Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE
Gazzetta ufficiale n. L 156 del 29/05/1998 pag. 0079 - 0124
ACCORDO INTERNO tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, considerando che la quarta convenzione ACP-CE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, in appresso denominata «convenzione», modificata dall'accordo che modifica la quarta convenzione ACP-CE di Lomé, firmata a Maurizio il 4 novembre 1995, ha fissato a 14 625 milioni di ecu l'importo globale degli aiuti della Comunità agli Stati ACP per un quinquennio a decorrere dal 1° marzo 1995, di cui 12 967 milioni di ecu provenienti dal Fondo europeo di sviluppo e 1 658 milioni di ecu provenienti dalla Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata «Banca»; considerando che i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno convenuto di fissare a 165 milioni di ecu l'importo degli aiuti, a carico del Fondo europeo di sviluppo, a favore dei paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato, in appresso denominati «PTOM»; che sono altresì previsti, fino ad un ammontare di 35 milioni di ecu, interventi della Banca sulle sue risorse proprie nei PTOM; considerando che l'ecu utilizzato per l'applicazione del presente accordo è quello definito nel regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, che modifica il valore dell'unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione comunitaria (1), o, eventualmente, in un regolamento successivo del Consiglio che definisce la composizione dell'ecu; considerando che, per l'attuazione della convenzione e della decisione d'associazione dei PTOM, in appresso denominata «decisione», è necessario istituire un ottavo Fondo europeo di sviluppo e fissare le modalità per la sua dotazione nonché i contributi degli Stati membri a quest'ultima; considerando che è necessario stabilire le norme per la gestione della cooperazione finanziaria, determinare la procedura di programmazione, di esame e di approvazione degli aiuti e definire le modalità di controllo dell'impiego degli aiuti; considerando che è necessario istituire un comitato dei rappresentanti dei governi degli Stati membri presso la Commissione e un comitato di uguale natura presso la Banca; che è necessario armonizzare i lavori svolti dalla Commissione e dalla Banca per l'applicazione della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione; che è pertanto auspicabile che, nella misura del possibile, la composizione dei comitati istituiti presso la Commissione e presso la Banca sia identica; considerando che la risoluzione del Consiglio del 2 dicembre 1993 e le conclusioni del Consiglio del 6 maggio 1994 vertono sul coordinamento delle politiche e delle azioni di cooperazione in seno alla Comunità, e che la risoluzione del Consiglio del 1° giugno 1995 verte sulla complementarità tra le politiche e le azioni di sviluppo dell'Unione europea e degli Stati membri, previa consultazione della Commissione, HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI: CAPITOLO I Articolo 1 1. Gli Stati membri istituiscono un ottavo Fondo europeo di sviluppo (1995), in appresso denominato «Fondo». 2. a) Il Fondo è dotato di un importo di 13 132 milioni di ecu, di cui: i) 12 840 milioni di ecu finanziati dagli Stati membri secondo i contributi seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> ii) 292 milioni di ecu provenienti dal trasferimento, dai fondi precedenti, delle risorse non assegnate o inutilizzabili, finanziati dagli Stati membri secondo le seguenti modalità: - 111 milioni di ecu provenienti dall'adeguamento dell'importo globale delle sovvenzioni del settimo Fondo, decisi dalle Parti in base all'articolo 232 della convenzione, secondo la chiave di ripartizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione del settimo Fondo; - 142 milioni di ecu provenienti dall'adeguamento dell'importo globale delle sovvenzioni del settimo Fondo che devono essere considerate inutilizzabili ai fini dell'aiuto programmabile, secondo la chiave di ripartizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione del settimo Fondo; - 26 milioni di ecu provenienti dall'adeguamento degli importi globali delle sovvenzioni non assegnate in base al sesto Fondo, secondo la chiave di ripartizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione del sesto Fondo; - 13 milioni di ecu provenienti dall'adeguamento degli importi globali delle sovvenzioni non assegnate in base al quarto Fondo, secondo la chiave di ripartizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione del quarto Fondo. b) La ripartizione di cui alla lettera a), punto i) può essere modificata con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità, in caso di adesione di un nuovo Stato all'Unione europea. Articolo 2 1. L'importo di cui all'articolo 1 è così suddiviso: a) 12 967 milioni di ecu per gli Stati ACP e ripartiti nel modo seguente: i) 11 967 milioni di ecu sotto forma di sovvenzioni, di cui - 1 400 milioni di ecu riservati specificamente al sostegno dell'adeguamento strutturale; - 1 800 milioni di ecu sotto forma di trasferimenti a norma della terza parte, titolo II, capitolo 1 della convenzione; - 575 milioni di ecu sotto forma di sistema speciale di finanziamento, a norma della terza parte, titolo II, capitolo 3 della convenzione; - 260 milioni di ecu riservati all'aiuto d'urgenza e all'aiuto ai rifugiati; - 1 300 milioni di ecu riservati alla cooperazione regionale; - 370 milioni di ecu riservati al finanziamento degli abbuoni d'interesse menzionati all'articolo 235 della convenzione; - 6 262 milioni di ecu riservati al finanziamento dell'aiuto programmabile nazionale; ii) 1 000 milioni di ecu sotto forma di capitale di rischio; b) 165 milioni di ecu per i PTOM, ripartiti nel modo seguente: i) 135 milioni di ecu sotto forma di sovvenzioni, di cui: - 2,5 milioni di ecu sotto forma di sistema speciale di finanziamento, a norma delle disposizioni della decisione relativa ai prodotti minerari; - 5,5 milioni di ecu sotto forma di trasferimenti per i PTOM, a norma delle disposizioni della decisione relativa al sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione; - 3,5 milioni riservati all'aiuto d'urgenza e all'aiuto ai rifugiati; - 10 milioni di ecu riservati alla cooperazione regionale; - 8,5 milioni di ecu riservati al finanziamento degli abbuoni d'interesse menzionati all'articolo 157 della decisione; - 105 milioni di ecu riservati al finanziamento dell'aiuto programmabile nazionale; ii) 30 milioni di ecu sotto forma di capitale di rischio. 