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Document 32010D0649

2010/649/UE: Decisione del Consiglio, del 7 ottobre 2010 , relativa alla conclusione dell’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

OJ L 287, 4.11.2010, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 117 P. 29 - 30

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/649/oj

Related international agreement

4.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 287/50


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2010

relativa alla conclusione dell’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

(2010/649/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con la Repubblica islamica del Pakistan sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare («l’accordo»).

(2)

L’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 26 ottobre 2009, con riserva della sua conclusione.

(3)

Quale conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito la Comunità europea, alla quale succede.

(4)

È opportuno approvare l’accordo.

(5)

L’accordo istituisce un comitato misto per la riammissione che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata di adozione della posizione dell’Unione europea in questo caso.

(6)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(8)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare («l’accordo») è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 20, paragrafo 2, dell’accordo, allo scopo di impegnare l’Unione (1), e rende la seguente dichiarazione:

«Quale conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito la Comunità europea, alla quale succede e a partire da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” o alla “Comunità” nel testo dell'accordo, ove opportuno, devono essere letti come riferimenti all'“Unione europea”.»

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri invitati su richiesta della Commissione, rappresenta l’Unione nel comitato misto per la riammissione istituito dall’articolo 16 dell’accordo.

Articolo 4

La posizione dell’Unione in sede di comitato misto per la riammissione per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, dell’accordo è stabilita dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Luxembourg, addì 7 ottobre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. WATHELET


(1)  La data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

LA COMUNITÀ EUROPEA,

di seguito denominata la «Comunità»,

e

LA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN,

di seguito denominata «Pakistan»,

di seguito denominate anche «Parte» singolarmente e «Parti» collettivamente,

DECISE ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina;

DESIDEROSE di instaurare, con il presente accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno nei territori dell’Ucraina o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, e di agevolare il transito di quelle persone in uno spirito di cooperazione;

SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati membri dell’Unione europea e del Pakistan derivanti dal diritto internazionale;

CONSIDERANDO che le disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, e tutti gli atti adottati in virtù di detto titolo, non si applicano al Regno di Danimarca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)

«Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

b)

«cittadino di uno Stato membro»: chiunque abbia la cittadinanza, quale definita a fini comunitari, di uno Stato membro;

c)

«cittadino pakistano»: chiunque abbia la cittadinanza del Pakistan;

d)

«cittadino di paesi terzi»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella del Pakistan o di uno degli Stati membri;

e)

«apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza;

f)

«permesso di soggiorno»: permesso di qualunque tipo, rilasciato dal Pakistan o da uno degli Stati membri, che autorizza una persona a soggiornare sul territorio dello Stato che lo ha rilasciato;

g)

«visto»: un permesso rilasciato o una decisione presa dal Pakistan o da uno degli Stati membri per consentire l'ingresso o il transito nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;

h)

«Stato richiedente»: lo Stato (il Pakistan o uno degli Stati membri), che presenta una domanda di riammissione ai sensi degli articoli 2 e 3 o una domanda di transito ai sensi dell'articolo 12;

i)

«Stato richiesto»: lo Stato (il Pakistan o uno degli Stati membri) a cui è presentata una domanda di riammissione ai sensi degli articoli 2 e 3 o una domanda di transito ai sensi dell'articolo 12.

SEZIONE I

OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE

Articolo 2

Riammissione dei cittadini

1.   Lo Stato richiesto riammette nel suo territorio, su istanza dello Stato richiedente, tutti i cittadini che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso o soggiorno nel territorio dello Stato richiedente, purché sia accertato, conformemente all’articolo 6 del presente accordo, che sono cittadini dello Stato richiesto.

2.   Se del caso, lo Stato richiesto rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio, lo Stato richiesto rilascia entro 14 giorni un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.

Articolo 3

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

1.   Lo Stato richiesto riammette, su istanza dello Stato richiedente e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, il cittadino di paesi terzi e l'apolide che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso o soggiorno in vigore nel territorio dello Stato richiedente, purché

a)

possieda, al momento della presentazione della domanda di riammissione, un visto o un’autorizzazione di soggiorno validi rilasciati dallo Stato richiesto, oppure

b)

sia entrato nel territorio dello Stato richiedente in modo irregolare direttamente dal territorio dello Stato richiesto. Ai sensi del presente comma, con persona proveniente direttamente dal territorio dello Stato richiesto si intende chi sia giunto nel territorio dello Stato richiedente, oppure, se lo Stato richiesto è il Pakistan, nel territorio degli Stati membri, via mare o per via aerea senza essere transitato in un altro paese.

