32010R0838


Titolo e riferimento

Regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010 , che adotta orientamenti relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e ad un'impostazione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione Testo rilevante ai fini del SEE

 GU L 250 del 24.9.2010, pagg. 5–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 BG  CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV

Testo

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione

del 23 settembre 2010

che adotta orientamenti relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e ad un'impostazione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 [1], in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 774/2010 della Commissione, del 2 settembre 2010, che istituisce gli orientamenti relativi alla compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e ad un'impostazione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione [2] istituisce un meccanismo di compensazione dei gestori del sistema di trasmissione per i costi relativi al vettoriamento di flussi di energia elettrica e ad un'impostazione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione. Il regolamento suddetto scadrà il 2 marzo 2011.

(2) Per garantire la continuità dell'applicazione del meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione devono essere adottati nuovi orientamenti specificati nell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 714/2009 che riflettano il quadro istituzionale stabilito dallo stesso regolamento. In particolare, l'agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (in prosieguo: l'agenzia), istituita con il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio [3], che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia è responsabile del controllo dell'applicazione del meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione.

(3) È necessario che degli orientamenti vincolanti che istituiscono un meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione costituiscano una base stabile per il funzionamento del suddetto meccanismo e prevedano una equa compensazione ai gestori per quanto riguarda i costi di vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica.

(4) I gestori del sistema di trasmissione di paesi terzi o di territori che hanno concluso accordi con l'Unione tramite i quali sono state adottate e vengono applicate le normative dell'UE nel settore dell'energia elettrica devono essere autorizzati a partecipare al meccanismo di compensazione tra sistemi di trasmissione sulla stessa base dei gestori del sistema di trasmissione degli Stati membri.

(5) È opportuno consentire che i gestori del sistema di trasmissione di paesi terzi che non hanno concluso accordi con l'Unione tramite i quali sono state adottate e vengono applicate le normative dell'UE nel settore dell'energia elettrica contraggano accordi multilaterali con i gestori del sistema di trasmissione degli Stati membri che permettano a tutte le parti di ottenere una compensazione per i costi relativi al vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica, su una base equa e ragionevole.

(6) È necessario che i gestori del sistema di trasmissione ottengano una compensazione per le perdite di energia derivanti dal vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica. Tale compensazione dovrebbe basarsi su una stima delle perdite che avrebbero subito in assenza di flussi di transito di energia elettrica.

(7) Deve essere costituito un fondo finalizzato a compensare i gestori del sistema di trasmissione per i costi sostenuti per mettere a disposizione l'infrastruttura necessaria per vettoriare i flussi transfrontalieri di energia elettrica. Il valore di tale fondo dovrebbe basarsi su una valutazione, effettuata a livello dell'Unione europea, dei costi medi incrementali di lungo periodo sostenuti per mettere a disposizione l'infrastruttura per vettoriare i flussi transfrontalieri di energia elettrica.

(8) La valutazione effettuata a livello dell'Unione europea della infrastruttura di trasmissione dell'energia elettrica utilizzata per facilitare i flussi transfrontalieri deve essere effettuata dall'agenzia, in quanto organismo responsabile del coordinamento delle attività delle autorità di regolamentazione che devono eseguire una funzione simile a livello nazionale.

(9) I gestori del sistema di trasmissione dei paesi terzi devono sostenere gli stessi costi dei gestori degli Stati membri per l'utilizzo del sistema di trasmissione dell'Unione.

(10) Le variazioni nei corrispettivi imposti ai produttori di energia elettrica per l'accesso al sistema di trasmissione non devono mettere a repentaglio il funzionamento del mercato interno. Per questo motivo i corrispettivi medi imposti per l'accesso alla rete negli Stati membri devono rimanere all'interno di una forbice che garantisca l'ottenimento dei benefici derivanti dall'armonizzazione.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 46 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [4],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I gestori del sistema di trasmissione ricevono una compensazione per i costi sostenuti per effetto del vettoriamento, sulle loro reti, di flussi transfrontalieri di energia elettrica sulla base degli orientamenti che figurano nella parte A dell'allegato.

Articolo 2

I corrispettivi applicati dai gestori delle reti per l'accesso al sistema di trasmissione sono conformi agli orientamenti di cui alla parte B dell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 marzo 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel Barroso

[1] GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1.

