EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0183

Regolamento (UE) n. 183/2011 della Commissione, del 22 febbraio 2011 , che modifica gli allegati IV e VI della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 53, 26.2.2011, p. 4–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 243 - 271

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2020; abrog. impl. da 32018R0858

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/183/oj

26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/4


REGOLAMENTO (UE) N. 183/2011 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2011

che modifica gli allegati IV e VI della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2007/46/CE stabilisce un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali di tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche. In particolare, essa contiene un elenco di tutti gli atti normativi che fissano i requisiti tecnici che i veicoli devono soddisfare perché sia loro rilasciata l’omologazione CE. Essa comprende anche i vari modelli dei certificati di omologazione.

(2)

A causa degli effetti della globalizzazione sul settore automobilistico, la domanda di veicoli costruiti al di fuori dell’Unione sta crescendo notevolmente. Gli Stati membri hanno stabilito procedure amministrative e requisiti tecnici nell’ambito della legislazione nazionale per l’omologazione dei veicoli importati da paesi terzi. Dato che le procedure e i requisiti variano da uno Stato membro all’altro, la situazione determina una distorsione del funzionamento del mercato interno. È quindi necessario fissare misure armonizzate appropriate.

(3)

Disposizioni amministrative e tecniche armonizzate relative a omologazioni individuali vanno previste in un primo momento per quanto riguarda i veicoli prodotti in grandi serie in paesi terzi o per paesi terzi.

(4)

L’articolo 24 della direttiva 2007/46/CE prevede la possibilità per gli Stati membri di derogare ad alcune disposizioni di tale direttiva e degli atti normativi elencati nell’allegato IV di detta direttiva ai fini dell’omologazione di veicoli individuali. Il buon funzionamento del mercato interno richiede tuttavia che in tutta l’Unione si applichino requisiti tecnici ed amministrativi simili. È quindi necessario stabilire a quali disposizioni della normativa dell’Unione è possibile derogare.

(5)

L’articolo 24 permette agli Stati membri di imporre prescrizioni alternative alla normativa dell’Unione volte a garantire un livello di sicurezza stradale e di protezione dell’ambiente equivalente per quanto possibile al livello previsto dagli allegati IV e VI della direttiva 2007/46/CE. Supponendo che i veicoli prodotti in serie per i paesi terzi per essere messi in servizio sui mercati interni siano costruiti in conformità alla legislazione tecnica in vigore nei rispettivi paesi di origine o di destinazione, è opportuno tenere conto di tali prescrizioni nonché dei lavori in corso nell’ambito del Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29), sotto gli auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa a Ginevra. Le informazioni appropriate e le conoscenze necessarie disponibili permettono di dimostrare che tali prescrizioni possono garantire un livello di sicurezza stradale e di protezione ambientale almeno equivalente a quello richiesto nell’Unione. Ai fini dell’omologazione individuale è quindi opportuno considerare equivalente un certo numero di prescrizioni in vigore nei paesi terzi.

(6)

I modelli dei certificati rilasciati dalle autorità competenti sono riportati nell’allegato VI della direttiva 2007/46/CE. Essi riguardano tuttavia le omologazioni rilasciate per un tipo di veicolo e non quelle rilasciate per veicoli individuali. Allo scopo di facilitare il reciproco riconoscimento delle omologazioni individuali rilasciate a norma dell’articolo 24 di detta direttiva, è opportuno fornire il modello da utilizzare per la scheda di omologazione individuale.

(7)

Al momento dell’adozione del presente regolamento gli Stati membri dispongono di sistemi nazionali di omologazione individuale per i veicoli prodotti in grandi serie e originariamente destinati a essere immatricolati in paesi terzi. Tali sistemi di omologazione possono continuare a essere applicati. A norma dell’articolo 24, paragrafo 6, della direttiva 2007/46/CE, la loro validità è limitata al territorio dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione e altri Stati membri possono rifiutare dette omologazioni.

(8)

Al fine di garantire il buon funzionamento del sistema di omologazione, occorre aggiornare gli allegati della direttiva 2007/46/CE per stabilire i requisiti tecnici dei veicoli che vanno omologati secondo la procedura di omologazione individuale.

(9)

Gli allegati IV e VI della direttiva 2007/46/CE devono pertanto essere modificati di conseguenza.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IV e VI della direttiva 2007/46/CE sono modificati come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le prescrizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le prescrizioni dell’articolo 24 della direttiva 2007/46/CE sulle omologazioni individuali, in particolare per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di rilasciare omologazioni individuali, a condizione che essi impongano prescrizioni alternative.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.


ALLEGATO

1.

L’allegato IV, parte I, è così modificato:

a)

il titolo «Appendice» è sostituito dal titolo «Appendice 1»;

b)

è aggiunta la seguente appendice 2:

«Appendice 2

Prescrizioni per l’omologazione ai sensi dell’articolo 24 di veicoli completi appartenenti alla categoria M1 e N1, prodotti in grandi serie nei paesi terzi o per i paesi terzi

0.   OBIETTIVO

Un veicolo è considerato nuovo se:

a)

non è mai stato immatricolato in precedenza; o

b)

è stato immatricolato per meno di sei mesi al momento della domanda di omologazione individuale.

Un veicolo è considerato immatricolato se ha ottenuto un’autorizzazione amministrativa permanente, temporanea o a breve termine per la messa in circolazione stradale, comprendente la sua identificazione e il rilascio di un numero di immatricolazione (1).

1.   DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Classificazione del veicolo

I veicoli sono classificati in base ai criteri figuranti nell’allegato II.

A tal fine:

a)

è preso in considerazione il numero effettivo di posti a sedere; e

b)

il carico massimo tecnicamente ammissibile è quello dichiarato dal costruttore nel paese di origine ed indicato nella sua documentazione ufficiale.

Se la categoria del veicolo non può essere determinata facilmente a causa del design della carrozzeria, si applicano le condizioni di cui all’allegato II.

1.2.   Domanda di omologazione individuale

a)

Il richiedente presenta una domanda all’autorità di omologazione, accompagnata da tutti i documenti pertinenti necessari per la procedura di omologazione.

Se la documentazione presentata è incompleta, falsificata o contraffatta, la domanda di omologazione è respinta.

b)

Per un dato veicolo può essere presentata una sola domanda in un solo Stato membro.

Per “dato veicolo” si intende un veicolo fisico, il cui numero di identificazione è chiaramente indicato.

A tal fine, l’autorità di omologazione può esigere che il richiedente si impegni per iscritto a presentare una solo domanda in un solo Stato membro.

Il richiedente può però chiedere un’omologazione individuale in un altro Stato membro per un veicolo che ha caratteristiche tecniche identiche o simili a quelle del veicolo che ha ottenuto un’omologazione individuale.

c)

Il modello del modulo di domanda e il formato del file sono stabiliti dall’autorità di omologazione.

I dettagli possono consistere solo in una selezione appropriata delle informazioni di cui all’allegato I.

d)

I requisiti tecnici da soddisfare sono quelli figuranti nella parte 4 della presente appendice.

Sono quelli applicabili ai veicoli nuovi appartenenti a un tipo di veicolo attualmente in produzione, alla data di presentazione della domanda.

e)

Per quanto riguarda determinate prove richieste da alcuni atti normativi indicati nel presente allegato, il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità alle norme o ai regolamenti internazionali riconosciuti. La dichiarazione in questione può essere rilasciata solo dal costruttore del veicolo.

Per “dichiarazione di conformità” s’intende una dichiarazione rilasciata dall’ufficio o reparto dell’impresa del costruttore debitamente autorizzato dalla direzione a impegnare pienamente la responsabilità giuridica del costruttore per quanto riguarda la progettazione e la costruzione del veicolo.

Gli atti normativi in base ai quali va fornita una tale dichiarazione sono indicati nella parte 4 della presente appendice.

Se una dichiarazione suscita dubbi, il richiedente può essere invitato a chiedere al costruttore un elemento di prova determinante, comprendente un verbale di prova, che possa comprovare la dichiarazione del costruttore.

1.3.   Servizi tecnici incaricati delle omologazioni individuali

a)

I servizi tecnici incaricati delle omologazioni individuali rientrano nella categoria A di cui all’articolo 41, paragrafo 3.

b)

In deroga all’articolo 41, paragrafo 4, secondo comma, i servizi tecnici sono conformi alle seguenti norme:

i)

EN ISO/IEC 17025:2005 se eseguono essi stessi le prove;

ii)

EN ISO/IEC 17020:2004 se verificano la conformità del veicolo alle prescrizioni figuranti nella presente appendice.

c)

Se, su richiesta del richiedente, vanno effettuate prove specifiche che richiedono competenze specifiche, tali prove sono eseguite da uno dei servizi tecnici notificati alla Commissione, a scelta del richiedente.

Ad esempio, se si effettua una prova di impatto frontale con l’accordo del richiedente in uno Stato membro A, tale prova può essere eseguita da un servizio tecnico notificato in uno Stato membro B.

1.4.   Verbali di prova

a)

I verbali di prova sono redatti in conformità al punto 5.10.2 della norma EN ISO/IEC 17025:2005.

b)

I verbali sono redatti in una delle lingue dell’Unione, a scelta dall’autorità di omologazione.

Se, in applicazione del punto 1.3.c), un verbale di prova è stato redatto in uno Stato membro diverso da quello scelto per l’omologazione individuale, l’autorità di omologazione può chiedere al richiedente di fornire una traduzione certificata del verbale di prova.

c)

I verbali devono contenere una descrizione del veicolo sottoposto alla prova e un’identificazione inequivocabile. Sono descritte le parti aventi un ruolo importante per i risultati delle prove ed è indicato il loro numero di identificazione.

Le parti possono essere per esempio i silenziatori per la misurazione del rumore e il sistema di gestione del motore (ECU) per la misurazione delle emissioni di gas dallo scarico.

d)

Su domanda del richiedente, un verbale di prova relativo a un sistema di cui è munito un dato veicolo può essere presentato varie volte dallo stesso richiedente o da un altro, ai fini dell’omologazione individuale di un altro veicolo.

In tal caso, l’autorità di omologazione provvede affinché le caratteristiche tecniche del veicolo siano ispezionate sulla base del verbale di prova.