2. Qualora un PTOM divenuto indipendente aderisca alla convenzione, gli importi indicati al paragrafo 1, lettera b), punto i), primo, terzo, quarto, quinto e sesto trattino e al paragrafo 1, lettera b), punto ii) sono diminuiti e quelli indicati al paragrafo 1, lettera a) aumentati in modo corrispondente, con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. In tal caso, il paese interessato continua a beneficiare della dotazione prevista al paragrafo 1, lettera b), punto i), secondo trattino, ma secondo le norme di gestione della terza parte, titolo II, capitolo 1 della convenzione. Articolo 3 All'importo di cui all'articolo 1 si aggiungono, fino ad un ammontare di 1 693 milioni di ecu, prestiti concessi dalla Banca, sulle sue risorse proprie, alle condizioni da essa fissate in base alle disposizioni del suo statuto. Questi prestiti sono destinati: a) fino ad un ammontare di 1 658 milioni di ecu, ad operazioni di finanziamento da realizzare negli Stati ACP; b) fino ad un ammontare di 35 milioni di ecu, ad operazioni di finanziamento da realizzare nei PTOM. Articolo 4 La quota degli importi riservata agli abbuoni d'interesse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), sesto trattino e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), quinto trattino che, allo scadere del periodo di concessione dei prestiti della Banca, non è stata impegnata ritorna disponibile a titolo delle sovvenzioni da cui tali abbuoni provengono. Il Consiglio, su proposta della Commissione, elaborata d'intesa con la Banca, può decidere all'unanimità di aumentare il massimale. Articolo 5 Le operazioni finanziarie a favore degli Stati ACP e dei PTOM in base alla convenzione e alla decisione sono effettuate alle condizioni previste dal presente accordo e sono imputate al Fondo, ad eccezione dei prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie. Articolo 6 1. Ogni anno la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio, anteriormente al 1° novembre, lo stato dei pagamenti da prevedere per l'esercizio successivo nonché lo scadenzario delle richieste di contributi, tenendo conto delle previsioni della Banca per le operazioni da essa gestite. Il Consiglio si pronuncia alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21, paragrafo 4. Le modalità di versamento dei contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 32. 2. La Commissione aggiunge alle previsioni annuali sui contributi che essa deve presentare al Consiglio le proprie stime di spesa, comprese quelle relative ai Fondi precedenti, per ciascuno dei quattro anni successivi a quello della richiesta di contributi. 3. Qualora i contributi non bastassero al fabbisogno effettivo del Fondo durante l'esercizio in esame, la Commissione presenta al Consiglio proposte di versamenti complementari; quest'ultimo si pronuncia quanto prima alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 21, paragrafo 4. Articolo 7 1. Le eventuali rimanenze del Fondo sono impiegate, fino ad esaurimento, secondo le modalità previste dalla convenzione, dalla decisione e dal presente accordo. 2. Allo scadere del presente accordo gli Stati membri rimangono tenuti a versare, alle condizioni previste dall'articolo 6 e dal regolamento finanziario di cui all'articolo 32, la parte dei loro contributi che non è stata ancora richiesta. Articolo 8 1. Gli Stati membri si impegnano, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della Banca, a rendersi garanti verso la Banca medesima, rinunciando al beneficio di escussione, per tutti gli impegni finanziari risultanti per i mutuatari dai contratti di prestito conclusi dalla Banca sulle sue risorse proprie a norma tanto dell'articolo 1 del secondo protocollo finanziario allegato alla convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione quanto, eventualmente, degli articoli 104 e 109 della convenzione. 2. La garanzia di cui al paragrafo 1 è limitata al 75 % dell'importo complessivo dei crediti aperti dalla Banca a titolo dei contratti di prestito nel loro complesso; essa è destinata alla copertura di ogni rischio. 3. Per gli impegni finanziari a norma degli articoli 104 e 109 della convenzione, ferma restando la garanzia globale di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri, a richiesta della Banca e per casi specifici, possono rendersi garanti verso la Banca medesima per una copertura superiore al 75 %, che può essere anche del 100 % dei crediti aperti dalla Banca a titolo dei contratti di prestito corrispondenti. 4. Per gli impegni degli Stati membri risultanti dai paragrafi 1, 2 e 3 sono stipulati contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la Banca. Articolo 9 1. I pagamenti effettuati alla Banca a titolo dei prestiti a condizioni speciali concessi agli Stati ACP, ai PTOM ed ai dipartimenti francesi d'oltremare dopo il 1° giugno 1964, nonché i proventi ed i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate dopo il 1° febbraio 1971 a favore di tali Stati, paesi, territori e dipartimenti, ritornano agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al Fondo da cui tali somme provengono, a meno che il Consiglio non decida all'unanimità, su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni. Le commissioni dovute alla Banca per la gestione dei prestiti e delle operazioni di cui al primo comma vengono previamente detratte da tali somme. 