32010D0649

2010/649/UE: Decisione del Consiglio, del 7 ottobre 2010 , relativa alla conclusione dell’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

Gazzetta ufficiale n. L 287 del 04/11/2010 pag. 50 - 51


Decisione del Consiglio

del 7 ottobre 2010

relativa alla conclusione dell’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

(2010/649/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con la Repubblica islamica del Pakistan sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare ("l’accordo").

(2) L’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 26 ottobre 2009, con riserva della sua conclusione.

(3) Quale conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito la Comunità europea, alla quale succede.

(4) È opportuno approvare l’accordo.

(5) L’accordo istituisce un comitato misto per la riammissione che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata di adozione della posizione dell’Unione europea in questo caso.

(6) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno unito ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare ("l’accordo") è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 20, paragrafo 2, dell’accordo, allo scopo di impegnare l’Unione [1], e rende la seguente dichiarazione:

"Quale conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito la Comunità europea, alla quale succede e a partire da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla "Comunità europea" o alla "Comunità" nel testo dell'accordo, ove opportuno, devono essere letti come riferimenti all'"Unione europea"."

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri invitati su richiesta della Commissione, rappresenta l’Unione nel comitato misto per la riammissione istituito dall’articolo 16 dell’accordo.

Articolo 4

La posizione dell’Unione in sede di comitato misto per la riammissione per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 16, paragrafo 2, dell’accordo è stabilita dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Luxembourg, addì 7 ottobre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. Wathelet

[1] La data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

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