L’ispezione del veicolo e la documentazione che accompagna il verbale di prova permettono di concludere che il veicolo per il quale viene richiesta un’omologazione individuale presenta le stesse caratteristiche del veicolo descritto nel verbale.

e)

Possono essere presentate solo copie autenticate del verbale di prova.

f)

I verbali di prova di cui al punto 1.4.d) non comprendono i verbali redatti ai fini del rilascio di un’omologazione individuale del veicolo.

1.5.   La procedura di omologazione individuale comporta l’ispezione fisica di ciascun veicolo da parte del servizio tecnico.

Non sono permesse eccezioni a tale principio.

1.6.   Se l’autorità di omologazione ritiene che il veicolo soddisfi i requisiti tecnici specificati nella presente appendice e che sia conforme alla descrizione allegata alla domanda, rilascia l’omologazione in conformità all’articolo 24.

1.7.   Il certificato di omologazione è redatto secondo il modello D figurante nell’allegato VI.

1.8.   L’autorità di omologazione tiene un registro di tutte le omologazioni rilasciate a norma dell’articolo 24.

2.   ESENZIONI

2.1.   Per la natura specifica della procedura individuale, non si applicano i seguenti articoli della presente direttiva, incluse le pertinenti disposizioni nei relativi allegati:

a)

l’articolo 12 sui provvedimenti relativi alla conformità della produzione;

b)

gli articoli 8, 9, 13, 14 e 18 relativi alla procedura di omologazione dei veicoli.

2.2.   Identificazione del tipo di veicolo

a)

Nella scheda di omologazione del veicolo figurano, per quanto possibile, il tipo, la variante e la versione propri del paese di origine del veicolo.

b)

Se non è possibile identificare il tipo, la variante e la versione per la mancanza di dati appropriati, può essere fatto riferimento al nome commerciale abituale del veicolo.

3.   REVISIONE DEI REQUISITI TECNICI

L’elenco dei requisiti tecnici figurante alla sezione 4, è riveduto regolarmente per tenere conto dei risultati dei lavori di armonizzazione in corso nell’ambito del Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) a Ginevra e dell’evoluzione della legislazione nei paesi terzi.

4.   REQUISITI TECNICI

Note esplicative relative all’appendice 2

1.

Abbreviazioni utilizzate nella presente appendice

“OEM”: (Original equipment provided by the manufacturer) Apparecchiatura originale fornita dal costruttore

“FMVSS”: (Federal Motor Vehicle Safety Standard) Norma di sicurezza federale per i veicoli a motore del dipartimento dei Trasporti USA

“JSRRV”: (Japan Safety regulations for Road Vehicles) Regolamenti di sicurezza per i veicoli stradali del Giappone

“SAE”: (Society of Automotive Engineers) Società di ingegneri dell’automobile

“CISPR”: Comitato internazionale speciale delle perturbazioni radioelettriche

2.

Osservazioni

a)

L’intera installazione a GLP o GNC va controllata in base alle disposizioni dei regolamenti UN/ECE n. 67 o 110 o 115, secondo il caso.

b)

La formula da utilizzare per la valutazione delle emissioni di CO2 è la seguente:

 

Motore a benzina e cambio manuale:

CO2 = 0,047 m + 0,561 p + 56,621

 

Motore a benzina e cambio automatico:

CO2 = 0,102 m + 0,328 p + 9,481

 

Motore a benzina ed elettrico ibrido:

CO2 = 0,116 m – 57,147

 

Motore diesel e cambio manuale:

CO2 = 0,108 m – 11,371

 

Motore diesel e cambio automatico:

CO2 = 0,116 m – 6,432

Ove: CO2 è la massa combinata di emissioni di CO2 in g/km, “m” è la massa del veicolo in ordine di marcia in kg e “p” la potenza massima del motore in kW.

La massa combinata di CO2 va calcolata con un decimale e arrotondata al numero intero più vicino come segue:

a)

se la cifra che segue la virgola è inferiore a 5, il totale è arrotondato per difetto al numero intero inferiore;

b)

se la cifra che segue la virgola è pari o superiore a 5, il totale è arrotondato per eccesso al numero intero superiore.

c)

La formula da utilizzare per la valutazione del consumo di carburante è la seguente:

CFC = CO2 x k-1

Ove: CFC è il consumo di carburante combinato (combined fuel consumption) espresso in l/100 km, CO2 è la massa combinata di emissioni CO2 espressa in g/km dopo essere stata arrotondata secondo la regola indicata nell’osservazione (2 b), “k” un coefficiente pari a:

 

23,81 nel caso di un motore a benzina;

 

26,49 nel caso di un motore diesel.

Il consumo di carburante combinato è calcolato con due decimali. Poi è arrotondato come segue:

a)

se la cifra che segue il primo decimale è inferiore a 5, il totale è arrotondato per difetto;

b)

se la cifra che segue il primo decimale è pari o superiore a 5, il totale è arrotondato per eccesso.

d)

La direttiva 74/297/CEE si applica ai veicoli che non rientrano nella direttiva 96/79/CE.

e)

I veicoli conformi alla direttiva 96/79/CE sono esentati dall’obbligo di conformità alla direttiva 74/297/CEE.

f)

La direttiva 74/297/CEE si applica ai veicoli N1 con una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 1,5 tonnellate.

Parte I:   Veicoli appartenenti alla categoria M1

Elemento

Riferimento dell’atto normativo

Prescrizioni alternative

1

Direttiva 70/157/CEE

(Livello sonoro ammissibile)

Prova con veicolo in marcia

a)

Va eseguita una prova in conformità al metodo “A” di cui all’allegato 3 del regolamento UN/ECE n. 51.

I limiti sono quelli specificati all’allegato I, punto 2.1, della direttiva 70/157/CEE. È permesso 1 decibel oltre i limiti autorizzati.

b)

La pista di prova è conforme all’allegato 8 del regolamento UN/ECE n. 51. Può essere utilizzata una pista di prova con specifiche diverse a condizione che il servizio tecnico abbia effettuato prove di correlazione. Se necessario si applica un fattore di correzione.

c)

Non è necessario condizionare i dispositivi silenziatori di scarico contenenti materiali fibrosi, come prescritto nell’allegato 5 del regolamento UN/ECE n. 51.

Prova con veicolo fermo

Va eseguita una prova in conformità all’allegato 3, punto 3.2, del regolamento UN/ECE n. 51.

2

Direttiva 70/220/CEE

(Emissioni)

Emissioni di gas dallo scarico

a)

Va eseguita una prova di tipo I in conformità all’allegato III della direttiva 70/220/CEE, utilizzando i fattori di deterioramento di cui al punto 5.3.6.2. I limiti da applicare sono quelli specificati nell’allegato I, punto 5.3.1.4, di detta direttiva.

b)

Non è necessario che il veicolo abbia percorso 3 000 km come richiesto nell’allegato III, punto 3.1.1, di detta direttiva.

c)

Il carburante da utilizzare per la prova è il carburante di riferimento secondo quanto prescrive l’allegato IX della direttiva 70/220/CEE.

d)

Il dinamometro è regolato conformemente ai requisiti tecnici dell’allegato III, appendice 2, punto 3.2, di detta direttiva.

e)

La prova di cui al punto a) non viene eseguita se può essere dimostrato che il veicolo è conforme a uno dei regolamenti della California menzionati nella nota introduttiva dell’allegato I, parte 5, di detta direttiva.

Emissioni per evaporazione

I veicoli con un motore alimentato a benzina sono dotati di un sistema di controllo delle emissioni per evaporazione (p. es. un filtro a carbone).

Emissioni di gas dal basamento

È richiesta la presenza di un dispositivo di riciclo dei gas del basamento.

OBD

Il veicolo è munito di un sistema OBD.

L’interfaccia OBD è in grado di comunicare con gli strumenti diagnostici generalmente utilizzati per le ispezioni tecniche periodiche.

2 bis

Regolamento (CE) n. 715/2007

(Emissioni EUR 5 e 6 veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni)

Emissioni di gas dallo scarico

a)

Va eseguita una prova di tipo I in conformità all’allegato III del regolamento (CE) n. 692/2008, utilizzando i fattori di deterioramento di cui all’allegato VII, punto 1.4, del regolamento (CE) n. 692/2008. I valori limite da applicare sono quelli specificati nell’allegato I, tabelle I e II, del regolamento (CE) n. 715/2007.

b)

Non è necessario che il veicolo abbia percorso 3 000 km, come richiesto nell’allegato 4, punto 3.1.1, del regolamento UN/ECE n. 83.

c)

Il carburante da utilizzare per la prova è il carburante di riferimento secondo quanto prescrive l’allegato IX del regolamento (CE) n. 692/2008.

d)

Il dinamometro è regolato conformemente ai requisiti tecnici dell’allegato 4, punto 3.2, del regolamento UN/ECE n. 83.

e)

La prova di cui al punto a) non va eseguita se può essere dimostrato che il veicolo è conforme a uno dei regolamenti della California di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 692/2008.

Emissioni per evaporazione

Per i motori alimentati a benzina, è richiesta la presenza di un sistema di controllo delle emissioni per evaporazione (p. es. un filtro a carbone).

Emissioni di gas dal basamento

È richiesta la presenza di un dispositivo di riciclo dei gas del basamento.

OBD

a)

Il veicolo è munito di un sistema OBD.

b)

L’interfaccia OBD è in grado di comunicare con gli strumenti diagnostici generalmente utilizzati per le ispezioni tecniche periodiche.

Opacità del fumo

a)

I veicoli muniti di motore diesel vanno sottoposti a una prova in conformità ai metodi di cui all’allegato IV, appendice 2, del regolamento (CE) n. 692/2008.

b)

Il valore corretto del coefficiente di assorbimento è indicato in modo ben visibile e in una posizione facilmente accessibile.

Emissioni di CO2 e consumo di carburante

a)

Va eseguita una prova in conformità all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008.

b)

Non è necessario che il veicolo abbia percorso 3 000 km, come richiesto nell’allegato 4, punto 3.1.1, del regolamento UN/ECE n. 83.

c)

Se il veicolo è conforme ai regolamenti della California di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 692/2008 e quindi non è richiesta una prova delle emissioni di gas dallo scarico, gli Stati membri calcolano le emissioni di CO2 e il consumo di carburante con le formule indicate nelle note esplicative (b) e (c).

