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Document 32010L0052

Direttiva 2010/52/UE della Commissione, dell’ 11 agosto 2010 , che modifica, ai fini dell’adattamento delle rispettive disposizioni tecniche, la direttiva 76/763/CEE del Consiglio relativa ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 213, 13.8.2010, p. 37–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 031 P. 289 - 294

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/52/oj

13.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/37


DIRETTIVA 2010/52/UE DELLA COMMISSIONE

dell’11 agosto 2010

che modifica, ai fini dell’adattamento delle rispettive disposizioni tecniche, la direttiva 76/763/CEE del Consiglio relativa ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 76/763/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote (2) e la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (3) sono due delle direttive particolari di cui alla procedura di omologazione CE per trattori agricoli e forestali nel quadro della direttiva 2003/37/CE.

(2)

La sicurezza è uno dei principali elementi su cui si basa la direttiva 2003/37/CE. Per migliorare la protezione degli operatori è opportuno completare le disposizioni applicabili a norma di detta direttiva al fine di tener conto di tutti i rischi di cui all’allegato I della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) relativa alle macchine non ancora previsti dalle direttive particolari nel quadro della direttiva 2003/37/CE.

(3)

La direttiva 2006/42/CE, con tale modifica, non si applica più ai trattori omologati in conformità della normativa riguardante l’omologazione per trattori agricoli o forestali a ruote, poiché con l’applicazione della direttiva di modifica tutti i rischi di cui alla direttiva 2006/42/CE rientrano tra i rischi previsti dalla direttiva 2003/37/CE.

(4)

Il comitato europeo di normazione (CEN) ha elaborato norme armonizzate sulla protezione dal capovolgimento per gli accompagnatori e contro le sostanze pericolose. Dette norme sono state adottate e pubblicate ed è quindi opportuno che un richiamo ad esse figuri nella presente direttiva.

(5)

La direttiva 76/763/CEE contempla prescrizioni relative alla progettazione e all’installazione di sedili per accompagnatori nei trattori agricoli; occorre modificare detta direttiva al fine di migliorare la protezione aggiungendo ulteriori specifiche tecniche per garantire una protezione che si estenda ai rischi di lesioni per l’accompagnatore di cui alla direttiva 2006/42/CE, segnatamente per quanto riguarda il capovolgimento e gli ancoraggi delle cinture di sicurezza nei sedili per accompagnatori.

(6)

La direttiva 2009/144/CE contempla prescrizioni tecniche relative a determinati elementi e caratteristiche dei trattori agricoli a ruote; è opportuno modificare detta direttiva al fine di migliorare la protezione aggiungendo ulteriori specifiche tecniche per garantire una protezione contro la caduta di oggetti, la penetrazione di oggetti nella cabina e le sostanze pericolose; vanno inoltre fissate prescrizioni minime relative al manuale di istruzioni.

(7)

Ai fini di un corretto svolgimento del processo di omologazione, migliorando in particolare la sicurezza sul lavoro, è opportuno definire il contenuto minimo del manuale di istruzioni. In tal modo verrà garantito che gli operatori dispongano delle informazioni necessarie per valutare l’adeguatezza dei trattori per gli usi cui sono destinati e per eseguire un’appropriata manutenzione.

(8)

Le disposizioni relative alle eventuali strutture di protezione contro la caduta di oggetti, alle eventuali strutture di protezione degli operatori e alla prevenzione del contatto con sostanze pericolose dovranno essere adeguate allo stato dell’arte.

(9)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico — trattori agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/763/CEE è modificata conformemente all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 2009/144/CE è modificata conformemente all’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

1.   Dalla data di entrata in vigore, riguardo ai veicoli conformi alle prescrizioni fissate dalla direttiva 76/763/CEE, e dalla direttiva 2009/144/CE, quali modificate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi connessi alla materia disciplinata da tali direttive:

a)

non rifiutano il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale; oppure

b)

non vietano l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio del veicolo in questione.

2.   A partire da un anno dalla data di entrata in vigore, riguardo ai nuovi tipi di veicoli non conformi alle prescrizioni fissate dalla direttiva 76/763/CEE, e dalla direttiva 2009/144/CE, quali modificate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi connessi alla materia disciplinata da tali direttive:

a)

rifiutano il rilascio dell’omologazione CE; e

b)

possono rifiutare il rilascio dell’omologazione nazionale.

3.   A partire da due anni dalla data di entrata in vigore, riguardo ai nuovi veicoli non conformi alle prescrizioni fissate dalla direttiva 76/763/CEE, e dalla direttiva 2009/144/CE, quali modificate dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi connessi alla materia disciplinata da tali direttive:

a)

cessano di considerare validi, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CEE i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma di detta direttiva; e

b)

possono negare l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di tali veicoli.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1o marzo 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione i testi di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano dette norme a decorrere dal 2 marzo 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

(2)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1.

(3)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 33.

(4)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.


ALLEGATO I

L’allegato della decisione 76/763/CEE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Eventuali sedili per accompagnatori devono essere conformi alla norma EN 15694:2009.»