[2] GU L 233 del 3.9.2010, pag. 1.

[3] GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.

[4] GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.

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ALLEGATO

PARTE A

Orientamenti sul meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione

1. Disposizioni generali

1.1. Il meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione (ITC) prevede una compensazione per i costi di vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica incluso l'accesso transfrontaliero alla rete interconnessa.

1.2. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (ENTSO per l'energia elettrica) in conformità con l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 714/2009 istituisce un fondo ITC finalizzato a compensare i gestori dei sistemi di trasmissione per i costi di vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica.

Il fondo ITC prevede una compensazione per:

1) le perdite subite sui sistemi di trasmissione nazionali in conseguenza del vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica;

e

2) i costi della messa a disposizione dell'infrastruttura per il vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica.

1.3. I contributi al fondo ITC vengono calcolati conformemente ai punti 6 e 7.

Le somme versate dal fondo ITC vengono calcolate conformemente ai punti 4 e 5.

ENTSO per l'energia elettrica è responsabile per quanto riguarda l'organizzazione della riscossione di tutti i contributi e il versamento di tutti i pagamenti al fondo ITC ed è inoltre incaricata di determinare il calendario dei pagamenti. Tutti i contributi e i pagamenti vengono effettuati quanto prima e al massimo entro sei mesi dalla fine del periodo al quale si riferiscono.

1.4. L'Agenzia sovraintende l'attuazione del meccanismo ITC e annualmente relaziona alla Commissione sulla relativa attuazione e sulla gestione del fondo ITC.

ENTSO per l'energia elettrica coopera con la Commissione e con l'Agenzia e a tal fine e fornisce all'Agenzia tutte le informazioni necessarie in proposito.

Ogni gestore del sistema di trasmissione fornisce a ENTSO per l'energia elettrica e all'Agenzia tutte le informazioni necessarie per l'attuazione del meccanismo ITC.

1.5. Fino alla costituzione di ENTSO per l'energia elettrica, i gestori del sistema di trasmissione cooperano per svolgere i compiti ad esso assegnati in relazione al meccanismo ITC.

1.6. Il flusso di transito dell'energia elettrica viene calcolato, normalmente su base oraria, prendendo la quantità assoluta più bassa delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica sulle interconnessioni tra sistemi di trasmissione nazionali.

Ai fini del calcolo dei flussi di transito dell'energia elettrica, la quantità delle importazioni e quella delle esportazioni in ciascuna interconnessione tra i sistemi di trasmissione nazionali devono essere ridotte in funzione della quota di capacità assegnata in maniera non conforme al punto 2 degli orientamenti sulla gestione delle congestioni che figurano all'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009.

Fatte salve le disposizioni di cui al secondo comma del presente punto, le importazioni e le esportazioni di energia elettrica sulle interconnessioni con i paesi terzi cui si applicano le disposizioni del punto 7.1 sono incluse nel calcolo dei flussi di transito di energia elettrica.

1.7. Ai fini di questa parte dell'allegato, per flusso netto di energia elettrica si intende il valore assoluto della differenza tra il totale delle esportazioni di energia elettrica da un determinato sistema di trasmissione nazionale verso paesi in cui il gestore del sistema di trasmissione partecipa al meccanismo ITC e il totale delle importazioni di energia elettrica da paesi in cui il gestore del sistema di trasmissione partecipa al meccanismo ITC verso lo stesso sistema di trasmissione.

Per le parti del meccanismo ITC che hanno un confine in comune con almeno un paese terzo cui si applicano le disposizioni del punto 7.1 si apportano i seguenti adeguamenti al calcolo dei flussi netti:

1) se le esportazioni totali di energia elettrica verso i paesi in cui i gestori del sistema di trasmissione (TSO) sono superiori alle importazioni totali dai paesi in cui i gestori del sistema di trasmissione (TSO), i flussi netti sono ridotti del valore corrispondente:

a) ai flussi netti delle importazioni dai paesi terzi; o

b) ai flussi netti delle esportazioni verso i paesi in cui il gestore del sistema di trasmissione partecipa al meccanismo ITC;

2) se le importazioni totali di energia elettrica verso i paesi in cui i gestori del sistema di trasmissione (TSO) sono superiori alle esportazioni totali dai paesi in cui i gestori del sistema di trasmissione (TSO), i flussi netti sono ridotti del valore corrispondente:

a) ai flussi netti delle esportazioni verso i paesi terzi; o

b) se inferiori, ai flussi delle importazioni dai paesi in cui il gestore del sistema di trasmissione partecipa al meccanismo ITC.