Accesso alle informazioni

Le disposizioni riguardanti l’accesso alle informazioni non si applicano.

3

Direttiva 70/221/CEE

(Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriori)

Serbatoi di carburante

a)

I serbatoi di carburante sono conformi all’allegato I, parte 5, della direttiva 70/221/CEE, ad eccezione dei punti 5.1, 5.2 e 5.12. In particolare, essi sono conformi ai punti 5.9 e 5.9.1, ma non è richiesta una prova di sgocciolamento.

b)

I serbatoi di GPL o GNC sono omologati rispettivamente in conformità al regolamento n. 67, serie di modifiche 01, o in conformità al regolamento n. 110 UN/ECE (a).

Disposizioni specifiche per i serbatoi di carburante in materia plastica

Il richiedente fornisce una dichiarazione del costruttore attestante che il serbatoio di carburante del veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato], è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

il punto 6.3 della direttiva 70/221/CEE,

la norma FMVSS n. 301 (“Integrità del sistema di carburante”),

l’allegato 5 del regolamento UN/ECE n. 34.

Dispositivo di protezione posteriore

a)

La parte posteriore del veicolo è costruita conformemente all’allegato II, parte 5, della direttiva 70/221/CEE.

b)

A tal fine è sufficiente che siano soddisfatte le prescrizioni di cui al punto 5.2, secondo comma.

4

Direttiva 70/222/CEE

(Targa posteriore d’immatricolazione)

Lo spazio, l’inclinazione, gli angoli di visibilità e la posizione della targa d’immatricolazione sono conformi alla direttiva 70/222/CEE.

5

Direttiva 70/311/CEE

(Sterzo)

Sistemi meccanici

a)

Il meccanismo di sterzo è costruito in modo da autocentrarsi. Per verificare la conformità a tale disposizione, va eseguita una prova in conformità all’allegato I, parte 5, punti 5.1.2 e 5.2.1, della direttiva 70/311/CEE.

b)

L’avaria del dispositivo di sterzo non deve causare la totale perdita di controllo del veicolo.

Sistema complesso di comando elettronico del veicolo (dispositivi “drive-by-wire”)

I sistemi complessi di comando elettronico sono permessi solo se conformi all’allegato 6 del regolamento UN/ECE n. 79.

6

Direttiva 70/387/CEE

(Serrature e cerniere delle porte)

a)

Le serrature e le cerniere delle porte sono conformi all’allegato I, punti 3.2.1, 3.3.2 e 3.4.1, della direttiva 70/387/CEE.

b)

Le prescrizioni di cui al punto 3.4.1 non si applicano se viene dimostrata la conformità al punto 6.1.5.4 del regolamento UN/ECE n. 11, rev.1, modifica 2.

7

Direttiva 70/388/CEE

(Segnalatore acustico)

Componenti

Non è necessario che i segnalatori acustici siano omologati in conformità alla direttiva 70/388/CEE. Essi devono però emettere un suono continuativo, come richiesto all’allegato I, parte 1, punto 1.1, di detta direttiva.

Installazione sul veicolo

a)

Va eseguita una prova in conformità all’allegato I, parte 2, della direttiva 70/388/CEE.

b)

Il livello massimo di pressione sonora è conforme al punto 2.1.4, di tale allegato.

8

Direttiva 2003/97/CE

(Dispositivi per la visione indiretta)

Componenti

a)

Il veicolo è munito dei retrovisori prescritti nell’allegato III, parte 2, della direttiva 2003/97/CE.

b)

Non è necessario che siano omologati in conformità a detta direttiva.

c)

I raggi di curvatura degli specchi non devono causare distorsioni notevoli dell’immagine. Il servizio tecnico può decidere di controllare i raggi di curvatura con il metodo descritto nell’allegato II, appendice 1, di detta direttiva. I raggi di curvatura non possono essere inferiori a quelli prescritti nell’allegato II, punto 3.4, di detta direttiva.

Installazione sul veicolo

Va effettuata una misurazione per garantire che i campi di visibilità siano conformi all’allegato III, parte 5, della direttiva 2003/97/CE o all’allegato III, parte 5 della direttiva 71/127/CEE.

9

Direttiva 71/320/CEE

(Frenatura)

Disposizioni generali

a)

Il sistema di frenatura è conforme alle prescrizioni dell’allegato I, parte 2, della direttiva 71/320/CEE.

b)

I veicoli sono muniti di un sistema elettronico di frenatura antibloccaggio che agisce su tutte le ruote.

c)

Le prestazioni del sistema di frenatura sono conformi all’allegato II, parte 2, di detta direttiva.

d)

A tal fine vanno effettuate prove su strada, su un tracciato la cui superficie presenti una forte aderenza. La prova del freno di stazionamento va eseguita su una pendenza del 18 % (in salita e in discesa).

Vanno effettuate solo le prove sottomenzionate. In ogni caso, il veicolo è a pieno carico.

e)

La prova su strada di cui sopra al punto c) non va effettuata se il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo è conforme al regolamento UN/ECE n. 13-H, compreso il supplemento 5, o alla norma FMVSS n. 135.

Freno di servizio

a)

Va effettuata una prova di tipo “0”, come prescritto all’allegato II, punti 1.2.2 e 1.2.3, della direttiva 71/320/CEE.

b)

Inoltre, va effettuata una prova di tipo “I”, come prescritto all’allegato II, punto 1.3, di detta direttiva.

Freno di stazionamento

Va effettuata una prova in conformità all’allegato II, punto 2.1.3, di detta direttiva.

10

Direttiva 72/245/CEE

[Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)]

Componenti

a)

Non è necessario che le unità elettriche/elettroniche siano omologate in conformità alla direttiva 72/245/CEE.

b)

I dispositivi elettrici/elettronici montati successivamente devono però essere conformi a detta direttiva.

Perturbazioni elettromagnetiche

Il richiedente fornisce una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo è conforme alla direttiva 72/245/CEE o alle seguenti norme alternative:

perturbazione elettromagnetica a banda larga: CISPR 12 o SAE J551-2,

perturbazione elettromagnetica a banda stretta: CISPR 12 (fuori bordo) o 25 (a bordo) o SAE J551-4 e SAE J1113-41.

Prove dell’immunità

La prova dell’immunità non è applicata.

11

Direttiva 72/306/CEE

(Fumo dei motori diesel)

a)

Va eseguita una prova con i metodi descritti nell’allegato III e IV della direttiva 72/306/CEE.

I valori limite applicabili sono quelli menzionati nell’allegato V di detta direttiva.

b)

Il valore corretto del coefficiente di assorbimento di cui all’allegato I, parte 4, della direttiva 72/306/CEE è indicato in modo ben visibile e in una posizione facilmente accessibile.

12

Direttiva 74/60/CEE

(Finiture interne)

Allestimento interno

a)

Per quanto riguarda le prescrizioni relative all’assorbimento di energia, il veicolo è considerato conforme alla direttiva 74/60/CEE se è dotato di almeno due airbag frontali, uno inserito nel volante e l’altro nel cruscotto.

b)

Se il veicolo è dotato di un solo airbag frontale inserito nel volante, il cruscotto è costituito da materiale che assorbe energia.

c)

Il servizio tecnico verifica che non vi siano spigoli vivi nelle zone definite nell’allegato I, punti da 5.1 a 5.7, della direttiva 74/60/CEE.

Comandi elettrici

a)

I finestrini, i tetti apribili e le pareti divisorie interne a comando elettrico sono sottoposti a una prova in conformità all’allegato I, punto 5.8, di detta direttiva.

La sensibilità dei sistemi di inversione automatica di cui al punto 5.8.3 di tale allegato può essere diversa da quanto prescritto al punto 5.8.3.1.1.

b)

I finestrini elettrici che non possono essere chiusi se l’accensione non è attivata sono esenti dalle prescrizioni relative ai sistemi di inversione automatica.

13

Direttiva 74/61/CEE

(Antifurto e immobilizzatore)

a)

Al fine di impedire un utilizzo non autorizzato, il veicolo è munito di:

un dispositivo di blocco, definito nell’allegato IV, punto 2.2, della direttiva 74/61/CEE, e

un immobilizzatore che soddisfa i requisiti tecnici dell’allegato V, parte 3, di detta direttiva e i requisiti essenziali della parte 4, in particolare il punto 4.1.1.

b)

Se, in applicazione del punto a) sopraindicato, un immobilizzatore è montato successivamente, deve essere di un tipo autorizzato conforme alla direttiva 74/61/CEE o ai regolamenti UN/ECE n. 97 o n. 116.

14

Direttiva 74/297/CEE (d)

(Comportamento del dispositivo di guida in caso di urto)

a)

Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato], è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

la direttiva 74/297/CEE,

la norma FMVSS n. 203 (“Protezione del conducente contro gli urti con il dispositivo di guida”) e la norma FMVSS n. 204 (“Spostamento all’indietro del dispositivo di guida”),

l’articolo 11 del JSRRV.

b)

Su richiesta del richiedente può essere effettuata una prova in conformità all’allegato II della direttiva 74/297/CEE.

La prova va eseguita da un servizio tecnico europeo notificato competente in materia. Un verbale dettagliato è rilasciato al richiedente.

15

Direttiva 74/408/CEE

(Resistenza dei sedili – Poggiatesta)

Sedili, ancoraggio e sistemi di regolazione

Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato] è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

la direttiva 74/408/CEE,

la norma FMVSS n. 207 (“Sistemi di sedili”).

Poggiatesta

a)

Se la dichiarazione sopra menzionata si basa sulla norma FMVSS n. 207, i poggiatesta devono soddisfare anche i requisiti essenziali dell’allegato II, parte 3, della direttiva 74/408/CEE e quelle dell’appendice I, parte 5, dello stesso allegato.

b)

Vanno eseguite solo le prove descritte al punto 3.10 e nelle parti 5, 6 e 7 dell’allegato II di detta direttiva.

c)

In caso contrario, il richiedente fornisce una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato], è conforme alla norma FMVSS n. 202a (“Poggiatesta”).