ALLEGATO II

La direttiva 2009/144/CE è così modificata:

1)

Il titolo dell’allegato II nell’elenco degli allegati è così modificato:

«Regolatore di velocità, protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote, ulteriori prescrizioni di sicurezza per applicazioni speciali, manuale di istruzioni».

2)

Il titolo dell’allegato II è così modificato:

«Regolatore di velocità, protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote, ulteriori prescrizioni di sicurezza per applicazioni speciali, manuale di istruzioni».

3)

All’allegato II sono aggiunti i punti seguenti:

«3.   ULTERIORI PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER APPLICAZIONI SPECIALI

3.1.   Strutture di protezione contro la caduta di oggetti

Eventuali strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) devono essere conformi al codice 10 dell’OCSE (1).

3.2.   Strutture di protezione degli operatori

3.2.1.   Eventuali strutture di protezione degli operatori (OPS) devono essere conformi alla norma ISO 8084:2003 (2).

3.2.2.   Per impieghi diversi dalla silvicoltura e fatto salvo il punto 3.2.1, i trattori con vetri conformi al punto 1.1.3 dell’allegato III A sono considerati muniti di strutture di protezione degli operatori (OPS).

3.3.   Prevenzione del contatto con sostanze pericolose

Le prescrizioni della norma EN 15695-1:2009 si applicano a tutti i trattori di cui all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE, se vengono utilizzati in condizioni che possono comportare un rischio di contatto con sostanze pericolose; in tal caso la cabina deve soddisfare le prescrizioni relative ai livelli 2, 3 o 4 della norma citata. I criteri di scelta dei livelli vanno descritti e devono conformarsi a quelli indicati nel manuale di istruzioni. Per l’irrorazione di pesticidi la cabina deve essere di livello 4.

4.   MANUALE DI ISTRUZIONI

Il manuale di istruzioni deve essere conforme alla norma ISO 3600:1996 (3), ad eccezione della sezione 4.3 (Identificazione della macchina).

4.1.   In particolare, o oltre alle prescrizioni della norma ISO 3600:1996, il manuale di istruzioni deve riguardare i seguenti punti:

a)

regolazione del sedile e della sospensione secondo la posizione ergonomica dell’operatore rispetto ai comandi e per la riduzione dei rischi di vibrazione di tutto il corpo;

b)

utilizzo e regolazione dell’eventuale sistema di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria;

c)

accensione e spegnimento del motore;

d)

posizione e modalità di apertura delle uscite di sicurezza;

e)

salita e discesa dal trattore;

f)

zone pericolose attorno all’asse di articolazione dei trattori articolati;

g)

utilizzo di eventuali attrezzi speciali;

h)

metodi per eseguire in modo sicuro riparazioni e manutenzione;

i)

informazioni sull’intervallo di ispezione dei tubi idraulici;

j)

istruzioni sulle modalità di rimorchio del trattore;

k)

istruzioni sull’utilizzo sicuro dei martinetti e punti di sollevamento raccomandati;

l)

pericoli connessi alle batterie e al serbatoio del carburante;

m)

divieto di utilizzo del trattore se esistono rischi di ribaltamento con l’indicazione che si tratta di un elenco incompleto;

n)

rischi residui connessi alle superfici calde, in caso di aggiunta di olio o di liquido refrigerante in motori o di organi trasmissione caldi;

o)

livello di protezione della struttura di protezione contro la caduta di oggetti, se pertinente;

p)

livello di protezione contro le sostanze pericolose, se pertinente;

q)

livello di protezione della struttura di protezione degli operatori, se pertinente.

4.2.   Fissaggio, smontaggio e azionamento delle macchine montate sul trattore, dei rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate.

Il manuale di istruzioni comprende i punti seguenti:

a)

l’avvertenza di seguire attentamente le istruzioni contenute nel manuale d’uso delle macchine montate o trainate o del rimorchio, e di non utilizzare la combinazione trattore-macchine o trattore-rimorchio a meno che non siano state seguite tutte le istruzioni;

b)

l’avvertenza di restare fuori dalla zona dell’aggancio a tre punti quando lo si controlla;

c)

l’avvertenza che le macchine montate devono essere abbassate a livello del suolo prima di lasciare il trattore;

d)

la velocità degli alberi motore con prese di forza in funzione delle macchine montate sul trattore o del veicolo rimorchiato;

e)

la prescrizione di utilizzare solo alberi motore con prese di forza dotate di adeguati dispositivi di protezione;

f)

informazioni sui dispositivi di collegamento idraulici e sulla loro funzione;

g)

informazioni sulla capacità di sollevamento massima dell’aggancio a tre punti;

h)

informazioni sulla determinazione dalla massa totale, sui carichi per asse, sulla capacità di carico degli pneumatici e sullo zavorramento minimo necessario;

i)

informazioni sui sistemi di frenatura per rimorchio disponibili e sulla loro compatibilità con i veicoli rimorchiati;

j)

l’indicazione del carico verticale massimo sull’attacco posteriore, tenendo conto delle dimensioni degli pneumatici posteriori e del tipo di attacco;

k)

informazioni sull’utilizzo di strumenti dotati di alberi motore con prese di forza, e sul fatto che l’inclinazione tecnicamente possibile degli alberi dipende dalla forma e dalle dimensioni dello scudo protettivo e/o della zona libera, comprese informazioni specifiche prescritte in caso di prese di forza di tipo 3 di dimensioni ridotte;

l)

dati relativi ai limiti massimi autorizzati per le masse rimorchiate che figurano anche nella targhetta regolamentare;

m)

l’avvertenza di non soffermarsi nella zona tra il trattore e il veicolo rimorchiato.