2.   L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a)

il cittadino di paesi terzi o l’apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale dello Stato richiesto; oppure

b)

lo Stato richiedente ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all'apolide, prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, un visto o un'autorizzazione di soggiorno, a meno che questa persona non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno di durata superiore rilasciato dallo Stato membro richiesto.

3.   Se lo Stato richiesto è uno Stato membro, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 spetta allo Stato membro che ha rilasciato il visto o l'autorizzazione di soggiorno. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un'autorizzazione di soggiorno, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, in caso di uno o più documenti scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente.

4.   Se del caso, lo Stato richiesto rilascia senza indugio alla persona che deve essere riammessa il documento di viaggio necessario per il suo ritorno, valido per almeno 6 mesi. Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio, lo Stato richiesto rilascia entro 14 giorni di calendario un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.

SEZIONE II

PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Articolo 4

Principi

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento della persona da riammettere in conformità degli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto.

2.   Fatti salvi l'articolo 2, paragrafo 1 e l'articolo 3, paragrafo 1, non è necessaria una domanda di riammissione se l’interessato è in possesso di un documento di viaggio valido e, eventualmente, di un visto o di un permesso di soggiorno validi dello Stato richiesto.

3.   Non è consentita la riammissione sulla base esclusiva di elementi di prova prima facie della cittadinanza.

Articolo 5

Domanda di riammissione

1.   La domanda di riammissione contiene le seguenti informazioni:

a)

i dati della persona da riammettere (ad es. nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita e ultimo luogo di residenza);

b)

l'indicazione dei mezzi con i quali sarà fornita la prova prima facie della cittadinanza, del transito, delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, e dell'ingresso e del soggiorno illegali.

2.   Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene anche:

a)

una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell’interessato, attestante che la persona da riammettere può aver bisogno di assistenza o di cure;

b)

tutte le altre misure di protezione o di sicurezza necessarie per la singola riammissione.

3.   Un modulo comune per le domande di riammissione figura nell’allegato V del presente accordo.

Articolo 6

Mezzi di prova della cittadinanza

1.   La cittadinanza non può essere dimostrata con documenti falsi.

2.   La prova della cittadinanza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, può essere basata sui documenti elencati nell’allegato I del presente accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, lo Stato richiesto e lo Stato richiedente riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

3.   La prova della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, può essere basata anche sui documenti elencati nell’allegato II del presente accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, lo Stato richiesto avvia la procedura per accertare la cittadinanza dell'interessato.

4.   Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui agli allegati I o II, l'autorità competente dello Stato richiedente e la rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato richiesto prendono, se richieste, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio la persona da riammettere.

Articolo 7

Mezzi di prova riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

1.   Le condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, sono dimostrate, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell’allegato III del presente accordo. Tali prove non possono essere basate su documenti falsi, ma su elementi riconosciuti reciprocamente dallo Stato richiesto e dallo Stato richiedente.

2.   Le condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, possono essere dimostrate anche con i mezzi di prova elencati nell’allegato IV del presente accordo. Se vengono presentati tali mezzi di prova, lo Stato richiesto li considera sufficienti per avviare le verifiche per la riammissione.

3.   L’illegalità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno è stabilita in base ai documenti di viaggio dell’interessato, sui quali non figurino il visto o altra autorizzazione di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Può costituire prova prima facie dell’illegalità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno una dichiarazione dello Stato richiedente da cui risulti che l’interessato non possiede i documenti di viaggio, il visto o l'autorizzazione di soggiorno necessari.

Articolo 8

Termini

1.   La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto al massimo entro un anno dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di paesi terzi o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore per l’ingresso, la presenza o il soggiorno. Qualora non sia possibile presentare la domanda in tempo per motivi de jure o de facto, il termine è prorogato, su richiesta, fintanto che sussistono gli ostacoli.

2.   Alla domanda di riammissione si deve rispondere senza indugio e, comunque, entro 30 giorni di calendario; l'eventuale rigetto deve essere motivato. I termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda di riammissione. Qualora non sia possibile rispondere in tempo per motivi de jure o de facto, il termine può essere prorogato, su istanza debitamente motivata, fino a 60 giorni di calendario, a meno che la normativa nazionale dello Stato richiedente non fissi per il trattenimento una durata massima pari o inferiore a 60 giorni. Se non è data risposta nei termini prescritti, il trasferimento si considera accettato.

3.   Autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2, l’interessato è trasferito entro tre mesi. Questo termine può essere prorogato, su richiesta, del tempo necessario per sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 9

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

Prima di trasferire una persona, le autorità competenti del Pakistan e dello Stato membro interessato stabiliscono per iscritto, anticipatamente, la data del trasferimento, il valico di frontiera, eventuali scorte e modi di trasporto.

