32010D0490

2010/490/UE: Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010 , relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, della convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea

Gazzetta ufficiale n. L 243 del 16/09/2010 pag. 2 - 3


Decisione del Consiglio

del 26 luglio 2010

relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, della convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea

(2010/490/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 74 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea [1], i paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen prendono parte all’Agenzia. Le modalità di questa partecipazione vanno definite in accordi ulteriori da concludersi fra l’Unione e tali paesi.

(2) In seguito all’autorizzazione concessa alla Commissione l’ 11 marzo 2008, sono stati conclusi i negoziati con la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per una convenzione recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea.

(3) In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca dovrebbe decidere, a norma dell’articolo 4 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen [2]. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen [3]. L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(7) È opportuno concludere la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata a nome dell’Unione la convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea [4] ("la convenzione").

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di approvazione a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione, allo scopo di impegnare l’Unione e a effettuare la notificazione seguente:

"In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla Comunità europea nel testo della convenzione si intendono fatti all’Unione europea.".

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. Vanackere

[1] GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

[2] GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

[3] GU L 64 del 7.3.2002, pag 20.

[4] Cfr. pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

--------------------------------------------------


Gestito dall'Ufficio delle pubblicazioni