16

Direttiva 74/483/CEE

(Sporgenze esterne)

a)

La superficie esterna della carrozzeria è conforme ai requisiti generali di cui all’allegato I, parte 5, della direttiva 74/483/CEE.

b)

Se il servizio tecnico lo ritiene necessario, va verificata la conformità alle disposizioni di cui ai punti 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.11 dell’allegato I di detta direttiva.

17

Direttiva 75/443/CEE

(Tachimetro e retromarcia)

Tachimetro

a)

Il quadrante è conforme all’allegato II, punti da 4.1 a 4.2.3, della direttiva 75/443/CEE.

b)

Se il servizio tecnico ha motivi validi per ritenere che il tachimetro non sia calibrato in modo sufficientemente accurato, può esigere che siano eseguite le prove indicate al punto 4.3.

Retromarcia

Il meccanismo di cambio comprende una retromarcia.

18

Direttiva 76/114/CEE

(Targhette regolamentari)

Numero di identificazione del veicolo

a)

Il veicolo è munito di un numero di identificazione comprendente un minimo di 8 e un massimo di 17 caratteri. Il numero di identificazione del veicolo comprendente 17 caratteri deve essere conforme alle norme ISO 3779:1983 e 3780:1983.

b)

Il numero di identificazione del veicolo è posto in una posizione ben visibile ed accessibile, in modo da evitare che sia cancellato o alterato.

c)

Se sul telaio o sulla carrozzeria non figura alcun numero di identificazione, uno Stato membro può esigere che venga applicato successivamente, in conformità alla sua legislazione nazionale. In tal caso, l’autorità competente di tale Stato membro controlla l’operazione.

Targhetta regolamentare

Il veicolo è munito di una targhetta di identificazione apposta dal costruttore del veicolo.

Dopo il rilascio dell’omologazione non può essere richiesta nessun’altra targhetta.

19

Direttiva 76/115/CEE

(Ancoraggi delle cinture di sicurezza)

Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato] è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

la direttiva 76/115/CEE,

la norma FMVSS n. 210 (“Ancoraggi delle cinture di sicurezza”),

l’articolo 22-3 del JSRRV.

20

Direttiva 76/756/CEE

(Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa)

a)

L’installazione dei dispositivi di illuminazione è conforme ai requisiti essenziali del regolamento UN/ECE n. 48, serie di modifiche 03, eccetto quelli degli allegati 5 e 6 di tale regolamento.

b)

Non sono permesse esenzioni per quanto riguarda il numero, le caratteristiche essenziali di progettazione, i collegamenti elettrici e il colore della luce emessa o riflessa dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, di cui alle voci 21-26 e 28-30.

c)

I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa montati successivamente in conformità a quanto precede, devono essere contrassegnati dal marchio di omologazione “CE”.

d)

Le luci dotate di una sorgente luminosa a scarica in gas sono permesse solo se in combinazione con l’installazione di un dispositivo tergifari e di un dispositivo automatico di regolazione dei fari, se del caso.

e)

I proiettori anabbaglianti dei fari sono adattati al senso di marcia della circolazione stradale vigente nel paese in cui il veicolo è omologato.

21

Direttiva 76/757/CEE

(Catadiottri)

Se necessario, due catadiottri supplementari contrassegnati con il marchio di omologazione “CE” sono aggiunti sul lato posteriore, in una posizione conforme al regolamento UN/ECE n. 48.

22

Direttiva 76/758/CEE

(Luci di ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori, luci di arresto, luci di posizione laterali e di marcia diurna)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci.

23

Direttiva 76/759/CEE

(Indicatori di direzione)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci.

24

Direttiva 76/760/CEE

(Dispositivi di illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci.

25

Direttiva 76/761/CEE

[Fari (lampadine comprese)]

a)

Va verificata la conformità dell’illuminazione prodotta dal fascio di luce anabbagliante dei fari montati sul veicolo alla parte 6 del regolamento UN/ECE n. 112 relativo ai fari che emettono un fascio di luce asimmetrico. A tal fine, può essere fatto riferimento alle tolleranze indicate nell’allegato 5 di detto regolamento.

b)

La stessa decisione si applica mutatis mutandis al fascio di luce anabbagliante dei fari, di cui al regolamento UN/ECE n. 98 o 123.

26

Direttiva 76/762/CEE

(Proiettori fendinebbia anteriori)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci, se il veicolo ne è dotato.

27

Direttiva 77/389/CEE

(Dispositivi di rimorchio)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate.

28

Direttiva 77/538/CEE

(Proiettori fendinebbia posteriori)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci.

29

Direttiva 77/539/CEE

(Proiettori di retromarcia)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci, se il veicolo ne è dotato.

30

Direttiva 77/540/CEE

(Luci di stazionamento)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci, se il veicolo ne è dotato.

31

Direttiva 77/541/CEE

(Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta)

Componenti

a)

Non è necessario che le cinture di sicurezza siano omologate in conformità alla direttiva 77/541/CEE.

b)

Ciascuna cintura di sicurezza è tuttavia provvista di una placchetta di identificazione.

c)

Le indicazioni figuranti sulla placchetta devono essere conformi alla decisione relativa all’ancoraggio delle cinture di sicurezza (cfr. voce 19).

Prescrizioni relative all’installazione

a)

Il veicolo è munito di cinture di sicurezza conformi alle prescrizioni dell’allegato XV della direttiva 77/541/CEE.

b)

Se le cinture di sicurezza sono montate successivamente, in conformità al punto a) sopraindicato, devono essere di un tipo omologato conforme alla direttiva 77/541/CEE o al regolamento UN/ECE n. 16.

32

Direttiva 77/649/CEE

(Campo di visibilità anteriore)

a)

Non sono permesse ostruzioni del campo di visibilità anteriore di 180° del conducente, come prescritto nell’allegato I, punto 5.1.3, della direttiva 77/649/CEE.

b)

In deroga al punto a) sopraindicato, non sono considerati ostruzioni i montanti “A” e le attrezzature elencate nell’allegato I, punto 5.1.3, di detta direttiva.

c)

Il numero di montanti “A” non può essere superiore a 2.

33

Direttiva 78/316/CEE

(Identificazione di comandi, spie ed indicatori)

a)

I simboli, compreso il colore delle loro spie corrispondenti, la cui presenza è obbligatoria a norma dell’allegato II della direttiva 78/316/CEE, sono conformi a detta direttiva.

b)

In caso contrario, il servizio tecnico verifica se i simboli, le spie e gli indicatori installati sul veicolo forniscono al conducente informazioni comprensibili sul funzionamento dei comandi in questione.

34

Direttiva 78/317/CEE

(Sbrinamento/disappannamento)

Il veicolo è munito di adeguati dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza.

Sono considerati “adeguati” i dispositivi di sbrinamento del parabrezza conformi, come minimo, all’allegato I, punto 5.1.1, della direttiva 78/317/CEE.

Sono considerati “adeguati” i dispositivi di disappannamento del parabrezza conformi, come minimo, all’allegato I, punto 5.2.1, di detta direttiva.

35

Direttiva 78/318/CEE

(Lavacristallo/tergicristallo)

Il veicolo è munito di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.

Sono considerati “adeguati” i dispositivi lavacristallo e tergicristallo del parabrezza che soddisfano, come minimo, le condizioni di cui all’allegato I, punto 5.1.3, della direttiva 78/318/CEE.

36

Direttiva 2001/56/CE

(Sistemi di riscaldamento)

a)

L’abitacolo è dotato di un sistema di riscaldamento.

b)

I dispositivi di riscaldamento a combustione e la loro installazione sono conformi all’allegato VII della direttiva 2001/56/CE. Inoltre, i dispositivi di riscaldamento a combustione a GPL e i sistemi di riscaldamento a GPL sono conformi alle prescrizioni dell’allegato VIII di detta direttiva.

c)

I sistemi di riscaldamento supplementari montati successivamente devono essere conformi alle prescrizioni figuranti in detta direttiva.

37

Direttiva 78/549/CEE

(Parafanghi)

a)

Il veicolo è progettato in modo da proteggere gli altri utenti della strada dalle proiezioni di pietre, fango, ghiaccio, neve e acqua e in modo da ridurre i rischi di contatto con le ruote in movimento.

b)

Il servizio tecnico può verificare la conformità ai requisiti tecnici essenziali stabiliti nell’allegato I della direttiva 78/549/CEE.

c)

Le disposizioni dell’allegato I, parte 3, di detta direttiva non si applicano.

38

Direttiva 78/932/CEE

(Poggiatesta)

Le disposizioni della direttiva 78/932/CEE non si applicano.

39

Direttiva 80/1268/CEE

(Emissioni di CO2/consumo di carburante)

a)

Va eseguita una prova in conformità all’allegato I, parte 5, della direttiva 80/1268/CEE.

b)

Le prescrizioni di cui al punto 5.1.1 di detto allegato non si applicano.

c)

Se non viene eseguita alcuna prova relativa alle emissioni di gas dallo scarico, in applicazione delle disposizioni figuranti alla voce 2, le emissioni di CO2 e il consumo di carburante sono calcolati con la formula indicata nelle note esplicative (b) e (c).

40

Direttiva 80/1269/CEE

(Potenza del motore)

a)

Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore che indichi la potenza massima del motore in kW nonché il numero corrispondente di giri per minuto.

b)

In alternativa, può essere fatto riferimento a una curva della potenza del motore che fornisca le stesse informazioni.

41

Direttiva 2005/55/CE

[Emissioni (EUR 4 e 5) di veicoli commerciali pesanti — OBD — Opacità del fumo]

Emissioni di gas dallo scarico

a)

Va eseguita una prova in conformità all’allegato I, punto 6.2, della direttiva 2005/55/CE, utilizzando i fattori di deterioramento di cui all’allegato II, punto 3.6, della direttiva 2005/78/CE.

b)

I valori limite sono quelli stabiliti nell’allegato I, tabelle 1 o 2, della direttiva 2005/55/CE.

OBD

a)

Il veicolo è munito di un sistema OBD.

b)

L’interfaccia OBD è in grado di comunicare con gli strumenti diagnostici generalmente utilizzati per le ispezioni tecniche periodiche.