Articolo 10

Riammissione indebita

Il Pakistan reintegra senza indugio chiunque sia stato riammesso da uno Stato membro e uno Stato membro reintegra senza indugio chiunque sia stato riammesso dal Pakistan se è appurato, entro 3 mesi dal trasferimento dell’interessato, che non ricorrono le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente accordo. In questi casi le autorità competenti del Pakistan e dello Stato membro interessato si scambiano anche tutte le informazioni disponibili sull’identità, sulla cittadinanza e sulla via di transito effettive dell’interessato.

SEZIONE III

OPERAZIONI DI TRANSITO

Articolo 11

Principi

1.   Lo Stato richiesto può autorizzare il transito di un cittadino di paesi terzi o di un apolide quando non sia possibile il rimpatrio direttamente nello Stato di destinazione dopo avere accertato, sulla base di prove scritte, che lo Stato di destinazione si è impegnato a riammettere l'interessato.

2.   Lo Stato richiesto può revocare l'autorizzazione qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione. In questi casi lo Stato richiedente reintegra il cittadino di paesi terzi o l'apolide a proprie spese.

Articolo 12

Procedura di transito

1.   La domanda di transito deve essere presentata per iscritto alle autorità competenti e contenere le seguenti informazioni:

a)

tipo di transito, altri eventuali Stati di transito e la destinazione finale;

b)

dati dell’interessato (ad es. nome, cognome, data di nascita e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, tipo e numero del documento di viaggio);

c)

valico di frontiera previsto, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

un modulo comune per le domande di transito figura nell’allegato VI del presente accordo.

2.   Lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente il consenso all’operazione di transito, entro 14 giorni di calendario e per iscritto, confermando il valico di frontiera e l’orario previsti per l’ammissione.

3.   In caso di transito aereo, la persona che deve essere riammessa e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

4.   Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo, conformemente alle proprie norme e leggi.

SEZIONE IV

COSTI

Articolo 13

Costi di trasporto e di transito

Tutte le spese di trasporto afferenti alla riammissione e al transito ai sensi del presente accordo fino al valico di frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dall’interessato o da terzi. In caso di riammissione indebita, ai sensi dell'articolo 10, queste spese sono a carico dello Stato che deve reintegrare l'interessato.

SEZIONE V

PROTEZIONE DEI DATI E CONFORMITÀ AGLI ALTRI OBBLIGHI DI LEGGE

Articolo 14

Dati personali

1.   Si procede al trattamento dei dati personali solo qualora ciò sia necessario per l’applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti del Pakistan e degli Stati membri. Ai fini del presente articolo valgono le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 95/46/CE (1). Quando il responsabile del trattamento è un’autorità competente di uno Stato membro, a disciplinare il trattamento dei dati personali sono la direttiva 95/46/CEe la legislazione nazionale adottata in conformità della direttiva stessa, comprese le norme sul trasferimento dei dati personali ai paesi terzi.

2.   Inoltre, al trattamento dei dati personali per l'applicazione del presente accordo, e in particolare alla trasmissione di tali dati dal Pakistan ad uno Stato membro e viceversa, si applicano i seguenti principi:

a)

i dati personali devono essere trattati lealmente e lecitamente;

b)

i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell’attuazione del presente accordo, e successivamente trattati dall’autorità che li comunica e dall’autorità che li riceve in modo non incompatibile con tali finalità;

c)

i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

gli estremi della persona da trasferire (nomi, cognomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti),

la carta di identità o il passaporto (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità preposta al rilascio, luogo di rilascio),

gli scali e gli itinerari,

altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d)

i dati personali devono essere esatti e, se necessario, devono venire aggiornati;

e)

i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo che non deve superare quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o per i quali vengono successivamente trattati;

f)

sia l’autorità che comunica i dati personali che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o congelare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati;

g)

su richiesta, l’autorità che riceve i dati personali informa l’autorità che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti;

h)

i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica;

i)

l’autorità che comunica i dati personali e l’autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento di quei dati.

Articolo 15

Conformità agli altri obblighi di legge

1.   Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e del Pakistan derivanti dal diritto internazionale e dai trattati internazionali di cui sono Parti.

2.   Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona nel quadro di altri accordi bilaterali.

3.   Il presente accordo lascia impregiudicati i rimedi e i diritti dell'interessato derivanti dalla legislazione del paese ospitante, compreso il diritto internazionale.

