Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla creazione di una rete di cooperazione legislativa dei ministeri della giustizia degli Stati membri dell'Unione europea
GU C 326 del 20.12.2008, pagg. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla creazione di una rete di cooperazione legislativa dei ministeri della giustizia degli Stati membri dell'Unione europea
(2008/C 326/01)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
considerando quanto segue:
1. La conoscenza della legislazione degli altri Stati membri, o addirittura di taluni Stati terzi, costituisce uno strumento indispensabile per i ministeri della giustizia degli Stati membri dell'Unione europea, in particolare per l'elaborazione della normativa e il recepimento del diritto dell'Unione europea che rientrano in generale nella loro sfera di competenza, compreso in particolare il diritto civile e penale, ferme restando le diverse competenze dei ministeri della giustizia nei vari Stati membri.
2. Ottenere informazioni può rivelarsi una procedura aleatoria e complessa.
3. I ministeri della giustizia sono in possesso di informazioni molto precise sulle rispettive legislazioni nazionali, le relative applicazioni giurisprudenziali e le grandi riforme in corso.
4. Per dare ai ministeri della giustizia un accesso effettivo alle informazioni sulle legislazioni nazionali degli altri Stati membri dovrebbe essere creata una rete di cooperazione legislativa.
5. Inoltre, l'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di offrire ai propri cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La creazione di tale spazio sarebbe favorita da una migliore conoscenza reciproca dei sistemi giudiziari e giuridici degli Stati membri e delle loro legislazioni nazionali, nonché dallo scambio reciproco di informazioni sui progetti di riforma legislativa.
6. La creazione di una rete di cooperazione legislativa dei ministeri della giustizia degli Stati membri dell'Unione europea contribuirebbe al raggiungimento di tale obiettivo e alla promozione di una migliore comprensione delle leggi degli altri Stati membri, il che costituisce a sua volta uno dei mezzi per potenziare la reciproca fiducia e favorire l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento. Consentirebbe inoltre ai ministeri della giustizia di effettuare congiuntamente studi di diritto comparato su questioni di attualità legislativa o giuridica,
ADOTTANO LA PRESENTE RISOLUZIONE:
(1) Gli Stati membri dovrebbero creare gradualmente una "rete di cooperazione legislativa dei ministeri della giustizia dell'Unione europea", qui di seguito denominata "rete". La partecipazione alla rete dovrebbe essere volontaria.
(2) 1. La rete dovrebbe avere il compito di potenziare l'accesso alle informazioni di cui dispongono i ministeri della giustizia degli Stati membri dell'Unione europea sulla legislazione in vigore, sui sistemi giudiziari e giuridici e sui grandi progetti di riforma giudiziaria. Dovrebbe permettere in particolare di:
a) fornire ai membri della rete, su richiesta, informazioni legislative coerenti ed aggiornate nonché informazioni giurisprudenziali su argomenti specifici;
b) rendere accessibili i risultati delle ricerche di diritto comparato effettuate dai ministeri della giustizia di ciascuno Stato, o da essi richieste, nei campi del diritto che rientrano in generale nella sfera di competenza di tali ministeri, anche nel quadro di riforme attuate dagli Stati membri o del recepimento del diritto dell'Unione europea;
c) essere al corrente dei grandi progetti di riforma giudiziaria, rispettando l'obbligo di riservatezza cui gli organismi degli Stati sono vincolati.
2. Non dovrebbe vigere nessun obbligo di fornire la traduzione della documentazione trasmessa.
(3) La rete dovrebbe valersi di un amministratore incaricato del suo funzionamento tecnico e amministrativo. In attesa della designazione di siffatto amministratore, uno Stato membro sarebbe inizialmente incaricato del funzionamento tecnico e amministrativo della rete.
(4) Ciascuno Stato membro dovrebbe designare un corrispondente, di preferenza all'interno del ministero della giustizia. Se lo reputa necessario, ciascuno Stato membro potrebbe tuttavia designare un numero limitato di altri corrispondenti, in funzione dell'esistenza di sistemi giuridici differenti o della ripartizione interna delle competenze.
