32009R1226


Titolo e riferimento

Regolamento (CE) n. 1226/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 , recante fissazione, per il 2010, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

 GU L 330 del 16.12.2009, pagg. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 BG  CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV

Testo

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Regolamento (CE) n. 1226/2009 del Consiglio

del 20 novembre 2009

recante fissazione, per il 2010, delle possibilità di pesca e delle condizioni ad esse associate applicabili nel Mar Baltico per alcuni stock o gruppi di stock ittici

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca [1], in particolare l’articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti [2], in particolare l’articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock [3], in particolare l’articolo 5 e l’articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio provvede ad adottare le misure necessarie per assicurare l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e, in particolare, della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e della consulenza del Consiglio consultivo regionale per il Mar Baltico.

(2) A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare i limiti di cattura per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca nonché la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri.

(3) Ai fini di un’efficace gestione delle possibilità di pesca è opportuno stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

(4) È opportuno stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.

(5) L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell’assegnazione delle possibilità di pesca.

(6) Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(7) È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate ai sensi della pertinente legislazione comunitaria e, in particolare, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri [4], del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci [5], del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca [6] del regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale [7], del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca [8], del regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite [9], del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell’Øresund [10], del regolamento (CE) n. 1098/2007, nonché del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) [11].

(8) Per garantire che le possibilità di pesca annuali siano stabilite ad un livello che consenta uno sfruttamento sostenibile delle risorse dal punto di vista ambientale, economico e sociale, si è tenuto conto dei principi guida per la fissazione dei totali ammissibili di catture (TAC), esposti nella comunicazione della Commissione relativa alle possibilità di pesca per il 2010.

(9) Al fine di ridurre i rigetti in mare, è opportuno istituire un divieto di rigetto selettivo per tutte le specie soggette a contingente, che comporti la proibizione di rigetto in mare delle specie soggette a contingente che possono essere legalmente catturate e sbarcate in applicazione della normativa comunitaria in materia di pesca.

(10) Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è opportuno che nel 2010 vengano applicate alcune misure supplementari relative alle condizioni tecniche delle attività di pesca.

(11) Per garantire i mezzi di sussistenza ai pescatori della Comunità è importante che le attività di pesca vengano aperte il 1o gennaio 2010. Data l’urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici del Mar Baltico, le possibilità di pesca per il 2010 e le condizioni specifiche cui è subordinato il loro utilizzo.

Articolo 2

Ambito d’applicazione

Il presente regolamento si applica alle navi da pesca comunitarie ("navi comunitarie") operanti nel Mar Baltico.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni che figurano nell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si applicano le seguenti definizioni:

a) "zone del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM)", le zone sono le zone geografiche specificate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005;

b) "Mar Baltico", sottodivisioni CIEM da 22 a 32;

c) "totale ammissibile di catture" (TAC), il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;

d) "contingente", la quota del TAC assegnata alla Comunità, a uno Stato membro o a un paese terzo;

e) "giorno di assenza dal porto", qualsiasi periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, in cui la nave è fuori dal porto.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE

Articolo 4

Limiti di cattura e ripartizione

I limiti di cattura, la ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni associate di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 sono stabiliti nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

1. La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura che figura nell’allegato I non pregiudica:

a) gli scambi realizzati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b) le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;

c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d) i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e) le detrazioni effettuate a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 338/2008.

2. Ai fini del riporto dei contingenti al 2011, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 può essere applicato, in deroga al medesimo regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 6

Condizioni applicabili alle catture principali e alle catture accessorie

1. È consentito conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti limiti di cattura soltanto se:

a) le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure

b) nel caso di specie diverse dall’aringa e dallo spratto, mescolate ad altre specie, le catture non sono state sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco e sono state effettuate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 32 mm.

2. Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente o dalla quota della Comunità, ove detta quota non sia stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, fatta eccezione per le catture effettuate ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

3. In caso di esaurimento del contingente di aringa assegnato a uno Stato membro, le navi battenti bandiera di tale Stato membro, registrate nella Comunità e impegnate nelle attività di pesca in cui si applica il contingente in questione, non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.

4. In caso di esaurimento del contingente di spratto assegnato ad uno Stato membro, le navi battenti bandiera di tale Stato membro, registrate nella Comunità e impegnate nelle attività di pesca cui si applica il contingente in questione, non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti spratti.

