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Document 32011R1175

Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche

OJ L 306, 23.11.2011, p. 12–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 221 - 233

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1175/oj

23.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/12


REGOLAMENTO (UE) N. 1175/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 121, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all’interno dell’Unione, come previsto dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) dovrebbe implicare il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, nonché una bilancia dei pagamenti sostenibile.

(2)

Il patto di stabilità e crescita (PSC), nella sua versione iniziale, era composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (3), dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (4), e dalla risoluzione del Consiglio europeo, del 17 giugno 1997, relativa al patto di stabilità e crescita (5). I regolamenti (CE) n. 1466/97 e (CE) n. 1467/97 sono stati modificati nel 2005 dai regolamenti (CE) n. 1055/2005 (6) e (CE) n. 1056/2005 (7), rispettivamente. Inoltre, è stata adottata la relazione del Consiglio del 20 marzo 2005 dal titolo «Migliorare l’attuazione del Patto di stabilità e crescita» (8).

(3)

Il PSC si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo idoneo a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile supportata dalla stabilità finanziaria, e, conseguentemente, a sostenere il conseguimento delle finalità dell’Unione in tema di crescita sostenibile e di occupazione.

(4)

La parte preventiva del PSC impone agli Stati membri di conseguire e di mantenere un obiettivo di bilancio a medio termine e di presentare a tal fine programmi di stabilità e di convergenza. Essa trarrebbe beneficio da forme di vigilanza più rigorose che garantiscano un’azione degli Stati membri coerente e aderente al quadro di coordinamento finanziario dell’Unione.

(5)

È opportuno sviluppare ulteriormente, a livello nazionale e dell’Unione, il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza nonché la loro procedura di esame alla luce dell’esperienza maturata con l’attuazione del PSC.

(6)

Gli obiettivi di bilancio definiti nei programmi di stabilità e convergenza dovrebbero tener esplicitamente conto delle misure adottate in linea con gli indirizzi di massima per le politiche economiche, gli orientamenti per le politiche degli Stati membri e dell’Unione a favore dell’occupazione e, in generale, i programmi nazionali di riforma.

(7)

È opportuno che i programmi di stabilità e convergenza siano presentati e valutati prima che siano adottate le decisioni chiave relative ai bilanci nazionali dell’esercizio successivo. Pertanto dovrebbe essere fissato un termine adeguato per la presentazione di detti programmi. Tenuto conto delle specificità dell’esercizio finanziario del Regno Unito, è opportuno stabilire disposizioni particolari per la data di presentazione dei programmi di convergenza di questo Stato membro.

(8)

L’esperienza acquisita e gli errori commessi nel corso dei primi dieci anni dell’unione economica e monetaria evidenziano la necessità nell’Unione di una governance economica rafforzata, che dovrebbe fondarsi su una maggiore titolarità nazionale delle regole e delle politiche stabilite di comune accordo, nonché su un quadro più solido a livello di Unione per la sorveglianza delle politiche economiche nazionali.

(9)

Il quadro della governance economica rafforzata dovrebbe basarsi su diverse politiche interconnesse e coerenti fra loro a favore della crescita sostenibile e dell’occupazione, in particolare su una strategia dell’Unione per la crescita e l’occupazione che ponga l’accento sullo sviluppo e il rafforzamento del mercato interno e promuova le relazioni commerciali internazionali e la competitività, su un Semestre europeo per il coordinamento rafforzato delle politiche economiche e di bilancio (Semestre europeo), su un quadro efficace per prevenire e correggere i disavanzi pubblici eccessivi (il PSC), su un solido quadro per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici, su requisiti minimi per i quadri di riferimento delle politiche di bilancio nazionali, nonché su una rafforzata regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari, tra cui la vigilanza macroprudenziale ad opera del Comitato europeo per il rischio sistemico.

(10)

Il PSC e l’intero quadro della governance economica dovrebbero integrare e sostenere una strategia dell’Unione per la crescita e l’occupazione. Le interrelazioni tra le diverse istanze non dovrebbero comportare deroghe alle disposizioni del PSC.

(11)

Il rafforzamento della governance economica dovrebbe includere una più stretta e tempestiva partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. Nel riconoscere che gli interlocutori del Parlamento europeo nell’ambito del dialogo sono le pertinenti istituzioni dell’Unione e i loro rappresentanti, la commissione competente del Parlamento europeo può offrire la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni allo Stato membro destinatario di una raccomandazione del Consiglio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, o dell’articolo 10, paragrafo 2. La partecipazione dello Stato membro a tale scambio di opinione avviene su base volontaria.

(12)

La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo più attivo nella procedura di sorveglianza rafforzata, per quanto concerne le valutazioni specifiche per ciascuno Stato membro, il monitoraggio, le missioni in loco, le raccomandazioni e gli avvertimenti.

(13)

I programmi di stabilità e di convergenza e i programmi nazionali di riforma dovrebbero essere predisposti con coerenza e i tempi della loro presentazione dovrebbero essere allineati. Tali programmi dovrebbero essere sottoposti al Consiglio e alla Commissione ed essere resi pubblici.

(14)

Nell’ambito del Semestre europeo la sorveglianza sulle politiche e il ciclo di coordinamento prendono avvio all’inizio dell’anno con un’analisi orizzontale mediante la quale il Consiglio europeo, sulla base dei contributi della Commissione e del Consiglio, identifica le principali sfide cui sono confrontate l’Unione e la zona euro e fornisce direttive strategiche sulle politiche. Il dibattito dovrebbe svolgersi anche al Parlamento europeo all’inizio del ciclo annuale di vigilanza, in tempo utile prima del dibattito in seno al Consiglio europeo. In sede di preparazione dei rispettivi programmi di stabilità o convergenza, e dei rispettivi programmi di riforma nazionali, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle direttive orizzontali fornite dal Consiglio europeo.

(15)

Per rafforzare la titolarità nazionale del PSC, i quadri di riferimento delle politiche di bilancio nazionali dovrebbero essere allineati agli obiettivi di sorveglianza multilaterale dell’Unione e, in particolare, al Semestre europeo.