2. Fatto salvo l'articolo 192 della convenzione, i proventi da interessi su fondi depositati presso i delegati ai pagamenti in Europa di cui all'articolo 319, paragrafo 4 della convenzione sono versati a credito di uno o più conti bancari aperti a nome della Commissione. Tali proventi sono impiegati dalla Commissione che delibera a maggioranza qualificata, previo parere del Comitato del FES di cui all'articolo 21, per: - coprire le spese amministrative e finanziarie risultanti dalla gestione della tesoreria del Fondo; - far effettuare studi o perizie di importo limitato e di breve durata, in particolare a supporto delle proprie capacità di analisi, di diagnosi e di formulazione delle politiche di adeguamento strutturale; - far effettuare verifiche e valutazioni di importo limitato e di breve durata; - far effettuare studi o perizie di importo limitato e di breve durata nella fase conclusiva delle proposte di finanziamento. Tuttavia il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21, paragrafo 4, di impiegare i proventi di cui al presente articolo per scopi diversi da quelli previsti al paragrafo 2. CAPITOLO II Articolo 10 1. Fatti salvi gli articoli 22, 23 e 24 e ferme restando le attribuzioni della Banca per la gestione di talune forme di aiuto, il Fondo è gestito dalla Commissione secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 32. 2. Fatti salvi gli articoli 28 e 29, i capitali di rischio e gli abbuoni di interessi finanziati con le risorse del Fondo sono gestiti dalla Banca, per conto della Comunità, in base al suo statuto e secondo le modalità fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 32. Articolo 11 La Commissione provvede all'attuazione della politica d'aiuto elaborata dal Consiglio e all'attuazione delle linee direttrici della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo definita dal Consiglio dei ministri ACP-CE a norma dell'articolo 325 della convenzione. Articolo 12 1. La Commissione e la Banca si informano reciprocamente e periodicamente in merito alle domande di finanziamento loro presentate e ai contatti preliminari che le autorità competenti degli Stati ACP, dei PTOM e degli altri beneficiari degli aiuti di cui all'articolo 230 della convenzione ed alle corrispondenti disposizioni della decisione hanno preso con loro prima della presentazione delle domande. 2. La Commissione e la Banca si tengono reciprocamente informate dell'andamento dell'istruzione delle domande di finanziamento. Esse scambiano tutte le informazioni di carattere generale per favorire l'armonizzazione delle procedure di gestione e dell'orientamento da dare ai lavori sotto il profilo della politica di sviluppo nonché la valutazione delle domande. Articolo 13 1. La Commissione istruisce i progetti e programmi di azioni che, a norma dell'articolo 233 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante sovvenzioni sulle risorse del Fondo. La Commissione istruisce altresì le domande di trasferimenti presentate a norma della terza parte, titolo II, capitolo 1 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, nonché i progetti e programmi per cui si può ricorrere al sistema speciale di finanziamento a norma della terza parte, titolo II, capitolo 3 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione. 2. La Banca istruisce i progetti e programmi che, a norma del suo statuto e degli articoli 233 e 236 della convenzione nonché delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante prestiti sulle sue risorse proprie, con abbuoni d'interessi, o mediante capitali di rischio. 3. I progetti e programmi produttivi nei settori industriale, agroindustriale, turistico, minerario e energetico nonché nei trasporti e nelle telecomunicazioni connessi con tali settori sono presentati alla Banca, che valuta se possono beneficiare di una delle forme di aiuto da essa gestite. 4. Se, durante l'istruzione di un progetto o programma da parte della Commissione o della Banca, risulta che esso non può essere finanziato con una delle forme di aiuto gestite dalla Commissione o dalla Banca, ciascuna di esse trasmette le domande all'altra istituzione, previa informazione dell'eventuale beneficiario. Articolo 14 Fatti salvi i mandati generali conferiti alla Banca dalla Comunità per recuperare il capitale e gli interessi dei prestiti a condizioni speciali e delle operazioni a titolo del sistema speciale di finanziamento delle convenzioni precedenti, la Commissione provvede, per conto della Comunità, all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di sovvenzioni, trasferimenti o sistema speciale di finanziamento; essa effettua i pagamenti in base al regolamento finanziario di cui all'articolo 32. Articolo 15 1. La Banca provvede, per conto della Comunità, all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo sotto forma di capitali di rischio. In questo ambito la Banca agisce a nome ed a rischio della Comunità. Quest'ultima è titolare di tutti i diritti che ne derivano, segnatamente a titolo di creditore o proprietario. 2. La Banca provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante prestiti sulle sue risorse proprie, cui si applicano abbuoni di interessi sulle risorse del Fondo. CAPITOLO III Articolo 16 1. Al fine di garantire trasparenza e coerenza tra le azioni di cooperazione e di migliorarne la complementarità con gli aiuti bilaterali degli Stati membri, la Commissione comunica agli Stati membri e ai loro rappresentanti in loco le schede di identificazione dei progetti non appena presa la decisione di istruirli. Successivamente, essa aggiorna le schede di identificazione e ne tiene informati gli Stati membri. 2. In base agli stessi criteri di trasparenza, coerenza e complementarità, gli Stati membri e la Commissione si comunicano periodicamente il prospetto aggiornato degli aiuti allo sviluppo che hanno concesso o prevedono di concedere. Inoltre, in particolare nei settori prioritari per i quali il Consiglio ha adottato risoluzioni specifiche sul coordinamento delle politiche, gli Stati membri e la Commissione procedono sistematicamente a scambi di informazioni e di opinioni sulle rispettive politiche e strategie per i vari paesi beneficiari e concordano, quando auspicabile e possibile, orientamenti settoriali comuni per ciascun paese, nel corso di riunioni periodiche tra le rappresentanze in loco della Commissione e degli Stati membri, di contatti bilaterali o di riunioni di esperti delle amministrazioni degli Stati membri e della Commissione, nonché nell'ambito dei lavori del comitato del FES di cui all'articolo 21, che deve svolgere un ruolo essenziale in tale processo. 3. