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Document 32013R0912

Regolamento (UE) n. 912/2013 della Commissione, del 23 settembre 2013 , che attua il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente per quanto riguarda le statistiche relative ai sistemi di istruzione e di formazione Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 252, 24.9.2013, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/912/oj

24.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/5


REGOLAMENTO (UE) N. 912/2013 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2013

che attua il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente per quanto riguarda le statistiche relative ai sistemi di istruzione e di formazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 452/2008 delinea un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee nel settore dell’istruzione e dell’apprendimento permanente in tre settori specifici da attuarsi mediante azioni statistiche.

(2)

È necessario adottare misure finalizzate all’esecuzione di singole azioni statistiche per la produzione di statistiche relative ai sistemi nazionali di istruzione e di formazione, di cui al settore 1 del regolamento (CE) n. 452/2008.

(3)

Nel quadro della produzione e della diffusione delle statistiche europee relative ai sistemi di istruzione e formazione, le autorità statistiche nazionali e l’autorità statistica europea devono tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee approvato dal comitato del sistema statistico europeo nel settembre 2011.

(4)

È opportuno che le misure finalizzate alla produzione di statistiche relative ai sistemi di istruzione e di formazione tengano conto dell’onere potenziale per le istituzioni di istruzione e per i singoli individui e dell’ultimo accordo concluso tra l’Istituto di statistica dell’Unesco (UIS), l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economici (OCSE) e la Commissione (Eurostat) su concetti, definizioni, elaborazione dei dati, periodicità e termini per la trasmissione dei risultati.

(5)

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco) ha riveduto la versione della classificazione internazionale tipo dell’istruzione (ISCED) finora utilizzata (ISCED 1997) al fine di garantirne la coerenza con l’evoluzione delle politiche e delle strutture dell’istruzione e della formazione.

(6)

Affinché le statistiche sull’istruzione possano essere comparabili a livello internazionale occorre che gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea utilizzino classificazioni nel campo dell’istruzione compatibili con la versione riveduta della classificazione internazionale tipo dell’istruzione ISCED 2011 (nel seguito «ISCED 2011»), adottata dagli Stati membri dell’Unesco alla 36esima conferenza generale tenutasi nel novembre 2011.

(7)

Occorre migliorare la raccolta dei dati ottenuti da fonti amministrative e da altre fonti sulla mobilità degli studenti per tutti i cicli di studio al fine di monitorare i progressi compiuti e individuare le problematiche, nonché di contribuire a elaborare politiche fondate su elementi concreti.

(8)

Occorre abrogare il regolamento (UE) n. 88/2011 della Commissione, del 2 febbraio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente per quanto riguarda le statistiche relative ai sistemi di istruzione e di formazione (2).

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 452/2008 per quanto concerne la raccolta, la trasmissione e l’elaborazione dei dati statistici riguardanti il settore 1 relativo ai sistemi di istruzione e di formazione.

Articolo 2

Temi trattati e loro caratteristiche

La selezione e la definizione dei temi compresi nel settore 1 relativo ai sistemi di istruzione e di formazione sono riportate nell’allegato I unitamente all’elenco dettagliato concernente le relative caratteristiche e disaggregazioni.

Articolo 3

Periodi di riferimento e trasmissione dei risultati

1.   I dati relativi a iscrizioni, immatricolazioni e personale si riferiscono all’anno scolastico/accademico determinato a livello nazionale (anno t/t + 1). I dati annuali relativi a iscrizioni, immatricolazioni e personale sono trasmessi ogni anno alla Commissione (Eurostat) entro il 30 settembre dell’anno t + 2. La prima trasmissione dei dati nel settembre 2014 si riferisce all’anno scolastico/accademico 2012/2013 determinato a livello nazionale.

2.   I dati relativi ai diplomati/laureati si riferiscono all’anno scolastico/accademico determinato a livello nazionale (anno t/t + 1) o all’anno civile (anno t + 1). I dati annuali relativi ai diplomati/laureati sono trasmessi ogni anno alla Commissione (Eurostat) entro il 30 novembre dell’anno t + 2.

3.   I primi dati relativi ai diplomati/laureati (tranne i dati relativi ai diplomati/laureati che durante il ciclo di studi hanno beneficiato della «mobilità dei crediti») sono presentati nel novembre 2014 e si riferiscono all’anno scolastico/accademico 2012/2013 determinato a livello nazionale o all’anno civile 2013.

