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Document 32010R0542

Regolamento (UE) n. 542/2010 del Consiglio, del 3 giugno 2010 , che modifica la decisione 2008/839/GAI sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

OJ L 155, 22.6.2010, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 207 - 210

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/12/2012; abrogato da 32012R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/542/oj

22.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 155/23


REGOLAMENTO (UE) N. 542/2010 DEL CONSIGLIO

del 3 giugno 2010

che modifica la decisione 2008/839/GAI sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 74,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è stato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (1) e con decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2).

(2)

Le condizioni, le procedure e le competenze alla migrazione dal SIS 1+ al SIS II sono dettate dal regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (3) e dalla decisione 2008/839/GAI (4). Tali strumenti scadranno, tuttavia, il 30 giugno 2010.

(3)

I presupposti per la migrazione dal SIS 1+ al SIS II non saranno soddisfatti entro il 30 giugno 2010. Perché il SIS II diventi operativo come impongono il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI, è opportuno pertanto continuare ad applicare, fino a migrazione avvenuta, il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI.

(4)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero continuare a cooperare strettamente in tutte le fasi dello sviluppo e della migrazione al fine del buon esito del processo. Le conclusioni del Consiglio sul SIS II del 26 e 27 febbraio 2009 e del 4 e 5 giugno 2009 istituiscono un organismo informale costituito dagli esperti degli Stati membri, denominato Consiglio di gestione del programma globale, incaricato di intensificare la cooperazione ed assicurare il sostegno diretto degli Stati membri al progetto SIS II centrale. I risultati positivi dei lavori del gruppo e la necessità di intensificare ulteriormente la cooperazione e la trasparenza del progetto giustificano l’inserimento formale del gruppo nella struttura di gestione del SIS II. Dovrebbe pertanto essere istituito formalmente un gruppo di esperti, denominato Consiglio di gestione del programma globale, al fine di integrare l’attuale struttura organizzativa. Per assicurare l’efficienza, anche in termini di costi, è opportuno limitare il numero degli esperti. Questo gruppo di esperti dovrebbe lasciare impregiudicate le competenze della Commissione e degli Stati membri.

(5)

È opportuno che la Commissione continui ad essere responsabile del SIS II centrale e della relativa infrastruttura di comunicazione. È necessario provvedere alla manutenzione e, se del caso, all’ulteriore sviluppo del SIS II e della relativa infrastruttura di comunicazione. Ogni nuovo sviluppo del SIS II centrale dovrebbe comportare la correzione degli errori in qualsiasi momento. È opportuno che la Commissione assicuri il coordinamento e l’assistenza per le attività comuni.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI prevedono che per il SIS II centrale sia utilizzata la migliore tecnologia disponibile, fatta salva un’analisi costi-benefici. L’allegato delle conclusioni del 4 e 5 giugno 2009 sull’ulteriore orientamento del SIS II ha stabilito le tappe principali che andrebbero seguite al fine di proseguire l’attuale progetto SIS II. Contestualmente è stato realizzato uno studio riguardante l’elaborazione di uno scenario tecnico alternativo per lo sviluppo del SIS II basato sull’evoluzione di SIS 1+ (SIS 1+ RE) quale piano d’emergenza, qualora dai test emergesse la non compatibilità con le condizioni stabilite nelle tappe. In base a questi parametri, il Consiglio può decidere di invitare la Commissione a passare allo scenario tecnico alternativo.

(7)

È opportuno pertanto adattare la descrizione delle componenti tecniche dell’architettura per la migrazione, in modo da permettere un’altra soluzione tecnica, segnatamente il SIS 1+ RE, per quanto riguarda lo sviluppo del SIS II centrale. Il SIS 1+ RE è una possibile soluzione tecnica per sviluppare il SIS II centrale e per raggiungere gli obiettivi del SIS II di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 e alla decisione 2007/533/GAI.

(8)

Il SIS 1+ RE è caratterizzato da un’unicità di mezzi tra lo sviluppo del SIS II e il SIS 1+. I riferimenti all’architettura tecnica del SIS II e al processo di migrazione contenuti nel presente regolamento dovrebbero pertanto, in caso di attuazione di uno scenario tecnico alternativo, essere letti come riferimenti al SIS II basato su un’altra soluzione tecnica, ed applicati mutatis mutandis alle specifiche tecniche di questa soluzione, conformemente all’obiettivo di sviluppo del SIS II centrale.

(9)

Per quanto riguarda il finanziamento dello sviluppo del SIS II centrale sulla base di una soluzione tecnica alternativa, esso dovrebbe essere a carico del bilancio generale dell’Unione nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria. In conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), la Commissione può delegare i compiti relativi all’esecuzione del bilancio a organismi nazionali del settore pubblico. Seguendo l’orientamento politico e fatte salve le condizioni previste dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione verrebbe invitata, in caso di passaggio alla soluzione alternativa, a delegare alla Francia i compiti relativi all’esecuzione del bilancio per quanto riguarda lo sviluppo del SIS II sulla base del SIS 1+ RE.

