2010/309/: Decisione della Commissione, del 3 giugno 2010 , che modifica la decisione 2008/721/CE per quanto riguarda le indennità corrisposte ai membri dei comitati scientifici e agli esperti nei settori della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente
GU L 138 del 4.6.2010, pagg. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
| BG | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | GA | IT | LV | LT | HU | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | FI | SV |
| html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | |
| tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff |
| Doppia visualizzazione: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV |
Decisione della Commissione
del 3 giugno 2010
che modifica la decisione 2008/721/CE per quanto riguarda le indennità corrisposte ai membri dei comitati scientifici e agli esperti nei settori della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente
(2010/309/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 168 e 169,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 19 della decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 settembre 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE [1], stabilisce che i membri dei comitati scientifici, i consulenti scientifici del pool di consulenti scientifici sulla valutazione dei rischi (di seguito "il pool") e gli esperti esterni hanno diritto a un’indennità per la partecipazione alle riunioni dei comitati, ai workshop tematici, ai gruppi di lavoro e ad altre riunioni e iniziative organizzate dalla Commissione e per i servizi prestati in qualità di relatori per una questione specifica.
(2) L’allegato III della decisione 2008/721/CE fissa gli importi delle indennità da corrispondere ai membri dei comitati scientifici, ai consulenti scientifici del pool e agli esperti esterni.
(3) Attualmente le indennità per la partecipazione a riunioni possono essere corrisposte soltanto agli esperti fisicamente presenti alle riunioni. Grazie alle moderne tecnologie gli esperti possono scambiare le loro opinioni in riunioni virtuali, per mezzo di dispositivi audio o video o applicazioni on line. Il ricorso a questi strumenti permetterebbe una più ampia partecipazione di esperti alle attività dei comitati scientifici, minimizzando l’impatto e i costi ambientali, e ridurrebbe i tempi necessari per gli spostamenti degli esperti.
(4) Nel caso di una partecipazione a distanza con l’ausilio di mezzi elettronici, l’importo dell’indennità dovrebbe essere calcolato in relazione alla durata della riunione (presenza di breve durata, per l’intera giornata, alla sola riunione del mattino o del pomeriggio).
(5) È quindi necessario adattare le regole per il pagamento delle indennità di partecipazione ai membri, ai consulenti e agli esperti esterni. L’articolo 19 e l’allegato III della decisione 2008/721/CE devono essere modificati di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2008/721/CE è così modificata:
1) all’articolo 19, il primo comma è sostituito dal seguente:
"I membri dei comitati scientifici, i consulenti scientifici del pool e gli esperti esterni hanno diritto a un’indennità per la loro partecipazione, di persona o a distanza con l’ausilio di mezzi elettronici, alle riunioni dei comitati, ai workshop tematici, ai gruppi di lavoro e ad altre riunioni e iniziative organizzate dalla Commissione e per i servizi prestati in qualità di relatori per una questione specifica, come stabilito nell’allegato III.";
2) l’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel Barroso
[1] GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21.
--------------------------------------------------
ALLEGATO
"ALLEGATO III
INDENNITÀ
1. I membri dei comitati scientifici, i consulenti scientifici del pool e gli esperti esterni hanno diritto a un’indennità per la loro partecipazione alle riunioni dei comitati, ai workshop tematici, ai gruppi di lavoro e ad altre riunioni e iniziative organizzate dalla Commissione, secondo le seguenti modalità:
a) in caso di partecipazione di persona, 385 EUR per giorno di presenza;
b) in caso di partecipazione a distanza, 100 EUR per ogni ora o frazione di ora di presenza, con un massimale di:
i) 385 EUR per una presenza il mattino e il pomeriggio;
ii) 195 EUR per una presenza solo il mattino o solo il pomeriggio.
2. I membri dei comitati scientifici, i consulenti scientifici del pool e gli esperti esterni hanno diritto a un’indennità per l’esercizio del mandato di relatore, secondo le seguenti modalità:
a) l’indennità è modulata, in funzione del carico di lavoro relativo alla complessità della questione, alla durata del periodo necessario a completare il parere, alla quantità e all’accessibilità dei dati, della letteratura scientifica e delle informazioni da raccogliere e da trattare, nonché all’ampiezza e alla complessità delle consultazioni del pubblico e delle parti interessate e dei contatti con altri organismi, in base ai seguenti criteri indicativi:
Importo | Criteri indicativi |
385 EUR | Questione semplice e di routineParere fondato sull’esame di un fascicolo, con limitate ricerche documentarie e bibliograficheNessuna consultazione del pubblicoNon oltre 5 mesi tra la prima e l’ultima riunione |
770 EUR | Questione complessaParere fondato su significative ricerche e analisi documentarie e bibliograficheConsultazione delle parti interessate e/o del pubblico con limitato carico di lavoro per l’esame delle risposte ricevuteDa 5 a 9 mesi tra la prima e l’ultima riunione |
1155 EUR | Questione particolarmente complessaNecessità di approfondite ricerche ed analisi documentarie e bibliograficheAmpie e complesse consultazioni delle parti interessate, del pubblico e di altri organismi scientifici, con un importante carico di lavoro per l’esame delle risposte ricevuteOltre 9 mesi tra la prima e l’ultima riunione |
b) In ognuno dei casi specifici, sulla base dei criteri di cui alla lettera a), la Commissione indica nella richiesta di parere l’importo dell’indennità che sarà corrisposta al relatore. La Commissione può modificare la scelta dell’importo applicabile nel corso dei lavori preparatori del parere richiesto, qualora ciò sia giustificato da cambiamenti imprevisti rispetto ai criteri pertinenti."
--------------------------------------------------
| In alto |