4.   I primi dati relativi ai diplomati/laureati che durante il ciclo di studi hanno beneficiato della «mobilità dei crediti» sono presentati nel novembre 2017 e si riferiscono all’anno scolastico/accademico 2015/2016 determinato a livello nazionale o all’anno civile 2016.

5.   Gli studenti/laureati in mobilità sono definiti, a prescindere dalla loro cittadinanza, per paese d’origine (il tipo di istruzione ricevuta ha la precedenza sul luogo di residenza e sulla cittadinanza). Fino al 2015 compreso, i dati relativi agli «studenti/laureati in mobilità» sono forniti in base alla definizione nazionale di «paese d’origine». A partire dal 2016, per la definizione di «paese d’origine» si utilizza il paese in cui è stato rilasciato il diploma di istruzione secondaria superiore o la migliore stima nazionale.

6.   I dati relativi alle spese di istruzione si riferiscono all’esercizio finanziario dei singoli Stati membri determinato a livello nazionale (anno t). I dati annuali relativi alle spese di istruzione e al numero di studenti con copertura adeguata alle statistiche sulle spese di istruzione sono trasmessi ogni anno alla Commissione (Eurostat) entro il 30 novembre dell’anno t + 2. La prima trasmissione dei dati nel novembre 2014 si riferisce all’esercizio finanziario 2012.

Articolo 4

Requisiti di qualità dei dati e quadro di documentazione della qualità

1.   I requisiti di qualità dei dati e le relazioni standard sulla qualità relativi ai sistemi di istruzione e di formazione sono indicati nell’allegato II.

2.   Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione standard sulla qualità conformemente ai requisiti fissati all’allegato II. Le relazioni standard sulla qualità sono trasmesse unitamente alla mappatura integrata ISCED dei programmi e delle qualifiche nazionali utilizzando il modello fornito dalla Commissione (Eurostat).

La prima relazione riguarda l’anno di rilevazione dei dati 2014 (anno scolastico/accademico 2012/2013). La relazione sulla qualità concernente i periodi di riferimento fissati all’articolo 3 è trasmessa alla Commissione entro il 31 gennaio dell’anno t + 3.

3.   Gli Stati membri attingono i dati necessari da una combinazione di fonti quali indagini per campione, fonti di dati amministrativi e altre fonti di dati.

4.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) le informazioni sui metodi e sulla qualità dei dati ottenuti da fonti diverse dalle indagini per campione e dalle fonti di dati amministrativi di cui al paragrafo 3.

Articolo 5

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 88/2011 è abrogato.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 227.

(2)  GU L 29 del 3.2.2011, pag. 5.


ALLEGATO I

Temi trattati, elenco dettagliato delle loro caratteristiche e disaggregazioni

I dati da trasmettere per livello ISCED si riferiscono alla classificazione ISCED 2011. La distinzione tra indirizzi universitario e professionale (ISCED 6 e 7 a livello di dettaglio a due cifre), non chiaramente definita in ISCED 2011, quale adottata dagli Stati membri dell’Unesco alla 36esima conferenza generale del novembre 2011, è operata conformemente agli indirizzi dettagliati concernenti la rilevazione di dati Unesco/OCSE/Eurostat sui sistemi di istruzione.

I dati da trasmettere per «campo di studio» si riferiscono al «Fields of education and training manual», versione del 1999 e alla classificazione ISCED dei settori dell’istruzione e della formazione a partire dall’anno scolastico/accademico di riferimento che segue l’adozione dell’ultima versione riveduta di tale classificazione.

Dati relativi alle iscrizioni

numero di studenti iscritti, ripartiti per i livelli 0-8 della classificazione ISCED (ISCED 0 e 2: livello di dettaglio a due cifre; ISCED 1: livello di dettaglio a una cifra; ISCED 3-7: livello di dettaglio a tre cifre; ISCED 8: livello di dettaglio a una cifra), tipo di istituto (pubblico/privato), intensità di partecipazione (tempo pieno, tempo parziale, equivalenti a tempo pieno) e sesso. La trasmissione dei dati per ISCED 01 è facoltativa,

numero di studenti iscritti, ripartiti per i livelli 0-8 della classificazione ISCED (ISCED 0 e 2-5: livello di dettaglio a due cifre; ISCED 1 e 6-8: livello di dettaglio a una cifra), sesso ed età. La trasmissione dei dati per ISCED 01 è facoltativa. La trasmissione di dati per ISCED 6 e 7 a livello di dettaglio a due cifre è facoltativa,