Opacità del fumo

a)

I veicoli muniti di motore diesel sono sottoposti a una prova con i metodi indicati all’allegato VI della direttiva 2005/55/CE.

b)

Il valore corretto del coefficiente di assorbimento è indicato in modo ben visibile e in una posizione facilmente accessibile.

44

Direttiva 92/21/CEE

(Masse e dimensioni)

a)

Si applica l’allegato II, parte 3, della direttiva 92/21/CEE.

b)

Per l’applicazione delle disposizioni di cui al punto a), le masse da considerare sono:

la massa in ordine di marcia definita all’allegato I, punto 2.6, della direttiva 2007/46/CE, misurata dal servizio tecnico, e

la massa a pieno carico dichiarata dal costruttore o indicata sulla targhetta del costruttore, su etichette adesive o nelle informazioni contenute nel manuale del conducente. Queste masse vanno considerate masse massime a pieno carico tecnicamente ammissibili.

c)

Non sono permesse esenzioni per quanto riguarda le dimensioni massime ammissibili.

45

Direttiva 92/22/CEE

(Vetri di sicurezza)

Componenti

a)

I vetri sono costituiti da vetro di sicurezza temperato o stratificato.

b)

Il montaggio di vetri di plastica è permesso solo nei posti situati dietro il montante “B”.

c)

Non è necessario che i vetri siano omologati conformemente alla direttiva 92/22/CEE.

Installazione

a)

Si applicano le prescrizioni in materia di installazione di cui all’allegato 21 del regolamento UN/ECE n. 43.

b)

Sul parabrezza e sui vetri situati di fronte al montante “B” non sono permesse pellicole colorate che possano ridurre la trasmissione regolare della luce al di sotto del minimo richiesto.

46

Direttiva 92/23/CEE

(Pneumatici)

Componenti

I pneumatici recano un marchio di omologazione “CE” e il simbolo “s” (suono).

Installazione

a)

Le dimensioni, l’indice di capacità di carico e la categoria di velocità dei pneumatici sono conformi alle prescrizioni dell’allegato IV della direttiva 92/23/CEE.

b)

Il simbolo della categoria di velocità del pneumatico è compatibile con la velocità massima di progetto del veicolo.

La presenza di un limitatore di velocità non esenta dall’applicazione di questa prescrizione.

c)

Per l’applicazione delle disposizioni indicate sopra al punto b), la velocità massima del veicolo è dichiarata dal costruttore del veicolo. Il servizio tecnico può però valutare la velocità massima di progetto del veicolo utilizzato la potenza massima del motore, il numero massimo di giri per minuto e i dati concernenti la catena cinematica.

50

Direttiva 94/20/CE

(Dispositivi di aggancio)

Entità tecniche separate

a)

Non è necessario che i dispositivi di aggancio d’origine destinati a trainare un rimorchio la cui massa massima non è superiore a 1 500 kg siano omologati in conformità alla direttiva 94/20/CE.

Un dispositivo di aggancio è considerato d’origine se è descritto nel manuale di utilizzazione o in un documento informativo equivalente fornito all’acquirente dal costruttore del veicolo.

Se l’aggancio è omologato con il veicolo, il certificato di omologazione contiene una dicitura in cui è precisato che spetta al proprietario verificare la sua compatibilità con il dispositivo di aggancio montato sul rimorchio.

b)

I dispositivi di aggancio diversi da quelli indicati sopra al punto a) e quelli montati successivamente sono omologati in conformità alla direttiva 94/20/CE.

Installazione sul veicolo

Il servizio tecnico verifica che l’installazione dei dispositivi di aggancio sia conforme all’allegato VII della direttiva 94/20/CE.

53

Direttiva 96/79/CE

(Urto frontale) (e)

a)

Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato] è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

la direttiva 96/79/CE,

la norma FMVSS n. 208 (“Protezione degli occupanti contro gli urti”),

l’articolo 18 del JSRRV.

b)

Su richiesta del richiedente può essere effettuata una prova in conformità all’allegato II della direttiva 96/79/CE.

La prova va eseguita da un servizio tecnico europeo notificato competente in materia. Un verbale dettagliato è rilasciato al richiedente.

54

Direttiva 96/27/CE

(Urto laterale)

a)

Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato] è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

la direttiva 96/27/CE,

la norma FMVSS n. 214 (“Protezione contro gli urti laterali”),

l’articolo 18 del JSRRV.

b)

Su richiesta del richiedente può essere effettuata una prova su un veicolo di serie in conformità all’allegato II, parte 3, della direttiva 96/27/CE.

La prova va eseguita da un servizio tecnico europeo notificato competente in materia. Un verbale dettagliato è rilasciato al richiedente.

58

Regolamento (CE) n. 78/2009

(Protezione dei pedoni)

Dispositivo di assistenza alla frenata

I veicoli sono muniti di un sistema elettronico di frenatura antibloccaggio che agisce su tutte le ruote.

Protezione dei pedoni

Le prescrizioni di detto regolamento non si applicano prima del 1o gennaio 2013.

Sistemi di protezione frontale

Tuttavia, i sistemi di protezione frontale installati sul veicolo vanno omologati in conformità al regolamento (CE) n. 78/2009 e la loro installazione è conforme ai requisiti essenziali figuranti nell’allegato I, sezione 6, di tale regolamento.

59

Direttiva 2005/64/CE

(Riciclabilità)

Le prescrizioni di tale direttiva non si applicano.

61

Direttiva 2006/40/CE

(Impianti di condizionamento d’aria)

Le prescrizioni di tale direttiva si applicano a decorrere del 1o gennaio 2011.


Parte II:   Veicoli appartenenti alla categoria N1

Elemento

Riferimento dell’atto normativo

Prescrizioni alternative

1

Direttiva 70/157/CEE

(Livello sonoro ammissibile)

Prova con veicolo in marcia

a)

Va eseguita una prova in conformità al metodo “A” di cui all’allegato 3 del regolamento UN/ECE n. 51.

I limiti sono quelli specificati all’allegato I, punto 2.1, della direttiva 70/157/CEE. È permesso 1 decibel oltre i limiti autorizzati.

b)

La pista di prova è conforme all’allegato 8 del regolamento UN/ECE n. 51. Può essere utilizzata una pista di prova con specifiche diverse a condizione che il servizio tecnico abbia effettuato prove di correlazione. Se necessario si applica un fattore di correzione.

c)

Non è necessario condizionare i dispositivi silenziatori di scarico contenenti materiali fibrosi, come prescritto nell’allegato 5 del regolamento UN/ECE n. 51.

Prova con veicolo fermo

Va eseguita una prova in conformità all’allegato 3, punto 3.2, del regolamento UN/ECE n. 51.

2

Direttiva 70/220/CEE

(Emissioni)

Emissioni di gas dallo scarico

a)

Va eseguita una prova di tipo I in conformità all’allegato III della direttiva 70/220/CEE, utilizzando i fattori di deterioramento di cui al punto 5.3.6.2. I limiti da applicare sono quelli specificati nell’allegato I, punto 5.3.1.4, di detta direttiva.

b)

Non è necessario che il veicolo abbia percorso 3 000 km come richiesto nell’allegato III, punto 3.1.1, di detta direttiva.

c)

Il carburante da utilizzare per la prova è il carburante di riferimento secondo quanto prescrive l’allegato IX della direttiva 70/220/CEE.

d)

Il dinamometro è regolato conformemente ai requisiti tecnici dell’allegato III, appendice 2, punto 3.2, di detta direttiva.

e)

La prova di cui al punto a) non viene eseguita se può essere dimostrato che il veicolo è conforme a uno dei regolamenti della California menzionati nella nota introduttiva dell’allegato I, parte 5, di detta direttiva.

Emissioni per evaporazione

I veicoli con un motore alimentato a benzina sono dotati di un sistema di controllo delle emissioni per evaporazione (p. es. un filtro a carbone).

Emissioni di gas dal basamento

È richiesta la presenza di un dispositivo di riciclo dei gas del basamento.

OBD

a)

Il veicolo è munito di un sistema OBD.

b)

L’interfaccia OBD è in grado di comunicare con gli strumenti diagnostici generalmente utilizzati per le ispezioni tecniche periodiche.

2 bis

Regolamento (CE) n. 715/2007

Emissioni (EUR 5 e 6) veicoli commerciali leggeri/accesso alle informazioni

Emissioni di gas dallo scarico

a)

Va eseguita una prova di tipo I in conformità all’allegato III del regolamento (CE) n. 692/2008, utilizzando i fattori di deterioramento di cui all’allegato VII, punto 1.4, del regolamento (CE) n. 692/2008. I valori limite da applicare sono quelli specificati nell’allegato I, tabelle I e II, del regolamento (CE) n. 715/2007.

b)

Non è necessario che il veicolo abbia percorso 3 000 km, come richiesto nell’allegato 4, punto 3.1.1, del regolamento UN/ECE n. 83.

c)

Il carburante da utilizzare per la prova è il carburante di riferimento secondo quanto prescrive l’allegato IX del regolamento (CE) n. 692/2008.

d)

Il dinamometro è regolato conformemente ai requisiti tecnici dell’allegato 4, punto 3.2, del regolamento UN/ECE n. 83.

e)

La prova di cui al punto a) non va eseguita se può essere dimostrato che il veicolo è conforme a uno dei regolamenti della California di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 692/2008.

Emissioni per evaporazione

Per i motori alimentati a benzina, è richiesta la presenza di un sistema di controllo delle emissioni per evaporazione (p. es. un filtro a carbone).

Emissioni di gas dal basamento

È richiesta la presenza di un dispositivo di riciclo dei gas del basamento.

OBD

Il veicolo è munito di un sistema OBD.

L’interfaccia OBD è in grado di comunicare con gli strumenti diagnostici generalmente utilizzati per le ispezioni tecniche periodiche.

Opacità del fumo

a)

I veicoli muniti di motore diesel vanno sottoposti a una prova in conformità ai metodi di cui all’allegato IV, appendice 2, del regolamento (CE) n. 692/2008.

b)

Il valore corretto del coefficiente di assorbimento è indicato in modo ben visibile e in una posizione facilmente accessibile.

