32012R0208


Titolo e riferimento

Regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2011 recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2012 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nell'Unione europea e recante deroga ad alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 807/2010

 GU L 72 del 10.3.2012, pagg. 32–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 BG  CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV

Testo

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2012 della Commissione

del 9 marzo 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2011 recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2012 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nell'Unione europea e recante deroga ad alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 807/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare l'articolo 43, lettere f) e g), in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, modificato dal regolamento (UE) n. 121/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [3], ha istituito un programma che consente la distribuzione di prodotti alimentari agli indigenti dell'Unione. A tal fine possono essere messi a disposizione prodotti giacenti all'intervento oppure, in mancanza di scorte d'intervento idonee al programma di distribuzione, i prodotti da distribuire possono essere acquistati sul mercato. Per il 2012 e il 2013, il suddetto programma è incluso nell'elenco delle misure ammissibili al finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune [4], entro i limiti di un massimale annuo di 500 milioni di euro.

(2) Conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione è tenuta ad adottare piani annuali. Il piano di distribuzione annuale per il 2012 è stato adottato il 10 giugno 2011 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2011 della Commissione [5] unicamente sulla base dei prodotti disponibili nelle scorte d'intervento. Le risorse supplementari rese disponibili nell'esercizio di bilancio 2012 per la distribuzione di prodotti alimentari agli indigenti dell'Unione, a seguito della modifica dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007 ad opera del regolamento (UE) n. 121/2012, devono essere assegnate agli Stati membri.

(3) Al fine di applicare il massimale annuo di bilancio, i costi dei trasferimenti intraunionali, ove del caso, devono essere inclusi nella dotazione finanziaria complessiva concessa a ogni Stato membro per l'esecuzione del piano di distribuzione 2012. Inoltre, i termini fissati dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 807/2010 della Commissione, del 14 settembre 2010, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nell'Unione [6], per le richieste di pagamento e l'esecuzione dei pagamenti da parte delle autorità competenti devono essere adeguati al fine di garantire che le risorse assegnate nell'ambito del piano di distribuzione 2012 siano ammissibili al sostegno dell'Unione solo se i pagamenti corrispondenti vengono effettuati nel corso dell'esercizio di bilancio 2012.

(4) Tenuto conto del breve arco di tempo di cui dispongono gli Stati membri per attuare il piano di distribuzione 2012 in conseguenza della data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 121/2012, è opportuno concedere un'estensione dei termini previsti all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 807/2010 per quanto riguarda il periodo di attuazione del piano annuale e il completamento delle operazioni di pagamento dei prodotti mobilitati sul mercato.

(5) Poiché la revisione del piano di distribuzione 2012 coincide con l'approssimarsi della scadenza delle disposizioni amministrative nazionali per l'attuazione di tale piano, i quantitativi di prodotti disponibili nelle scorte di intervento che sono riassegnati a seguito della decisione della Finlandia di rinunciare a una parte della sua dotazione di latte scremato in polvere o alla rivalutazione dei quantitativi esatti delle scorte di intervento non devono essere presi in considerazione nel calcolo che consente di determinare se gli Stati membri hanno rispettato l'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 807/2010, di ritirare il 70 % dei cereali e del latte scremato in polvere entro i termini fissati dallo stesso articolo.

(6) Tenuto conto del fatto che il periodo di attuazione del piano di distribuzione 2012 è già in fase avanzata e per consentire agli Stati membri più tempo possibile per procedere alle azioni richieste per l'attuazione del piano modificato, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(7) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2011.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2011 è modificato come segue:

1) gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 1

1. Per il 2012 la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nell'Unione, prevista dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, si svolgerà in conformità del piano annuale di distribuzione di cui all'allegato I del presente regolamento.

Le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione del piano 2012 possono essere utilizzate dagli Stati membri entro i limiti di cui all'allegato I, lettera a).

I quantitativi di ciascun tipo di prodotto che deve essere ritirato dalle scorte di intervento sono fissati alla lettera b) dello stesso allegato.

Le dotazioni indicative degli Stati membri per l'acquisto di prodotti alimentari sul mercato dell'Unione sono fissate alla lettera c) dello stesso allegato.

2. È autorizzato il ricorso ai cereali in pagamento dei prodotti a base di riso mobilitati sul mercato, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 807/2010.

