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Document 32010R0267

Regolamento (UE) n. 267/2010 della Commissione, del 24 marzo 2010 , relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 83, 30.3.2010, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 003 P. 263 - 269

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/267/oj

30.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 83/1


REGOLAMENTO (UE) N. 267/2010 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2010

relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1534/91 del Consiglio, del 31 maggio 1991, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1534/91, la Commissione è competente ad applicare, mediante regolamento, l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2) a determinate categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni che abbiano ad oggetto la cooperazione per quanto riguarda:

la fissazione in comune di tariffe di premi di rischio basate su statistiche collettive o sul numero di sinistri,

la fissazione di condizioni tipo di assicurazione comuni,

la copertura in comune di certi tipi di rischi,

il regolamento dei sinistri,

il collaudo e l’omologazione di dispositivi di sicurezza,

i registri e le informazioni per i rischi aggravati.

(2)

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1534/91, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 358/2003, del 27 febbraio 2003, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (3). Il periodo di validità del regolamento (CE) n. 358/2003 scade il 31 marzo 2010.

(3)

Il regolamento (CE) n. 358/2003 non esenta gli accordi relativi al regolamento dei sinistri e ai registri e alle informazioni per i rischi aggravati. La Commissione aveva infatti ritenuto di non avere acquisito un’esperienza sufficiente nel trattamento dei casi particolari per avvalersi dei poteri conferitile dal regolamento (CEE) n. 1534/91 per quanto riguarda tali materie. La situazione non è mutata. Inoltre, anche se il regolamento (CE) n. 358/2003 prevede l’esenzione per l’elaborazione delle condizioni tipo di assicurazione e il collaudo e l’omologazione di dispositivi di sicurezza, non occorre che il presente regolamento la preveda, in quanto dall’esame del funzionamento del regolamento (CE) n. 358/2003 effettuato dalla Commissione è emerso che non è più necessario includere tali accordi in un regolamento di esenzione per categoria specifico per un determinato settore. Dato che le due categorie di accordi non sono specifiche del settore assicurativo e, come è emerso dall’esame, possono suscitare riserve sotto il profilo della concorrenza, è più opportuno che siano oggetto di autovalutazione.

(4)

Dopo una consultazione pubblica avviata il 17 aprile 2008, il 24 marzo 2009 la Commissione ha adottato una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del regolamento (CE) n. 358/2003 (4) (in appresso «la relazione»). Nella relazione e nel relativo documento di lavoro (in appresso «il documento di lavoro») sono state proposte modifiche del regolamento (CE) n. 358/2003. Il 2 giugno 2009 la Commissione ha tenuto una riunione pubblica con le parti interessate, tra cui rappresentanti del settore delle assicurazioni e delle autorità nazionali garanti della concorrenza, in merito ai risultati e alle proposte contenute nella relazione e nel documento di lavoro.

(5)

Occorre che il presente regolamento assicuri la tutela efficace della concorrenza offrendo allo stesso tempo benefici ai consumatori e la necessaria certezza del diritto alle imprese. Occorre che il perseguimento di detti obiettivi tenga conto dell’esperienza acquisita dalla Commissione nel settore in questione e dei risultati delle consultazioni svoltesi in vista dell’adozione del presente regolamento.

(6)

Il regolamento (CEE) n. 1534/91 impone che il regolamento di esenzione della Commissione comprenda una definizione delle categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate ai quali si applica, precisi le restrizioni o le clausole che possono o che non possono figurare negli accordi, decisioni e pratiche concordate, e precisi le clausole che devono figurare negli accordi, decisioni e pratiche concordate o le altre condizioni che devono essere soddisfatte.

(7)

È tuttavia opportuno seguire la linea adottata nel regolamento (CE) n. 358/2003 di privilegiare una definizione delle categorie di accordi esentati fino ad un determinato livello di quota di mercato e la precisazione delle restrizioni o delle clausole che non possono figurare in tali accordi.

(8)

Il beneficio dell’esenzione per categoria previsto dal presente regolamento deve essere limitato agli accordi per i quali si può presupporre con sufficiente certezza la conformità alle condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Ai fini dell’applicazione mediante regolamento dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato non è necessario definire gli accordi che possono rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato. Allo stesso tempo, non si può presumere che gli accordi che non beneficiano del presente regolamento rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato o non soddisfino le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Nella valutazione individuale degli accordi di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del trattato si deve tenere conto di diversi fattori ed in particolare della struttura del mercato rilevante.