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano anche, nell'ambito delle riunioni periodiche tra le loro rappresentanze in loco, dei contatti bilaterali o delle riunioni di esperti delle amministrazioni degli Stati membri e della Commissione, nonché dei lavori del comitato del FES di cui all'articolo 21, i dati di cui dispongono sugli altri aiuti bilaterali, regionali o multilaterali concessi o previsti in favore degli Stati ACP. 4. La Banca informa regolarmente e in via riservata i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione nominalmente designati dei progetti a favore degli Stati ACP di cui prevede l'istruzione. Articolo 17 1. La programmazione di cui all'articolo 281 della convenzione è assicurata in ciascuno Stato ACP sotto la responsabilità della Commissione e con la partecipazione della Banca. 2. Ai fini della programmazione, nel quadro di un maggiore coordinamento con gli Stati membri, in particolare quelli rappresentati in loco, e d'intesa con la Banca, la Commissione procede all'analisi della situazione economica e sociale di ciascuno Stato ACP per individuare gli ostacoli allo sviluppo e le valide prospettive di sviluppo in modo da valutare, su queste basi, gli orientamenti ritenuti appropriati. 3. L'analisi di cui al paragrafo 2 verte anche sui settori in cui la Comunità è particolarmente attiva, nonché su quelli che possono beneficiare di un sostegno comunitario, tenendo conto delle priorità della politica di cooperazione della Comunità, dell'efficacia delle politiche nazionali a livello macroeconomico e settoriale e della loro efficacia, degli interventi degli altri finanziatori, segnatamente degli Stati membri, e dei rapporti d'interdipendenza tra i vari settori, nonché in base a una valutazione approfondita degli aiuti concessi in passato dalla Comunità e degli insegnamenti che se ne sono tratti. 4. In base all'analisi di cui al paragrafo 2, la Commissione elabora un documento sintetico sulla strategia di cooperazione a livello nazionale e regionale, proponendo una strategia comunitaria d'intervento. Articolo 18 1. I rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e della Banca esaminano detto documento in sede al comitato del FES di cui all'articolo 21, per valutare il quadro generale della cooperazione tra la Comunità e ciascuno degli Stati ACP e garantire, per quanto possibile, la coerenza e la complementarità tra l'aiuto comunitario e quello degli Stati membri. Dal canto suo, la Banca indicherà l'importo che potrebbe eventualmente destinare allo Stato ACP. 2. In base a questo esame e alle proposte dello Stato ACP, si svolgono scambi di vedute tra quest'ultimo, la Commissione e la Banca, per la parte di sua competenza, a norma dell'articolo 282 della convenzione, onde stabilire il programma indicativo di aiuto comunitario. 3. Il programma indicativo di aiuto comunitario relativo a ciascuno Stato ACP è trasmesso agli Stati membri, per permettere che si svolga uno scambio di opinioni tra i rappresentanti di questi ultimi e della Commissione. Detto scambio di opinioni ha luogo qualora la Commissione oppure uno o più Stati membri ne facciano richiesta. 4. Le disposizioni previste dall'articolo 17 e dal presente articolo, relative alla programmazione nazionale, si applicano, mutatis mutandis, alla programmazione regionale sulla base dell'articolo 160 della convenzione. Articolo 19 1. Ferma restando la possibilità, per lo Stato ACP, di chiedere una revisione del programma indicativo a norma dell'articolo 282, paragrafo 3, il programma viene riveduto in base all'articolo 282, paragrafo 3 non oltre tre anni dall'entrata in vigore del secondo protocollo finanziario, oppure quando l'importo totale delle decisioni di finanziamento prese nel quadro del programma indicativo dello Stato ACP raggiunge l'80 % della prima quota finanziaria dell'assegnazione indicativa, se ciò avviene prima dello scadere del suddetto periodo di tre anni. 2. Al termine della revisione intermedia del programma indicativo di uno Stato ACP, la Commissione valuta, tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 282, paragrafo 4 della convenzione, il reale fabbisogno dello Stato ACP in termini di impegni finanziari fino al termine del secondo protocollo finanziario della convenzione. La Commissione decide, caso per caso, l'attribuzione e il livello della seconda quota del programma indicativo, dopo uno scambio di vedute con gli Stati membri nel quadro del comitato del FES in base all'articolo 23, basandosi su un documento ricapitolativo dei servizi della Commissione. Articolo 20 1. Le disposizioni della convenzione relative al sostegno all'adeguamento sono attuate in base ai seguenti principi: a) nell'analizzare la situazione degli Stati interessati, la Commissione, che si fonda su una diagnosi elaborata in base agli indicatori di cui all'articolo 246 della convenzione, valuta la portata e l'efficacia delle riforme intraprese o previste nei settori contemplati da questo articolo ed in particolare le politiche monetaria, di bilancio e fiscale; b) il sostegno fornito a titolo dell'adeguamento strutturale deve essere direttamente connesso con le azioni e le misure adottate dallo Stato interessato in funzione di tale adeguamento; c) le procedure applicabili all'attribuzione degli appalti devono essere sufficientemente elastiche per adattarsi alle procedure amministrative e commerciali normali degli Stati ACP interessati; d) fatta salva la lettera c) e in caso di applicazione dei programmi d'importazione, ogni programma di sostegno all'adeguamento strutturale fissa, per le importazioni, il sistema di aggiudicazione degli appalti e, in questo contesto, i valori per commessa corrispondenti ai due livelli di ricorso alla concorrenza: - bando di gara internazionale; - trattativa diretta. Tuttavia, trattandosi di importazioni dello Stato e del settore parastatale, si seguiranno le consuete procedure in materia di appalti pubblici; Tuttavia, trattandosi di importazioni dello Stato e del settore parastatale, si seguiranno le consuete procedure in materia di appalti pubblici; e) su richiesta dello Stato ACP interessato e d'intesa con lo stesso, l'assistenza tecnica è posta a disposizione dell'organismo ACP responsabile dell'esecuzione del programma. Nel corso dei negoziati relativi all'assistenza tecnica, la Commissione provvede affinché essa abbia il compito: - di controllare l'esecuzione operativa del programma, - di garantire che le importazioni siano effettuate alle migliori condizioni di qualità/prezzo dopo una consultazione quanto più ampia di fornitori ACP-CE, - di consigliare gli importatori, ogni qual volta ciò sia tecnicamente possibile ed economicamente giustificato, al fine di allargare i loro mercati. L'assistenza tecnica potrà eventualmente aiutare gli importatori, se lo desiderano, a raggruppare le loro commesse quando i beni da importare siano omogenei per ottenere in tal modo un migliore rapporto qualità/prezzo; f) il sostegno finanziario diretto deve essere perfettamente coerente con il quadro macroeconomico e finanziario in quanto elemento del programma di riforme globali, e deve essere soggetto alle eccezioni solitamente applicate nell'ambito dei programmi generali e settoriali di importazione. In particolare, l'assistenza non deve essere impiegata a sostegno di spese a scopo militare. 