Regolamento (UE) n. 328/2010 della Commissione, del 21 aprile 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 341/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi
GU L 100 del 22.4.2010, pagg. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Regolamento (UE) n. 328/2010 della Commissione
del 21 aprile 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 341/2007 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare gli articoli 134 e 148, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 341/2007 [2] della Commissione opera una distinzione tra importatori tradizionali e nuovi importatori per quanto riguarda gli operatori che possono chiedere titoli di importazione dell'aglio per i contingenti tariffari aperti e gestiti nell'ambito di tale regolamento.
(2) Per assicurare pari opportunità a tutti gli operatori interessati, è opportuno ampliare la categoria degli importatori al fine di includere determinati esportatori di aglio verso paesi terzi tra le categorie di operatori che possono chiedere titoli di importazione nell'ambito del sistema di contingenti tariffari.
(3) L'importo della cauzione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [3] deve essere fissato ad un livello appropriato, pari al 5 % del dazio aggiuntivo applicabile agli importatori di aglio, vale a dire 60 euro per tonnellata.
(4) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 341/2007 prevede che i quantitativi di riferimento degli importatori tradizionali siano calcolati sulla base dei quantitativi massimi di aglio importato durante gli anni civili o i periodi contingentali precedenti. Per evitare che questi quantitativi di riferimento siano calcolati sulla base di dati storici che non riflettono una effettiva attività economica, è opportuno prevedere che il quantitativo di riferimento sia costituito dalla media dei quantitativi di aglio effettivamente importato da un importatore tradizionale nel corso dei tre anni che hanno preceduto il relativo periodo contingentale.
(5) Per assicurare un'efficiente gestione di mercato, è opportuno prevedere un periodo durante il quale possono essere presentate le domande di titoli "A" che sia cronologicamente vicino al sottoperiodo per il quale vengono presentate le domande.
(6) Per migliorare i controlli e permettere una rapida reazione delle autorità competenti in caso di errori o disfunzionamento del sistema, gli Stati membri devono notificare alla Commissione i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli per il relativo sottoperiodo.
(7) Il riferimento ai giorni lavorativi nel calcolo dei periodi di tempo previsti potrebbe portare a situazioni diverse tra gli Stati membri. È quindi opportuno utilizzare invece i giorni di calendario.
(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 341/2007.
(9) Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o maggio 2010. Tuttavia, per garantire che gli importatori abbiano il tempo sufficiente per adeguarsi al nuovo quadro giuridico, è opportuno che le nuove norme riguardanti il calcolo del periodo di riferimento e la presentazione della prova dei quantitativi di aglio effettivamente importati si applichino solo a decorrere dal 1o febbraio 2011.
(10) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 341/2007 è così modificato:
1) all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il primo comma è sostituito dal seguente:
"b) di aver importato nell'Unione europea almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio [****] o esportato nei paesi terzi almeno 50 tonnellate di aglio nel corso dell'ultimo periodo contingentale concluso prima della presentazione della domanda.
2) all'articolo 4, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Per "nuovi importatori" si intendono gli importatori diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che abbiano importato nell'Unione europea almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (CE) n. 1234/2007 o abbiano esportato in paesi terzi almeno 50 tonnellate di aglio in ciascuno dei due precedenti periodi contingentali conclusi o in ognuno dei due anni civili precedenti la presentazione della domanda.";
3) l'articolo 4, paragrafo 4, è così modificato:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La prova dello svolgimento di un'attività commerciale con paesi terzi è costituita esclusivamente dal documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistato dalle autorità doganali e recante un riferimento al richiedente in quanto destinatario, oppure dal documento doganale di esportazione debitamente vistato dalle autorità doganali.";
b) è aggiunto il seguente terzo comma:
"Gli agenti doganali o i loro rappresentanti non possono presentare domanda di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.";
4) l'articolo 6 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. I titoli "A" sono validi unicamente per il sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati. I titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato III.";
b) è inserito il seguente paragrafo 2:
"2. La cauzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 376/2008 ammonta a 60 EUR per tonnellata.";
5) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Articolo 8
Quantitativo di riferimento degli importatori tradizionali
Ai fini del presente capo, il "quantitativo di riferimento" è costituito dalla media dei quantitativi di aglio effettivamente importato da un importatore tradizionale, ai sensi dell'articolo 4, nel corso dei tre anni civili che hanno preceduto il relativo periodo contingentale.";
6) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli importatori presentano le loro domande di titoli "A" durante i primi sette giorni di calendario del mese di aprile per il primo sottoperiodo, durante i primi sette giorni di calendario del mese di luglio per il secondo sottoperiodo, durante i primi sette giorni di calendario del mese di ottobre per il terzo sottoperiodo e durante i primi sette giorni di calendario del mese di gennaio per il quarto sottoperiodo.";
7) all'articolo 10, paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo comma:
"Al momento della presentazione della prima domanda di titoli di importazione relativa ad un dato periodo contingentale a norma del presente regolamento, gli importatori presentano la prova dei quantitativi di aglio effettivamente importati per gli anni di cui all'articolo 8.";
8) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"Articolo 11
Rilascio di titoli "A"
I titoli "A" sono rilasciati dalle autorità competenti a partire dal giorno 23 del mese nel quale le domande sono state presentate e non oltre la fine dello stesso mese.";
9) all'articolo 12, paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal testo seguente:
"Entro il giorno 14 di ogni mese di cui all'articolo 10, paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali, in chilogrammi, oggetto di domande di titoli "A" presentate per il sottoperiodo corrispondente, incluse le comunicazioni negative.
In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera b), dello stesso regolamento, non oltre il 10 maggio per il primo sottoperiodo, il 10 agosto per il secondo sottoperiodo, il 10 novembre per il terzo sottoperiodo e il 10 febbraio per il quarto sottoperiodo.";
10) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali, incluse le comunicazioni negative, oggetto delle domande di titoli "B", entro il mercoledì di ogni settimana per le domande pervenute la settimana precedente.";
11) all'articolo 15, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) è presentato un certificato d'origine rilasciato dalle autorità nazionali competenti di tali paesi, in conformità degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93;".
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2010.
Tuttavia, i punti 5) e 7) dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel Barroso
[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12.
[3] GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.
[****] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.";
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