(16)

Compatibilmente con gli ordinamenti giuridici e politici dei singoli Stati membri, i parlamenti nazionali dovrebbero essere debitamente coinvolti nel Semestre europeo e nella preparazione dei programmi di stabilità, dei programmi di convergenza e dei programmi nazionali di riforma, onde rafforzare la trasparenza, la titolarità e la responsabilità delle decisioni prese. Laddove opportuno, il comitato economico e finanziario, il Comitato di politica economica, il Comitato per l’occupazione e il Comitato per la protezione sociale dovrebbero essere consultati nell’ambito del Semestre europeo. I portatori di interesse, in particolare le parti sociali, dovrebbero essere opportunamente coinvolti nel Semestre europeo sui principali temi programmatici, secondo le disposizioni del TFUE e degli ordinamenti giuridici e politici nazionali.

(17)

È opportuno che l’aderenza delle posizioni di bilancio all’obiettivo di medio termine consenta agli Stati membri di disporre di un margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del 3 % del PIL al fine di assicurare finanze pubbliche sostenibili, o rapidi progressi verso la sostenibilità, lasciando al tempo stesso margini di manovra in bilancio, in particolare tenendo conto della necessità di investimenti pubblici. È opportuno che l’obiettivo di bilancio a medio termine sia aggiornato regolarmente secondo un metodo concordato, per rispecchiare in modo adeguato i rischi di passività esplicite e implicite per le finanze pubbliche conformemente alle finalità del PSC.

(18)

L’obbligo di conseguire e mantenere l’obiettivo di bilancio a medio termine deve essere reso operativo mediante la specificazione dei principi sottesi al percorso di avvicinamento a tale obiettivo. Tali principi dovrebbero, fra l’altro, assicurare che eventuali entrate straordinarie, ossia entrate eccedenti rispetto a quelle normalmente attese per effetto della crescita economica, siano destinate alla riduzione del debito.

(19)

È opportuno che l’obbligo di conseguire e mantenere l’obiettivo di bilancio a medio termine sia applicato a tutti gli Stati membri.

(20)

L’adeguatezza dei progressi verso l’obiettivo di bilancio a medio termine dovrebbe essere valutata globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate. A questo riguardo, finché l’obiettivo di bilancio a medio termine non è raggiunto, il tasso di crescita della spesa pubblica non dovrebbe di norma superare un tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, gli aumenti superiori a detto tasso richiedono la copertura mediante aumenti discrezionali delle entrate pubbliche e le riduzioni discrezionali delle entrate devono essere compensate da riduzioni della spesa. Il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL dovrebbe essere calcolato secondo un metodo concordato. La Commissione dovrebbe rendere pubblico il metodo di calcolo di tali proiezioni e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL che ne risulta. È opportuno poi tener conto della variabilità potenzialmente molto elevata delle spese per investimenti, soprattutto per quanto riguarda gli Stati membri più piccoli.

(21)

È opportuno imporre un percorso più rapido di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine per gli Stati membri con un livello di indebitamento superiore al 60 % del PIL o che presentino rischi considerevoli in termini di sostenibilità complessiva del debito.

(22)

La deviazione temporanea dal percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine dovrebbe essere consentita qualora sia determinata da un evento inconsueto che non sia soggetto al controllo dello Stato membro interessato, che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell’intera Unione, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa al fine di facilitare la ripresa economica. Nel consentire una deviazione temporanea dall’obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo, purché sia mantenuto un margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento per il disavanzo, è opportuno tener conto altresì dell’attuazione di riforme strutturali di una certa importanza. È opportuno prestare un’attenzione particolare, in questo contesto, alle riforme sistemiche delle pensioni, per cui la deviazione dovrebbe rispecchiare il costo aggiuntivo diretto del trasferimento dei contributi dal pilastro a gestione pubblica a quello finanziato mediante un sistema a capitalizzazione. Le misure volte a ritrasferire le attività dal pilastro finanziato mediante un sistema a capitalizzazione a quello a gestione pubblica dovrebbero essere considerate temporanee e una tantum ed essere quindi escluse dal saldo strutturale cui si fa riferimento per valutare i progressi verso l’obiettivo di bilancio a medio termine.

(23)

In caso di deviazione significativa dal percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine, la Commissione dovrebbe rivolgere un avvertimento allo Stato membro interessato, seguito, entro un mese, da un esame della situazione da parte del Consiglio e da una raccomandazione sulle necessarie misure di aggiustamento. La raccomandazione dovrebbe fissare un termine massimo di cinque mesi per gli interventi volti a correggere la deviazione. Lo Stato membro interessato dovrebbe riferire al Consiglio sui provvedimenti adottati. Se lo Stato membro in questione non adotta i provvedimenti opportuni entro il termine fissato dal Consiglio, quest’ultimo dovrebbe adottare una decisione in cui constata l’assenza di interventi efficaci e riferire al Consiglio europeo. È importante che eventuali omissioni da parte degli Stati membri nell’adozione dei provvedimenti opportuni siano accertate a tempo debito, in particolare in caso di omissioni persistenti. La Commissione dovrebbe avere facoltà di raccomandare al Consiglio di adottare raccomandazioni modificate. La Commissione dovrebbe avere facoltà, se opportuno, di invitare la BCE a partecipare a una missione di sorveglianza, per gli Stati membri della zona euro e per gli Stati membri che partecipano all’accordo, del 16 marzo 2006, tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell’unione economica e monetaria (9) (ERM2). La Commissione dovrebbe riferire al Consiglio sull’esito della missione e, laddove opportuno, dovrebbe avere facoltà di decidere di pubblicarne i risultati.