2. Se necessario, e almeno una volta all'anno, la Commissione informerà gli Stati membri dell'attuazione dei programmi di sostegno all'adeguamento e di qualsiasi problema attinente al mantenimento dell'ammissibilità. Tale informazione, corredata di tutti gli elementi informativi necessari, comprese le statistiche, coprirà in particolare la corretta applicazione dell'accordo concluso con l'organismo ACP responsabile dell'esecuzione del programma, comprese le disposizioni relative alle consultazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), secondo comma, secondo trattino. Sulla base di tali informazioni, dello svolgimento dei programmi d'importazioni e del coordinamento con gli altri donatori, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21, paragrafo 4, potrà adattare le modalità di esecuzione di tali programmi definite al paragrafo 1. CAPITOLO IV Articolo 21 1. Presso la Commissione è istituto, per le risorse del Fondo da essa gestite, un comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri, denominato «comitato del FES». Il comitato del FES è presieduto da un rappresentante della Commissione; la Commissione provvede alle mansioni di segretaria. Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce il regolamento interno del comitato del FES. 3. Ai voti degli Stati membri è attribuita, in seno al comitato del FES, la seguente ponderazione: >SPAZIO PER TABELLA> 4. Il comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 145 voti, che esprimono il voto favorevole di almeno otto Stati membri. 5. La ponderazione di cui al paragrafo 3 e la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4 sono modificate, con decisione del Consiglio che delibera all'unanimità, nel caso previsto all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b). Articolo 22 1. Il comitato del FES concentra i suoi lavori sui problemi di fondo della cooperazione paese per paese e cerca un coordinamento appropriato delle impostazioni e delle azioni della Comunità e dei suoi Stati membri a fini di coerenza e di complementarità. 2. Il compiti del comitato del FES si situano a tre livelli: - programmazione dell'aiuto comunitario; - controllo dell'attuazione dell'aiuto comunitario, compresi gli aspetti settoriali; - processo decisionale. Articolo 23 Per quanto concerne la programmazione, l'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 1 e gli scambi di opinioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3 e all'articolo 19, paragrafo 2 hanno lo scopo di pervenire al consenso auspicabile tra la Commissione e gli Stati membri. Questo esame e questi scambi di opinioni hanno luogo nell'ambito del comitato del FES e vertono: - sul quadro generale della cooperazione comunitaria con ciascuno Stato ACP, in particolare il o i settori in cui ci si propone di concentrare gli aiuti, e sulle misure previste per conseguire gli obiettivi fissati per tali settori, nonché sugli orientamenti generali previsti per l'attuazione della cooperazione regionale; - sulla coerenza e sulla complementarità dell'aiuto comunitario con quello degli Stati membri. Nell'ipotesi in cui non fosse possibile pervenire al consenso di cui al primo comma, e su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il comitato del FES formula egualmente il suo parere a maggioranza qualificata, secondo la procedura di cui all'articolo 21. Articolo 24 Per quanto concerne il controllo dell'attuazione della cooperazione, hanno luogo discussioni in seno al comitato del FES: - sui problemi di politica di sviluppo e su qualsiasi problema di carattere generale e/o settoriale che possono derivare dall'attuazione dei vari progetti o programmi finanziati sulle risorse gestite dalla Commissione, tenuto conto delle esperienze e delle azioni degli Stati membri; - sull'impostazione della Comunità e dei suoi Stati membri per quanto riguarda il sostegno dell'adeguamento fornito agli Stati interessati, anche in materia di utilizzazione dei fondi di contropartita; - sull'esame delle modifiche e degli adattamenti che possono rivelarsi necessari a livello dei programmi indicativi e del sostegno all'adeguamento; - sulle revisioni intermedie chieste, eventualmente, dal comitato del FES all'atto di approvare le proposte di finanziamento per progetti o programmi specifici; - su valutazioni degli aiuti comunitari qualora diano luogo a problemi relativi ai lavori del comitato del FES. Articolo 25 1. Per quanto concerne il processo decisionale, il comitato del FES dà il suo parere, alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21: a) sull'ammissibilità degli Stati ACP a beneficiare delle risorse di sostegno all'adeguamento strutturale tranne nei casi in cui, a norma dell'articolo 246, paragrafo 2 della convenzione, detta ammissibilità abbia carattere automatico; b) sulle proposte di finanziamento relative ai progetti o programmi di valore superiore a due milioni di ecu, con procedura scritta o con procedura normale, le cui condizioni e modalità saranno precisate nel regolamento interno di cui all'articolo 21, paragrafo 2; c) sulle proposte di finanziamento relative al sostegno, all'adeguamento o al sistema speciale di finanziamento (Sysmin) indipendentemente dal loro importo; d) sulle proposte periodiche di finanziamento elaborate a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 (utilizzazione degli interessi). 