione da tenersi normalmente in giugno, e comunque non oltre il 30 settembre dell'anno che precede la sua entrata in vigore.

4.3.5. La Commissione potrà costituire, se necessario, gruppi di lavoro presieduti dalla Commissione e costituiti da rappresentanti degli Stati membri e da federazioni europee.

4.3.6. Le raccomandazioni di modificazione della NC conseguenti alle attività di un gruppo di lavoro dovranno essere sottoposte all'esame del comitato.

4.4. Procedura della Commissione

4.4.1. La Commissione, onde facilitarne e garantirne la tempestiva diffusione, in particolare ai fornitori di dati statistici, adotta il regolamento che aggiorna la NC ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87 in modo da pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee entro il 31 ottobre e, per quanto possibile, diffonderlo successivamente al più presto in formato elettronico.

(1) Tutte le domande riguardanti modifiche della nomencaltura del SA devono essere presentate alla Commissione, all'attenzione della direzione generale Sistema fiscale e Unione doganale. Dette domande verranno trattate in collaborazione con Eurostat e le altre parti interessate.

Top