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Document 32010R0505
Commission Regulation (EU) No 505/2010 of 14 June 2010 amending Annex II to Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific rules for the organisation of officials controls on products of animal origin intended for human consumption (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) n. 505/2010 della Commissione, del 14 giugno 2010 , recante modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) n. 505/2010 della Commissione, del 14 giugno 2010 , recante modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)
OJ L 149, 15.6.2010, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 279 - 280
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32017R0625
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32004R0854 | modifica | allegato 2 | 05/07/2010 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32017R0625 | 14/12/2019 |
15.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 149/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 505/2010 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2010
recante modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 854/2004 attribuisce agli Stati membri il compito di assicurare che la produzione e la commercializzazione di molluschi bivalvi vivi e, per analogia, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi siano sottoposte a controlli ufficiali come descritto all'allegato II. Il capo II di detto allegato contiene disposizioni in merito alla classificazione delle zone di produzione e al monitoraggio di tali zone. |
(3) |
Le zone di produzione sono classificate in base al livello di contaminazione fecale. Gli animali filtratori, come i molluschi bivalvi, possono accumulare microorganismi con conseguente rischio per la salute pubblica. Questo è il motivo per cui la classificazione delle zone di produzione si basa sulla presenza di certi microorganismi correlati a una contaminazione fecale. |
(4) |
I gasteropodi marini in generale non sono animali filtratori, ragion per cui il rischio che essi accumulino microorganismi correlati a una contaminazione fecale è da considerarsi remoto. Inoltre, non si dispone di informazioni epidemiologiche che consentano di istituire una correlazione tra le disposizioni in merito alla classificazione delle zone di produzione e i rischi per la salute pubblica associati ai gasteropodi marini non filtratori. |
(5) |
Tenendo conto di queste recenti constatazioni scientifiche si dovrebbero escludere dalle disposizioni in materia di classificazione delle zone di produzione i gasteropodi marini che non sono filtratori. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
ALLEGATO
L'allegato II del regolamento (CE) n. 854/2004 è così modificato:
«CAPO III: CONTROLLI UFFICIALI SULLE PECTINIDAE E SUI GASTEROPODI MARINI VIVI NON FILTRATORI RACCOLTI AL DI FUORI DELLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE
I controlli ufficiali sulle pectinidae e sui gasteropodi marini vivi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate sono effettuati alle vendite all'asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di lavorazione.
Tali controlli ufficiali verificano il rispetto dei requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti nell'allegato III, sezione VII, capo V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e degli altri requisiti di cui all'allegato III, sezione VII, capo IX, di tale regolamento.»