(24)

Al Consiglio dovrebbe essere conferito il potere di adottare decisioni individuali che stabiliscono l’inadempimento della raccomandazione adottata dal Consiglio conformemente all’articolo 121, paragrafo 4, TFUE, per istituire misure politiche nel caso in cui uno Stato membro si discosti in maniera significativa dal percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine. In quanto elemento del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri in seno al Consiglio, ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 1, TFUE, tali decisioni individuali fanno parte integrante del seguito dato alle suddette raccomandazioni adottate dal Consiglio, conformemente all’articolo 121, paragrafo 4, TFUE. La sospensione dei diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta non è l’euro, ai fini dell’adozione, ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE, di una decisione del Consiglio che stabilisce l’inadempimento della raccomandazione indirizzata a uno Stato membro la cui moneta è l’euro, è una conseguenza diretta di tale decisione che costituisce parte integrante del seguito dato a detta raccomandazione e della disposizione di cui all’articolo 139, paragrafo 4, TFUE, intesa a riservare il diritto di voto su dette raccomandazioni agli Stati membri la cui moneta è l’euro.

(25)

Per garantire l’osservanza del quadro di sorveglianza di bilancio dell’Unione da parte degli Stati membri la cui moneta è l’euro, è opportuno istituire sulla base dell’articolo 136 TFUE uno specifico meccanismo inteso a garantire l’osservanza delle norme, per i casi di deviazione significativa dal percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine.

(26)

È opportuno che i riferimenti contenuti nel regolamento (CE) n. 1466/97 tengano conto della nuova numerazione degli articoli del TFUE.

(27)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1466/97,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1466/97 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni relative al contenuto, alla presentazione, all’esame e alla sorveglianza dei programmi di stabilità e dei programmi di convergenza nell’ambito della sorveglianza multilaterale esercitata dal Consiglio e dalla Commissione per prevenire tempestivamente il determinarsi di disavanzi pubblici eccessivi e promuovere la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche, sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di crescita ed occupazione.»;

2)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)   “Stati membri partecipanti”: gli Stati membri la cui moneta è l’euro;

b)   “Stati membri non partecipanti”: Stati membri diversi da quelli la cui moneta è l’euro.»;

3)

è inserita la sezione seguente:

«SEZIONE 1 bis

SEMESTRE EUROPEO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE

Articolo 2-bis

1.   Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri, il Consiglio esercita la sorveglianza multilaterale come parte integrante del “Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche”, in osservanza degli obiettivi e degli obblighi sanciti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

2.   Il Semestre europeo comprende:

a)

l’elaborazione e la sorveglianza sull’attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione (indirizzi di massima per le politiche economiche), in conformità dell’articolo 121, paragrafo 2, TFUE;

b)

la formulazione e la verifica sull’attuazione degli orientamenti in materia di occupazione di cui gli Stati membri devono tenere conto in conformità dell’articolo 148, paragrafo 2, TFUE;

c)

la presentazione e la valutazione dei programmi di stabilità o dei programmi di convergenza degli Stati membri, ai sensi del presente regolamento;

d)

la presentazione e la valutazione dei programmi nazionali di riforma degli Stati membri a supporto della strategia dell’Unione per la crescita e l’occupazione, definiti in base alle linee guida di cui alle lettere a) e b) e alle indicazioni generali fornite agli Stati membri dalla Commissione e dal Consiglio europeo all’inizio del ciclo annuale di sorveglianza;

e)

la sorveglianza di bilancio volta a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici eccessivi a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (10).

3.   Nel corso del Semestre europeo, al fine di fornire tempestivamente consulenza integrata sulle politiche macrofinanziarie e macrostrutturali proposte, di norma il Consiglio, previa valutazione di detti programmi sulla base delle raccomandazioni della Commissione, fornisce indicazioni agli Stati membri utilizzando appieno gli strumenti giuridici disciplinati dagli articoli 121 e 148 TFUE nonché dal presente regolamento e dal regolamento (UE) n. 1176/2011.

Nello sviluppare le proprie politiche economiche, occupazionali e di bilancio, e prima di adottare decisioni aventi una notevole incidenza sui propri bilanci per gli anni successivi, gli Stati membri tengono debitamente conto delle indicazioni loro rivolte. I progressi compiuti sono monitorati dalla Commissione.

La mancata adozione da parte di uno Stato membro di interventi conformi alle indicazioni ricevute, può dar luogo a:

a)

ulteriori raccomandazioni affinché siano adottate misure specifiche;

b)

un avvertimento da parte della Commissione ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE;

c)

misure a norma del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 1467/97 o del regolamento (UE) n. 1176/2011.

L’attuazione delle misure è soggetta ad un monitoraggio rafforzato da parte della Commissione e può comprendere missioni di sorveglianza ai sensi dell’articolo -11 del presente regolamento.

4.   Il Parlamento europeo è debitamente coinvolto nel Semestre europeo per accrescere la trasparenza, la titolarità e la responsabilità delle decisioni adottate, in particolare mediante il dialogo economico condotto a norma dell’articolo 2-bis ter del presente regolamento. Il comitato economico e finanziario, il Comitato di politica economica, il Comitato per l’occupazione e il Comitato per la protezione sociale sono consultati nel quadro del Semestre europeo laddove opportuno. I portatori di interesse, in particolare le parti sociali, sono opportunamente coinvolte nel Semestre europeo sui principali temi programmatici, secondo le disposizioni del TFUE e degli ordinamenti giuridici e politici nazionali.

Il presidente del Consiglio e la Commissione, secondo il disposto all’articolo 121 TFUE e, se del caso, il presidente dell’Eurogruppo, riferiscono annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio europeo sui risultati della sorveglianza multilaterale. Queste relazioni dovrebbero formare un elemento del dialogo economico di cui all’articolo 2-bis ter del presente regolamento.

4)

è inserita la sezione seguente:

«SEZIONE 1-bis bis

DIALOGO ECONOMICO

Articolo 2-bis ter

1.   Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell’Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire una trasparenza e una responsabilità maggiori, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare i presidenti del Consiglio e della Commissione nonché, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell’Eurogruppo, a comparire dinanzi alla commissione stessa per discutere:

a)

le informazioni fornite alla commissione dal Consiglio sugli Indirizzi di massima di politica economica di cui all’articolo 121, paragrafo 2, TFUE;

b)

le indicazioni generali date dalla Commissione agli Stati membri all’inizio del ciclo annuale di sorveglianza;

c)

le eventuali conclusioni raggiunte dal Consiglio europeo sugli indirizzi di politica economica nel contesto del Semestre europeo;

d)

i risultati della sorveglianza multilaterale condotta a norma del presente regolamento;

e)

le eventuali conclusioni raggiunte dal Consiglio europeo sugli orientamenti per la sorveglianza multilaterale e i suoi risultati;

f)

ogni eventuale riesame dell’esercizio della sorveglianza multilaterale a conclusione del Semestre europeo;

g)

le raccomandazioni del Consiglio rivolte agli Stati membri a norma dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE in caso di deviazione significativa e la relazione del Consiglio al Consiglio europeo di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.   Si presume che il Consiglio di norma segua le raccomandazioni e le proposte della Commissione o esponga la propria posizione pubblicamente.