SEZIONE VI

ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

Articolo 16

Comitato misto di riammissione

1.   Le Parti si prestano reciproca assistenza per l'applicazione e l’interpretazione del presente accordo. A tal fine istituiscono un comitato misto per la riammissione (di seguito «comitato») incaricato in particolare di:

a)

controllare l’applicazione del presente accordo;

b)

stabilire le modalità tecniche di attuazione necessarie per l’applicazione uniforme del presente accordo, comprese le modifiche degli allegati III e IV;

c)

procedere a scambi periodici di informazioni sui protocolli di attuazione conclusi dai singoli Stati membri e dal Pakistan a norma dell’articolo 17;

d)

proporre modifiche del presente accordo e degli allegati I e II.

2.   Le decisioni del comitato sono prese all'unanimità e attuate di conseguenza.

3.   Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e del Pakistan. La Comunità è rappresentata dalla Commissione europea, assistita da esperti degli Stati membri.

4.   Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle Parti, in genere ogni anno.

5.   Le controversie che non possono essere risolte dal comitato sono oggetto di consultazioni tra le Parti.

6.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno e stabilisce una lingua di lavoro comune per entrambe le Parti.

Articolo 17

Protocolli di attuazione

1.   Il Pakistan e uno Stato membro possono concludere protocolli di attuazione contenenti disposizioni riguardanti:

a)

la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;

b)

le condizioni per il ritorno sotto scorta, compreso il transito dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

c)

mezzi e documenti complementari a quelli elencati negli allegati da I a IV del presente accordo.

2.   I protocolli di applicazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo dopo la notifica al comitato misto di riammissione di cui all'articolo 16.

Articolo 18

Relazione con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri

Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi o le intese bilaterali di riammissione delle persone in posizione irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi a norma dell’articolo 17 tra i singoli Stati membri e il Pakistan, in quanto incompatibili con il presente accordo.

SEZIONE VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Applicazione territoriale

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo vale per il territorio del Pakistan e per il territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.

2.   Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 20

Entrata in vigore, durata e denuncia

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti in conformità delle loro rispettive procedure.

2.   L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Fatti salvi gli obblighi delle Parti di reintegrare i propri cittadini nel quadro del diritto internazionale consuetudinario, il presente accordo e i protocolli di attuazione si applicano a coloro che hanno fatto ingresso nei territori del Pakistan e degli Stati membri dopo la loro entrata in vigore.

4.   Ciascuna Parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento dandone notifica ufficiale all’altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica.

Articolo 21

Allegati

Gli allegati da I a VI costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei ottobre duemilanove, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

За Ислямска република Пакистан

Por la República Islámica de Pakistán

Za Pákistánskou islámskou republiku

For Den Islamiske Republik Pakistan

Für die Islamische Republik Pakistan

Pakistani Islamivabariigi nimel

Για την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν

For the Islamic Republic of Pakistan

Pour la République islamique du Pakistan

Per la Repubblica islamica del Pakistan

Pakistānas Islāma Republikas vārdā

Pakistano Islamo Respublikos vardu

A Pakisztáni Iszlám Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan

Voor de Islamitische Republiek Pakistan

W imieniu Islamskiej Republiki Pakistanu

Pela República Islâmica do Paquistão

Pentru Republica Islamică Pakistan

Za Pakistanskú islamskú republiku

Za Islamsko republiko Pakistan

Pakistanin islamilaisen tasavallan puolesta

För Islamiska republiken Pakistan

Image


(1)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

ALLEGATO I

Elenco comune dei documenti la cui presentazione è considerata una prova della cittadinanza (Articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2)

Passaporti autentici di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei bambini),

carte di identità nazionale elettroniche,

certificati di cittadinanza autentici.

ALLEGATO II

Elenco comune dei documenti la cui presentazione avvia la procedura per accertare la cittadinanza (Articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 3)

Impronte digitali o altri dati biometrici,

carte di identità nazionali temporanee e provvisorie, carte d’identità militari e certificati di nascita rilasciati dal governo della Parte richiesta,

fotocopia (1) di tutti i documenti elencati nell’allegato I del presente accordo,

patenti di guida o loro fotocopia (1),

fotocopia (1) di altri documenti ufficiali da cui risulti la cittadinanza (per esempio, certificati di nascita),

licenze, registri navali, licenze degli skipper o loro fotocopia (1),

dichiarazioni dell'interessato.


(1)  Ai fini del presente allegato, per «fotocopie» si intendono quelle autenticate ufficialmente dalle autorità del Pakistan o degli Stati membri.

ALLEGATO III

Elenco comune dei documenti considerati quali mezzi di prova delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi (Articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1)

Timbri di ingresso/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell’interessato,

visto e/o autorizzazione di soggiorno in corso di validità rilasciati dallo Stato richiesto.