(5) Ciascuno Stato membro dovrebbe comunicare all'amministratore della rete:
a) cognome, nome e funzione del corrispondente/dei corrispondenti;
b) conoscenze linguistiche di ogni corrispondente;
c) mezzi di comunicazione a disposizione del corrispondente/dei corrispondenti, con numeri (di telefono) e indirizzi (di posta elettronica dedicata) esatti, ecc.
Ciascuno Stato membro dovrebbe comunicare all'amministratore della rete qualsiasi cambiamento relativo ai dati del suo/dei suoi corrispondenti forniti in virtù del presente paragrafo.
(6) Il corrispondente dovrebbe trasmettere la richiesta, di preferenza per via elettronica, al o ai corrispondenti pertinenti di un altro o altri Stati membri. Il corrispondente dovrebbe altresì trasmettere copia della richiesta all'amministratore della rete.
(7) Il corrispondente dovrebbe accertare che la richiesta trasmessa:
- rientri nella sfera di competenza del suo ministero della giustizia o riguardi materie che rientrano in generale nella competenza dei ministeri della giustizia, quali il diritto civile e penale,
- sia formulata con precisione,
- non richieda un carico di lavoro eccessivo per gli altri corrispondenti e/o i servizi dei ministeri della giustizia che compongono la rete.
(8) I corrispondenti cui è trasmessa una siffatta richiesta si adoperano per rispondervi entro un termine ragionevole, senza obbligo di fornire una traduzione della documentazione trasmessa, quali atti legislativi, (progetti di) disposizioni legislative, relazioni e studi.
Se non è in grado di rispondere, il corrispondente cui è stata inviata una richiesta dovrebbe inoltrarla all'autorità competente in grado di fornire la risposta ed informarne il corrispondente richiedente.
In caso di impossibilità di rispondere ad una richiesta o di individuare prontamente l'autorità competente, il corrispondente dovrebbe informarne il corrispondente richiedente.
(9) Le risposte fornite da un corrispondente sarebbero rese accessibili a tutta la rete, previo accordo del corrispondente destinatario della richiesta.
(10) Per agevolare il funzionamento pratico della rete, ciascuno Stato membro dovrebbe provvedere a che il o i corrispondenti abbiano una conoscenza adeguata di una lingua dell'Unione europea diversa dalla lingua nazionale, tenuto conto della necessità di poter comunicare con i corrispondenti degli altri Stati membri.
(11) Quando opportuno, si dovrebbero organizzare riunioni dei corrispondenti, che potrebbero essere aperte ad un pubblico più ampio ai fini dell'esame di questioni specifiche in una prospettiva di diritto comparato, per consolidare la rete e promuovere scambi di idee ed esperienze tra i membri.
(12) Per favorire gli scambi, la rete e i suoi corrispondenti dovrebbero avvalersi delle possibilità più idonee offerte dalle moderne tecnologie di comunicazione e di informazione, in particolare in linea con i recenti sviluppi della giustizia elettronica europea.
(13) Se necessario, alla rete dovrebbe essere conferita una forma giuridica adeguata.
(14) La rete dovrebbe definire orientamenti interni sulle modalità pratiche di funzionamento, comprese le questioni linguistiche.
(15) La Commissione europea potrebbe essere invitata a partecipare alla rete.
(16) Il Consiglio riesamina l'attuazione della presente risoluzione entro tre anni dall'adozione. Tale riesame dovrebbe vertere, tra l'altro, sui seguenti aspetti:
a) processo di sviluppo, norme amministrative, risultati conseguiti e funzionamento pratico della rete;
b) situazione finanziaria della rete;
c) possibilità di concedere a Stati terzi e missioni PESD l'accesso alle informazioni già disponibili nella rete.
Alla luce dei risultati di tale riesame, si dovrebbero adottare misure appropriate per migliorare ulteriormente la situazione se e ove necessario.
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