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Document 32011R0304

Regolamento (UE) n. 304/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011 , recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

OJ L 88, 4.4.2011, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 016 P. 225 - 228

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/304/oj

4.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88/1


REGOLAMENTO (UE) N. 304/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio (3) istituisce un quadro volto a disciplinare l’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, al fine di valutare e ridurre al minimo l’eventuale impatto di tali specie e di ogni altra specie non bersaglio ad esse associata sugli habitat acquatici. Esso stabilisce che l’introduzione e le traslocazioni da utilizzare in impianti di acquacoltura chiusi possano, in futuro, essere esonerate dal richiedere un’autorizzazione ai sensi del capo III sulla base di nuove informazioni e consulenze scientifiche.

(2)

Dall’azione coordinata dal titolo «Environmental impacts of alien species in aquaculture» (IMPASSE), finanziata dalla Comunità, emerge una nuova definizione operativa di «impianto di acquacoltura chiuso». Per gli impianti che rispondono a tale definizione il grado di rischio connesso con le specie esotiche e localmente assenti potrebbe ridursi ad un livello accettabile se le possibilità di fuga degli organismi da allevare e degli organismi non bersaglio diminuissero mediante l’adozione di misure adeguate durante il trasporto e l’applicazione di protocolli perfettamente definiti negli impianti riceventi. L’introduzione e le traslocazioni da utilizzare in impianti di acquacoltura chiusi devono essere esonerate dal requisito dell’autorizzazione solo se tali condizioni sono soddisfatte.

(3)

Occorre pertanto modificare la definizione di «impianto di acquacoltura chiuso» nel regolamento (CE) n. 708/2007 aggiungendo le caratteristiche specifiche destinate a garantire la sicurezza biologica degli impianti di cui trattasi.

(4)

Gli Stati membri dovrebbero redigere un elenco degli impianti di acquacoltura chiusi presenti sul proprio territorio. A fini di trasparenza, l’elenco dovrebbe essere pubblicato ed aggiornato periodicamente su un sito web creato in conformità del regolamento (CE) n. 535/2008 della Commissione, del 13 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (4).

(5)

A seguito di tali modifiche sono necessari ulteriori adeguamenti del regolamento (CE) n. 708/2007, in particolare per eliminare i riferimenti agli «impianti di acquacoltura chiusi» dalla definizione di «movimento routinario» e dall’allegato I.

(6)

È opportuno autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) al fine di adeguare al progresso tecnico e scientifico gli allegati I, II e III, di modificare l’allegato IV per aggiungervi altre specie e di adottare disposizioni specifiche in relazione alle condizioni necessarie per l’aggiunta di specie all’allegato IV. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti.

(7)

La Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie per dare attuazione al presente regolamento mediante atti di esecuzione in conformità dell’articolo 291 TFUE.

(8)

A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, è opportuno modificare il termine «Comunità» utilizzato nel dispositivo del regolamento (CE) n. 708/2007.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 708/2007,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 708/2007 è modificato come segue:

1)

all’articolo 2, paragrafo 1, nel titolo dell’articolo 13, all’articolo 15, paragrafo 2, e nel titolo dell’articolo 19, il sostantivo «Comunità», o l’aggettivo corrispondente, è sostituito dal sostantivo «Unione», o dall’aggettivo corrispondente, e sono apportati tutti gli adeguamenti grammaticali necessari a seguito di tale sostituzione;

2)

l’articolo 2 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«5.   Il presente regolamento, ad eccezione dell’articolo 3, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), non si applica alle specie elencate nell’allegato IV.»;

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   I capi III-VI non si applicano ai movimenti di specie esotiche o di specie localmente assenti da tenere in impianti di acquacoltura chiusi, purché il trasporto avvenga in condizioni tali da impedire la fuga delle suddette specie e delle specie non bersaglio.

Gli Stati membri redigono ed aggiornano periodicamente un elenco di impianti di acquacoltura chiusi, presenti sul proprio territorio, che rispondano alla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Entro il 25 ottobre 2011, l’elenco è pubblicato sul sito web messo a punto a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/2008 della Commissione (5) recante modalità di applicazione del presente regolamento.

3)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

“impianto di acquacoltura chiuso”: un impianto situato sulla terraferma:

a)

in cui:

i)

l’acquacoltura è praticata in un mezzo acquatico dotato di un sistema di ricircolo dell’acqua; e

ii)

gli scarichi non sono in nessun modo collegati con le acque aperte prima di essere setacciati e filtrati o fatti percolare e trattati in modo da impedire l’infiltrazione di rifiuti solidi nell’ambiente acquatico e la fuga dall’impianto di esemplari allevati e di specie non bersaglio che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

b)

e che:

i)

impedisca le perdite di esemplari allevati o di specie non bersaglio e di altro materiale biologico, patogeni compresi, dovute a fattori quali predatori (ad esempio uccelli) e inondazioni (ad esempio, l’impianto deve essere situato a distanza di sicurezza dalle acque aperte a seguito di un’adeguata valutazione da parte delle autorità competenti);

ii)

impedisca in modo ragionevole le perdite di esemplari allevati o di specie non bersaglio e di altro materiale biologico, patogeni compresi, dovute a furti e vandalismo; e

iii)

garantisca un appropriato smaltimento degli organismi morti;»

b)

il punto 16 è sostituito dal seguente:

«16.

