32009R1287


Titolo e riferimento

Regolamento (CE) n. 1287/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009 , che fissa, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni a esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici

 GU L 347 del 24.12.2009, pagg. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 BG  CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV

Testo

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Regolamento (CE) n. 1287/2009 del Consiglio

del 27 novembre 2009

che fissa, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni a esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca [1], in particolare l’articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti [2], in particolare l’articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, incombe al Consiglio adottare le misure necessarie per disciplinare l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e, in particolare, della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

(2) A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio fissa le possibilità di pesca per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca e le ripartisce tra gli Stati membri.

(3) Ai fini di un’efficace gestione delle possibilità di pesca è opportuno stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

(4) L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell’assegnazione delle possibilità di pesca.

(5) A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure menzionate da tale regolamento.

(6) Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2010 vengano attuate alcune misure supplementari relative alle condizioni tecniche delle attività di pesca.

(7) Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate conformemente alla pertinente normativa comunitaria, in particolare al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca [3], e al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame [4].

(8) Al fine di ridurre i rigetti in mare, è opportuno istituire un divieto di rigetto selettivo per tutte le specie soggette a contingente, che comporti la proibizione di rigettare in mare le specie soggette a contingente che possono essere legalmente catturate e sbarcate in applicazione della normativa comunitaria in materia di pesca.

(9) Per garantire una fonte di reddito ai pescatori della Comunità è importante che le attività di pesca vengano aperte il 1o gennaio 2010. Data l’urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per alcuni stock ittici del Mar Nero, le possibilità di pesca per l’anno 2010 e le condizioni cui è subordinato il loro utilizzo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle navi da pesca comunitarie ("navi comunitarie") operanti nel Mar Nero.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l’egida dello Stato membro interessato, delle quali la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si applicano le seguenti definizioni:

a) "CGPM": Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;

b) "Mar Nero": la sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2;

c) "totale ammissibile di catture (TAC)": il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;

d) "contingente": la quota del TAC assegnata alla Comunità, a uno Stato membro o a un paese terzo.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI A ESSE ASSOCIATE

Articolo 4

Limiti di cattura e loro ripartizione

I limiti di cattura, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni supplementari applicabili ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 figurano nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura di cui all’allegato I non pregiudica:

a) gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b) le ridistribuzioni a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell’articolo 23, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d) le detrazioni effettuate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 23, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 6

Condizioni applicabili alle catture principali e alle catture accessorie

1. La conservazione a bordo e lo sbarco di catture provenienti da stock soggetti a limiti di cattura sono autorizzati solo se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

2. Tutti gli sbarchi sono imputati al contingente o alla quota della Comunità, se questa non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti.

Articolo 7

Divieto di rigetto selettivo

Tutte le specie soggette a contingente catturate nell’ambito di operazioni di pesca sono trasferite a bordo del peschereccio e successivamente sbarcate, a meno che ciò sia contrario agli obblighi previsti dalla legislazione comunitaria sulla pesca che stabilisce misure tecniche, di controllo e di conservazione, e in particolare dal presente regolamento, dal regolamento (CEE) n. 2847/93 e dal regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 8

Misure tecniche transitorie

Le misure tecniche transitorie figurano nell’allegato II.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi prelevati da ciascuno stock, prevista all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. Bildt

[1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

[2] GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

[3] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

[4] GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

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ALLEGATO I

Limiti di cattura e condizioni a essi associate per la gestione annuale dei limiti di cattura applicabili alle navi comunitarie in zone in cui sono imposti limiti di cattura

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione), la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni associate per la gestione annuale dei contingenti.

All’interno di ogni zona gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Nelle tabelle vengono utilizzati per le diverse specie i codici seguenti:

Nome scientifico | Codice alfa a 3 lettere | Nome comune |

Psetta maxima | TUR | Rombo chiodato |

Sprattus sprattus | SPR | Spratto |

SpecieRombo chiodatoPsetta maxima | ZonaMar Nero |

Bulgaria | 48 [1] | TAC precauzionale.Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96. |

Romania | 48 [1] |

CE | 96 [1] [2] |

TAC | Non pertinente |

SpecieSprattoSprattus sprattus | ZonaMar Nero |

CE | 12750 [3] | TAC precauzionale.Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.Si applica l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96. |

TAC | Non pertinente |

[1] I rispettivi contingenti saranno ridotte a 38 tonnellate con una corrispondente riduzione del TAC a 76 tonnellate, a meno che dettagliati piani di controllo nazionali siano presentati entro il 15 febbraio 2010 dalle competenti autorità nazionali e accettati dalla Commissione.

[2] La pesca di turbot non è autorizzata prima del 15 febbraio 2010. Qualsiasi cattura accessoria di turbot in altre zone di pesca prima del 15 febbraio 2010 deve essere sbarcata e imputata ai contingenti nazionali.

[3] Può essere pescato solo da navi battenti bandiera della Bulgaria o della Romania.

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ALLEGATO II

Misure tecniche transitorie

1. Dal 15 aprile al 15 giugno è vietata qualsiasi attività di pesca del rombo chiodato nelle acque comunitarie del Mar Nero.

2. La dimensione minima autorizzata delle maglie delle reti da fondo utilizzate per la pesca del rombo chiodato non deve essere inferiore a 400 mm.

3. La taglia minima di sbarco del rombo chiodato corrisponde a una lunghezza totale di 45 cm, misurata in conformità dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 850/98.

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