3.   La commissione competente del Parlamento europeo può offrire a uno Stato membro destinatario di una raccomandazione del Consiglio ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, o dell’articolo 10, paragrafo 2, la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni.

4.   Il Consiglio e la Commissione informano periodicamente il Parlamento europeo in merito all’applicazione del presente regolamento.»;

5)

l’articolo 2 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 bis

Ciascuno Stato membro ha uno specifico obiettivo a medio termine calcolato sulla base della propria posizione di bilancio. Questi obiettivi di bilancio a medio termine specifici per paese possono divergere dal requisito di un saldo prossimo al pareggio o in attivo, offrendo al tempo stesso un margine di sicurezza rispetto al rapporto tra disavanzo pubblico e PIL del 3 %. Gli obiettivi di bilancio a medio termine assicurano la sostenibilità delle finanze pubbliche o rapidi progressi verso la sostenibilità consentendo margini di manovra finanziaria, in particolare in relazione alla necessità di investimenti pubblici.

Tenuto conto dei suddetti fattori, per gli Stati membri partecipanti e per quelli che fanno parte dell’ERM2 gli obiettivi di bilancio a medio termine specifici per paese sono indicati in un intervallo compreso tra il -1 % del PIL e il pareggio o l’attivo, in termini corretti per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum.

L’obiettivo di bilancio a medio termine è riveduto ogni tre anni. L’obiettivo di bilancio a medio termine di uno Stato membro può essere ulteriormente riveduto in caso di attuazione di riforme strutturali aventi un notevole impatto sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.

Il rispetto dell’obiettivo di bilancio a medio termine è previsto nei quadri finanziari nazionali a medio termine di cui al capo IV della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (11).

6)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ciascuno Stato membro partecipante presenta al Consiglio e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell’esercizio periodico della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 121 TFUE nella forma di un programma di stabilità, che costituisce una base essenziale per la sostenibilità delle finanze pubbliche e conseguentemente per la stabilità dei prezzi, per una crescita forte e sostenibile e per la creazione di posti di lavoro.»;

b)

al paragrafo 2, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

l’obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo per il saldo delle pubbliche amministrazioni in percentuale del PIL, il percorso previsto per il rapporto debito delle amministrazioni pubbliche/PIL, il tasso programmato di crescita della spesa pubblica, compresi gli stanziamenti corrispondenti agli investimenti fissi lordi, in particolare tenendo presenti le condizioni e i criteri per determinare la crescita della spesa ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, il tasso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate e la quantificazione delle misure discrezionali programmate in materia di entrate;

a bis)

informazioni sulle passività implicite legate all’invecchiamento e sulle passività contingenti, come le garanzie pubbliche, il cui impatto può avere vaste ripercussioni sui conti pubblici;

a ter)

dati sulla coerenza del programma di stabilità con gli indirizzi di massima di politica economica e il programma nazionale di riforma;

b)

le principali ipotesi sul previsto andamento dell’economia, nonché sulle altre principali variabili economiche rilevanti per il raggiungimento del programma di stabilità, quali le spese per investimenti pubblici, la crescita reale del PIL, l’occupazione e l’inflazione;

c)

una stima quantitativa dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati o proposti per conseguire gli obiettivi del programma, nonché un’analisi del rapporto costi/benefici di importanti riforme strutturali idonee a generare benefici finanziari a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile;»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Il programma di stabilità si basa sullo scenario macrofinanziario più probabile o su uno scenario più prudente. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono comparate con le previsioni più aggiornate della Commissione e, laddove opportuno, di altri organismi indipendenti. Sono descritte e motivate le differenze di rilievo tra lo scenario macrofinanziario scelto e le previsioni della Commissione in particolare se il livello o la crescita delle ipotesi esterne si discostano notevolmente dai valori riportati nelle previsioni della Commissione.

La tipologia esatta delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a), a bis), b), c) e d), è descritta in un quadro armonizzato predisposto dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri»;

d)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le informazioni concernenti l’evoluzione del rapporto tra il saldo di bilancio della pubblica amministrazione e PIL come pure del rapporto tra debito pubblico e PIL, la crescita della spesa pubblica, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate, le misure discrezionali programmate in materia di entrate, adeguatamente quantificate, nonché le principali ipotesi economiche di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono espresse su base annua e includono l’anno precedente, quello in corso e almeno i tre anni successivi.

4.   Ogni programma comprende informazioni sullo stato del suo iter a livello nazionale, precisando in particolare se il programma è stato presentato al parlamento nazionale; se il parlamento nazionale ha avuto l’opportunità di discutere il parere del Consiglio sul precedente programma oppure eventuali raccomandazioni o avvertimenti e se il programma ha ricevuto l’approvazione parlamentare.»;

7)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   I programmi di stabilità sono presentati annualmente in aprile, di preferenza entro la prima metà del mese e non più tardi del 30.

2.   Gli Stati membri rendono pubblici i loro programmi di stabilità.»;

8)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato economico e finanziario, il Consiglio esamina, nell’ambito della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 121 TFUE, gli obiettivi di bilancio a medio termine presentati dagli Stati membri interessati nei rispettivi programmi di stabilità, valuta se le ipotesi economiche sulle quali il programma è basato siano plausibili, se il percorso di avvicinamento verso l’obiettivo di bilancio a medio termine sia adeguato, esaminando altresì il connesso percorso per il rapporto debito/PIL, e se le misure adottate o proposte per rispettare tale percorso di avvicinamento siano sufficienti per conseguire l’obiettivo di bilancio a medio termine nel corso del ciclo.