Emissioni di CO2 e consumo di carburante

a)

Va eseguita una prova in conformità all’allegato XII del regolamento (CE) n. 692/2008.

b)

Non è necessario che il veicolo abbia percorso 3 000 km, come richiesto nell’allegato IV, punto 3.1.1, del regolamento UN/ECE n. 83.

c)

Se il veicolo è conforme ai regolamenti della California di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 692/2008 e quindi non è richiesta una prova delle emissioni di gas dallo scarico, gli Stati membri calcolano le emissioni di CO2 e il consumo di carburante con le formule indicate nelle note esplicative (b) e (c).

Accesso alle informazioni

Le disposizioni riguardanti l’accesso alle informazioni non si applicano.

3

Direttiva 70/221/CEE

(Serbatoi di carburante/dispositivi di protezione posteriori)

Serbatoi di carburante

a)

I serbatoi di carburante sono conformi all’allegato I, parte 5, della direttiva 70/221/CEE, ad eccezione dei punti 5.1, 5.2 e 5.12. In particolare, essi sono conformi ai punti 5.9 e 5.9.1, ma non è richiesta una prova di sgocciolamento.

b)

I serbatoi di GPL o GNC sono omologati rispettivamente in conformità al regolamento n. 67, serie di modifiche 01, o in conformità al regolamento n. 110 UN/ECE (a).

Disposizioni specifiche per i serbatoi di carburante in materia plastica

Il richiedente fornisce una dichiarazione del costruttore attestante che il serbatoio di carburante del veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato], è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

il punto 6.3 della direttiva 70/221/CEE,

la norma FMVSS n. 301 (“Integrità del sistema di carburante”),

l’allegato 5 del regolamento UN/ECE n. 34.

Dispositivo di protezione posteriore

a)

La parte posteriore del veicolo è costruita conformemente all’allegato II, parte 5, della direttiva 70/221/CEE.

b)

A tal fine è sufficiente che siano soddisfatte le prescrizioni di cui al punto 5.2, secondo comma.

c)

Se, in applicazione di quanto precede, un dispositivo di protezione posteriore è montato successivamente, deve essere conforme all’allegato II, punti 5.3. e 5.4, di detta direttiva.

4

Direttiva 70/222/CEE

(Targa posteriore d’immatricolazione)

Lo spazio, l’inclinazione, gli angoli di visibilità e la posizione della targa d’immatricolazione sono conformi alla direttiva 70/222/CEE.

5

Direttiva 70/311/CEE

(Sterzo)

Sistemi meccanici

a)

Il meccanismo di sterzo è costruito in modo da autocentrarsi. Per verificare la conformità a tale disposizione, va eseguita una prova in conformità all’allegato I, punti 5.1.2 e 5.2.1, della direttiva 70/311/CEE.

b)

L’avaria del dispositivo di sterzo non deve causare la totale perdita di controllo del veicolo.

Sistema complesso di comando elettronico del veicolo (dispositivi “drive-by-wire”)

I sistemi complessi di comando elettronico sono permessi solo se conformi all’allegato 6 del regolamento UN/ECE n. 79.

6

Direttiva 70/387/CEE

(Serrature e cerniere delle porte)

a)

Le serrature e le cerniere delle porte sono conformi all’allegato I, punti 3.2.1, 3.3.2 e 3.4.1, della direttiva 70/387/CEE.

b)

Le prescrizioni di cui al punto 3.4.1 non si applicano se viene dimostrata la conformità al punto 6.1.5.4 del regolamento UN/ECE n. 11, rev. 1, modifica 2.

7

Direttiva 70/388/CEE

(Segnalatore acustico)

Componenti

Non è necessario che i segnalatori acustici siano omologati in conformità alla direttiva 70/388/CEE. Essi devono però emettere un suono continuativo, come richiesto all’allegato I, punto 1.1, di detta direttiva.

Installazione sul veicolo

a)

Va eseguita una prova in conformità all’allegato I, parte 2, della direttiva 70/388/CEE.

b)

Il livello massimo di pressione sonora è conforme alla parte 2, punto 2.1.4, di tale allegato.

8

Direttiva 2003/97/CE

(Dispositivi per la visione indiretta)

Componenti

a)

Il veicolo è munito dei retrovisori prescritti nell’allegato III, parte 2, della direttiva 2003/97/CE.

b)

Non è necessario che siano omologati in conformità a detta direttiva.

c)

I raggi di curvatura degli specchi non devono causare distorsioni notevoli dell’immagine. Il servizio tecnico può decidere di controllare i raggi di curvatura con il metodo descritto nell’allegato II, appendice 1, di detta direttiva. I raggi di curvatura non possono essere inferiori a quelli richiesti nell’allegato II, punto 3.4, di detta direttiva.

Installazione sul veicolo

Va effettuata una misurazione per garantire che i campi di visibilità siano conformi all’allegato III, parte 5, della direttiva 2003/97/CE o alla parte 5 della direttiva 71/127/CEE.

9

Direttiva 71/320/CEE

(Frenatura)

Disposizioni generali

a)

Il sistema di frenatura è conforme alle prescrizioni dell’allegato I, parte 2, della direttiva 71/320/CEE.

b)

I veicoli sono muniti di un sistema elettronico di frenatura antibloccaggio che agisce su tutte le ruote.

c)

Le prestazioni del sistema di frenatura sono conformi all’allegato II, parte 2, di detta direttiva.

d)

A tal fine vanno effettuate prove su strada, su un tracciato la cui superficie presenti una forte aderenza. La prova del freno di stazionamento va eseguita su una pendenza del 18 % (in salita e in discesa).

Vanno effettuate solo le prove sotto menzionate. In ogni caso, il veicolo è a pieno carico.

e)

La prova su strada di cui sopra al punto c) non va effettuata se il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo è conforme al regolamento UN/ECE n. 13-H, compreso il supplemento 5, o alla norma FMVSS n. 135.

Freno di servizio

a)

Va effettuata una prova di tipo “0”, come prescritto all’allegato II, punti 1.2.2 e 1.2.3, della direttiva 71/320/CEE.

b)

Inoltre, va effettuata una prova di tipo “I”, come prescritto all’allegato II, punto 1.3, di detta direttiva.

Freno di stazionamento

Va effettuata una prova in conformità all’allegato II, punto 2.1.3, di detta direttiva.

10

Direttiva 72/245/CEE

[Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)]

Componenti

a)

Non è necessario che le unità elettriche/elettroniche siano omologate in conformità alla direttiva 72/245/CEE.

b)

I dispositivi elettrici/elettronici montati successivamente devono però essere conformi a detta direttiva.

Perturbazioni elettromagnetiche

Il richiedente fornisce una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo è conforme alla direttiva 72/245/CEE o alle seguenti norme alternative:

perturbazione elettromagnetica a banda larga: CISPR 12 o SAE J551-2,

perturbazione elettromagnetica a banda stretta: CISPR 12 (fuori bordo) o 25 (a bordo) o SAE J551-4 e SAE J1113-41.

Prove dell’immunità

La prova dell’immunità non è applicata.

11

Direttiva 72/306/CEE

(Fumo dei motori diesel)

a)

Va eseguita una prova con i metodi descritti nell’allegato III e IV della direttiva 72/306/CEE.

I valori limite applicabili sono quelli menzionati nell’allegato V di detta direttiva.

b)

Il valore corretto del coefficiente di assorbimento di cui all’allegato I, parte 4, della direttiva 72/306/CEE è indicato in modo ben visibile in una posizione facilmente accessibile.

13

Direttiva 74/61/CEE

(Antifurto e immobilizzatore)

a)

Al fine di impedire un utilizzo non autorizzato, il veicolo è munito di un dispositivo di blocco, definito nell’allegato IV, punto 2.2, della direttiva 74/61/CEE.

b)

Se è installato un immobilizzatore, deve soddisfare i requisiti tecnici dell’allegato V, parte 3, di detta direttiva e i requisiti essenziali della parte 4, in particolare il punto 4.1.1.

14

Direttiva 74/297/CEE (f)

(Comportamento del dispositivo di guida in caso di urto)

a)

Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato], è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

la direttiva 74/297/CEE,

la norma FMVSS n. 203 (“Protezione del conducente contro gli urti con il dispositivo di guida”) e la norma FMVSS n. 204 (“Spostamento all’indietro del dispositivo di guida”),

l’articolo 11 del JSRRV.

b)

Su richiesta del richiedente può essere effettuata una prova in conformità all’allegato II della direttiva 74/297/CEE. La prova va eseguita da un servizio tecnico europeo notificato competente in materia. Un verbale dettagliato è rilasciato al richiedente.

15

Direttiva 74/408/CEE

(Resistenza dei sedili – Poggiatesta)

Sedili, ancoraggio e sistemi di regolazione

I sedili e relativi sistemi di regolazione sono conformi all’allegato IV della direttiva 74/408/CEE.

Poggiatesta

a)

I poggiatesta soddisfano i requisiti essenziali dell’allegato II, parte 3, della direttiva 74/408/CEE e quelle dell’appendice I, parte 5, di tale allegato.

b)

Vanno eseguite solo le prove descritte al punto 3.10 e nelle parti 5, 6 e 7 dell’allegato II di detta direttiva.

17

Direttiva 75/443/CEE

(Tachimetro e retromarcia)

Tachimetro

a)

Il quadrante è conforme all’allegato II, punti da 4.1 a 4.2.3, della direttiva 75/443/CEE.

b)

Se il servizio tecnico ha motivi validi per ritenere che il tachimetro non sia calibrato in modo sufficientemente accurato, può esigere che siano eseguite le prove indicate al punto 4.3.

Retromarcia

Il meccanismo di cambio comprende una retromarcia.

18

Direttiva 76/114/CEE

(Targhette regolamentari)

Numero di identificazione del veicolo

a)

Il veicolo è munito di un numero di identificazione comprendente un minimo di 8 e un massimo di 17 caratteri. Il numero di identificazione del veicolo comprendente 17 caratteri deve essere conforme alle norme ISO 3779:1983 e 3780:1983.

b)

Il numero di identificazione del veicolo è posto in una posizione ben visibile ed accessibile, in modo da evitare che sia cancellato o alterato.

c)

Se sul telaio o sulla carrozzeria non figura alcun numero di identificazione, uno Stato membro può esigere che venga applicato successivamente, in conformità alla sua legislazione nazionale. In tal caso, l’autorità competente di tale Stato membro controlla l’operazione.