(9)

La collaborazione tra imprese di assicurazione o nell’ambito di associazioni di imprese per quanto riguarda la compilazione di informazioni (tra cui anche calcoli statistici) che consentano il calcolo del costo medio della copertura di un determinato rischio in passato o, per l’assicurazione sulla vita, l’elaborazione di tavole di mortalità e di tavole di frequenza delle malattie, degli infortuni e delle invalidità, rende possibile una migliore conoscenza dei rischi e ne facilita la valutazione da parte delle singole imprese. A sua volta ciò può facilitare l’ingresso nel mercato e andare quindi a beneficio dei consumatori. Lo stesso vale per gli studi in comune sull’impatto probabile di circostanze estranee che possono influenzare il numero e l’entità dei sinistri o la redditività di diversi tipi di investimenti. Occorre tuttavia assicurare che tale collaborazione sia esentata solo nella misura necessaria per il raggiungimento di tali obiettivi. È pertanto opportuno disporre, in particolare, che gli accordi riguardanti i premi commerciali non siano esentati. In effetti, i premi commerciali possono essere inferiori agli importi che si desumono dai risultati delle compilazioni, dalle tavole o dagli studi in questione, poiché gli assicuratori possono utilizzare i proventi dei loro investimenti per ridurre i premi. Inoltre, le compilazioni, le tavole e i risultati degli studi in questione devono essere privi di carattere vincolante e avere solo valore di riferimento. Lo scambio di informazioni non necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al presente considerando non deve rientrare nel campo di applicazione del presente regolamento.

(10)

Inoltre, più sono ristrette le categorie nelle quali sono raggruppati i dati statistici sul costo della copertura di un determinato rischio in passato, maggiore è il margine di cui le imprese di assicurazione dispongono per differenziare i loro premi commerciali al momento del calcolo. È quindi opportuno esentare le compilazioni in comune del costo passato della copertura dei rischi, a condizione che le statistiche disponibili siano fornite in forma sufficientemente dettagliata e differenziata da renderle adeguate sotto il profilo attuariale.

(11)

L’accesso ai risultati delle compilazioni, delle tavole e degli studi realizzati in comune è inoltre necessario sia per le imprese di assicurazione che operano sul mercato geografico o sul mercato del prodotto in questione che per le imprese che contemplano la possibilità di entrare su tale mercato. Analogamente, l’accesso ai risultati di compilazioni, tavole e studi di questo genere può essere utile per le associazioni dei consumatori o le organizzazioni di clienti. L’accesso a tali risultati deve essere concesso alle imprese di assicurazione non ancora operanti sul mercato in questione e ad associazioni di consumatori od organizzazioni di clienti a condizioni ragionevoli e non discriminatorie rispetto alle imprese di assicurazione già presenti su tale mercato. Tali condizioni potrebbero per esempio comprendere l’impegno da parte dell’impresa di assicurazione non ancora attiva su un mercato a mettere a disposizione informazioni statistiche sui sinistri qualora dovesse entrare nel mercato in questione, e potrebbero anche comprendere l’appartenenza all’associazione degli assicuratori responsabili della produzione delle compilazioni. Una deroga all’obbligo di garantire l’accesso delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni di clienti potrebbe essere concessa per motivi di sicurezza pubblica, ad esempio quando l’informazione si riferisce al sistema di sicurezza di impianti nucleari o alla carenza di sistemi di prevenzione delle inondazioni.

(12)

L’attendibilità delle compilazioni, delle tavole e degli studi realizzati in comune è tanto maggiore quanto più è grande il numero dei dati statistici sui quali essi sono basati. Gli assicuratori che detengono quote di mercato elevate possono produrre internamente statistiche sufficienti per effettuare compilazioni attendibili, ma quelli con quote di mercato ridotte possono non avere questa possibilità, e ancora più scarsa è la probabilità che i nuovi operatori siano in grado di produrre tali statistiche. L’inclusione nelle compilazioni, nelle tavole e negli studi realizzati in comune di dati forniti da tutte le imprese di assicurazione presenti su un mercato, comprese quelle più grandi, promuove in linea di principio la concorrenza agevolando le piccole imprese e facilita l’ingresso nel mercato. Data questa particolarità del settore delle assicurazioni, non è opportuno subordinare l’esenzione per le compilazioni, le tavole e gli studi realizzati in comune a soglie di quote di mercato.