Al momento della valutazione del percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio e la Commissione esaminano se lo Stato membro interessato persegua un miglioramento annuo adeguato del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, richiesto per conseguire l’obiettivo di bilancio a medio termine, avendo lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento. Per gli Stati membri con un livello di indebitamento superiore al 60 % del PIL o che presentano rischi considerevoli in termini di sostenibilità complessiva del debito, il Consiglio e la Commissione esaminano se il miglioramento annuo del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee sia superiore allo 0,5 % del PIL. Il Consiglio e la Commissione tengono conto se un maggiore sforzo di aggiustamento è stato compiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole. Si tiene conto, in particolare, delle entrate straordinarie e delle minori entrate.

Progressi sufficienti verso l’obiettivo di bilancio a medio termine sono valutati globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate. A tal fine il Consiglio e la Commissione valutano se il percorso di crescita della spesa pubblica, considerato unitamente all’effetto di misure adottate o programmate sul lato delle entrate, sia conforme ai requisiti seguenti:

a)

per gli Stati membri che hanno conseguito l’obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate;

b)

per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l’obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso inferiore al tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate. L’entità dello scarto tra il tasso di crescita della spesa pubblica e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL è fissato in modo da assicurare un avvicinamento adeguato all’obiettivo di bilancio a medio termine;

c)

per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l’obiettivo di bilancio a medio termine, riduzioni discrezionali delle voci delle entrate pubbliche sono coperte o da riduzioni della spesa o da aumenti discrezionali di altre voci delle entrate pubbliche o da entrambi.

La spesa aggregata esclude la spesa per interessi, la spesa relativa a programmi dell’Unione interamente finanziata con fondi dell’Unione e modifiche non discrezionali nella spesa per le indennità di disoccupazione.

La maggiore crescita della spesa rispetto al riferimento a medio termine non è considerata una violazione del termine di riferimento nella misura in cui è interamente compensata da aumenti delle entrate obbligatori per legge.

Il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL è determinato in base a proiezioni future e a stime retrospettive. Le proiezioni sono aggiornate a intervalli regolari. La Commissione rende pubblica la propria metodologia di calcolo per tali proiezioni e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL che ne risulta.

Nel definire il percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine per gli Stati membri che non l’hanno ancora raggiunto e nel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Stati membri che l’hanno già conseguito, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento per il disavanzo e che si preveda che la posizione di bilancio ritorni all’obiettivo a medio termine entro il periodo coperto dal programma, il Consiglio e la Commissione tengono conto soltanto dell’attuazione di importanti riforme strutturali idonee a generare benefici finanziari diretti a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Un’attenzione particolare va prestata alle riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione. Agli Stati membri che attuano tali riforme è consentito di deviare dal percorso di aggiustamento verso il loro obiettivo di bilancio a medio termine o dall’obiettivo stesso, con una deviazione che rispecchi l’importo dell’incidenza incrementale diretta della riforma sul saldo delle pubbliche amministrazioni, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del disavanzo.

Il Consiglio e la Commissione esaminano altresì se il programma di stabilità faciliti il conseguimento di una convergenza reale e duratura nell’area dell’euro, un più stretto coordinamento delle politiche economiche e se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche e gli orientamenti per le politiche occupazionali degli Stati membri e dell’Unione.

Qualora si produca un evento inconsueto al di fuori del controllo dello Stato membro interessato che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale di detto Stato o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell’intera dell’Unione, gli Stati membri possono essere autorizzati ad allontanarsi temporaneamente dal percorso di aggiustamento all’obiettivo di bilancio a medio termine di cui al terzo comma, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.

2.   Il Consiglio e la Commissione esaminano il programma di stabilità al massimo entro tre mesi dalla sua presentazione. Sulla base di una raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario, il Consiglio adotta, se necessario, un parere sul programma. Se, conformemente all’articolo 121 TFUE, ritiene che gli obiettivi e il contenuto del programma debbano essere rafforzati con particolare riferimento al percorso di aggiustamento verso l’obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio, nel suo parere, invita lo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma.»;

9)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   Nell’ambito della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 121, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio e la Commissione verificano l’applicazione dei programmi di stabilità, fondandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri partecipanti e sulle valutazioni della Commissione e del comitato economico e finanziario, in particolare allo scopo di individuare scostamenti sensibili, in atto o prevedibili, del saldo di bilancio rispetto all’obiettivo a medio termine o al percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo.

2.   Qualora sia osservata una deviazione significativa dal percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento, al fine di impedire il verificarsi di un disavanzo eccessivo, la Commissione rivolge un avvertimento allo Stato membro interessato, conformemente all’articolo 121, paragrafo 4, TFUE.

Entro un mese dall’adozione dell’avvertimento di cui al primo comma, il Consiglio esamina la situazione e adotta una raccomandazione sugli interventi da adottare, sulla base di una raccomandazione della Commissione, ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE. La raccomandazione fissa un termine massimo di cinque mesi per gli interventi volti a correggere la deviazione. Il termine è ridotto a tre mesi se nell’avvertimento la Commissione ritiene che la situazione sia particolarmente seria e giustifichi un’azione urgente. Il Consiglio, su proposta della Commissione, rende pubblica la raccomandazione.

Entro il termine fissato dal Consiglio nella raccomandazione di cui all’articolo 121, paragrafo 4, TFUE, lo Stato membro interessato riferisce al Consiglio stesso sull’azione intrapresa in risposta alla raccomandazione.

Se lo Stato membro interessato non adotta i provvedimenti opportuni entro il termine fissato nella raccomandazione del Consiglio di cui al secondo comma, la Commissione raccomanda immediatamente al Consiglio di adottare, a maggioranza qualificata, una decisione in cui constata l’assenza di interventi efficaci. Al tempo stesso, la Commissione può raccomandare al Consiglio di adottare una raccomandazione riveduta ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE relativa agli interventi da adottare.