2. La Commissione è abilitata ad approvare, senza consultare il comitato del FES, le operazioni di valore inferiore a 2 milioni di ecu. 3. a) La Commissione è anche abilitata, alle condizioni di cui alla lettera b), ad approvare, senza consultare il comitato del FES, gli impegni supplementari necessari sia per coprire i superamenti previsti o registrati per un progetto o per un programma di cui al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2, sia per coprire l'ulteriore fabbisogno di finanziamento delle quote di adeguamento strutturale oggetto delle proposte di cui al paragrafo 1, lettera c), quando il superamento sia inferiore o pari al 20 % dell'impegno iniziale fissato dalla decisione di finanziamento. b) Se l'impegno supplementare di cui alla lettera a) è inferiore a quattro milioni di ecu, il comitato del FES è informato della decisione presa dalla Commissione. Se l'impegno supplementare di cui alla lettera a) è superiore a quattro milioni di ecu ma inferiore al 20 %, verrà richiesto il parere del comitato del FES con procedure semplificate e accelerate che saranno precisate, in base a proposte della Commissione, all'atto dell'adozione del regolamento interno del comitato del FES. 4. Le proposte di finanziamento espongono in particolare la situazione dei progetti o programmi d'azione nel quadro delle prospettive di sviluppo del o dei paesi interessati, nonché il loro adeguamento alle politiche settoriali o macroeconomiche appoggiate dalla Comunità. Esse indicano l'uso che si è fatto in questi paesi dei precedenti aiuti della Comunità nello stesso settore e tengono conto di eventuali valutazioni per progetto relative a detto settore. 5. Le proposte di finanziamento relative all'adeguamento strutturale specificano in particolare le modalità di assegnazione dell'aiuto finanziario, sia esso diretto o indiretto. 6. Per accelerare le procedure, le proposte di finanziamento possono riguardare importi globali quando si tratta di finanziare: a) la formazione; b) la cooperazione decentrata; c) microprogetti; d) la promozione commerciale e lo sviluppo del commercio; e) serie di azioni di portata limitata in un determinato settore; f) la cooperazione tecnica. Articolo 26 1. Qualora il comitato del FES chieda modifiche sostanziali di una delle proposte di cui all'articolo 25, paragrafo 1, o in mancanza di un parere favorevole su quest'ultima, la Commissione consulta i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati. Dopo la consultazione la Commissione ne comunica i risultati agli Stati membri nella successiva riunione del comitato del FES. 2. Dopo la consultazione di cui al paragrafo 1 la Commissione può sottoporre una proposta, riveduta o completata, al comitato del FES in una delle sue successive riunioni. 3. Se il comitato del FES conferma il suo rifiuto di parere favorevole, la Commissione informa lo Stato o gli Stati ACP interessati i quali possono chiedere: - che il problema sia sollevato in sede di comitato ministeriale ACP-CE di cui all'articolo 325 della convenzione, in appresso denominato «comitato di cooperazione al finanziamento dello sviluppo», oppure - di essere sentiti dagli organi decisionali delle Comunità, alle condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Articolo 27 1. Le proposte di cui all'articolo 25, paragrafo 1, corredate del parere del comitato del FES, sono sottoposte per decisione alla Commissione. 2. Qualora decida di non seguire il parere del comitato del FES oppure in mancanza di un parere favorevole di quest'ultimo, la Commissione deve ritirare la proposta oppure adire al più presto il Consiglio che decide secondo le stesse modalità di voto del comitato del FES, entro un termine che, in linea di massima, non può essere superiore a due mesi. In quest'ultimo caso, qualora si tratti di proposte di finanziamento, lo Stato ACP interessato, se non ha deciso di rivolgersi al comitato di cooperazione al finanziamento dello sviluppo, può trasmettere al Consiglio, a norma dell'articolo 289, paragrafo 3 della convenzione, qualsiasi elemento ritenga necessario per completare l'informazione del Consiglio prima della decisione finale ed essere sentito dal presidente e dai membri del Consiglio. Articolo 28 1. Presso la Banca è istituito un comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri, in appresso denominato «comitato dell'articolo 28». Il comitato dell'articolo 28 è presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del consiglio dei governatori della Banca; la Banca provvede alle mansioni di segreteria. Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori. 2. Il Consiglio, che delibera all'unanimità, adotta il regolamento interno del comitato dell'articolo 28. 3. La ponderazione dei voti degli Stati membri e la maggioranza qualificata applicabili al comitato dell'articolo 28 sono quelle che risultano dall'applicazione dell'articolo 21, paragrafi 3, 4 e 5. Articolo 29 1. Il comitato dell'articolo 28 dà un parere a maggioranza qualificata in merito alle domande di prestiti agevolati e alle proposte di finanziamento mediante capitali di rischio presentategli dalla Banca. Il rappresentante della Commissione può esporre in riunione il giudizio della sua istituzione su tali proposte. Tale giudizio verte sulla conformità dei progetti con la politica di aiuto allo sviluppo della Comunità, con gli obiettivi della cooperazione al finanziamento dello sviluppo definiti dalla convenzione e con gli orientamenti generali approvati dal Consiglio dei ministri ACP-CE. Oltre ai compiti previsti al primo comma, il comitato dell'articolo 28, su richiesta della Banca o, con l'accordo di questa, di uno o più Stati membri, può procedere: - all'esame delle questioni relative alla politica di sviluppo, nella misura in cui sono direttamente connesse alle attività della Banca nell'ambito del progetto; - a scambi di opinioni sulle modalità pratiche della Banca e degli Stati membri in materia di finanziamento di progetti in una prospettiva di coordinamento; - a discussioni sulle questioni sollevate dalle attività di valutazione della Banca di cui all'articolo 30, paragrafo 6. 