(13)

La costituzione di pool di coassicurazione o di coriassicurazione può essere necessaria, in determinate circostanze limitate, per consentire alle imprese partecipanti di un pool di assicurare o riassicurare rischi per i quali la copertura che sarebbero in grado di offrire sarebbe insufficiente se il pool non esistesse. Questi tipi di pool non determinano, di norma, una restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto vietati in virtù del trattato stesso.

(14)

La costituzione di pool di coassicurazione o di coriassicurazione può consentire agli assicuratori e ai riassicuratori di assicurare o riassicurare rischi anche se il pooling va oltre quanto necessario per garantire la copertura di tali rischi. Tuttavia questi pool possono comportare restrizioni di concorrenza, quali la standardizzazione delle condizioni di assicurazione e persino dell’ammontare della copertura e dei premi. È quindi opportuno stabilire le circostanze nelle quali tali pool possono beneficiare dell’esenzione.

(15)

Per i rischi veramente nuovi non è possibile sapere in anticipo quale capacità di sottoscrizione sia necessaria per coprire il rischio, né se due o più pool possano coesistere proponendo il tipo specifico di assicurazione in oggetto. Gli accordi di pooling che offrano la coassicurazione o la coriassicurazione di tali nuovi rischi possono pertanto essere esentati per un periodo di tempo limitato senza prevedere una soglia di quota di mercato. Tre anni dovrebbero rappresentare un periodo adeguato per la formazione di dati storici sui sinistri, sufficienti per valutare la necessità o meno di un pool.

(16)

Occorre considerare i rischi che non esistevano in precedenza come nuovi rischi. Tuttavia, in circostanze eccezionali, un rischio può essere considerato nuovo se da un’analisi obiettiva risulta che la natura del rischio è cambiata in maniera così sostanziale che non è possibile sapere in anticipo quale capacità di sottoscrizione sia necessaria per coprire tale rischio.

(17)

Per i rischi che non sono nuovi, i pool di coassicurazione o di coriassicurazione che producono una restrizione della concorrenza possono, in un numero limitato di casi, comportare vantaggi tali da giustificare un’esenzione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato, anche se potrebbero essere sostituiti da due o più soggetti assicurativi in concorrenza tra loro. Essi possono, ad esempio, consentire alle imprese partecipanti di acquisire la necessaria esperienza del settore assicurativo in questione o permettere risparmi sui costi o riduzioni dei premi commerciali attraverso la riassicurazione in comune a condizioni vantaggiose. Tuttavia, le eventuali esenzioni dovrebbero essere limitate agli accordi che non diano alle imprese interessate la possibilità di escludere la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione. I consumatori possono trarre effettivo beneficio dai pool soltanto se esiste una concorrenza sufficiente nei mercati rilevanti in cui i pool operano. Occorre che tale condizione sia considerata soddisfatta quando la quota di mercato del pool rimane al di sotto di una determinata soglia e si può pertanto presumere che sia esposto alla concorrenza effettiva, reale o potenziale, di imprese non facenti parte del pool.

(18)

Occorre pertanto che il presente regolamento esenti i pool di coassicurazione o di coriassicurazione di questo tipo esistenti da oltre tre anni, o che non siano costituiti per coprire un rischio nuovo, a condizione che la quota di mercato combinata detenuta dalle imprese partecipanti non superi determinate soglie. La soglia per i pool di coassicurazione deve essere inferiore, in quanto i pool di coassicurazione possono comportare condizioni di assicurazione e premi commerciali uniformi. Per determinare se un pool soddisfa la condizione relativa alla quota di mercato, occorre aggregare le quote di mercato complessive delle imprese partecipanti. La quota di mercato di ogni impresa partecipante è basata sull’importo complessivo lordo dei premi incassati dall’impresa partecipante sullo stesso mercato rilevante sia con il pool che fuori dal pool. Queste esenzioni dovrebbero tuttavia applicarsi soltanto se il pool in questione soddisfa le ulteriori condizioni stabilite nel presente regolamento, che mirano a ridurre al minimo le restrizioni della concorrenza tra le imprese partecipanti del pool. In tali casi sarebbe necessaria un’analisi individuale per stabilire se le condizioni di cui al presente regolamento siano soddisfatte o no.