Qualora il Consiglio non adotti la decisione su raccomandazione della Commissione in cui constata l’assenza di interventi efficaci e persista l’inadempimento dello Stato membro interessato in merito all’adozione di provvedimenti opportuni, la Commissione, un mese dopo la precedente raccomandazione, raccomanda al Consiglio di adottare una decisione in cui constata l’assenza di interventi efficaci. La decisione si considera adottata dal Consiglio a meno che quest’ultimo, a maggioranza semplice, non decida di respingerla entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Al tempo stesso, la Commissione può raccomandare al Consiglio di adottare una raccomandazione riveduta ai sensi articolo 121, paragrafo 4, TFUE relativa agli interventi da adottare.

In occasione dell’adozione della decisione in cui si constata l’inadempimento di cui al quarto e quinto comma, soltanto i membri del Consiglio rappresentanti Stati membri partecipanti prendono parte al voto e il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro interessato.

Il Consiglio presenta una relazione formale al Consiglio europeo sulle decisioni prese in materia.

3.   La deviazione dall’obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo è valutata globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate, secondo il disposto dell’articolo 5, paragrafo 1.

La valutazione tendente ad accertare se la deviazione è significativa si basa in particolare sui seguenti criteri:

a)

per uno Stato membro che non ha raggiunto l’obiettivo di bilancio a medio termine, nel valutare la modifica del saldo strutturale si accerta se la deviazione corrisponde almeno allo 0,5 % del PIL in un singolo anno o almeno allo 0,25 % del PIL in media annua per due anni consecutivi;

b)

nel valutare l’andamento della spesa al netto di misure discrezionali sul lato delle entrate si accerta se ha un impatto complessivo sul saldo pubblico pari ad almeno lo 0,5 % del PIL in un singolo anno o cumulativamente in due anni consecutivi.

La deviazione dell’andamento della spesa non è considerata significativa se lo Stato membro interessato ha superato l’obiettivo di bilancio a medio termine, tenuto conto della possibilità di importanti entrate straordinarie, e i piani di bilancio presentati nel programma di stabilità non compromettono detto obiettivo nel periodo di riferimento del programma.

Analogamente, la deviazione può non essere considerata significativa qualora sia determinata da un evento inconsueto che non sia soggetto al controllo dello Stato membro interessato e che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale dello Stato membro o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell’intera Unione, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.»;

10)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ciascuno Stato membro non partecipante presenta a intervalli regolari al Consiglio e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell’esercizio periodico della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 121 TFUE nella forma di un programma di convergenza, che costituisca una base essenziale per la sostenibilità delle finanze pubbliche e conseguentemente per la stabilità dei prezzi, per una crescita forte e sostenibile e per la creazione di posti di lavoro.»;

b)

al paragrafo 2, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

l’obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo per il saldo delle pubbliche amministrazioni in percentuale del PIL, l’andamento previsto del rapporto debito pubblico/PIL, il percorso programmato di crescita della spesa pubblica, compresi gli stanziamenti corrispondenti agli investimenti fissi lordi, in particolare tenendo presenti le condizioni e i criteri per determinare la crescita della spesa ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate e la quantificazione delle misure discrezionali programmate in materia di entrate, gli obiettivi di politica monetaria a medio termine, il rapporto di detti obiettivi con la stabilità dei prezzi e del tasso di cambio e il conseguimento di una convergenza duratura;

a bis)

informazioni sulle passività implicite legate all’invecchiamento e sulle passività contingenti, come le garanzie pubbliche, il cui impatto può avere vaste ripercussioni sui conti pubblici;

a ter)

dati sulla coerenza del programma di convergenza con gli indirizzi di massima di politica economica e il programma nazionale di riforma;

b)

le principali ipotesi sul previsto andamento dell’economia, nonché sulle altre principali variabili economiche rilevanti per il raggiungimento del programma di convergenza, quali le spese per investimenti pubblici, la crescita reale del PIL, l’occupazione e l’inflazione;

c)

una stima quantitativa dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati o proposti per conseguire gli obiettivi del programma e un’analisi del rapporto costi/benefici di importanti riforme strutturali atte a generare benefici finanziari a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile;»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Il programma di convergenza si basa sullo scenario macrofinanziario più probabile o su uno scenario più prudente. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono comparate con le previsioni più aggiornate della Commissione e, laddove opportuno, di altri organismi indipendenti. Sono descritte e motivate le differenze di rilievo tra lo scenario macrofinanziario scelto e le previsioni della Commissione, in particolare se il livello o la crescita delle ipotesi esterne si discostano notevolmente dai valori riportati nelle previsioni della Commissione.

La tipologia esatta delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) a bis), b), c) e d) è descritta in un quadro armonizzato predisposto dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri.»;

d)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le informazioni concernenti l’evoluzione del rapporto tra il saldo di bilancio della pubblica amministrazione e PIL come pure del rapporto tra debito pubblico e PIL, la crescita della spesa pubblica, il percorso programmato di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate, le misure discrezionali programmate in materia di entrate, opportunamente quantificate, nonché le principali ipotesi economiche di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), sono espresse su base annua e includono l’anno precedente, quello in corso e almeno i tre anni successivi.

4.   Ogni programma comprende informazioni sullo stato del suo iter a livello nazionale, in particolare se il programma è stato presentato al parlamento nazionale; se il parlamento nazionale ha avuto l’opportunità di discutere il parere del Consiglio sul precedente programma oppure eventuali raccomandazioni o avvertimenti e se il programma ha ricevuto l’approvazione parlamentare.»;

11)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1.   I programmi di convergenza sono presentati annualmente in aprile, di preferenza entro la prima metà del mese e non più tardi del 30 aprile.

2.   Gli Stati membri rendono pubblici i loro programmi di convergenza.»;

12)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1.   Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato economico e finanziario, il Consiglio esamina, nell’ambito della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 121 TFUE, gli obiettivi di bilancio a medio termine, presentati dagli Stati membri interessati nei rispettivi programmi di convergenza, valuta se le ipotesi economiche sulle quali il programma è basato siano plausibili, se il percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine sia adeguato, esaminando altresì il connesso percorso per il rapporto debito/PIL, e se le misure adottate o proposte per rispettare tale percorso di avvicinamento siano sufficienti per conseguire l’obiettivo di bilancio a medio termine nel corso del ciclo.