Articolo 7

Divieto di selezione qualitativa

Tutte le specie soggette a contingente catturate nell’ambito di operazioni di pesca sono trasferite a bordo del peschereccio e successivamente sbarcate, a meno che ciò sia contrario agli obblighi previsti dalla legislazione comunitaria sulla pesca che stabilisce misure tecniche, di controllo e di conservazione, e in particolare dal presente regolamento e dai regolamenti (CE) n. 2187/2005, (CEE) n. 2847/1993 e (CE) n. 2371/2002.

Articolo 8

Limitazioni dello sforzo di pesca

1. Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell’allegato II.

2. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 si applicano alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 nella misura in cui la Commissione non ha deciso, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, di escludere tali sottodivisioni dalle restrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, nonché all’articolo 13 di detto regolamento.

3. Le limitazioni di cui al paragrafo 1 non si applicano alla sottodivisione CIEM 28.1 nella misura in cui la Commissione non ha deciso, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1098/2007, che le restrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, di detto regolamento si applicano a tale sottodivisione.

Articolo 9

Misure tecniche transitorie

Le misure tecniche transitorie figurano nell’allegato III.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. Erlandsson

[1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

[2] GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

[3] GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

[4] GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1.

[5] GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1.

[6] GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9.

[7] GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1.

[8] GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

[9] GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

[10] GU L 16 del 20.1.2005, pag. 184.

[11] GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

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ALLEGATO I

LIMITAZIONI DELLE CATTURE E CONDIZIONI ASSOCIATE PER LA GESTIONE ANNUALE DEI LIMITI DI CATTURA APPLICABILI AI PESCHERECCI COMUNITARI IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI LIMITI DI CATTURA PER SPECIE E PER ZONA.

Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione), la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni associate per la gestione annuale dei contingenti.

All’interno di ogni zona gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Nelle tabelle vengono utilizzati per le diverse specie i codici seguenti:

Nome scientifico | Codice alfa a 3 lettere | Nome comune |

Clupea harengus | HER | Aringa |

Gadus morhua | COD | Merluzzo bianco |

Platichthys flesus | FLX | Passera pianuzza |

Pleuronectes platessa | PLE | Passera di mare |

Psetta maxima | TUR | Rombo chiodato |

Salmo salar | SAL | Salmone atlantico |

Sprattus sprattus | SPR | Spratto |

SpecieAringaClupea harengus | ZonaSottodivisioni 30-31HER/3D30.; HER/3D31. |

Finlandia | 84721 | TAC analitico. Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

Svezia | 18615 |

CE | 103336 |

TAC | 103336 |

SpecieAringaClupea harengus | ZonaSottodivisioni 22-24HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24. |

Danimarca | 3181 | TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

Germania | 12519 |

Finlandia | 2 |

Polonia | 2953 |

Svezia | 4037 |

CE | 22692 |

TAC | 22692 |

SpecieAringaClupea harengus | ZonaSottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32. |

Danimarca | 2780 | TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

Germania | 737 |

Estonia | 14198 |

Finlandia | 27714 |

Lettonia | 3504 |

Lituania | 3689 |

Polonia | 31486 |

Svezia | 42268 |

CE | 126376 |

TAC | Non pertinente |

SpecieAringaClupea harengus | ZonaSottodivisione 28,1HER/03D.RG |

Estonia | 16809 | TAC analitico. Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

Lettonia | 19591 |

CE | 36400 |

TAC | 36400 |

SpecieMerluzzo biancoGadus morhua | ZonaSottodivisioni 25-32 (acque CE)COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32. |

Danimarca | 11777 | TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

Germania | 4685 |

Estonia | 1148 |

Finlandia | 901 |

Lettonia | 4379 |

Lituania | 2885 |

Polonia | 13561 |

Svezia | 11932 |

CE | 51267 |

TAC | Non pertinente |

SpecieMerluzzo biancoGadus morhua | ZonaSottodivisioni 22-24 (acque CE)COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24. |

Danimarca | 7726 | TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

Germania | 3777 |

Estonia | 171 |

Finlandia | 152 |

Lettonia | 639 |

Lituania | 415 |

Polonia | 2067 |

Svezia | 2753 |

CE | 17700 |

TAC | 17700 |

SpeciePassera di marePleuronectes platessa | ZonaSottodivisioni 22-32 (acque CE)PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32. |

Danimarca | 2179 | TAC precauzionale. Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