1.8. Ai fini del presente allegato, per "carico" s'intende la quantità totale di energia elettrica che esce dal sistema di trasmissione nazionale verso i sistemi di distribuzione connessi, verso i consumatori finali connessi al sistema di trasmissione e verso i produttori di energia elettrica per il consumo necessario alla generazione di elettricità.

2. Partecipazione al meccanismo ITC

2.1. Ogni autorità di regolamentazione garantisce che i gestori del sistema di trasmissione presenti nella propria area di competenza possano partecipare al meccanismo ITC e che ai corrispettivi applicati dai gestori del sistema di trasmissione per l'accesso alle reti non vengano aggiunti ulteriori corrispettivi per il vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica.

2.2. I gestori del sistema di trasmissione di paesi terzi che hanno concluso accordi con l'Unione europea tramite i quali sono state adottate e vengono applicate le normative dell'UE nel settore dell'energia elettrica devono essere autorizzati a partecipare al meccanismo ITC.

In particolare, i gestori del sistema di trasmissione che operano nei territori di cui all'articolo 9 del trattato della Comunità dell'energia [1] hanno diritto a partecipare al meccanismo ITC.

Ogni gestore del sistema di trasmissione di un paese terzo che partecipa al meccanismo ITC viene trattato alle stesse condizioni di un gestore del sistema di trasmissione di uno Stato membro.

3. Accordi multilaterali

3.1. ENTSO per l'energia elettrica facilita la conclusione di accordi multilaterali relativi alla compensazione per i costi di vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica tra gestori del sistema di trasmissione che partecipano al meccanismo ITC e i gestori del sistema di trasmissione di paesi terzi che non hanno concluso accordi con l'Unione tramite i quali sono state adottate e vengono applicate le normative dell'UE nel settore dell'energia elettrica e che, il 16 dicembre 2009, hanno firmato l'accordo volontario tra i gestori del sistema di trasmissione riguardante la compensazione tra i gestori del sistema di trasmissione.

3.2. Tali accordi multilaterali mirano a garantire la parità di trattamento tra un gestore del sistema di trasmissione di un paese terzo e un gestore del sistema di trasmissione di uno Stato che partecipa al meccanismo ITC.

3.3. Se necessario, tali accordi multilaterali possono raccomandare una opportuna correzione alla compensazione totale per quanto riguarda la compensazione relativa alla messa a disposizione dell'infrastruttura per il vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica stabilita conformemente al punto 5. Tale correzione eventuale è subordinata all'approvazione della Commissione, sentito il parere dell'Agenzia.

3.4. Un gestore del sistema di trasmissione di un paese terzo non può essere trattato più favorevolmente rispetto a un gestore del sistema di trasmissione che partecipa al meccanismo ITC.

3.5. ENTSO per l'energia elettrica presenta tutti gli accordi multilaterali di questo tipo alla Commissione che valuta se la continuazione dell'accordo multilaterale interessato promuove il completamento e il funzionamento del mercato interno dell'elettricità e gli scambi transfrontalieri. In particolare il parere della Commissione verte sul fatto che:

1) l'accordo riguarda solo la compensazione tra gestori del sistema di trasmissione (TSO) per i costi di vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica;

2) sono rispettati i requisiti di cui ai punti 3.2 e 3.4.

3.6. Ai fini del parere di cui al punto 3.5 la Commissione consulta tutti gli Stati membri, tenendo conto in particolare dei pareri degli Stati membri che hanno un confine in comune con il paese terzo interessato.

Nella preparazione del parere la Commissione può consultare l'Agenzia.

4. Compensazione per le perdite

4.1. La compensazione per le perdite subite sui sistemi di trasmissione nazionali in conseguenza del vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica viene calcolata separatamente dalla compensazione per i costi sostenuti per la messa a disposizione dell'infrastruttura per il vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica.

4.2. L'importo delle perdite subite su un sistema di trasmissione nazionale viene stabilito calcolando la differenza tra:

1) l'ammontare delle perdite effettivamente subite dal sistema di trasmissione durante il periodo di riferimento;

e

2) l'ammontare stimato delle perdite nel sistema di trasmissione che si sarebbero registrate nel sistema durante il periodo di riferimento in assenza di flussi di transito di energia elettrica.