numero di studenti iscritti, ripartiti per i livelli 3-8 della classificazione ISCED (ISCED 3 e 4: unicamente formazione professionale; ISCED 5: livello di dettaglio a due cifre, ISCED 6-8: livello di dettaglio a una cifra), campo di studio (3o livello di dettaglio) e sesso. La trasmissione di dati per ISCED 6 e 7 a livello di dettaglio a due cifre è facoltativa,

numero di studenti iscritti in «programmi misti scuola e lavoro», ripartiti per i livelli 3-5 della classificazione ISCED, unicamente formazione professionale, tipo di istituto (pubblico/privato), intensità di partecipazione (a tempo pieno, tempo parziale, equivalenti a tempo pieno) e sesso,

numero di studenti iscritti, ripartiti per i livelli 0-8 della classificazione ISCED (ISCED 0 e 2-5: livello di dettaglio a due cifre; ISCED 1 e 6-8: livello di dettaglio a una cifra), regioni NUTS 2 (1) e sesso. La trasmissione dei dati per ISCED 01 è facoltativa,

numero di studenti iscritti ai livelli 0-8 della classificazione ISCED, aggregati, ripartiti per regioni NUTS 2 (1), sesso ed età,

numero di studenti iscritti, ripartiti per i livelli 1-3 della classificazione ISCED (ISCED 1 e 2: livello di dettaglio a una cifra; ISCED 3: livello di dettaglio a due cifre) e lingue straniere moderne apprese,

numero di studenti iscritti, ripartiti per i livelli 1-3 della classificazione ISCED (ISCED 1 e 2: livello di dettaglio a una cifra; ISCED 3: livello di dettaglio a due cifre) e numero di lingue straniere moderne apprese.

Dati relativi alle immatricolazioni

numero di immatricolati, ripartiti per i livelli 3-8 della classificazione ISCED (ISCED 3-5: livello di dettaglio a due cifre; ISCED 6-8: livello di dettaglio a una cifra), sesso ed età. La trasmissione dei dati per ISCED 6 e 7 a livello di dettaglio a due cifre è facoltativa,

numero di immatricolati, ripartiti per i livelli 3-8 della classificazione ISCED (ISCED 3 e 4: unicamente formazione professionale; ISCED 5: livello di dettaglio a due cifre; ISCED 6-8: livello di dettaglio a una cifra), sesso e campo di studio (2o livello di dettaglio). La trasmissione dei dati per ISCED 6 e 7 a livello di dettaglio a due cifre è facoltativa.

Dati relativi alla mobilità degli studenti

numero di studenti in mobilità iscritti, ripartiti per i livelli 5-8 della classificazione ISCED (livello di dettaglio a una cifra), campo di studio (3o livello di dettaglio) e sesso,

numero di studenti in mobilità iscritti, ripartiti per i livelli 5-8 della classificazione ISCED (livello di dettaglio a una cifra), paese d’origine e sesso,

numero di diplomati/laureati nel quadro della «mobilità dei titoli», ripartiti per i livelli 5-8 della classificazione ISCED (livello di dettaglio a una cifra), paese d’origine e sesso. La trasmissione dei dati per ISCED 5 a livello di dettaglio a due cifre è facoltativa,

numero di diplomati/laureati che hanno trascorso durante il ciclo di studi un soggiorno della durata minima di tre mesi nel quadro della «mobilità dei crediti», ripartiti per i livelli 5-8 della classificazione ISCED (livello di dettaglio a una cifra) e tipo di programma di mobilità (programmi dell’UE, altri programmi nazionali/internazionali, altri programmi). La trasmissione dei dati per ISCED 5 a livello di dettaglio a due cifre è facoltativa. La trasmissione di dati per un’ulteriore disaggregazione per tipo di mobilità (periodo di studio, tirocinio) è facoltativa,

numero di diplomati/laureati che hanno trascorso durante il ciclo di studi un soggiorno della durata minima di tre mesi nel quadro della «mobilità dei crediti», ripartiti per i livelli 5-8 della classificazione ISCED (livello di dettaglio a una cifra) e paese di destinazione. La trasmissione dei dati per ISCED 5 a livello di dettaglio a due cifre è facoltativa. La trasmissione di dati per un ulteriore ripartizione per tipo di mobilità (periodo di studio, tirocinio) è facoltativa,

trasmissione facoltativa di dati sul numero di diplomati/laureati che hanno trascorso durante il ciclo di studi un soggiorno di durata inferiore a tre mesi nel quadro della «mobilità dei crediti», ripartiti per i livelli 5-8 della classificazione ISCED (ISCED 5: livello di dettaglio a due cifre; ISCED 6-8: livello di dettaglio a una cifra), paese di destinazione e tipo di mobilità (periodo di studio, tirocinio).