(19)

Per facilitare la conclusione di accordi, che possono in alcuni casi comportare significative decisioni di investimento, occorre fissare a sette anni il periodo di validità del presente regolamento.

(20)

La Commissione può revocare il beneficio dell’applicazione del presente regolamento, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (5), qualora constati, in un caso determinato, che un accordo cui si applicano le esenzioni di cui al presente regolamento produce tuttavia effetti incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato.

(21)

A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 l’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro può revocare il beneficio del presente regolamento sul territorio dello Stato, o su parte di esso, qualora constati, in un caso determinato, che un accordo cui si applicano le esenzioni di cui al presente regolamento produce tuttavia effetti incompatibili con le disposizioni dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato nel territorio dello Stato membro, o in parte di esso, che abbia tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto.

(22)

Per decidere in merito alla revoca del beneficio del presente regolamento ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1/2003, sono di particolare importanza gli effetti anticoncorrenziali che potrebbero derivare dall’esistenza di legami tra un pool di coassicuratori o coriassicuratori e/o le imprese partecipanti e altri pool e/o le loro imprese partecipanti nello stesso mercato rilevante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «accordo»: un accordo, una decisione di un’associazione di imprese o una pratica concordata;

2)   «impresa partecipante»: un’impresa che è parte di un accordo e le imprese ad essa collegate;

3)   «imprese collegate»:

a)

le imprese in cui una parte dell’accordo dispone direttamente o indirettamente:

i)

del potere di esercitare più della metà dei diritti di voto; o

ii)

del potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa; o

iii)

del diritto di gestire gli affari dell’impresa;

b)

le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell’accordo i diritti o i poteri elencati alla lettera a);

c)

le imprese nei confronti delle quali un’impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri elencati alla lettera a);

d)

le imprese nelle quali una parte dell’accordo insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) o nelle quali due o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

e)

le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente:

i)

dalle parti dell’accordo o dalle rispettive imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d); o

ii)

da una o più parti dell’accordo, ovvero da una o più imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze;

4)   «pool di coassicurazione»: i gruppi costituiti da imprese di assicurazione, direttamente o attraverso intermediari o agenti autorizzati, ad eccezione degli accordi di coassicurazione ad hoc sul mercato della sottoscrizione, mediante i quali una determinata parte di un dato rischio è coperta da un primo assicuratore e la parte rimanente del rischio da assicuratori successivi che sono invitati a coprire la parte rimanente, che:

5)   «pool di coriassicurazione»: i gruppi costituiti da imprese di assicurazione, direttamente o attraverso intermediari o agenti autorizzati, eventualmente con il concorso di una o più imprese di riassicurazione, ad eccezione degli accordi di coriassicurazione ad hoc sul mercato della sottoscrizione, mediante i quali una determinata parte di un dato rischio è coperta da un primo assicuratore e la parte rimanente del rischio da assicuratori successivi che sono invitati a coprire la parte rimanente, per:

6)   «nuovi rischi»:

a)

rischi che non esistevano in precedenza e per la cui copertura assicurativa è necessario sviluppare un prodotto assicurativo completamente nuovo, che non consiste nell’estensione, nel miglioramento o nella sostituzione di un prodotto assicurativo esistente; o

b)

in via eccezionale, i rischi la cui natura, sulla base di un’analisi obiettiva, è cambiata in maniera così sostanziale che non è possibile stabilire in anticipo quale capacità di sottoscrizione sia necessaria per coprire tale rischio;

7)   «premio commerciale»: il prezzo praticato all’acquirente di una polizza di assicurazione.

CAPO II

COMPILAZIONI, TAVOLE E STUDI REALIZZATI IN COMUNE

Articolo 2

Esenzione

Conformemente all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato, e fatte salve le disposizioni del presente regolamento, l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi conclusi tra due o più imprese nel settore delle assicurazioni per quanto riguarda:

a)

l’elaborazione e la diffusione in comune dei dati necessari ai seguenti scopi:

i)

calcolo del costo medio della copertura di un determinato rischio in passato (in appresso «compilazioni»);

ii)

elaborazione di tavole di mortalità e tavole di frequenza delle malattie, degli infortuni e delle invalidità ai fini delle assicurazioni che comportano un elemento di capitalizzazione (in appresso «tavole»);

b)

realizzazione di studi in comune sull’impatto probabile di circostanze generali esterne alle imprese interessate che possono influenzare la frequenza e l’entità dei sinistri futuri per un determinato rischio o una determinata categoria di rischi o la redditività di diversi tipi di investimenti (in appresso «studi») e la diffusione dei risultati di tali studi.

