32011L0087


Titolo e riferimento

Direttiva 2011/87/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 , che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l’applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione Testo rilevante ai fini del SEE

 GU L 301 del 18.11.2011, pagg. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 BG  CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV

Testo

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Direttiva 2011/87/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 16 novembre 2011

che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l’applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2],

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali [3], disciplina le emissioni allo scarico dei motori installati nei trattori agricoli o forestali, ai fini di una maggiore tutela della salute umana e dell’ambiente. La direttiva 2000/25/CE disponeva che i limiti di emissione applicabili nel 2010 all’omologazione della maggior parte dei motori ad accensione spontanea, descritti come fase III A, dovessero essere sostituiti con i limiti più severi di cui alla fase III B, con decorrenza progressiva dal 1o gennaio 2010 con riguardo all’omologazione e dal 1o gennaio 2011 con riguardo all’immissione sul mercato di tali motori. La fase IV, che stabilisce limiti di emissione più severi rispetto alla fase III B, entrerà in vigore progressivamente a decorrere dal 1o gennaio 2013 per quanto riguarda l’omologazione di tali motori e a decorrere dal 1o gennaio 2014 per quanto riguarda l’immissione sul mercato.

(2) L’articolo 2, lettera b), della direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali [4], stabilisce che la Commissione debba prendere in considerazione la tecnologia disponibile compresi i relativi costi e benefici, in vista di confermare i valori limite delle fasi III B e IV, e valuti l’eventuale esigenza di ulteriori flessibilità, esenzioni o proroghe delle date di applicazione per taluni tipi di macchine o motori, tenendo altresì conto dei motori montati su macchine mobili non stradali e utilizzati per applicazioni stagionali. L’articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2000/25/CE introduce inoltre una clausola di riesame per tener conto delle specificità dei trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2.

(3) La direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [5] è stata oggetto di numerosi studi tecnici. In conseguenza di tali studi tecnici, effettuati nel corso degli anni 2007, 2009 e 2010 e confermati dalla valutazione d’impatto effettuata dalla Commissione, è stata accertata l’impossibilità tecnica per trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2 di rispettare i requisiti delle fasi III B e IV entro le date previste da tale direttiva.

(4) Al fine di impedire alla legislazione dell’Unione di prescrivere requisiti tecnici che non possono ancora essere soddisfatti e per impedire una situazione in cui trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2 non possano più essere omologati ed essere immessi sul mercato o posti in circolazione, è necessario introdurre un periodo di transizione di tre anni, nel corso del quale trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2 possano ancora essere omologati ed essere immessi sul mercato o posti in circolazione.

(5) La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in relazione ai progressi compiuti nello sviluppo di soluzioni tecniche per una tecnologia conforme alla fase IV.

(6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2000/25/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 2000/25/CE

All’articolo 4 della direttiva 2000/25/CE è aggiunto il seguente paragrafo:

"9. In via di deroga, le date stabilite al paragrafo 2, lettere d) ed e), e al paragrafo 3, per i trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2, quali definite, rispettivamente, al capitolo A, punto A.1, secondo trattino, al capitolo B, appendice 1, parte I, punto 1.1 e al capitolo A, punto A.2, dell’allegato II della direttiva 2003/37/CE, ed equipaggiati con motori appartenenti alle categorie da L a R, sono posticipate di tre anni. Fino a tali date, si continuano ad applicare i requisiti della fase III A di cui alla presente direttiva."

Articolo 2

Disponibilità delle tecnologie compatibili

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione esamina quali siano le tecnologie disponibili in grado di soddisfare i requisiti della fase IV e che siano compatibili con le esigenze delle categorie T2, T4.1 e C2 e, se opportuno, presenta proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 3

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 9 dicembre 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. Buzek

Per il Consiglio

Il presidente

W. Szczuka

[1] GU C 132 del 3.5.2011, pag. 53.

[2] Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’ 8 novembre 2011.

[3] GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1.

[4] GU L 146 del 30.4.2004, pag. 1.

[5] GU L 29 del 27.2.1998, pag. 1.

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