EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010L0052
Commission Directive 2010/52/EU of 11 August 2010 amending, for the purposes of adaptation of their technical provisions, Council Directive 76/763/EEC relating to passenger seats for wheeled agricultural or forestry tractors and Directive 2009/144/EC of the European Parliament and of the Council on certain components and characteristics of wheeled agricultural or forestry tractors Text with EEA relevance
Direttiva 2010/52/UE della Commissione, dell’ 11 agosto 2010 , che modifica, ai fini dell’adattamento delle rispettive disposizioni tecniche, la direttiva 76/763/CEE del Consiglio relativa ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva 2010/52/UE della Commissione, dell’ 11 agosto 2010 , che modifica, ai fini dell’adattamento delle rispettive disposizioni tecniche, la direttiva 76/763/CEE del Consiglio relativa ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote Testo rilevante ai fini del SEE
OJ L 213, 13.8.2010, p. 37–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 031 P. 289 - 294
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32013R0167
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31976L0763 | sostituzione | allegato | 02/09/2010 | |
Modifies | 32009L0144 | modifica | allegato II | 02/09/2010 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32013R0167 |
13.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 213/37 |
DIRETTIVA 2010/52/UE DELLA COMMISSIONE
dell’11 agosto 2010
che modifica, ai fini dell’adattamento delle rispettive disposizioni tecniche, la direttiva 76/763/CEE del Consiglio relativa ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 76/763/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote (2) e la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (3) sono due delle direttive particolari di cui alla procedura di omologazione CE per trattori agricoli e forestali nel quadro della direttiva 2003/37/CE. |
(2) |
La sicurezza è uno dei principali elementi su cui si basa la direttiva 2003/37/CE. Per migliorare la protezione degli operatori è opportuno completare le disposizioni applicabili a norma di detta direttiva al fine di tener conto di tutti i rischi di cui all’allegato I della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) relativa alle macchine non ancora previsti dalle direttive particolari nel quadro della direttiva 2003/37/CE. |
(3) |
La direttiva 2006/42/CE, con tale modifica, non si applica più ai trattori omologati in conformità della normativa riguardante l’omologazione per trattori agricoli o forestali a ruote, poiché con l’applicazione della direttiva di modifica tutti i rischi di cui alla direttiva 2006/42/CE rientrano tra i rischi previsti dalla direttiva 2003/37/CE. |
(4) |
Il comitato europeo di normazione (CEN) ha elaborato norme armonizzate sulla protezione dal capovolgimento per gli accompagnatori e contro le sostanze pericolose. Dette norme sono state adottate e pubblicate ed è quindi opportuno che un richiamo ad esse figuri nella presente direttiva. |
(5) |
La direttiva 76/763/CEE contempla prescrizioni relative alla progettazione e all’installazione di sedili per accompagnatori nei trattori agricoli; occorre modificare detta direttiva al fine di migliorare la protezione aggiungendo ulteriori specifiche tecniche per garantire una protezione che si estenda ai rischi di lesioni per l’accompagnatore di cui alla direttiva 2006/42/CE, segnatamente per quanto riguarda il capovolgimento e gli ancoraggi delle cinture di sicurezza nei sedili per accompagnatori. |
(6) |
La direttiva 2009/144/CE contempla prescrizioni tecniche relative a determinati elementi e caratteristiche dei trattori agricoli a ruote; è opportuno modificare detta direttiva al fine di migliorare la protezione aggiungendo ulteriori specifiche tecniche per garantire una protezione contro la caduta di oggetti, la penetrazione di oggetti nella cabina e le sostanze pericolose; vanno inoltre fissate prescrizioni minime relative al manuale di istruzioni. |
(7) |
Ai fini di un corretto svolgimento del processo di omologazione, migliorando in particolare la sicurezza sul lavoro, è opportuno definire il contenuto minimo del manuale di istruzioni. In tal modo verrà garantito che gli operatori dispongano delle informazioni necessarie per valutare l’adeguatezza dei trattori per gli usi cui sono destinati e per eseguire un’appropriata manutenzione. |
(8) |
Le disposizioni relative alle eventuali strutture di protezione contro la caduta di oggetti, alle eventuali strutture di protezione degli operatori e alla prevenzione del contatto con sostanze pericolose dovranno essere adeguate allo stato dell’arte. |
(9) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico — trattori agricoli, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 76/763/CEE è modificata conformemente all’allegato I della presente direttiva.
Articolo 2
La direttiva 2009/144/CE è modificata conformemente all’allegato II della presente direttiva.
Articolo 3
1. Dalla data di entrata in vigore, riguardo ai veicoli conformi alle prescrizioni fissate dalla direttiva 76/763/CEE, e dalla direttiva 2009/144/CE, quali modificate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi connessi alla materia disciplinata da tali direttive:
a) |
non rifiutano il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale; oppure |
b) |
non vietano l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio del veicolo in questione. |
2. A partire da un anno dalla data di entrata in vigore, riguardo ai nuovi tipi di veicoli non conformi alle prescrizioni fissate dalla direttiva 76/763/CEE, e dalla direttiva 2009/144/CE, quali modificate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi connessi alla materia disciplinata da tali direttive:
a) |
rifiutano il rilascio dell’omologazione CE; e |
b) |
possono rifiutare il rilascio dell’omologazione nazionale. |
3. A partire da due anni dalla data di entrata in vigore, riguardo ai nuovi veicoli non conformi alle prescrizioni fissate dalla direttiva 76/763/CEE, e dalla direttiva 2009/144/CE, quali modificate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi connessi alla materia disciplinata da tali direttive:
a) |
cessano di considerare validi, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CEE i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma di detta direttiva; e |
b) |
possono negare l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di tali veicoli. |
Articolo 4
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1o marzo 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione i testi di tali disposizioni.