Articolo 2

Il trasferimento intraunionale dei prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento è autorizzato alle condizioni stabilite dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 807/2010. Le dotazioni indicative degli Stati membri per il rimborso dei costi legati ai trasferimenti intraunionali, secondo quanto previsto nell'ambito del piano di distribuzione annuale di cui all'articolo 1, sono fissate alla lettera d) dell'allegato I.";

2) sono inseriti i seguenti articoli da 2 bis a 2 quinquies:

"Articolo 2 bis

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 807/2010, il periodo di esecuzione del piano di distribuzione 2012 termina il 28 febbraio 2013.

Articolo 2 ter

In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 807/2010, per quanto concerne il piano di distribuzione 2012, per i prodotti da mobilitare sul mercato in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punti iii) e iv), del regolamento (UE) n. 807/2010, le operazioni di pagamento per i prodotti che devono essere forniti dall'operatore sono effettuate entro il 15 ottobre 2012.

Articolo 2 quater

Per il piano di distribuzione 2012, la prima frase del secondo comma e il terzo comma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 807/2010, ove del caso, non si applicano ai seguenti quantitativi di cereali di intervento:

a) 5,46 tonnellate di cereali immagazzinate nel Regno Unito e assegnate alla Bulgaria;

b) 0,651 tonnellate di cereali immagazzinate in Finlandia e assegnate alla Bulgaria;

c) 249,04 tonnellate di cereali immagazzinate in Francia e assegnate alla Francia;

d) 635,325 tonnellate di latte scremato in polvere immagazzinate in Estonia e assegnate all'Estonia.

Articolo 2 quinquies

In deroga all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 807/2010, per il piano di distribuzione 2012, le domande di pagamento sono presentate alle autorità competenti di ciascuno Stato membro entro il 30 settembre 2012. Salvo in caso di forza maggiore, le domande presentate successivamente a tale data non sono accettate.

Le spese effettuate entro i limiti di cui all'allegato I, lettera a), sono ammissibili al finanziamento dell'Unione solo se sono state versate dallo Stato membro al beneficiario al massimo entro il 15 ottobre 2012.";

3) il testo degli allegati I e II è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel Barroso

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

[2] GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

[3] GU L 44 del 16.2.2012, pag. 1.

[4] GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

[5] GU L 152 dell'11.6.2011, pag. 24.

[6] GU L 242 del 15.9.2010, pag. 9.

--------------------------------------------------

ALLEGATO

"

ALLEGATO I

PIANO ANNUALE DI DISTRIBUZIONE PER L'ESERCIZIO 2012

a) Risorse finanziarie totali ripartite per Stato membro:

(EUR) |

Stato membro | Importo |

Belgio | 11710463 |

Bulgaria | 21439346 |

Repubblica ceca | 135972 |

Estonia | 2359486 |

Irlanda | 2594467 |

Grecia | 21651199 |

Spagna | 80401345 |

Francia | 70563823 |

Italia | 95641425 |

Lettonia | 5558220 |

Lituania | 7491644 |

Lussemburgo | 171704 |

Ungheria | 13715022 |

Malta | 721992 |

Polonia | 75296812 |

Portogallo | 19332607 |

Romania | 60689367 |

Slovenia | 2533778 |

Slovacchia | 5098384 |

Finlandia | 2892944 |

Totale | 500000000 |

b) Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d'intervento dell'Unione ai fini della distribuzione per Stato membro entro i limiti fissati alla lettera a) del presente allegato:

(in tonnellate) |

Stato membro | Cereali | Latte scremato in polvere |

Belgio | | 1560,275 |

Bulgaria | 39150,874 | |

Repubblica ceca | 450,000 | |

Estonia | | 635,325 |

Irlanda | | 727,900 |

Grecia | | 2682,575 |

Spagna | | 10093,975 |

Francia | 249,040 | 8858,925 |

Italia | | 12337,975 |

Lettonia | | 870,050 |

Lituania | | 1032,575 |

Ungheria | | 1807,425 |

Malta | 1230,373 | |

Polonia | | 9662,825 |

Portogallo | | 2524,725 |

Romania | 112527,069 | |

Slovenia | | 287,750 |

Slovacchia | 8976,092 | |

Finlandia | | 489,300 |

Totale | 162583,448 | 53571,600 |

c) Dotazioni indicative degli Stati membri per l'acquisto di prodotti alimentari nel mercato dell'Unione entro i limiti fissati alla lettera a) del presente allegato:

(EUR) |

Stato membro | Importo |

Belgio | 8346393 |

Bulgaria | 14004438 |

Repubblica ceca | 70619 |

Estonia | 1136698 |

Irlanda | 1200145 |

Grecia | 15656380 |

Spagna | 57977800 |

Francia | 51172604 |

Italia | 68479620 |

Lettonia | 3736468 |

Lituania | 5281095 |

Lussemburgo | 161225 |

Ungheria | 9751550 |

Malta | 493784 |

Polonia | 54100415 |

Portogallo | 13763634 |

Romania | 39979504 |

Slovenia | 1883893 |

Slovacchia | 3590632 |

Finlandia | 1871094 |

Totale | 352657991 |

d) Dotazioni indicative degli Stati membri per il rimborso dei costi legati ai trasferimenti intraunionali entro i limiti fissati alla lettera a) del presente allegato:

(EUR) |

Stato membro | Importo |

Bulgaria | 2300431 |

Repubblica ceca | 12211 |

Grecia | 126066 |

Spagna | 401345 |

Francia | 17915 |

Italia | 399005 |

Lettonia | 5509 |

Ungheria | 61128 |

Malta | 63361 |

Polonia | 205907 |

Portogallo | 108700 |

Romania | 5970071 |

Slovenia | 7073 |

Slovacchia | 305884 |

Finlandia | 15394 |

Totale | 10000000 |

ALLEGATO II

a) Trasferimenti intraunionali di cereali autorizzati nell'ambito del piano di distribuzione per l'esercizio 2012:

| Quantità (in tonnellate) | Detentore | Destinatario |

1 | 33989,414 | Agency for Rural Affairs, Finlandia | Държавен фонд "Земеделие" — Разплащателна агенция, Bulgaria |

2 | 5161,460 | RPA, Regno Unito | Държавен фонд "Земеделие" — Разплащателна агенция, Bulgaria |

3 | 450,000 | SJV, Svezia | SZIF, Repubblica ceca |

4 | 1230,373 | SJV, Svezia | Ministry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Malta |

5 | 16856,043 | BLE, Germania | Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Romania |

6 | 41360,295 | Agency for Rural Affairs, Finlandia | Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Romania |

7 | 54310,731 | SJV, Svezia | Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Romania |

8 | 147,000 | FranceAgriMer, Francia | Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovacchia |

9 | 8829,092 | SJV, Svezia | Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovacchia |

b) Trasferimenti intraunionali di latte scremato in polvere autorizzati nell'ambito del piano di distribuzione per l'esercizio 2012:

| Quantità (in tonnellate) | Detentore | Destinatario |

1 | 2682,575 | BLE, Germania | OPEKEPE, Grecia |

2 | 330,350 | SZIF, Repubblica ceca | FEGA, Spagna |

3 | 6308,425 | OFI, Irlanda | FEGA, Spagna |

4 | 3455,200 | RPA, Regno Unito | FEGA, Spagna |

5 | 2118,875 | RPA, Regno Unito | FranceAgriMer, Francia |

6 | 7904,825 | BIRB, Belgio | AGEA, Italia |

7 | 1476,375 | OFI, Irlanda | AGEA, Italia |

8 | 2749,625 | Dienst Regelingen Roermond, Paesi Bassi | AGEA, Italia |

9 | 207,150 | SJV, Svezia | AGEA, Italia |

10 | 870,050 | Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lituania | Rural Support Service, Lettonia |

11 | 1807,425 | RPA, Regno Unito | Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Ungheria |

12 | 3294,150 | BLE, Germania | ARR, Polonia |

13 | 1675,025 | Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lituania | ARR, Polonia |

14 | 4692,825 | RPA, Regno Unito | ARR, Polonia |

15 | 2524,275 | RPA, Regno Unito | IFAP I.P., Portogallo |

16 | 287,750 | Dienst Regelingen Roermond, Paesi Bassi | Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenia |

17 | 489,300 | Dienst Regelingen Roermond, Paesi Bassi | Agency for Rural Affairs, Finlandia |

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