“movimento routinario”: il movimento di organismi acquatici a partire da un’origine avente un basso rischio di trasferimento di specie non-bersaglio e che, date le caratteristiche degli organismi acquatici e/o il metodo di acquacoltura da utilizzare, non produce effetti negativi sull’ambiente;»

4)

all’articolo 4 il comma esistente diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:

«2.   Le autorità competenti degli Stati membri provvedono al monitoraggio e alla supervisione delle attività di acquacoltura al fine di assicurarsi che:

a)

gli impianti di acquacoltura chiusi soddisfino i requisiti specificati all’articolo 3, paragrafo 3; e

b)

il trasporto da o verso gli impianti di acquacoltura chiusi avvenga in condizioni atte a impedire la fuga di specie esotiche o di specie non bersaglio.»;

5)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura in caso di introduzioni routinarie

In caso di introduzioni routinarie, è consentito il rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura senza quarantena o rilascio pilota, salvo diversa decisione dell’autorità competente, in casi eccezionali, adottata sulla base di un parere specifico del comitato consultivo. I movimenti da un impianto di acquacoltura chiuso ad un impianto di acquacoltura aperto sono considerati movimenti routinari o non routinari conformemente agli articoli 6 e 7.»;

6)

l’articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Modifiche degli allegati e norme particolareggiate

1.   Mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis e alle condizioni stabilite dagli articoli 24 ter e 24 quater, la Commissione può:

a)

modificare gli allegati I, II e III del presente regolamento al fine di adeguarli al progresso tecnico e scientifico;

b)

adottare disposizioni specifiche in relazione alle condizioni necessarie per aggiungere specie all’allegato IV, secondo il disposto del paragrafo 3; e

c)

aggiungere specie all’allegato IV qualora siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3 e le ulteriori disposizioni specifiche ad esse relative.

2.   Nell’adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione agisce in conformità del presente regolamento.

3.   Per aggiungere delle specie all’allegato IV, l’organismo acquatico deve essere stato impiegato in acquacoltura in determinate parti dell’Unione, per un lungo periodo (in relazione al loro ciclo vitale), senza effetti indesiderati, e la sua introduzione e traslocazione devono poter avvenire senza movimenti coincidenti di specie non-bersaglio potenzialmente pericolose.

4.   Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di aggiungere delle specie all’allegato IV. Gli Stati membri possono fornire dati scientifici che provino la coerenza con i pertinenti criteri per aggiungere specie all’allegato IV. La Commissione decide in merito all’ammissibilità di una richiesta entro cinque mesi dal suo ricevimento, escludendo dal calcolo il tempo impiegato dallo Stato membro per fornirle informazioni supplementari in risposta a una sua richiesta.

5.   Gli Stati membri interessati possono, per le loro regioni ultraperiferiche citate all’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, proporre l’aggiunta di specie da includere in una parte separata dell’allegato IV.

6.   La Commissione può adottare le modalità dettagliate di applicazione dei paragrafi 4 e 5, in particolare i formati, i contenuti e le caratteristiche delle domande presentate dagli Stati membri per l’aggiunta di specie e le informazioni da fornire a sostegno di tali domande, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.»;

7)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 24 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 24 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 24 aprile 2011. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza di tale periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio la revochino in conformità dell’articolo 24 ter.

2.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 24 ter e 24 quater.

Articolo 24 ter

Revoca della delega

1.   La delega di potere di cui all’articolo 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.   L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine di tempo ragionevole prima di prendere la decisione definitiva, indicando il potere delegato che potrebbe essere revocato e gli eventuali motivi della revoca.

3.   La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 24 quater

Obiezioni agli atti delegati

1.   Il Parlamento europeo o il Consiglio può sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

2.   Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni all’atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, esso non entra in vigore. L’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.»;

8)

l’allegato I è modificato come segue:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per quanto possibile, le informazioni devono essere corredate di riferimenti alla letteratura scientifica e di rimandi alle comunicazioni personali intercorse con le autorità scientifiche e gli esperti in materia di pesca.»;

b)

la sezione D («Interazione con le specie autoctone») è modificata come segue:

i)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)

Qual è il potenziale di sopravvivenza e di insediamento dell’organismo introdotto in caso di fuga?»;

ii)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6)

Gli organismi introdotti sopravvivranno e si riprodurranno con successo nella zona in cui è proposta l’introduzione o sarà necessario un ripopolamento annuale?».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 9 marzo 2011.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

GYŐRI E.


(1)  GU C 354 del 28.12.2010, pag. 88, e GU C 51 del 17.2.2011, pag. 80.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 febbraio 2011.

(3)  GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1.

(4)  GU L 156 del 14.6.2008, pag. 6.

(5)  GU L 156 del 14.6.2008, pag. 6.»;


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