2. Il documento presentato dalla Banca al comitato dell'articolo 28 espone in particolare la posizione del progetto nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati e indica eventualmente lo stato degli aiuti rimborsabili concessi dalla Comunità e la situazione delle partecipazioni acquisite da quest'ultima nonché l'uso che si è fatto degli aiuti precedenti nello stesso settore; sono allegate, sempre che esistano, le valutazioni per progetto in detto settore. 3. Se il comitato dell'articolo 28 dà parere favorevole su una domanda di prestito agevolato, quest'ultima, corredata del parere motivato del comitato ed eventualmente del giudizio del rappresentante della Commissione, è presentata per decisione al consiglio d'amministrazione della Banca, il quale si pronuncia in base alle disposizioni statutarie di quest'ultima. In mancanza di un parere favorevole del comitato la Banca ritira la domanda o decide di mantenerla. In quest'ultimo caso la domanda, corredata del parere motivato del comitato ed eventualmente del giudizio del rappresentante della Commissione, è presentata per decisione al consiglio d'amministrazione della Banca, il quale si pronuncia in base alle disposizioni statutarie di quest'ultima. 4. Se il comitato dell'articolo 28 dà parere favorevole su una proposta di finanziamento mediante capitali di rischio, detta proposta è presentata per decisione al consiglio di amministrazione della Banca, il quale si pronuncia in base alle disposizioni statuarie di quest'ultima. In mancanza di un parere favorevole del comitato, la Banca, in base all'articolo 289, paragrafi 2 e 3 della convenzione, informa i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati; questi possono chiedere: - che il problema venga sollevato in seno al comitato di cooperazione al finanziamento dello sviluppo, oppure - di essere sentiti dall'organo competente della Banca. Al termine dell'audizione la Banca può: - decidere di non dare seguito alla proposta, oppure - chiedere allo Stato membro che esercita la presidenza del comitato dell'articolo 28 di adire quanto prima il Consiglio. In quest'ultimo caso, la proposta è sottoposta al Consiglio corredata del parere del comitato dell'articolo 28 e, eventualmente, del giudizio del rappresentante della Commissione, nonché di qualsiasi elemento ritenuto necessario dallo Stato ACP interessato per completare l'informazione del Consiglio. Il Consiglio si pronuncia secondo le stesse modalità di voto del comitato dell'articolo 28. Se il Consiglio conferma la posizione presa dal comitato dell'articolo 28 la Banca ritira la propria proposta. Se invece il Consiglio si pronuncia a favore della proposta della Banca, quest'ultima avvia le procedure previste dal proprio statuto. Articolo 30 1. La Commissione e la Banca si accertano, ciascuna per quanto la riguarda, delle condizioni alle quali gli aiuti della Comunità da esse rispettivamente gestiti sono posti in atto dagli Stati ACP, dai PTOM o dagli altri eventuali beneficiari. 2. La Commissione e la Banca si accertano inoltre, ciascuna per quanto la riguarda e in stretto collegamento con le autorità responsabili del paese o dei paesi interessati, delle condizioni alle quali le realizzazioni finanziate mediante aiuti comunitari sono utilizzate dai beneficiari. 3. Nell'ambito dei paragrafi 1 e 2, la Commissione e la Banca verificano in quale misura sono stati conseguiti gli obiettivi previsti dagli articoli 220 e 221 della convenzione e dalle disposizioni corrispondenti della decisione. 4. La Banca comunica regolarmente alla Commissione tutte le informazioni relative all'attuazione dei progetti finanziati in base alle risorse del Fondo che essa gestisce. 5. La Commissione e la Banca informano il Consiglio, alla scadenza del protocollo finanziario allegato alla convenzione, in merito al rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. La relazione della Commissione e della Banca comprende inoltre una valutazione dell'impatto dell'aiuto comunitario sullo sviluppo economico e sociale dei paesi beneficiari. 6. Il Consiglio è periodicamente informato del risultato dei lavori effettuati dalla Commissione e dalla Banca per la valutazione delle realizzazioni in corso o terminate, in particolare rispetto agli obiettivi di sviluppo perseguiti. CAPITOLO V Articolo 31 1. Gli importi dei trasferimenti STABEX di cui, rispettivamente, alla terza parte, titolo II, capitolo 1 della convenzione ed alle disposizioni corrispondenti della decisione sono espressi in ecu. 2. I pagamenti sono effettuati in ecu. 3. La Commissione elabora ogni anno, per gli Stati membri, una relazione riassuntiva sul funzionamento del sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione e sull'utilizzazione, da parte degli Stati ACP, dei fondi trasferiti. Questa relazione espone in particolare l'incidenza dei trasferimenti effettuati sullo sviluppo dei settori cui sono stati assegnati. 4. Il paragrafo 3 si applica anche per quanto concerne i PTOM. CAPITOLO VI Articolo 32 Le disposizioni di applicazione del presente accordo sono oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore dell'accordo che modifica la quarta convenzione ACP-CE, dal Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 21, paragrafo 4, in base ad un progetto della Commissione e previo parere della Banca per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest'ultima, nonché previo parere della Corte dei conti istituita agli articoli 188 A e seguenti del trattato. Articolo 33 1. Al termine di ciascun esercizio la Commissione adotta il conto della gestione trascorsa nonché il bilancio del Fondo. 2. Fatto salvo il paragrafo 5, la Corte dei conti esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del Fondo. Le condizioni in cui la Corte esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 32. 3. Il Parlamento europeo, previa raccomandazione del Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21, paragrafo 4, dà scarico alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo. 4. La Commissione tiene a disposizione della Corte dei conti le informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 4, per permettere a quest'ultima di controllare in base a documenti l'aiuto fornito sulle risorse del Fondo. 