4.3.   Dichiarazione relativa al rumore

Il manuale di istruzioni deve indicare il livello sonoro all’orecchio dell’operatore, misurato conformemente alla direttiva 2009/76/CE (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, e il livello del rumore del trattore in movimento, misurato conformemente all’allegato VI della direttiva 2009/63/CE (5) del Parlamento europeo e del Consiglio.

4.4.   Dichiarazione relativa alle vibrazioni

Il manuale di istruzioni deve indicare il livello delle vibrazioni misurato conformemente alla direttiva 78/764/CEE del Consiglio (6).

4.5.   Le modalità di funzionamento di un trattore di cui si può ragionevolmente prevedere che comportino particolari rischi sono le seguenti:

a)

utilizzo di un caricatore frontale (rischio di caduta di oggetti);

b)

impiego in silvicoltura (rischio di caduta e/o penetrazione di oggetti);

c)

utilizzo di irroratrici, montate sul trattore o rimorchiate (rischio di sostanze pericolose).

Il manuale di istruzioni deve trattare diffusamente dell’utilizzo del trattore in combinazione con le attrezzature di cui sopra.

4.5.1.   Caricatore frontale

4.5.1.1.

Il manuale di istruzioni deve precisare i pericoli legati all’impiego del caricatore frontale e spiegare come evitarli.

4.5.1.2.

Il manuale di istruzioni deve indicare i punti di fissaggio sul corpo del trattore dove va installato il caricatore frontale, nonché le dimensioni e il tipo di strumenti da utilizzare. Se non è previsto alcun punto di attacco, il manuale di istruzioni deve vietare l’installazione di un caricatore frontale.

4.5.1.3.

Per i trattori dotati di funzioni programmabili con comando sequenziale idraulico vanno fornite informazioni sul modo in cui collegare il sistema idraulico del caricatore in maniera che questa funzione sia disattivata.

4.5.2.   Impiego in silvicoltura

4.5.2.1.

In caso di utilizzo di un trattore agricolo in silvicoltura, i rischi individuati sono i seguenti:

a)

caduta di alberi, soprattutto se sulla parte posteriore del trattore è montata una gru a pinza per i tronchi;

b)

penetrazione di oggetti nello spazio riservato all’operatore, principalmente se sulla parte posteriore del trattore è montato un argano.

4.5.2.2.

Il manuale di istruzioni deve contenere informazioni riguardanti i punti seguenti:

a)

l’esistenza dei rischi di cui al punto 4.5.2.1;

b)

le attrezzature opzionali eventualmente disponibili per far fronte a tali rischi;

c)

i punti di fissaggio sul trattore dove possono essere applicate strutture protettive, nonché le dimensioni e il tipo di strumenti da utilizzare. Se non sono previsti modi per fissare adeguate strutture protettive, occorre indicarlo;

d)

le strutture protettive, che possono consistere in un telaio che protegge il posto dell’operatore contro la caduta di alberi o in grate collocate davanti alle porte, al tetto e alle finestre della cabina;

e)

il livello del sistema di protezione contro la caduta di oggetti, se pertinente.

4.5.3.   Utilizzo di irroratrici (rischio di sostanze pericolose)

Il livello di protezione contro le sostanze pericolose conformemente alla norma EN 15695-1:2009 deve essere descritto nel manuale di istruzioni.»

4)

Il titolo dell’appendice dell’allegato II è così modificato:

5)

Al punto 1 dell’appendice dell’allegato II sono aggiunti i punti seguenti dopo il punto 1.2:

«1.3.

Ulteriori prescrizioni di sicurezza per applicazioni speciali, se pertinente:

1.3.1.

Strutture di protezione contro la caduta di oggetti

1.3.2.

Strutture di protezione degli operatori

1.3.3.

Prevenzione del contatto con sostanze pericolose».

6)

Al punto 15 dell’appendice dell’allegato II (elenco dei documenti) è aggiunto quanto segue:

«… manuale di istruzioni.»


(1)  Codice della norma OCSE relativo alle prove ufficiali per le strutture di protezione contro la caduta di oggetti nei trattori agricoli e forestali (Codice 10) — Decisione C(2008) 128 del Consiglio dell’OCSE, dell’ottobre 2008.

(2)  Questo documento è disponibile sul sito Internet: http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=9021&ICS1=65&ICS2=60&ICS3=1.

(3)  Questo documento è disponibile sul sito Internet: http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=9021&ICS1=65&ICS2=60&ICS3=1.

(4)  GU L 201 dell’1.8.2009, pag. 18.

(5)  GU L 214 del 19.8.2009, pag. 23.

(6)  GU L 255 del 18.9.1978, pag. 1.


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