4.3. ENTSO per l'energia elettrica è responsabile del calcolo di cui al punto 4.2 e pubblica il calcolo e il rispettivo metodo di calcolo in un formato appropriato. Tale calcolo può essere effettuato partendo da stime relative a date diverse del periodo di riferimento.

4.4. Il valore delle perdite subite da un sistema di trasmissione nazionale in conseguenza del vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica viene calcolato sulla stessa base approvata dall'autorità di regolamentazione per quanto riguarda tutte le perdite subite dai sistemi nazionali di trasmissione. L'Agenzia verifica i criteri di valutazione delle perdite a livello nazionale prestando particolare attenzione che le perdite siano valutate in modo equo e non discriminatorio.

Quando l'autorità di regolamentazione competente non abbia approvato una base per il calcolo delle perdite subite in un periodo di tempo nel quale si applica il meccanismo ITC, il valore delle perdite ai fini del meccanismo ITC viene stimato da ENTSO per l'energia elettrica.

5. Compensazione per la messa a disposizione dell'infrastruttura per il vettoriamento di flussi transfrontalieri di energia elettrica.

5.1. Successivamente alla proposta dell'Agenzia, resa ai sensi del punto 5.3, la Commissione stabilisce l'ammontare della compensazione annua per l'infrastruttura transfrontaliera che deve essere ripartito tra i gestori del sistema di trasmissione responsabili dei sistemi di trasmissione nazionali come compensazione dei costi sostenuti per la messa a disposizione dell'infrastruttura necessaria al vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica. Qualora la Commissione non sia d'accordo con la proposta dell'Agenzia, chiede a quest'ultima un secondo parere.

5.2. L'ammontare della compensazione annua per l'infrastruttura transfrontaliera deve essere ripartita tra i gestori del sistema di trasmissione responsabili dei sistemi di trasmissione nazionali in proporzione al:

1) fattore "transito" che si riferisce ai transiti sul sistema di trasmissione nazionale in proporzione al totale dei transiti su tutti i sistemi di trasmissione nazionali;

2) fattore "carico" che si riferisce al quadrato dei transiti di energia elettrica, in proporzione al carico più i transiti su quel sistema di trasmissione nazionale rispetto al quadrato dei transiti di energia elettrica in proporzione al carico più i transiti su tutti i sistemi di trasmissione nazionali.

Il fattore transito rappresenta il 75 % e il fattore carico il 25 %.

5.3. L'Agenzia effettua la proposta relativa all'importo della compensazione annua per l'infrastruttura transfrontaliera di cui al punto 5.1 sulla base di una valutazione a livello dell'Unione europea delle infrastrutture di trasmissione dell'energia elettrica utilizzate per facilitare i flussi transfrontalieri. L'Agenzia si sforza di eseguire una valutazione entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento. ENTSO per l'energia elettrica fornisce all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria per tale valutazione.

La valutazione consiste in un esame tecnico ed economico dei costi medi incrementali prospettici di lungo periodo su base annuale per la messa a disposizione dell'infrastruttura per il vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica nel periodo di riferimento e si basa su metodologie riconosciute di fissazione di costi standard.

Se l'infrastruttura è finanziata da fonti diverse dai corrispettivi per l'accesso alle reti applicati a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 714/2009, la valutazione dei costi connessi alla messa a disposizione dell'infrastruttura per i flussi transfrontalieri di energia elettrica deve essere opportunamente adeguata per tenerne conto.

Tale valutazione a livello dell'Unione europea delle infrastrutture di trasmissione dell'energia elettrica include le infrastrutture di tutti gli Stati membri e dei paesi terzi che partecipano al meccanismo ITC e ai sistemi gestiti da gestori del sistema di trasmissione che hanno concluso gli accordi multilaterali di cui al punto 3.

5.4. Fino a quando l'Agenzia non avrà concluso la valutazione di cui al punto 5.3 e non avrà stabilito l'importo della compensazione annua per l'infrastruttura transfrontaliera a norma del punto 5.1, l'importo della compensazione per l'infrastruttura transfrontaliera è fissato a 100000000 EUR all'anno.

