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Risoluzione sui linguaggi gestuali

Gazzetta ufficiale n. C 379 del 07/12/1998 pag. 0066


B4-0985/98

Risoluzione sui linguaggi gestuali

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 17 giugno 1988 sui linguaggi gestuali per i sordi ((GU C 187 del 18.7.1988, pag. 236.)),

- vista la risoluzione del Consiglio del 20 dicembre 1996 sulla parità di opportunità per i disabili ((GU C 12 del 13.1.1997, pag. 1.)),

- vista la risoluzione del 13 dicembre 1996 sui diritti delle persone disabili ((GU C 20 del 20.1.1997,pag. 389.)),

- visto l'articolo 13 del trattato di Amsterdam sulla non discriminazione,

A. considerando che nell'Unione europea aumenta il numero di persone affette da sordità grave, lieve o recente,

B. considerando che la maggior parte degli audiolesi non riesce a dominare la lingua parlata e che il linguaggio gestuale è il linguaggio praticabile, molte volte l'unico, per la maggior parte di loro,

C. considerando che solo quattro dei quindici Stati membri dell'UE riconoscono ufficialmente il linguaggio gestuale,

D. considerando che i risultati del progetto europeo sul linguaggio gestuale hanno evidenziato la grave mancanza nell'Unione europea di interpreti qualificati dei linguaggi gestuali,

E. considerando che i programmi di finanziamento dell'UE non riconoscono né prendono in considerazione la necessità di interpreti di linguaggi gestuali e la loro utilizzazione da parte dei partecipanti non udenti,

F. considerando che nel mondo attuale l'accesso all'informazione avviene sempre di più attraverso i mezzi audiovisivi e che l'esercizio di tale diritto non è garantito agli audiolesi,

G. considerando che i gestori delle reti televisive non provvedono in misura sufficiente a fornire programmi accessibili ai sordi, rispetto all'enorme importanza che l'informazione visiva ha per i non udenti,

H. considerando che nell'Unione europea sono in uso sette diversi sistemi di telefono a trasmissione di testi, i quali sono incompatibili fra loro e creano grosse difficoltà ai non udenti che intendono comunicare tra loro telefonicamente all'interno dell'UE,

I. considerando che i linguaggi gestuali sono molteplici e diversificati e che ognuno possiede una identità culturale precipua,

1. sottolinea l'importanza del decimo anniversario della sua summenzionata risoluzione approvata il 17 giugno 1988;

2. valuta positivamente la destinazione di 500.000 ECU di finanziamenti dell'Unione europea ad un grande progetto europeo sui linguaggi gestuali (1997) allo scopo di promuovere l'attuazione della risoluzione sui linguaggi gestuali;

3. riconosce che i risultati prodotti dal progetto sui linguaggi gestuali forniranno alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri informazioni significative in merito alle modalità con cui si sta dando attuazione alla risoluzione del Parlamento europeo sui linguaggi gestuali per i sordi;

4. invita la Commissione a presentare una proposta al Consiglio per il riconoscimento ufficiale del linguaggio gestuale utilizzato dai sordi in ciascuno Stato membro;

5. invita la Commissione ad assicurare che i programmi di finanziamento dell'UE nel campo dell'istruzione e della formazione professionale comprendano azioni di formazione di insegnanti e interpreti di linguaggi gestuali;

6. invita la Commissione ad assicurare che tutti i programmi dell'UE siano accessibili ai non udenti e sia riconosciuta la necessità dell'interpretazione nei linguaggi gestuali;

7. invita la Commissione ad introdurre misure di sensibilizzazione alle esigenze dei non udenti per i funzionari che lavorano nelle istituzioni dell'UE;

8. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che tutte le riunioni pubbliche organizzate da istituzioni dell'UE siano accessibili ai non udenti, assicurando, su richiesta, un servizio di interpretazione nei linguaggi gestuali;

9. invita la Commissione, nel quadro del principio del servizio pubblico della televisione, a valutare la possibilità di elaborare una legislazione adeguata, tale da consentire di assicurare la traduzione in linguaggio gestuale o almeno la sottotitolatura dei programmi informativi, dei programmi di interesse politico, soprattutto nel corso delle campagne elettorali, e, per quanto possibile, dell'insieme dei programmi culturali e di interesse generale;

10. invita la Commissione a presentare una proposta di legislazione quadro volta a garantire la compatibilità delle apparecchiature di telecomunicazione di testi e di videotelefono per non udenti in tutta Europa;

11. invita la Commissione ad introdurre misure volte ad assicurare una progettazione universale delle applicazioni multimediali, affinché i non udenti non siano esclusi dall'uso delle nuove applicazioni;

12. invita altresì la Commissione ad approfondire studi nel settore degli altri servizi audiovisivi destinati agli audiolesi;

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché agli enti e alle organizzazioni competenti e rappresentative dei minorati auditivi nell'Unione europea.


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