32010R1226


Titolo e riferimento

Regolamento (UE) n. 1226/2010 della Commissione, del 20 dicembre 2010 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

 GU L 336 del 21.12.2010, pagg. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 BG  CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV

Testo

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
html html html html html html html html html   html html html html html html html html html html html html html
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf   pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff tiff

Date

Classificazione

Altre informazioni

Relazioni tra i documenti

Testo

Doppia visualizzazione: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Regolamento (UE) n. 1226/2010 della Commissione

del 20 dicembre 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti [1], in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 sono elencate le autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche con riguardo all'attuazione del regolamento stesso.

(2) A seguito di una richiesta presentata dall’Estonia, occorre modificare le informazioni relative alle autorità competenti di questo paese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel Barroso

[1] GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.

--------------------------------------------------

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 è modificato come segue:

le informazioni contenute nella sezione Estonia sono sostituite da quanto segue:

"ESTONIA

Eesti Välisministeerium

Rahvusvaheliste organisatsioonide ja julgeolekupoliitika osakond

Relvastus- ja strateegilise kauba kontrolli büroo

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Eesti

Tel: +372 637 7200

Faks: +372 637 7288

E-post: stratkom@mfa.ee".

--------------------------------------------------

In alto

Gestito dall'Ufficio delle pubblicazioni