EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014R0378
Regulation (EU) No 378/2014 of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 amending Regulation (EC) No 1166/2008 as regards the financial framework for the period 2014-2018 Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 378/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 1166/2008 per quanto riguarda il quadro finanziario per il periodo 2014-2018 Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 378/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 1166/2008 per quanto riguarda il quadro finanziario per il periodo 2014-2018 Testo rilevante ai fini del SEE
OJ L 122, 24.4.2014, p. 67–69
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018; abrog. impl. da 32018R1091
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32008R1166 | aggiunta | articolo 13.4 BI | 14/05/2014 | |
Modifies | 32008R1166 | aggiunta | articolo 14.4 | 14/05/2014 | |
Modifies | 32008R1166 | aggiunta | articolo 14 BI | 14/05/2014 | |
Modifies | 32008R1166 | sostituzione | articolo 14.2 | 14/05/2014 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32018R1091 | 01/01/2019 |
24.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/67 |
REGOLAMENTO (UE) N. 378/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 3 aprile 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 1166/2008 per quanto riguarda il quadro finanziario per il periodo 2014-2018
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri sono tenuti a condurre indagini sulla struttura delle aziende agricole nel 2010, 2013 e 2016. Gli Stati membri devono ricevere un contributo finanziario massimo del 75 % dall'Unione per i costi di realizzazione di tali indagini, entro determinati massimali. |
(2) |
La realizzazione delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e l'adempimento degli obblighi di informazione dell'Unione richiedono cospicue risorse finanziarie da parte degli Stati membri e dell'Unione. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1166/2008 ha stabilito la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma di indagini, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi di banche dati di cui si avvale la Commissione per elaborare i dati forniti dagli Stati membri e ne ha fissato l'importo per il periodo 2008-2013. |
(4) |
Conformemente al regolamento (CE) n. 1166/2008, l'importo per il periodo 2014-2018 dovrebbe essere fissato dall'autorità legislativa e di bilancio, su proposta della Commissione, sulla base del nuovo quadro finanziario per il periodo che ha inizio nel 2014. |
(5) |
La dotazione finanziaria proposta dovrebbe finanziare esclusivamente la realizzazione dell'indagine 2016 sulla struttura delle aziende agricole e la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi di banche dati a essa connessi di cui si avvale la Commissione per elaborare i dati forniti dagli Stati membri. |
(6) |
Tenuto conto dell'adesione della Croazia e della necessità di realizzare, nel 2016, indagini sulla struttura delle aziende agricole in tale Stato membro, è opportuno fissare un contributo massimo dell'Unione a favore della Croazia per ciascuna indagine a motivo della sua mancata previsione nell'atto di adesione. |
(7) |
Il Comitato permanente di statistica agraria è stato consultato. |
(8) |
Èopportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1166/2008, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1166/2008 è così modificato:
1) |
all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente: «4 bis. Per l'indagine 2016 sulla struttura delle aziende agricole l'importo massimo per la Croazia è pari a 500 000 EUR.»; |
2) |
l'articolo 14 è così modificato:
|
3) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 14 bis Tutela degli interessi finanziari dell'Unione 1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle attività finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero riscontrate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, mediante l'imposizione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. 2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del programma. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (4), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi. Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento devono abilitare espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto. (4) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).»." |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 marzo 2014.
(2) Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 14).