Gli Stati membri applicano dette norme a decorrere dal 2 marzo 2011.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.
(2) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1.
(3) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 33.
(4) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.
ALLEGATO I
L’allegato della decisione 76/763/CEE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
Eventuali sedili per accompagnatori devono essere conformi alla norma EN 15694:2009.»
ALLEGATO II
La direttiva 2009/144/CE è così modificata:
1) |
Il titolo dell’allegato II nell’elenco degli allegati è così modificato: «Regolatore di velocità, protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote, ulteriori prescrizioni di sicurezza per applicazioni speciali, manuale di istruzioni». |
2) |
Il titolo dell’allegato II è così modificato: «Regolatore di velocità, protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote, ulteriori prescrizioni di sicurezza per applicazioni speciali, manuale di istruzioni». |
3) |
All’allegato II sono aggiunti i punti seguenti: «3. ULTERIORI PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER APPLICAZIONI SPECIALI 3.1. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti Eventuali strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) devono essere conformi al codice 10 dell’OCSE (1). 3.2. Strutture di protezione degli operatori 3.2.1. Eventuali strutture di protezione degli operatori (OPS) devono essere conformi alla norma ISO 8084:2003 (2). 3.2.2. Per impieghi diversi dalla silvicoltura e fatto salvo il punto 3.2.1, i trattori con vetri conformi al punto 1.1.3 dell’allegato III A sono considerati muniti di strutture di protezione degli operatori (OPS). 3.3. Prevenzione del contatto con sostanze pericolose Le prescrizioni della norma EN 15695-1:2009 si applicano a tutti i trattori di cui all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE, se vengono utilizzati in condizioni che possono comportare un rischio di contatto con sostanze pericolose; in tal caso la cabina deve soddisfare le prescrizioni relative ai livelli 2, 3 o 4 della norma citata. I criteri di scelta dei livelli vanno descritti e devono conformarsi a quelli indicati nel manuale di istruzioni. Per l’irrorazione di pesticidi la cabina deve essere di livello 4. 4. MANUALE DI ISTRUZIONI Il manuale di istruzioni deve essere conforme alla norma ISO 3600:1996 (3), ad eccezione della sezione 4.3 (Identificazione della macchina). 4.1. In particolare, o oltre alle prescrizioni della norma ISO 3600:1996, il manuale di istruzioni deve riguardare i seguenti punti:
4.2. Fissaggio, smontaggio e azionamento delle macchine montate sul trattore, dei rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate. Il manuale di istruzioni comprende i punti seguenti:
4.3. Dichiarazione relativa al rumore Il manuale di istruzioni deve indicare il livello sonoro all’orecchio dell’operatore, misurato conformemente alla direttiva 2009/76/CE (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, e il livello del rumore del trattore in movimento, misurato conformemente all’allegato VI della direttiva 2009/63/CE (5) del Parlamento europeo e del Consiglio. 4.4. Dichiarazione relativa alle vibrazioni Il manuale di istruzioni deve indicare il livello delle vibrazioni misurato conformemente alla direttiva 78/764/CEE del Consiglio (6). 4.5. Le modalità di funzionamento di un trattore di cui si può ragionevolmente prevedere che comportino particolari rischi sono le seguenti:
Il manuale di istruzioni deve trattare diffusamente dell’utilizzo del trattore in combinazione con le attrezzature di cui sopra. 4.5.1. Caricatore frontale
4.5.2. Impiego in silvicoltura
4.5.3. Utilizzo di irroratrici (rischio di sostanze pericolose) Il livello di protezione contro le sostanze pericolose conformemente alla norma EN 15695-1:2009 deve essere descritto nel manuale di istruzioni.» |
4) |
Il titolo dell’appendice dell’allegato II è così modificato: |
5) |
Al punto 1 dell’appendice dell’allegato II sono aggiunti i punti seguenti dopo il punto 1.2:
|
6) |
Al punto 15 dell’appendice dell’allegato II (elenco dei documenti) è aggiunto quanto segue: «… manuale di istruzioni.» |
(1) Codice della norma OCSE relativo alle prove ufficiali per le strutture di protezione contro la caduta di oggetti nei trattori agricoli e forestali (Codice 10) — Decisione C(2008) 128 del Consiglio dell’OCSE, dell’ottobre 2008.
(2) Questo documento è disponibile sul sito Internet: http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=9021&ICS1=65&ICS2=60&ICS3=1.
(3) Questo documento è disponibile sul sito Internet: http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=9021&ICS1=65&ICS2=60&ICS3=1.
(4) GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 18.