5. Le operazioni finanziate sulle risorse del Fondo gestite dalla Banca sono oggetto delle procedure di controllo e di approvazione definite dallo statuto della Banca per tutte le sue operazioni. La Banca invia ogni anno al Consiglio e alla Commissione una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse del Fondo da essa gestite. 6. La Commissione elabora, di concerto con la Banca, l'elenco delle informazioni ricevute periodicamente da quest'ultima, per poter valutare le condizioni in cui la Banca esegue il proprio mandato, e nell'intento di favorire uno stretto coordinamento tra la Commissione e la Banca stessa. Articolo 34 1. Fatti salvi i trasferimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punti ii): - le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1975 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità continuano ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonché dalla normativa in vigore al 28 febbraio 1980; - le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1979 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, continuano ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonché dalla normativa in vigore al 28 febbraio 1985; - le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1985 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità continuano ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonché dalla normativa in vigore al 28 febbraio 1990; - le rimanenze del Fondo istituito dall'accordo interno del 1990 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità continuano ad essere amministrate alle condizioni previste da detto accordo, nonché dalla normativa in vigore al 28 febbraio 1995. 2. Se, per mancanza di mezzi dovuta all'esaurimento delle rimanenze, è compromessa la corretta realizzazione dei progetti finanziati nel quadro dei Fondi di cui al paragrafo 1, la Commissione può presentare proposte supplementari di finanziamento secondo la procedura di cui all'articolo 21. Articolo 35 1. Il presente accordo è approvato da ciascuno Stato membro in base alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente accordo. 2. Il presente accordo è concluso per la stessa durata del secondo protocollo finanziario allegato alla convenzione. Tuttavia esso resta in vigore nella misura necessaria all'esecuzione integrale di tutte le operazioni finanziate in base alla convenzione e a detto protocollo. Articolo 36 Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, gli undici testi facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che provvede a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari. En fe de lo cual, los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, abajo firmantes, suscriben el presente Acuerdo. Til bekræftelse heraf har repræsentanterne for Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater, forsamlet i Rådet, underskrevet denne aftale. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten der im Rat vereinigten Regierungen der Mitgliedstaaten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt. Óå ðßóôùóç ôùí ïðïßùí, ïé õðïãñÜöïíôåò áíôéðñüóùðïé ôùí êõâåñíÞóåùí ôùí êñáôþí ìåëþí, óõíåëèüíôåò óôá ðëáßóéá ôïõ Óõìâïõëßïõ, Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò êÜôù áðü ôçí ðáñïýóá óõìöùíßá. In witness whereof, the undersigned representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, have hereunto set their hands. En foi de quoi, les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, soussignés, ont apposé leurs signatures au bas du présent accord. In fede di che i sottoscritti rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. Ten blijke waarvan de ondergetekende vertegenwoordigers van de regeringen van de ondertekenende lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, hun handtekening onder dit Akkoord hebben gesteld. Em fé do que, os representantes dos Governos dos Estados-membros, reunidos no Conselho, apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo. Tämän vakuudeksi alla mainitut neuvostossa kokoontuneet jäsenvaltioiden hallitusten edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen. Till bevis härpå har företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, undertecknat detta avtal. Hecho en Bruselas, el veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cinco. Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende december nitten hundrede og femoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Dezember neunzehnhundertfünfundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ðÝíôå. Done at Brussels on the twentieth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-five. Fait à Bruxelles, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Fatto a Bruxelles, addì venti dicembre millenovecentonovantacinque. Gedaan te Brussel, de twintigste december negentienhonderd vijfennegentig. Feito em Bruxelas, em vinte de Dezembro de mil novecentos e noventa e cinco. Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi. Som skedde i Bryssel den tjugonde december nittonhundranittiofem. Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Für das Königreich Belgien >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> På Kongeriget Danmarks vegne >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Für die Bundesrepublik Deutschland >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Por el Reino de España >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Pour la République française >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Thar ceann na hÉireann For Ireland >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Per la Repubblica italiana >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Pour le Grand-Duché de Luxembourg >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Voor het Koninkrijk der Nederlanden >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Für die Republik Österreich >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Pela República Portuguesa >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Suomen tasavallan puolesta >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> För Konungariket Sverige >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> (1) GU L 379 del 30.12.1978, pag. 2. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4.7.1989, pag. 1).