EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0251

2011/251/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 aprile 2011 , che modifica la decisione 2009/766/CE relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità [notificata con il numero C(2011) 2633] Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 106, 27.4.2011, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 039 P. 291 - 292

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/02/2022; abrog. impl. da 32022D0173 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/251/oj

27.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/9


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2011

che modifica la decisione 2009/766/CE relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità

[notificata con il numero C(2011) 2633]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/251/UE)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/766/CE della Commissione (2), mira ad armonizzare le condizioni tecniche di disponibilità e di efficacia d’uso della banda 900 MHz, a norma della direttiva 87/372/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, sulle bande di frequenza da assegnare per l’introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità (3), e della banda 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche.

(2)

Gli Stati membri hanno regolarmente riesaminato l’efficacia d’uso delle bande 900 MHz e 1 800 MHz al fine di includere tecnologie aggiuntive, garantendo nel contempo la compatibilità tecnica con i sistemi GSM e UMTS a norma della definizione di cui alla direttiva 87/372/CEE, per mezzo di misure adeguate.

(3)

Il 15 giugno 2009 la Commissione ha affidato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (di seguito «CEPT»), ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il mandato di definire le condizioni tecniche per l’inclusione della tecnologia LTE ed eventualmente di altre tecnologie nelle bande 900 MHz e 1 800 MHz.

(4)

La risposta della CEPT a tale mandato è riportata nelle relazioni CEPT 40 e 41. Tali relazioni concludono che i sistemi LTE (Long Term Evolution) e WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) possono essere introdotti nelle bande 900 MHz e 1 800 MHz utilizzando valori adeguati per separare fra loro i canali delle rispettive portanti.

(5)

Per quanto riguarda la coesistenza fra UMTS, LTE e WiMAX e i sistemi aeronautici funzionanti al di sopra di 960 MHz, le relazioni CEPT 41 e 42 contengono informazioni e raccomandazioni su come attenuare le interferenze.

(6)

Occorre applicare nell’Unione europea i risultati dei lavori svolti in seguito al mandato affidato alla CEPT, cui gli Stati membri devono dare tempestiva attuazione in considerazione della crescente domanda del mercato per l’introduzione dei sistemi LTE e WiMAX nelle bande citate. Inoltre, è opportuno che gli Stati membri si accertino che i sistemi UMTS, LTE e WiMAX offrano una protezione adeguata ai sistemi esistenti nelle bande di frequenze adiacenti.

(7)

Le norme armonizzate EN 301908-21 ed EN 301908-22 sono in corso di elaborazione definitiva da parte dell’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) ai fini della presunzione di conformità all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (4).

(8)

L’allegato della decisione 2009/766/CE va quindi modificato di conseguenza.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2009/766/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2011.

Per la Commissione

Neelie KROES

Vicepresidente


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  GU L 274 del 20.10.2009, pag. 32.

(3)  GU L 196 del 17.7.1987, pag. 85.

(4)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.


ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCO DEI SISTEMI TERRESTRI DI CUI ALL’ARTICOLO 3 E ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

I parametri tecnici che seguono si applicano come una delle condizioni indispensabili per assicurare la coesistenza, in mancanza di accordi bilaterali o multilaterali, tra reti vicine, ferma restando la possibilità di adottare parametri tecnici meno vincolanti eventualmente concordati tra gli operatori di tali reti.

Sistemi

Parametri tecnici

Scadenze di attuazione

UMTS conformi alle norme UMTS pubblicate dall’ETSI, in particolare EN 301908-1, EN 301908-2, EN 301908-3 e EN 301908-11

1.

Le portanti di due reti UMTS adiacenti devono essere spaziate di 5 MHz o più.

2.

Le portanti di una rete UMTS e di una rete GSM adiacenti devono essere spaziate di 2,8 MHz o più.

9 maggio 2010

LTE conformi alle norme LTE pubblicate dall’ETSI, in particolare EN 301908-1, EN 301908-13, EN 301908-14 e EN 301908-11

1.

Le frequenze del bordo di un canale LTE e del bordo di un canale di portante GSM, rispettivamente di una rete LTE e di una rete GSM adiacenti, devono essere spaziate di 200 kHz o più.

2.

Non occorre spaziare le frequenze del bordo di un canale LTE e del bordo di un canale di portante UMTS, rispettivamente di una rete LTE e di una rete UMTS adiacenti.

3.

Non occorre spaziare le frequenze dei bordi di canali LTE di due reti LTE adiacenti.

31 dicembre 2011

WiMAX conformi alle norme WiMAX pubblicate dall’ETSI, in particolare EN 301908-1, EN 301908-21 e EN 301908-22

1.

Le frequenze del bordo di un canale WiMAX e del bordo di un canale di portante GSM, rispettivamente di una rete WiMAX e di una rete GSM adiacenti, devono essere spaziate di 200 kHz o più.

2.

Non occorre spaziare le frequenze del bordo di un canale WiMAX e del bordo di un canale di portante UMTS, rispettivamente di una rete WiMAX e di una rete UMTS adiacenti.

3.

Non occorre spaziare le frequenze dei bordi di canali WiMAX di due reti WiMAX adiacenti.

31 dicembre 2011»


Top