Al momento della valutazione di questo percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio e la Commissione tengono conto se un maggiore sforzo di aggiustamento è stato compiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole. Si tiene conto, in particolare, delle entrate straordinarie e delle minori entrate. Per gli Stati membri con un livello di indebitamento superiore al 60 % del PIL, o che presentano rischi considerevoli in termini di sostenibilità complessiva del debito, il Consiglio e la Commissione esaminano se il miglioramento annuo del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee sia superiore allo 0,5 % del PIL. Per gli Stati membri che partecipano all’ERM2, il Consiglio e la Commissione esaminano se lo Stato membro interessato persegua un miglioramento annuo appropriato del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, richiesto per conseguire l’obiettivo di bilancio a medio termine con lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.

Progressi sufficienti verso l’obiettivo di bilancio a medio termine sono valutati globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate. A tal fine, il Consiglio e la Commissione valutano se il percorso di crescita della spesa pubblica, considerato unitamente all’effetto di misure adottate o programmate sul lato delle entrate, sia conforme ai requisiti seguenti:

a)

per gli Stati membri che hanno conseguito il loro obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate;

b)

per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l’obiettivo di bilancio a medio termine, la crescita annua della spesa non supera un tasso inferiore al tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL, a meno che il superamento non sia coperto da misure discrezionali sul lato delle entrate; l’entità dello scarto tra il tasso di crescita della spesa pubblica e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL è fissato in modo da assicurare un avvicinamento adeguato all’obiettivo di bilancio a medio termine;

c)

per gli Stati membri che non hanno ancora conseguito l’obiettivo di bilancio a medio termine, riduzioni discrezionali delle voci delle entrate pubbliche sono coperte o da riduzioni della spesa o da aumenti discrezionali di altre voci delle entrate pubbliche o da entrambi.

La spesa aggregata esclude la spesa per interessi, la spesa relativa a programmi dell’Unione interamente finanziati con fondi dell’Unione e modifiche non discrezionali nella spesa per le indennità di disoccupazione.

La maggiore crescita della spesa rispetto ai riferimenti a medio termine non è considerata una violazione del termine di riferimento nella misura in cui è interamente compensata da aumenti delle entrate obbligatori per legge.

Il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL è determinato in base a proiezioni future e a stime retrospettive. Le proiezioni sono aggiornate a intervalli regolari. La Commissione rende pubblica la propria metodologia di calcolo di tali proiezioni e il tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL che ne risulta.

Nel definire il percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine per gli Stati membri che non l’hanno ancora raggiunto, e nel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Stati membri che l’hanno già conseguito, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento per il disavanzo e che si preveda che la posizione di bilancio ritorni all’obiettivo a medio termine entro il periodo coperto dal programma, il Consiglio e la Commissione tengono conto soltanto dell’attuazione di importanti riforme strutturali idonee a generare benefici finanziari diretti a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Un’attenzione particolare è prestata alle riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione. Agli Stati membri che attuano tali riforme è consentito di deviare dal percorso di aggiustamento verso il loro obiettivo di bilancio a medio termine o dall’obiettivo stesso, con una deviazione che rispecchi l’importo dell’incidenza incrementale diretta della riforma sul saldo delle pubbliche amministrazioni, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del disavanzo.

Il Consiglio e la Commissione esaminano altresì se il programma di convergenza faciliti il conseguimento di una convergenza reale e duratura e un più stretto coordinamento delle politiche economiche e se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche e con gli orientamenti in materia di occupazione degli Stati membri e dell’Unione. Inoltre, per gli Stati membri che partecipano all’ERM2, il Consiglio esamina se il programma di convergenza assicuri una partecipazione regolare nel meccanismo di cambio.

Qualora si produca un evento inconsueto al di fuori dal controllo dello Stato membro interessato che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale dello Stato membro o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell’intera Unione, gli Stati membri possono essere autorizzati ad allontanarsi temporaneamente dal percorso di aggiustamento all’obiettivo di bilancio a medio termine di cui al terzo comma, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.

2.   Il Consiglio e la Commissione esaminano il programma di convergenza al massimo entro tre mesi dalla sua presentazione. Sulla base di una raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario, il Consiglio adotta, se necessario, un parere sul programma. Se, conformemente all’articolo 121 TFUE, ritiene che gli obiettivi e il contenuto del programma debbano essere rafforzati con particolare riferimento al percorso di aggiustamento verso l’obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio, nel suo parere, invita lo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma.»;

13)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1.   Nell’ambito della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 121, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio e la Commissione verificano l’applicazione dei programmi di convergenza, fondandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri con deroga e sulle valutazioni della Commissione e del comitato economico e finanziario, in particolare allo scopo di individuare scostamenti sensibili, in atto o prevedibili, della posizione di bilancio rispetto all’obiettivo a medio termine o al percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo.

Inoltre il Consiglio e la Commissione verificano le politiche economiche degli Stati membri non partecipanti alla luce degli obiettivi del programma di convergenza, al fine di garantire che tali politiche siano compatibili con la stabilità e di evitare quindi disallineamenti del tasso di cambio reale e fluttuazioni eccessive del tasso di cambio nominale.

2.   Qualora sia osservata una deviazione significativa dal percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine di cui all’articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento al fine di impedire il verificarsi di un disavanzo eccessivo, la Commissione rivolge un avvertimento allo Stato membro interessato, conformemente all’articolo 121, paragrafo 4, TFUE.

Entro un mese dall’adozione dell’avvertimento di cui al primo comma, il Consiglio esamina la situazione e adotta una raccomandazione sugli interventi da adottare, sulla base di una raccomandazione della Commissione, ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE. La raccomandazione fissa un termine massimo di cinque mesi per gli interventi volti a correggere la deviazione. Il termine è ridotto a tre mesi se nell’avvertimento la Commissione ritiene che la situazione sia particolarmente seria e giustifichi un’azione urgente. Il Consiglio, su proposta della Commissione, rende pubblica la raccomandazione.