ALLEGATO IV

Elenco comune dei documenti considerati quali mezzi di prova per avviare le verifiche per la riammissione di cittadini di paesi terzi e apolidi (Articolo 3 in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2)

Dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell'autorità di frontiera, o da altri testimoni in buona fede (per esempio, il personale delle compagnie aeree) dell'attraversamento del confine da parte della persona in questione,

descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata dopo l’ingresso nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti di questo Stato,

informazioni sull’identità e/o sul soggiorno di una persona, fornite da un'organizzazione internazionale (per esempio, ACNUR),

relazioni/conferma delle informazioni da parte di familiari,

dichiarazioni dell’interessato,

scontrini nominativi, certificati e note di qualsiasi tipo (fatture alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, etc.) da cui risulti chiaramente che la persona ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto,

biglietti nominativi di viaggio e/o liste di passeggeri via aerea o via mare attestanti l’itinerario dell'interessato nel territorio dello Stato richiesto,

informazioni da cui risulti che la persona in questione si è servita di un corriere o di un’agenzia di viaggi.

ALLEGATO V

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ALLEGATO VI

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DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 1, LETTERA f)

Ai fini dell'articolo 1, lettera f), le Parti convengono che non rientrano nella definizione di autorizzazione di soggiorno i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di autorizzazione di soggiorno.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

Le Parti prendono atto che, conformemente alla vigente legge pakistana sulla cittadinanza del 1951 e alle sue norme di attuazione, un cittadino pakistano non può rinunciare alla cittadinanza senza avere acquisito o ottenuto un documento valido che attesti la concessione della cittadinanza di un altro Stato.

Le Parti convengono di consultarsi ove e quando necessario.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 3

Con riguardo all'articolo 3, in linea di principio le Parti faranno il possibile per rimpatriare nel paese di origine il cittadino di paesi terzi o l'apolide che non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni di ingresso e di soggiorno nei rispettivi territori.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1, LETTERA b)

Le Parti decidono che il semplice transito aeroportuale in un paese terzo non vada inteso nel senso di «essere transitato in un altro paese» ai fini delle presenti disposizioni.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2

Le Parti convengono che, per quanto riguarda le domande di riammissione presentate dagli Stati membri che prevedono per il trattenimento una durata massima pari o inferiore a 30 giorni, il termine di 30 giorni di calendario di cui all'articolo 8, paragrafo 2, comprende, in caso di accoglimento della domanda di riammissione, il rilascio del documento di viaggio necessario per la riammissione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE DELLA COMMISSIONE EUROPEA E DEL PAKISTAN SULLA MIGRAZIONE REGOLARE

Tenuto conto dell'interesse del Pakistan per le opportunità di migrazione regolare offerte dagli Stati membri dell'Unione europea, le Parti convengono che l'applicazione del presente accordo contribuirà ad incoraggiare i singoli Stati membri ad offrire opportunità di migrazione regolare ai cittadini pakistani. In questo contesto, la Commissione europea invita gli Stati membri ad avviare, conformemente alle legislazioni nazionali, un dialogo con il Pakistan sulle possibilità offerte ai suoi cittadini di immigrare regolarmente nei loro territori.

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'ASSISTENZA TECNICA

Le Parti si impegnano ad attuare il presente accordo basato sui principi di responsabilità condivisa, solidarietà e partenariato equo per gestire i flussi migratori tra il Pakistan e l'Unione europea.

In questo contesto, l'Unione europea sosterrà il Pakistan nell'attuazione di tutte le componenti del presente accordo, soprattutto quelle del reinsediamento e del benessere delle persone riammesse, attraverso i programmi di assistenza della Comunità, in particolare Aeneas.

In linea di principio, tale sostegno può servire anche a favorire i legami tra migrazione e sviluppo, a organizzare e promuovere la migrazione economica regolare, a gestire quella irregolare, e a proteggere i migranti dallo sfruttamento e dall'esclusione.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA

Le Parti contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica né al territorio né ai cittadini del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che il Pakistan e il Regno di Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA E ALLA NORVEGIA

Le Parti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea all’Islanda e alla Norvegia, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. È pertanto opportuno che il Pakistan concluda con l'Islanda e la Norvegia un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AD UN DIALOGO GLOBALE SULLA GESTIONE DELLA MIGRAZIONE

Le Parti si impegnano ad avviare un dialogo globale sulla gestione della migrazione nell'ambito del comitato misto da istituire nel quadro dell'accordo di cooperazione di terza generazione tra la CE e il Pakistan. Il dialogo verterà sulla politica dei visti per facilitare gli scambi tra i popoli.


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