Articolo 3

Condizioni di esenzione

1.   L’esenzione di cui all’articolo 2, lettera a), si applica a condizione che le compilazioni o le tavole:

a)

si basino sulla raccolta di dati, relativi ad una serie di anni/rischio scelta come periodo di osservazione, che si riferiscano a rischi identici o comparabili in numero sufficiente per costituire una base che può essere trattata con metodi statistici e che produca dati relativi tra l’altro ai seguenti elementi:

i)

il numero di sinistri durante detto periodo;

ii)

il numero di rischi individuali assicurati in ogni anno/rischio durante il periodo di osservazione prescelto;

iii)

il totale degli indennizzi corrisposti o dovuti per i sinistri che sono sopravvenuti nel medesimo periodo;

iv)

l’importo dei capitali assicurati in ciascun anno/rischio nel periodo di osservazione prescelto;

b)

comportino una disaggregazione delle statistiche disponibili fino al livello di dettaglio adeguato sotto il profilo attuariale;

c)

non includano in alcun modo i caricamenti di sicurezza, i redditi derivanti dalle riserve, le spese amministrative o commerciali o i tributi fiscali o parafiscali, e non tengano conto né dei proventi di investimenti né degli utili previsti.

2.   L’esenzione di cui all’articolo 2, lettera a), si applica a condizione che le compilazioni, le tavole o gli studi:

a)

non individuino le imprese di assicurazione interessate o gli assicurati;

b)

siano elaborati e diffusi indicando esplicitamente che non hanno valore vincolante;

c)

non contengano un’indicazione del livello dei premi commerciali;

d)

siano messi a disposizione, a condizioni ragionevoli, accessibili e non discriminatorie, di qualsiasi impresa di assicurazione che ne richieda copia, comprese le imprese di assicurazione non attive sul mercato geografico o del prodotto al quale le compilazioni, le tavole e i risultati degli studi in questione si riferiscono;

e)

salvo il caso in cui la non divulgazione sia oggettivamente giustificata per motivi di sicurezza pubblica, siano messi a disposizione, a condizioni ragionevoli, accessibili e non discriminatorie, delle associazioni di consumatori o delle organizzazioni di clienti che chiedano di avervi accesso in termini specifici e precisi con una motivazione debitamente giustificata.

Articolo 4

Accordi esclusi dal beneficio dell’esenzione

Le esenzioni di cui all’articolo 2 non si applicano qualora le imprese partecipanti concordino o assumano l’impegno, o impongano ad altre imprese, di non usare compilazioni o tavole diverse da quelle di cui all’articolo 2, lettera a), o di non discostarsi dai risultati degli studi di cui all’articolo 2, lettera b).

CAPO III

COPERTURA IN COMUNE DI CERTI TIPI DI RISCHI

Articolo 5

Esenzione

Conformemente all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato e fatte salve le disposizioni del presente regolamento, l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi conclusi tra due o più imprese nel settore delle assicurazioni per quanto riguarda la costituzione e il funzionamento di pool di imprese di assicurazione o di imprese di assicurazione e di imprese di riassicurazione per la copertura in comune di una categoria specifica di rischi mediante la coassicurazione o la coriassicurazione.

Articolo 6

Applicazione dell’esenzione e soglie basate sulla quota di mercato

1.   Per i pool di coassicurazione o di coriassicurazione costituiti al solo scopo di coprire nuovi rischi, l’esenzione di cui all’articolo 5 si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di costituzione del pool, a prescindere dalla quota di mercato detenuta dal pool.

2.   I pool di coassicurazione o di coriassicurazione non rientranti nel campo d’applicazione del paragrafo 1, beneficiano dell’esenzione di cui all’articolo 5 finché il presente regolamento rimane in vigore, a condizione che la quota di mercato combinata detenuta dalle imprese partecipanti non superi le soglie seguenti:

a)

nel caso dei pool di coassicurazione, il 20 % di qualsiasi mercato rilevante;

b)

nel caso dei pool di coriassicurazione, il 25 % di qualsiasi mercato rilevante.