Entro il termine fissato dal Consiglio nella raccomandazione di cui all’articolo 121, paragrafo 4, TFUE, lo Stato membro interessato riferisce al Consiglio stesso sull’azione intrapresa in risposta alla raccomandazione.

Se lo Stato membro interessato non adotta i provvedimenti opportuni entro il termine fissato nella raccomandazione del Consiglio di cui al secondo comma, la Commissione raccomanda immediatamente al Consiglio di adottare con maggioranza qualificata una decisione in cui constata l’assenza di interventi efficaci. Al tempo stesso, la Commissione può raccomandare al Consiglio di adottare una raccomandazione riveduta ai sensi articolo 121, paragrafo 4, TFUE, relativa agli interventi da adottare.

Qualora il Consiglio non adotti la decisione su raccomandazione della Commissione in cui constata l’assenza di interventi efficaci e persista l’inadempimento dello Stato membro in merito all’adozione di provvedimenti opportuni, la Commissione, un mese dopo la precedente raccomandazione, raccomanda al Consiglio di adottare una decisione in cui constata l’assenza di interventi efficaci. La decisione si considera adottata dal Consiglio a meno che quest’ultimo, deliberando a maggioranza semplice, non decida di respingerla entro dieci giorni dalla sua adozione da parte della Commissione. Al tempo stesso, la Commissione può raccomandare al Consiglio di adottare una raccomandazione riveduta ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE, relativa agli interventi da adottare.

Quando adotta una decisione in cui constata l’inadempimento di cui al quarto e quinto comma, il Consiglio delibera senza tenere conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro interessato.

Il Consiglio presenta una relazione formale al Consiglio europeo sulle decisioni prese in materia.

3.   La deviazione dall’obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso appropriato di avvicinamento a tale obiettivo è valutato globalmente, facendo riferimento al saldo strutturale e analizzando la spesa al netto delle misure discrezionali in materia di entrate, secondo il disposto dell’articolo 9, paragrafo 1.

La valutazione tendente ad accertare se la deviazione è significativa si basa in particolare sui seguenti criteri:

a)

per uno Stato membro che non ha raggiunto l’obiettivo di bilancio a medio termine, nel valutare la modifica del saldo strutturale si accerta se la deviazione corrisponde almeno allo 0,5 % del PIL in un singolo anno o almeno allo 0,25 % del PIL in media annua per due anni consecutivi;

b)

nel valutare l’andamento della spesa al netto di misure discrezionali sul lato delle entrate si accerta se ha un impatto complessivo sul saldo pubblico pari ad almeno lo 0,5 % del PIL in un singolo anno o cumulativamente in due anni consecutivi.

La deviazione dell’andamento della spesa non è considerata significativa se lo Stato membro interessato ha superato l’obiettivo di bilancio a medio termine, tenuto conto della possibilità di importanti entrate straordinarie, e i piani di bilancio presentati nel programma di convergenza non compromettono detto obiettivo nel periodo di riferimento del programma.

Analogamente, la deviazione può non essere considerata significativa qualora sia determinata da un evento inconsueto che non sia soggetto al controllo dello Stato membro interessato e che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale dello Stato membro o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell’intera Unione, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.»;

14)

è inserita la sezione seguente:

«SEZIONE 3 bis

PRINCIPIO DELL’INDIPENDENZA DELLE STATISTICHE

Articolo 10 bis

Al fine di assicurare che la sorveglianza multilaterale si fondi su statistiche valide e indipendenti, gli Stati membri garantiscono l’indipendenza professionale degli uffici statistici nazionali, in linea con il codice delle statistiche europee di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (12). A tal fine sono fissati i seguenti requisiti minimi:

a)

procedure di assunzione e licenziamento trasparenti basate esclusivamente su criteri professionali;

b)

allocazioni di bilancio su base annuale o pluriennale;

c)

data di pubblicazione dei dati statistici da fissare con congruo anticipo.

15)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo -11

1.   La Commissione garantisce un dialogo permanente con le competenti autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine, la Commissione, in particolare, conduce missioni allo scopo di valutare la situazione economica dello Stato membro e di identificare eventuali rischi o difficoltà relativamente al rispetto degli obiettivi del presente regolamento.

2.   La Commissione può attuare missioni di sorveglianza rafforzata negli Stati membri destinatari di raccomandazioni emesse a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, a fini di controlli in loco. Gli Stati membri interessati forniscono tutte le informazioni necessarie per la preparazione e lo svolgimento di tali missioni.

3.   Quando lo Stato membro interessato è uno Stato partecipante o uno Stato membro che fa parte dell’ERM2, la Commissione può invitare rappresentanti della Banca centrale europea, se opportuno, a partecipare alle missioni di sorveglianza.

4.   La Commissione riferisce al Consiglio sull’esito delle missioni di cui al paragrafo 2 e, se opportuno, può decidere di renderne pubblici i risultati.

5.   In fase di organizzazione delle missioni di cui al paragrafo 2, la Commissione trasmette le sue conclusioni provvisorie agli Stati membri interessati affinché formulino osservazioni in merito.»;

16)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 12 bis

1.   Entro 14 dicembre 2014, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

La relazione valuta fra l’altro:

a)

l’efficacia del presente regolamento, in particolare se le disposizioni riguardanti la procedura decisionale si siano dimostrate adeguatamente incisive,

b)

i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri conformemente al TFUE.

2.   Ove opportuno la relazione è corredata da proposte di modifica del presente regolamento, incluse le procedure decisionali.

3.   La relazione è inoltrata al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

17)

ogni riferimento all’«articolo 99 del trattato stesso» è sostituito in tutto il regolamento con il riferimento all’«articolo 121 TFUE».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

W. SZCZUKA


(1)  GU C 150 del 20.5.2011, pag. 1.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2011.

(3)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

(4)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(5)  GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.

(6)  Regolamento (CE) n. 1055/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1056/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5).

(8)  Cfr. documento 7423/5/05 in http://www.consilium.europa.eu/documents.aspx?lang=it.

(9)  GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21.

(10)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.»;

(11)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41.»;

(12)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.»;


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