5.5. Nell'effettuare la proposta di cui al punto 5.1 l'Agenzia fornisce anche il suo parere alla Commissione relativo all'opportunità dell'utilizzo dei costi medi incrementali di lungo periodo per la valutazione dei costi connessi alla messa a disposizione dell'infrastruttura per i flussi transfrontalieri di energia elettrica.

6. Contributi al fondo ITC

6.1. I gestori del sistema di trasmissione contribuiscono al fondo ITC in proporzione al valore assoluto dei flussi netti verso e a partire dai rispettivi sistemi nazionali di trasmissione in percentuale della somma del valore assoluto dei flussi netti verso e dall'insieme dei sistemi nazionali di trasmissione.

7. Diritto di uso del sistema di trasmissione imposto sulle importazioni e le esportazioni di energia elettrica da e verso i paesi terzi.

7.1. Tutti i paesi terzi pagano un diritto di uso del sistema di trasmissione su tutte le importazioni e le esportazioni programmate di energia elettrica quando:

1) il paese in questione non ha concluso un accordo con l'Unione europea tramite il quale sono state adottate e vengono applicate le normative dell'UE nel settore dell'energia elettrica;

o

2) il gestore del sistema di trasmissione responsabile del sistema che importa o esporta l'energia elettrica non abbia concluso l'accordo multilaterale di cui al punto 3.

Tali diritti di uso vengono espressi in euro per megawatt/ora.

7.2. Ogni partecipante al meccanismo ITC riscuote i diritti di uso del sistema di trasmissione sulle importazioni e le esportazioni di energia elettrica programmate tra il sistema di trasmissione nazionale e il sistema di trasmissione del paese terzo.

7.3. Il diritto di uso annuale del sistema di trasmissione viene calcolato anticipatamente da ENTSO per l'energia elettrica. Esso viene fissato in base al contributo stimato per megawatt/ora che i gestori del sistema di trasmissione di un paese partecipante dovrebbero versare al fondo ITC sulla base dei flussi transfrontalieri di energia elettrica previsti per l'anno di riferimento.

PARTE B

Orientamenti Relativi Ad Un'impostazione Di Regolamentazione Comune Per L'imposizione Di Corrispettivi Di Trasmissione

1. I corrispettivi medi annui di trasmissione versati dai produttori in ogni Stato membro devono mantenersi nelle forbici indicate al punto 3.

2. I corrispettivi medi annui di trasmissione versati dai produttori corrispondono ai corrispettivi di trasmissione annuali totali versati dai produttori divisi per il volume totale di energia misurata immessa annualmente dai produttori nel sistema di trasmissione di uno Stato membro.

Per il calcolo di cui al punto 3, dai corrispettivi di trasmissione totali sono esclusi:

1) i corrispettivi versati dai produttori per attività materiali necessarie per la connessione al sistema o la modernizzazione della connessione;

2) i corrispettivi versati dai produttori relativi ai servizi accessori;

3) i corrispettivi versati dai produttori per perdite specifiche del sistema.

3. Il valore dei corrispettivi medi annui di trasmissione versati dai produttori devono restare all'interno di una forbice compresa tra 0 e 0,5 EUR/MWh, ad esclusione di quelli applicati in Danimarca, Svezia, Finlandia, Romania, Irlanda, Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il valore dei corrispettivi medi annui di trasmissione versati dai produttori in Danimarca, Svezia e Finlandia devono restare all'interno di una forbice compresa tra 0 e 1,2 EUR/MWh.

I corrispettivi medi annui di trasmissione versati dai produttori in Irlanda, Gran Bretagna e Irlanda del Nord devono restare all'interno di una forbice compresa tra 0 e 2,5 EUR/MWh e in Romania all'interno di una forbice compresa tra 0 e 2,0 EUR/MWh.

4. L'Agenzia controlla l'adeguatezza delle forbici dei corrispettivi di trasmissione concedibili, tenendo conto in particolare del loro impatto sul finanziamento dei corrispettivi di trasmissione necessari per gli Stati membri per raggiungere i loro obiettivi ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [2] e il loro impatto in generale sugli utenti del sistema.

5. Entro il 1o gennaio 2014 l'Agenzia deve presentare il suo parere alla Commissione sulla forbice o sulle forbici appropriate dei corrispettivi per il periodo successivo al 1o gennaio 2015.

[1] GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.

[2] GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

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Gestito dall'Ufficio delle pubblicazioni