3.   Ai fini del calcolo della quota di mercato delle imprese partecipanti sul mercato rilevante si tiene conto:

a)

della quota di mercato detenuta dall’impresa partecipante con il pool in questione;

b)

della quota di mercato detenuta dall’impresa partecipante con un altro pool di cui l’impresa partecipante fa parte che operi sullo stesso mercato rilevante del pool in questione; e

c)

della quota di mercato detenuta dall’impresa partecipante fuori da ogni pool sul mercato rilevante del pool in questione.

4.   Ai fini dell’applicazione della soglia basata sulla quota di mercato di cui al paragrafo 2, si applicano le norme seguenti:

a)

la quota di mercato viene calcolata sulla base dei premi lordi incassati; se non sono disponibili dati sui premi lordi incassati, per determinare la quota di mercato dell’impresa interessata si possono utilizzare stime fondate su altri dati di mercato attendibili, compresa la copertura assicurativa fornita o il valore dei rischi assicurati;

b)

la quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati relativi all’anno civile precedente.

5.   Qualora la quota di mercato di cui al paragrafo 2, lettera a), non superi inizialmente il 20 %, ma aumenti successivamente senza comunque superare il 25 %, l’esenzione di cui all’articolo 5 continua ad applicarsi per un periodo di due anni civili consecutivi successivi a quello in cui la soglia del 20 % è stata superata per la prima volta.

6.   Qualora la quota di mercato di cui al paragrafo 2, lettera a), non superi inizialmente il 20 %, ma aumenti successivamente oltre il 25 %, l’esenzione di cui all’articolo 5 continua ad applicarsi nell’anno civile successivo a quello in cui il livello del 25 % è stato superato per la prima volta.

7.   I benefici previsti ai paragrafi 5 e 6 non possono essere cumulati in modo da eccedere un periodo di due anni civili.

8.   Qualora la quota di mercato di cui al paragrafo 2, lettera b), non superi inizialmente il 25 %, ma aumenti successivamente senza comunque superare il 30 %, l’esenzione di cui all’articolo 5 continua ad applicarsi per un periodo di due anni civili consecutivi successivi a quello in cui la soglia del 25 % è stata superata per la prima volta.

9.   Qualora la quota di mercato di cui al paragrafo 2, lettera b), non superi inizialmente il 25 %, ma aumenti successivamente oltre il 30 %, l’esenzione di cui all’articolo 5 continua ad applicarsi nell’anno civile successivo a quello in cui è stato per la prima volta superato il livello del 30 %.

10.   I benefici previsti ai paragrafi 8 e 9 non possono essere cumulati in modo da eccedere un periodo di due anni civili.

Articolo 7

Condizioni di esenzione

L’esenzione di cui all’articolo 5 si applica a condizione che:

a)

ciascuna impresa partecipante abbia il diritto di recedere dal pool, con preavviso ragionevole, senza subire sanzioni;

b)

le regole del pool non obblighino le imprese partecipanti al pool ad assicurare o riassicurare attraverso il pool e non impediscano alle imprese partecipanti al pool di assicurare o di riassicurare fuori dal pool, in tutto o in parte, i rischi del tipo coperto dal pool;

c)

le regole del pool non limitino l’attività del pool o delle imprese partecipanti all’assicurazione o alla riassicurazione di rischi situati in una determinata zona geografica dell’Unione;

d)

l’accordo non limiti la produzione o le vendite;

e)

l’accordo non ripartisca i mercati o i clienti; e

f)

le imprese partecipanti ad un pool di coriassicurazione non concordino i premi commerciali praticati per l’assicurazione diretta.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Periodo transitorio

Il divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica nel periodo compreso tra il 1o aprile 2010 e il 30 settembre 2010 agli accordi già in vigore al 31 marzo 2010 che non soddisfano le condizioni di esenzione di cui al presente regolamento, ma soddisfano le condizioni di esenzione di cui al regolamento (CE) n. 358/2003.

Articolo 9

Periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2010.

Esso scade il 31 marzo 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 143 del 7.6.1991, pag. 1.

(2)  Con effetto dal 1o dicembre 2009, l’articolo 81 del trattato CE è sostituito dall’articolo 101 del trattato, sebbene il disposto rimanga sostanzialmente invariato. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti all’articolo 101 del TFUE si intendono fatti, ove necessario, all’articolo 81.

(3)  GU L 53 del 28.2.2003, pag. 8.

(4)  COM(2009) 138 definitivo.

(5)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.


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