Targhetta regolamentare

Il veicolo è munito di una targhetta di identificazione apposta dal costruttore del veicolo.

Dopo il rilascio dell’omologazione non può essere richiesta nessun’altra targhetta.

19

Direttiva 76/115/CEE

(Ancoraggi delle cinture di sicurezza)

Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato] è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

la direttiva 76/115/CEE,

la norma FMVSS n. 210 (“Ancoraggi delle cinture di sicurezza”),

l’articolo 22-3 del JSRRV.

20

Direttiva 76/756/CEE

(Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa)

a)

L’installazione dei dispositivi di illuminazione è conforme ai requisiti essenziali del regolamento UN/ECE n. 48, serie di modifiche 03, eccetto quelli degli allegati 5 e 6 di tale regolamento.

b)

Non sono permesse esenzioni per quanto riguarda il numero, le caratteristiche essenziali di progettazione, i collegamenti elettrici e il colore della luce emessa o riflessa dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, di cui alle voci 21-26 e 28-30.

c)

I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa montati successivamente in conformità a quanto precede, devono essere contrassegnati dal marchio di omologazione “CE”.

d)

Le luci dotate di una sorgente luminosa a scarica in gas sono permesse solo se in combinazione con l’installazione di un dispositivo tergifari e di un dispositivo automatico di regolazione dei fari, se del caso.

e)

I proiettori anabbaglianti dei fari sono adattati al senso di marcia della circolazione stradale vigente nel paese in cui il veicolo è omologato.

21

Direttiva 76/757/CEE

(Catadiottri)

Se necessario, due catadiottri supplementari contrassegnati con il marchio di omologazione “CE” sono aggiunti sul lato posteriore, in una posizione conforme al regolamento UN/ECE n. 48.

22

Direttiva 76/758/CEE

(Luci di ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori, luci di arresto, luci di posizione laterali e di marcia diurna)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci.

23

Direttiva 76/759/CEE

(Indicatori di direzione)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci.

24

Direttiva 76/760/CEE

(Dispositivi di illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore)

Le prescrizioni di tale direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci.

25

Direttiva 76/761/CEE

[Fari (lampadine comprese)]

a)

Va verificata la conformità dell’illuminazione prodotta dal fascio di luce anabbagliante dei fari montati sul veicolo alle disposizioni della parte 6 del regolamento UN/ECE n. 112 relativo ai fari che emettono un fascio di luce asimmetrico. A tal fine, può essere fatto riferimento alle tolleranze indicate nell’allegato 5 di detto regolamento.

b)

La stessa decisione si applica mutatis mutandis al fascio di luce anabbagliante dei fari, di cui al regolamento UN/ECE n. 98 o 123.

26

Direttiva 76/762/CEE

(Proiettori fendinebbia anteriori)

Le disposizioni di detta direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci, se il veicolo ne è dotato.

27

Direttiva 77/389/CEE

(Dispositivi di rimorchio)

Le prescrizioni di detta direttiva non sono applicate.

28

Direttiva 77/538/CEE

(Proiettori fendinebbia posteriori)

Le disposizioni di detta direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci.

29

Direttiva 77/539/CEE

(Proiettori di retromarcia)

Le disposizioni di detta direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci, se il veicolo ne è dotato.

30

Direttiva 77/540/CEE

(Luci di stazionamento)

Le disposizioni di detta direttiva non sono applicate. Il servizio tecnico verifica però il corretto funzionamento delle luci, se il veicolo ne è dotato.

31

Direttiva 77/541/CEE

(Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta)

Componenti

a)

Non è necessario che le cinture di sicurezza siano omologate in conformità alla direttiva 77/541/CEE.

b)

Ciascuna cintura di sicurezza è tuttavia provvista di una placchetta di identificazione.

c)

Le indicazioni figuranti sulla placchetta devono essere conformi alla decisione relativa all’ancoraggio delle cinture di sicurezza (cfr. voce 19).

Prescrizioni relative all’installazione

a)

Il veicolo è munito di cinture di sicurezza conformi alle prescrizioni dell’allegato XV della direttiva 77/541/CEE.

b)

Se le cinture di sicurezza sono montate successivamente, in conformità al punto a) sopraindicato, devono essere di un tipo omologato conforme alla direttiva 77/541/CEE o al regolamento UN/ECE n. 16.

33

Direttiva 78/316/CEE

(Identificazione di comandi, spie ed indicatori)

a)

I simboli, compreso il colore delle loro spie corrispondenti, la cui presenza è obbligatoria a norma dell’allegato II della direttiva 78/316/CEE, sono conformi a detta direttiva.

b)

In caso contrario, il servizio tecnico verifica se i simboli, le spie e gli indicatori installati sul veicolo forniscono al conducente informazioni comprensibili sul funzionamento dei comandi in questione.

34

Direttiva 78/317/CEE

Sbrinamento/disappannamento

Il veicolo è munito di adeguati dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza.

35

Direttiva 78/318/CEE

Lavacristalli/tergicristalli

Il veicolo è munito di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.

36

Direttiva 2001/56/CE

(Sistemi di riscaldamento)

a)

L’abitacolo è dotato di un sistema di riscaldamento.

b)

I dispositivi di riscaldamento a combustione e la loro installazione sono conformi all’allegato VII della direttiva 2001/56/CE. Inoltre, i dispositivi di riscaldamento a combustione a GPL e i sistemi di riscaldamento a GPL sono conformi alle prescrizioni dell’allegato VIII di detta direttiva.

c)

I sistemi di riscaldamento supplementari montati successivamente devono essere conformi alle prescrizioni figuranti in detta direttiva.

39

Direttiva 80/1268/CEE

(Emissioni di CO2/consumo di carburante)

a)

Va eseguita una prova in conformità all’allegato I, parte 5, della direttiva 80/1268/CEE.

b)

Le prescrizioni di cui al punto 5.1.1 di detto allegato non si applicano.

c)

Se non viene eseguita alcuna prova relativa alle emissioni di gas dallo scarico, in applicazione delle disposizioni figuranti alla voce 2, le emissioni di CO2 e il consumo di carburante sono calcolati con la formula indicata nelle note esplicative (b) e (c).

40

Direttiva 80/1269/CEE

(Potenza del motore)

a)

Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore che indichi la potenza massima del motore in kW nonché il numero corrispondente di giri per minuto.

b)

In alternativa, può essere fatto riferimento a una curva della potenza del motore che fornisca le stesse informazioni.

41

Direttiva 2005/55/CE

[Emissioni (EUR 4 e 5) di veicoli commerciali pesanti — OBD — Opacità del fumo]

Emissioni di gas dallo scarico

a)

Va eseguita una prova in conformità all’allegato I, punto 6.2, della direttiva 2005/55/CE, utilizzando i fattori di deterioramento di cui all’allegato II, punto 3.6, della direttiva 2005/78/CE.

b)

I valori limite sono quelli stabiliti nell’allegato I, tabelle 1 o 2, della direttiva 2005/55/CE.

OBD

a)

Il veicolo è munito di un sistema OBD.

b)

L’interfaccia OBD è in grado di comunicare con gli strumenti diagnostici generalmente utilizzati per le ispezioni tecniche periodiche.

Opacità del fumo

a)

I veicoli muniti di motore diesel sono sottoposti a una prova con i metodi indicati all’allegato VI della direttiva 2005/55/CE.

b)

Il valore corretto del coefficiente di assorbimento è indicato in modo ben visibile e in una posizione facilmente accessibile.

45

Direttiva 92/22/CEE

(Vetri di sicurezza)

Componenti

a)

I vetri sono costituiti da vetro di sicurezza temperato o stratificato.

b)

Il montaggio di vetri di plastica è permesso solo nei posti situati dietro il montante “B”.

c)

Non è necessario che i vetri siano omologati conformemente alla direttiva 92/22/CEE.

Installazione

a)

Si applicano le prescrizioni in materia di installazione di cui all’allegato 21 del regolamento UN/ECE n. 43.

b)

Sul parabrezza e sui vetri situati di fronte al montante “B” non sono permesse pellicole colorate che possano ridurre la trasmissione regolare della luce al di sotto del minimo richiesto.

46

Direttiva 92/23/CEE

(Pneumatici)

Componenti

I pneumatici recano un marchio di omologazione “CE” e il simbolo “s” (suono).

Installazione

a)

Le dimensioni, l’indice di capacità di carico e la categoria di velocità dei pneumatici sono conformi alle prescrizioni dell’allegato IV della direttiva 92/23/CEE.

b)

Il simbolo della categoria di velocità del pneumatico è compatibile con la velocità massima di progetto del veicolo.

c)

La presenza di un limitatore di velocità non esenta dall’applicazione di questa prescrizione.

d)

Per l’applicazione delle disposizioni indicate sopra al punto b), la velocità massima del veicolo è dichiarata dal costruttore del veicolo. Il servizio tecnico può però valutare la velocità massima di progetto del veicolo utilizzato la potenza massima del motore, il numero massimo di giri per minuto e i dati concernenti la catena cinematica.

48

Direttiva 97/27/CE

(Masse e dimensioni)

a)

Vanno soddisfatti i requisiti essenziali di cui all’allegato I della direttiva 97/27/CE.

Tuttavia, le prescrizioni di cui ai punti 7.8.3, 7.9 e 7.10 di detto allegato non si applicano.

b)

Per l’applicazione delle disposizioni indicate sopra al punto a), le masse da considerare sono:

la massa in ordine di marcia definita nell’allegato I, punto 2.6, della direttiva 2007/46/CE, misurata dal servizio tecnico, e

la massa massima a pieno carico dichiarata dal costruttore o indicata sulla targhetta del costruttore, su etichette adesive o nelle informazioni contenute nel manuale del conducente. Queste masse vanno considerate masse massime a pieno carico tecnicamente ammissibili.

c)

Non sono ammesse modifiche tecniche effettuate dal richiedente — come la sostituzione dei pneumatici con pneumatici aventi un indice minore di capacità di carico — al fine di diminuire la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile del veicolo a 3,5 tonnellate o meno, in modo che il veicolo ottenere un’omologazione individuale.

d)

Non sono permesse esenzioni per quanto riguarda le dimensioni massime ammissibili.

