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Document 32010R1090

Regolamento (UE) n. 1090/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , che modifica la direttiva 2009/42/CE concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 325, 9.12.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1090/oj

9.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1090/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2010

che modifica la direttiva 2009/42/CE concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il secondo paragrafo dell’allegato VIII della direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce che le condizioni di raccolta dell’insieme di dati B1 (dati relativi ai «trasporti marittimi nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico, merci e relazione») debbano essere decise dal Consiglio su proposta della Commissione, tenuto conto dei risultati dello studio pilota condotto durante un periodo transitorio di tre anni a norma dell’articolo 10 della direttiva 95/64/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (3).

(2)

La relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’esperienza acquisita durante il lavoro svolto a norma della direttiva 95/64/CE (in prosieguo la «relazione della Commissione») concludeva che la rilevazione di informazioni dettagliate appariva fattibile e realizzabile ad un costo ragionevole per i carichi alla rinfusa e alla semi-rinfusa. Tuttavia, le difficoltà maggiori risiedevano nella compilazione di tali dati per i container e il traffico ro-ro. Secondo la relazione era opportuno valutare la possibilità di estendere l’ambito di applicazione della direttiva 95/64/CE ad altre informazioni elencate all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva, soltanto dopo avere acquisito maggiore esperienza con la rilevazione delle attuali variabili e una volta consolidato l’attuale sistema. Quanto alla rilevazione di informazioni sulle merci era opportuno prendere in considerazione le possibili revisioni della classificazione NST/R (Nomenclatura uniforme delle merci per le statistiche dei trasporti/versione riveduta, 1967).

(3)

L’attuale sistema di rilevazione è ben rodato, così come l’applicazione delle modifiche introdotte dalla decisione 2005/366/CE della Commissione, del 4 marzo 2005, relativa all’applicazione della direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare e alla modifica dei relativi allegati (4), e l’estensione geografica del sistema a seguito degli allargamenti dell’Unione del 2004 e del 2007.

(4)

Molti degli Stati membri che trasmettono i dati alla Commissione (Eurostat) nell’ambito di applicazione della direttiva 95/64/CE hanno regolarmente fornito su base volontaria alla Commissione (Eurostat) l’insieme di dati B1 conformemente alla classificazione NST/R.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1304/2007 della Commissione, del 7 novembre 2007, con riguardo alla determinazione della NST 2007 come l’unica nomenclatura delle merci trasportate in taluni modi di trasporto (5), ha introdotto la NST 2007 (Nomenclatura uniforme delle merci per le statistiche dei trasporti, 2007) quale classificazione unica per le merci trasportate via mare, su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne. Tale classificazione è applicabile a iniziare dall’anno di riferimento 2008, con riguardo ai dati del 2008. I principali problemi in sede di compilazione dei dati per tipo di merci secondo la classificazione NST/R, come indicato nella relazione della Commissione, sono stati risolti con l’introduzione della NST 2007. Pertanto, nella maggior parte dei casi la rilevazione dell’insieme di dati B1 non comporterà oneri aggiuntivi per i rispondenti.

(6)

A norma del regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (6), del regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (7), e del regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (8), la rilevazione dei dati per tipo di merci è obbligatoria per le statistiche europee dei trasporti su strada, per ferrovia e per vie d’acqua interne, mentre è volontaria per i trasporti marittimi. È opportuno che le statistiche europee riguardanti tutti i modi di trasporto siano elaborate conformemente a concetti e a norme comuni, nell’intento di ottenere la massima comparabilità possibile tra i diversi modi di trasporto.

(7)

L’introduzione nel 2011 dell’obbligo di fornire alla Commissione (Eurostat) l’insieme di dati B1 lascia agli Stati membri margini di tempo sufficienti per sottoporre una compilazione volontaria di dati ai necessari test e per apportarvi gli adeguamenti eventualmente necessari.

(8)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in relazione a determinate modalità di attuazione della direttiva 2009/42/CE. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2009/42/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2009/42/CE è così modificata:

1)

all’articolo 3, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione può adottare tali misure mediante atti delegati, a norma dell’articolo 10 bis e alle condizioni di cui agli articoli 10 ter e 10 quater.»;

2)

all’articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione può adottare tali misure mediante atti delegati, a norma dell’articolo 10 bis e alle condizioni di cui agli articoli 10 ter e 10 quater.»;

3)

all’articolo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione può adottare tali misure mediante atti delegati, a norma dell’articolo 10 bis e alle condizioni di cui agli articoli 10 ter e 10 quater.»;

4)

all’articolo 10, il paragrafo 3 è soppresso;

5)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 10 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, terzo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 29 dicembre 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’articolo 10 ter.

2.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 10 ter e 10 quater.

Articolo 10 ter

Revoca della delega

1.   La delega di poteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, terzo comma, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2.   L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

3.   La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 10 quater

Obiezioni agli atti delegati

1.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi.

2.   Se allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, quest’ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo.

L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima dello scadere di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.   Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all’atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, quest’ultimo non entra in vigore. A norma dell’articolo 296 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.»;

6)

all’allegato VIII il secondo paragrafo è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il primo anno di riferimento per l’applicazione del presente regolamento è il 2011, con riguardo ai dati del 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 24 novembre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 19 ottobre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 novembre 2010.

(2)  GU L 141 del 6.6.2009, pag. 29.

(3)  GU L 320 del 30.12.1995, pag. 25. La direttiva 95/64/CE è stata abrogata dalla direttiva 2009/42/CE.

(4)  GU L 123 del 17.5.2005, pag. 1.

(5)  GU L 290 dell’8.11.2007, pag. 14.

(6)  GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1.

(7)  GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1.

(8)  GU L 264 del 25.9.2006, pag. 1.


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