Dati relativi ai diplomati/laureati

numero di diplomati/laureati ripartiti per i livelli 3-8 della classificazione ISCED (ISCED 3-7: livello di dettaglio a tre cifre; ISCED 8: livello di dettaglio a una cifra), sesso ed età,

numero di diplomati/laureati ripartiti per i livelli 3-8 della classificazione ISCED (ISCED 3 e 4: unicamente formazione professionale; ISCED 5: livello di dettaglio a due cifre; ISCED 6-8: livello di dettaglio a una cifra), campo di studio (3o livello di dettaglio) e sesso. La trasmissione dei dati per ISCED 6 e 7 a livello di dettaglio a due cifre è facoltativa.

Dati relativi al personale

I dati relativi agli insegnanti scolastici sono forniti ripartiti per i livelli 0-4 della classificazione ISCED con la seguente disaggregazione: ISCED 0: livello di dettaglio a due cifre; ISCED 1 e 2: livello di dettaglio a una cifra; ISCED 3 e 4: livello di dettaglio a due cifre. I dati relativi al personale accademico sono forniti aggregati per i livelli 5-8 della classificazione ISCED. La trasmissione dei dati per ISCED 01 è facoltativa. La trasmissione dei dati per i livelli 5-8 della classificazione ISCED aggregati per il settore universitario e aggregati per la formazione professionale è facoltativa:

numero degli insegnanti scolastici (per livelli ISCED 0-4) e del personale accademico, ripartiti per sesso e gruppo di età,

numero degli insegnanti scolastici (per livelli ISCED 0-4) e del personale accademico, ripartiti per tipo di istituto (pubblico/privato), qualifica occupazionale (tempo pieno, tempo parziale, equivalenti a tempo pieno) e sesso,

numero di studenti iscritti, ponderato in base ai dati sul personale docente, ripartiti per i livelli 0-8 della classificazione ISCED (ISCED 0, 3 e 4: livello di dettaglio a due cifre; ISCED 1 e 2: livello di dettaglio a una cifra; ISCED 5-8: aggregati), tipo di istituto (pubblico/privato), intensità di partecipazione (tempo pieno, tempo parziale, equivalenti a tempo pieno). La trasmissione dei dati per ISCED 01 è facoltativa. La trasmissione dei dati per i livelli ISCED 5-8 aggregati per il settore universitario e aggregati per la formazione professionale è facoltativa,

trasmissione facoltativa dei dati sul numero del personale amministrativo scolastico ripartiti per i livelli ISCED 0-3 (livello di dettaglio a una cifra), tipo di occupazione (tempo pieno, tempo parziale, equivalenti a tempo pieno) e sesso.

Dati relativi alle spese per l’istruzione e al numero di studenti con copertura ponderata in base alle spese per l’istruzione

I dati relativi alle spese per l’istruzione e al numero di studenti, con copertura ponderata in base alle spese per l’istruzione, sono forniti per i livelli ISCED 0-8 così ripartiti: ISCED 0: livello di dettaglio a due cifre (ISCED 01, facoltativo); ISCED 1 e ISCED 2: livello di dettaglio a una cifra; ISCED 3-4 aggregati a livello di dettaglio a due cifre (generale, professionale); ISCED 5: livello di dettaglio a una cifra; ISCED 6-8 aggregati. La trasmissione dei dati per i livelli ISCED 5-8 (aggregati per il settore universitario e aggregati per la formazione professionale) è facoltativa. Per tutti i dati relativi alle spese per l’istruzione la disaggregazione degli istituti privati in istituzioni private sovvenzionate dallo Stato e istituzioni private indipendenti è facoltativa. La spesa relativa a R&S si applica unicamente all’istruzione terziaria:

spese per l’istruzione secondo il livello ISCED, la fonte e il tipo di operazione:

fonti di spesa: spesa pubblica (amministrazioni centrali, regionali e locali), finanziamenti da agenzie internazionali e altre fonti estere, spese delle famiglie e spese di altri enti privati,

tipi di operazioni per la spesa pubblica: spese dirette per le istituzioni pubbliche, spese dirette per le istituzioni private, spesa diretta totale per tutti i tipi di istituzioni di istruzione (di cui: spese dirette per capitali, servizi ausiliari e per attività di R&S), trasferimenti alle regioni (netto), trasferimenti agli enti locali (netto), borse di studio e altri sussidi a studenti/famiglie, prestiti agli studenti, trasferimenti e pagamenti ad altri enti privati,