49

Direttiva 92/114/CEE

(Sporgenze esterne delle cabine)

a)

In conformità all’allegato I, parte 6, della direttiva 92/114/CEE, vanno soddisfatti i requisiti generali di cui all’allegato I, parte 5, della direttiva 74/483/CEE.

b)

Se il servizio tecnico lo ritiene necessario, vanno soddisfatte le prescrizioni di cui ai punti 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.11 dell’allegato I della direttiva 74/483/CEE.

50

Direttiva 94/20/CE

(Dispositivi di aggancio)

Entità tecniche separate

a)

Non è necessario che i dispositivi di aggancio d’origine destinati a trainare un rimorchio la cui massa massima non è superiore a 1 500 kg siano omologati in conformità alla direttiva 94/20/CE.

b)

Un dispositivo di aggancio è considerato d’origine se è descritto nel manuale del conducente o in un documento informativo equivalente fornito all’acquirente dal costruttore del veicolo.

c)

Se l’aggancio è omologato con il veicolo, il certificato di omologazione contiene una dicitura in cui è precisato che spetta al proprietario verificare la compatibilità con il dispositivo di aggancio montato sul rimorchio.

d)

I dispositivi di aggancio diversi da quelli indicati sopra al punto a) e quelli montati successivamente sono omologati in conformità alla direttiva 94/20/CE.

Installazione sul veicolo

Il servizio tecnico verifica che l’installazione dei dispositivi di aggancio sia conforme all’allegato VII della direttiva 94/20/CE.

54

Direttiva 96/27/CE

(Urto laterale)

a)

Il richiedente presenta una dichiarazione del costruttore attestante che il veicolo in questione [il cui numero VIN deve essere specificato] è conforme ad almeno una delle seguenti disposizioni:

la direttiva 96/27/CE,

la norma FMVSS n. 214 (“Protezione contro gli urti laterali”),

l’articolo 18 del JSRRV.

b)

Su richiesta del richiedente può essere effettuata una prova su un veicolo di serie in conformità all’allegato II, parte 3, della direttiva 96/27/CE.

c)

La prova va eseguita da un servizio tecnico europeo notificato competente in materia. Un verbale dettagliato è rilasciato al richiedente.

56

Direttiva 98/91/CE

(Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose)

I veicoli destinati al trasporto di merci pericolose devono essere conformi alla direttiva 94/55/CE.

58

Regolamento (CE) n. 78/2009

(Protezione dei pedoni)

Dispositivo di assistenza alla frenata

I veicoli sono muniti di un sistema elettronico di frenatura antibloccaggio che agisce su tutte le ruote.

Protezione dei pedoni

Ai veicoli di massa massima non superiore a 2 500 kg e ai veicoli di massa massima superiore ai 2 500 kg le prescrizioni di tale regolamento non si applicano rispettivamente fino al 24 febbraio 2018 e fino al 24 agosto 2019.

Sistemi di protezione frontale

Tuttavia, i sistemi di protezione frontale installati sul veicolo vanno omologati in conformità al regolamento (CE) n. 78/2009 e la loro installazione è conforme ai requisiti essenziali figuranti nell’allegato I, sezione 6, di tale regolamento.

59

Direttiva 2005/64/CE

(Riciclabilità)

Le prescrizioni di detta direttiva non si applicano.

61

Direttiva 2006/40/CE

(Impianti di condizionamento d’aria)

Le prescrizioni di detta direttiva si applicano.

2.

L’allegato VI è così modificato:

a)

la prima frase del titolo del modello B è sostituita dalla seguente:

«MODELLO B

(da utilizzare per l’omologazione di un veicolo per quanto riguarda un sistema)»

b)

è aggiunto il modello D:

«MODELLO D

(da utilizzare per l’omologazione individuale armonizzata di un veicolo a norma dell’articolo 24)

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE INDIVIDUALE DEL VEICOLO

Image

Nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail dell’autorità preposta all’omologazione individuale

Comunicazione relativa all’omologazione individuale del veicolo a norma dell’articolo 24 della direttiva 2007/46/CE

Sezione 1

Il sottoscritto [… nome e funzione] certifica che il veicolo:

0.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore):…

Tipo:

Variante:

Versione:

0.2.1.   Nome commerciale: …

0.4.   Categoria del veicolo (2): …

0.5.   Nome e indirizzo del costruttore: …

0.6.   Collocazione e metodo di applicazione delle targhe regolamentari: …

Collocazione del numero di identificazione del veicolo: …

0.9.   Nome e indirizzo dell’eventuale rappresentante del costruttore:

0.10.   Numero di identificazione del veicolo:

presentato per l’omologazione il

[……data della domanda]

da

[…… nome e indirizzo del richiedente]

è omologato a norma dell’articolo 24 della direttiva 2007/46/CE. In fede di che, è stato assegnato un seguente numero di omologazione: …

Il veicolo è conforme all’allegato IV, appendice 2, della direttiva 2007/46/CE e può essere immatricolato definitivamente, senza ulteriori omologazioni, negli Stati membri con circolazione a destra/sinistra (3) che utilizzano le unità metriche/britanniche (3) per il tachimetro.

(Luogo) (Data)

(Firma) (4)

(Timbro dell’autorità di omologazione)

[…]

[…]

[…]

Allegati

Due fotografie (5) del veicolo (risoluzione minima 640x480 pixel, ~7x10 cm)

Sezione 2

Caratteristiche costruttive generali del veicolo

1.   Numero di assi: …edi ruote: …

1.1.   Numero e posizione degli assi a ruote gemellate: …

3.   Assi motori (numero, posizione, interconnessione): …

Principali dimensioni

4.   Interasse (6): … mm

4.1.   Distanza tra assi: 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm

5.   Lunghezza: … mm

6.   Larghezza: … mm

7.   Altezza: … mm

Masse

13.   Massa del veicolo in ordine di marcia: … kg (7)

16.   Masse massime tecnicamente ammissibili

16.1.   Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile: … kg

16.2.   Massa tecnicamente ammissibile su ogni asse: 1. … kg 2. … kg 3. … kg

16.4.   Massa massima tecnicamente ammissibile della combinazione: … kg

18.   Massa trainabile massima tecnicamente ammissibile in caso di:

18.1.   Rimorchio a timone: …kg

18.2.   Semirimorchio: …kg

18.3.   Rimorchio ad asse centrale: … kg

18.4.   Rimorchio non frenato: …kg

19.   Massa massima verticale statica tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio: …

Propulsione

20.   Costruttore del motore: …

21.   Codice del motore indicato sul motore: …

22.   Principio di funzionamento: …

23.   Esclusivamente elettrico: sì/no (8)

23.1.   Veicolo ibrido [elettrico]: sì/no (8)

24.   Numero e disposizione dei cilindri: …

25.   Cilindrata: …cm3

26.   Carburante: diesel/benzina/GPL/GN – biometano/etanolo/biodiesel/idrogeno (8)

26.1.   Monocarburante/bicarburante/policarburante (8)

27.   Potenza massima netta (9): … kW a … giri/min-1 o potenza nominale continua massima (motore elettrico) … kW (8)

Velocità massima

29.   Velocità massima: … km/h

Assi e sospensione

30.   Carreggiata dell’asse/degli assi: 1. … mm 2. … mm 3. … mm

35.   Insieme pneumatico-ruota: …

Carrozzeria

38.   Codice per la carrozzeria (10): …

40.   Colore del veicolo (11): …

41.   Numero e configurazione delle porte: …

42.   Numero di posti a sedere (incluso quello del conducente) (12): …

42.1.   Sedili destinati a essere utilizzati solo quando il veicolo è fermo: …

42.3.   Numero di posti accessibili agli utenti con sedia a rotelle: …

Dispositivo di aggancio

44.   Numero o marchio di omologazione del dispositivo di aggancio (se installato): …

Prestazioni ambientali

46.   Livello sonoro

con veicolo fermo: … dB(A) a regime: … min-1

con veicolo in marcia: … dB(A)

47.   Livello delle emissioni di gas di scarico (13): euro …

Altre legislazioni: …

49.   Emissioni di CO2/consumo di carburante/consumo di energia elettrica (14):

1.

tutti i motopropulsori eccetto i veicoli esclusivamente elettrici

 

Emissioni di CO2

Consumo di carburante

Misto:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Ponderato, misto

… g/km

… l/100 km

2.

Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli elettrici ibridi a ricarica esterna (OVC)

Consumo di energia elettrica [ponderato, misto (8)] …Wh/km

52.   Osservazioni

53.   Informazioni aggiuntive [chilometraggio (15), …]

Note esplicative relative all’allegato VI modello D


(1)  In assenza di un documento di immatricolazione, l’autorità competente può fare riferimento alla prova documentale disponibile della data di fabbricazione o alla prova documentale del primo acquisto.»

(2)  Come indicato nell’allegato II, parte A.

(3)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(4)  O una rappresentazione visiva di una “firma elettronica avanzata” in conformità alla direttiva 1999/93/CE, compresi i dati per la verifica.

(5)  Una di ¾ anteriore e una di ¾ posteriore

(6)  Questa voce va compilata solo se il veicolo ha due assi.

(7)  Questa massa è la massa effettiva del veicolo nelle condizioni indicate all’allegato I, punto 2.6.

(8)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(9)  Per i veicoli elettrici ibridi, indicare la potenza di entrambi i motori.

(10)  Utilizzare i codici descritti nell’allegato II, parte C.

(11)  Indicare solo il colore o i colori di base: bianco, giallo, arancione, rosso, viola, blu, verde, grigio, marrone o nero.

(12)  Esclusi i sedili destinati a essere utilizzati solo quando il veicolo è fermo e il numero di posti per sedie a rotelle.

(13)  Aggiungere il numero della norma euro e, se del caso, il carattere corrispondente alle disposizioni utilizzate per l’omologazione.

(14)  Ripetere per i vari carburanti che possono essere utilizzati.»

(15)  Non obbligatorio.


Top