(10)

In qualunque scenario tecnico il risultato della migrazione a livello centrale dovrebbe essere la disponibilità della banca dati del SIS 1+ e delle nuove funzioni del SIS II, incluse le categorie aggiuntive di dati, nel SIS II centrale.

(11)

È opportuno che gli Stati membri continuino ad essere responsabili dei rispettivi sistemi nazionali (N.SIS II). Rimane necessario provvedere alla manutenzione e, se del caso, all’ulteriore sviluppo dei N.SIS II.

(12)

È opportuno che la Francia continui ad essere responsabile dell’unità di supporto tecnico (C.SIS).

(13)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente la messa in opera di un’architettura provvisoria per la migrazione e la migrazione dei dati dal SIS 1+ al SIS II, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(15)

Il Regno Unito partecipa al presente regolamento ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (6).

(16)

L’Irlanda partecipa al presente regolamento ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (7).

(17)

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni concernenti la partecipazione parziale del Regno Unito e dell’Irlanda all’acquis di Schengen definite, rispettivamente, nelle decisioni 2000/365/CE e 2002/192/CE.

(18)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo (9).

(19)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (10) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (11).

(20)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/262/GAI del Consiglio (12),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione 2008/839/GAI è così modificata:

1)

all’articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Lo sviluppo del SIS II può essere realizzato attuando uno scenario tecnico alternativo caratterizzato da specifiche tecniche proprie.»;

2)

all’articolo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Per assicurare la migrazione dal SIS 1+ al SIS II, sono fornite le seguenti componenti nella misura necessaria:»;

3)

l’articolo 10, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Nella misura necessaria, il convertitore converte i dati in due direzioni tra il C.SIS e il SIS II centrale e mantiene sincronizzati il C.SIS e il SIS II centrale.»;

4)

l’articolo 11, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrano dall’N.SIS all’N.SIS II mediante l’architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione.»;

5)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 17 bis

Consiglio di gestione del programma globale

1.   Fatte salve le rispettive competenze e attività della Commissione, del comitato di cui all’articolo 17, della Francia e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, è istituito un gruppo di esperti tecnici denominato “consiglio di gestione del programma globale” (il “consiglio di gestione”). Il consiglio di gestione è un organo consultivo per l’assistenza al progetto SIS II centrale e facilita la coerenza tra i progetti del SIS II centrale e dei SIS II nazionali. Il consiglio di gestione non ha potere decisionale né mandato di rappresentare la Commissione o gli Stati membri.

2.   Il consiglio di gestione è composto da un massimo di dieci membri che si riuniscono regolarmente. Gli Stati membri, in sede di Consiglio, designano un massimo di otto esperti e un numero equivalente di sostituti. Il direttore generale della direzione generale competente della Commissione designa, fra i funzionari della Commissione, un massimo di due esperti e due sostituti.

Altri esperti degli Stati membri e funzionari della Commissione direttamente coinvolti nello sviluppo dei progetti del SIS II possono partecipare alle riunioni del consiglio di gestione, a spese della loro rispettiva amministrazione o istituzione.

Il consiglio di gestione può invitare altri esperti a partecipare alle sue riunioni come definito nel regolamento interno di cui al paragrafo 5, a spese della loro rispettiva amministrazione, istituzione o società.

3.   Gli esperti designati dagli Stati membri che esercitano la presidenza attuale e futura sono sempre invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di gestione.

4.   Il segretariato del consiglio di gestione è assicurato dalla Commissione.

5.   Il consiglio di gestione redige il proprio regolamento interno che prevede in particolare le procedure per:

la presidenza alternata tra la Commissione e la presidenza,

i luoghi di riunione,

la preparazione delle riunioni,

l’ammissione di altri esperti,

un piano di comunicazione che assicuri che siano fornite informazioni circostanziate agli Stati membri non partecipanti.

Il regolamento interno prende effetto previo parere favorevole del direttore generale della direzione generale competente della Commissione e degli Stati membri riuniti nell’ambito del comitato di cui all’articolo 17.

6.   Il consiglio di gestione presenta periodicamente relazioni scritte sui progressi del progetto inclusa la consulenza fornita e la sua giustificazione, al comitato di cui all’articolo 17 o, se del caso, ai competenti organi preparatori del Consiglio.

7.   Fatto salvo l’articolo 15, paragrafo 2, sono a carico del bilancio generale dell’Unione i costi amministrativi e le spese di viaggio occasionati dalle attività del consiglio di gestione nella misura in cui non siano rimborsati da altra fonte. Le spese di viaggio sostenute in relazione ai lavori del consiglio di gestione dai membri del consiglio di gestione designati dagli Stati membri in sede di Consiglio e dagli esperti invitati a norma del paragrafo 3 del presente articolo sono disciplinate dalla “Regolamentazione dell’indennità corrisposte alle persone estranee alla Commissione convocate in veste di esperti” della Commissione.»;

6)

all’articolo 19, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Esso si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2013 o il 31 dicembre 2013 in caso di passaggio a uno scenario tecnico alternativo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 giugno 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

(2)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

(3)  GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 1.

(4)  GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 43.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(7)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(8)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(9)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(10)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(11)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50.

(12)  GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5.


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