Germania | 242 |

Polonia | 456 |

Svezia | 164 |

CE | 3041 |

TAC | 3041 |

SpecieSalmone atlanticoSalmo salar | ZonaSottodivisioni 22-31 (acque CE)SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31. |

Danimarca | 60975 [1] | TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

Germania | 6784 [1] |

Estonia | 6197 [1] |

Finlandia | 76031 [1] |

Lettonia | 38783 [1] |

Lituania | 5594 [1] |

Polonia | 18497 [1] |

Svezia | 82420 [1] |

CE | 294246 [1] |

TAC | Non pertinente |

SpecieSalmone atlanticoSalmo salar | ZonaSottodivisione 32 (acque CE)SAL/3D32. |

Estonia | 1581 [2] | TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

Finlandia | 13838 [2] |

CE | 15419 [2] |

TAC | Non pertinente |

SpecieSprattoSprattus sprattus | ZonaSottodivisioni 22-32 (acque CE)SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32. |

Danimarca | 37480 | TAC analitico. Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |

Germania | 23745 |

Estonia | 43522 |

Finlandia | 19620 |

Lettonia | 52565 |

Lituania | 19015 |

Polonia | 111552 |

Svezia | 72456 |

CE | 379955 |

TAC | Non pertinente |

[1] Numero di individui.

[2] Numero di individui.

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ALLEGATO II

Limitazioni dello sforzo di pesca

1. Per le navi che battono le rispettive bandiere, gli Stati membri provvedono affinché la pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti e tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm o con palangari fissi, palangari, eccetto i palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura per la tecnica della "jigging" sia autorizzata per un numero massimo di:

a) 181 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 22, 23 e 24, ad eccezione del periodo dal 1o al 30 aprile, in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1098/2007; e

b) 160 giorni di assenza dal porto nelle sottodivisioni 25, 26, 27 e 28, ad eccezione del periodo dal 1o luglio al 31 agosto, in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1098/2007.

2. Il numero massimo annuo di giorni di assenza dal porto durante i quali una nave può essere presente nelle due zone di cui al punto 1, lettere a) e b), pescando con gli attrezzi di cui al punto 1, non può superare il numero massimo di giorni assegnato per una delle due zone.

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ALLEGATO III

MISURE TECNICHE TRANSITORIE

A. Restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato

1. È vietato conservare a bordo le seguenti specie di pesci catturate nelle zone geografiche e nei periodi sottoindicati:

Specie | Zona geografica | Periodo |

Passera pianuzza (Platichthys flesus) | Sottodivisioni 26, 27, 28 e 29, a sud di 59°30′N Sottodivisione 32 | dal 15 febbraio al 15 maggio dal 15 febbraio al 31 maggio |

Rombo chiodato (Psetta maxima) | Sottodivisioni 25, 26 e 28, a sud di 56°50′N | dal 1o giugno al 31 luglio |

2. In deroga al punto 1, nell’ambito della pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 105 mm o con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm, le catture accessorie di passera pianuzza e rombo chiodato possono essere conservate a bordo e sbarcate entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture conservate a bordo e sbarcate durante i periodi di divieto di cui al punto 1.

B. Caratteristiche del sacco con finestra di fuga superiore BACOMA

1. In deroga al punto 1, lettera e), punto i), dell’appendice 1 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2187/2005, le maglie della finestra hanno un’apertura minima di 120 mm dal 1o gennaio nelle sottodivisioni 22, 23 e 24 e dal 1o marzo nelle sottodivisioni da 25 a 32.

2. In deroga al punto 1, lettera d), punto ii), dell’appendice 1 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2187/2005, la finestra ha una lunghezza minima di 5,5 m dal 1o gennaio nelle sottodivisioni 22, 23 e 24 e dal 1o marzo nelle sottodivisioni da 25 a 32.

3. In deroga al punto 2 la finestra ha una lunghezza minima di 6 m se ad essa è attaccato un sensore per misurare il volume delle catture, dal 1o gennaio nelle sottodivisioni 22, 23 e 24 e dal 1o marzo nelle sottodivisioni da 25 a 32.

C. Specifiche delle reti da traino T90

In deroga al punto b) dell’appendice 2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2187/2005, la dimensione di maglia è pari ad almeno 120 mm dal 1o gennaio nelle sottodivisioni 22, 23 e 24 e dal 1o marzo nelle sottodivisioni da 25 a 32.

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