tipi di operazioni per finanziamenti da agenzie internazionali e altre fonti estere: pagamenti internazionali diretti a tutti i tipi di istituzioni (di cui: pagamenti per spese per R&S), trasferimenti da fonti internazionali a tutti i livelli dell’amministrazione pubblica; facoltativo: pagamenti internazionali diretti alle istituzioni pubbliche, pagamenti internazionali diretti alle istituzioni private, trasferimenti da fonti internazionali allo Stato, alle amministrazioni regionali e locali,

tipi di operazioni per spese delle famiglie: pagamenti alle istituzioni pubbliche (netto), pagamenti alle istituzioni private (netto), pagamenti per beni e servizi didattici diversi da quelli destinati agli istituti d’insegnamento; facoltativo: tasse versate alle istituzioni per servizi ausiliari, pagamenti per prodotti richiesti direttamente o indirettamente dalle istituzioni di istruzione, pagamenti per prodotti non direttamente necessari per la partecipazione, pagamenti per tutoraggio privato,

tipi di operazioni per spese di altri enti privati: pagamenti alle istituzioni pubbliche, pagamenti alle istituzioni private, pagamenti a tutti i tipi di istituzioni (di cui: pagamenti ad altri enti privati per spese per attività di R&S), borse di studio e altri sussidi a studenti/famiglie, prestiti agli studenti; facoltativo: pagamenti delle imprese private per specifiche attività didattiche, tasse versate alle istituzioni per servizi ausiliari,

spese per l’istruzione secondo il livello ISCED, la natura delle spese e la categoria di risorse. Natura delle spese: spese nelle istituzioni pubbliche e spese nelle istituzioni private. Categorie di risorse: spese correnti per la retribuzione del personale, altre spese correnti, spese in conto capitale, adeguamenti per modifiche al saldo dei fondi, spese per servizi ausiliari, spese per attività di R&S. La ripartizione delle spese correnti per la retribuzione del personale è facoltativa: insegnanti, altro personale docente, amministrativo, professionale e personale di sostegno, stipendi, spese pensionistiche, indennità extrasalariali,

numero di studenti, con copertura ponderata in base alle spese per l’istruzione secondo il livello ISCED, il tipo di istituzione, l’intensità di partecipazione. Tipologia dell’istituzione: istituzioni pubbliche e istituzioni private. Intensità di partecipazione: tempo pieno, tempo parziale, equivalenti a tempo pieno.


(1)  Livello NUTS 2 per tutti i paesi ad eccezione della Germania e del Regno Unito (livello NUTS 1).


ALLEGATO II

Requisiti di qualità dei dati e relazioni standard sulla qualità

Requisiti di qualità dei dati

I requisiti di qualità dei dati relativi ai sistemi di istruzione e formazione riguardano gli standard della qualità dell’SSE (1) relativi a pertinenza, precisione, tempestività e puntualità, accessibilità e chiarezza, comparabilità e coerenza.

In particolare, i dati sono conformi alle definizioni e ai concetti contenuti negli orientamenti dettagliati concernenti la rilevazione di dati Unesco/OCSE/Eurostat sui sistemi di istruzione.

Relazioni standard sulla qualità dei dati

Ogni anno la Commissione (Eurostat) trasmette agli Stati membri, 3 mesi prima del termine per la trasmissione dei dati di cui all’articolo 4, paragrafo 2, la relazione standard annuale sulla qualità, parzialmente precompilata con le informazioni di cui dispone. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) la relazione sulla qualità completata di cui all’articolo 4, paragrafo 2.

La relazione standard sulla qualità dei dati documenta la conformità ai parametri in merito a pertinenza, precisione, tempestività e puntualità, accessibilità e chiarezza, comparabilità e coerenza.

In particolare, la relazione sulla qualità dei dati documenta la conformità alle definizioni e ai concetti contenuti negli orientamenti dettagliati concernenti la rilevazione di dati Unesco/OCSE/Eurostat sui sistemi di istruzione.

Gli scostamenti dalle definizioni e dai concetti contenuti negli orientamenti dettagliati concernenti la rilevazione di dati Unesco/OCSE/Eurostat sui sistemi di istruzione sono documentati, spiegati e se possibile quantificati.

Gli Stati membri forniscono in particolare una descrizione delle fonti utilizzate a livello delle variabili descritte all’allegato I e l’impiego di stime e revisioni è chiaramente indicato a livello delle tabelle e della disaggregazione dei dati.


(1)  Sistema statistico europeo.


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