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Document 32009R1222

Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 , sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 342, 22.12.2009, p. 46–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 003 P. 109 - 121

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2021; abrogato da 32020R0740

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1222/oj

22.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 342/46


REGOLAMENTO (CE) N. 1222/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2009

sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La mobilità sostenibile è una grande sfida per la Comunità in considerazione del cambiamento climatico e della necessità di sostenere la competitività europea, come è stato messo in evidenza nella comunicazione della Commissione dell’8 luglio 2008«Rendere i trasporti più ecologici».

(2)

La comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006 intitolata «Piano d’azione per l’efficienza energetica — Concretizzare le potenzialità» ha evidenziato la possibilità di ridurre il consumo totale di energia del 20 % entro il 2020, presentando un elenco di azioni mirate, tra le quali l’etichettatura dei pneumatici.

(3)

La comunicazione della Commissione del 7 febbraio 2007 intitolata «Risultati del riesame della strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri» ha evidenziato la possibilità di ridurre le emissioni di CO2 mediante misure complementari relative ai componenti delle automobili che hanno l’impatto maggiore sul consumo di carburante, quali i penumatici.

(4)

I pneumatici, soprattutto a causa della resistenza al rotolamento, rappresentano tra il 20 e il 30 % del consumo di carburante dei veicoli. Una riduzione della resistenza al rotolamento dei pneumatici può pertanto contribuire in maniera significativa all’efficienza energetica del trasporto stradale e quindi alla riduzione delle emissioni.

(5)

I pneumatici sono caratterizzati da una serie di parametri tra loro correlati. Migliorare un parametro, quale la resistenza al rotolamento, può avere ripercussioni negative su altri, ad esempio l’aderenza sul bagnato, mentre perfezionare quest’ultimo parametro può nuocere alla rumorosità esterna di rotolamento. È opportuno incoraggiare i fabbricanti di pneumatici a ottimizzare tutti i parametri al di là degli standard già raggiunti.

(6)

I pneumatici che riducono il consumo di carburante sono convenienti dal punto di vista dei costi, in quanto il risparmio di carburante fa più che compensare il prezzo d’acquisto più elevato dovuto a costi di produzione maggiori.

(7)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (3), fissa prescrizioni minime sulla resistenza al rotolamento dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile ridurre in modo significativo le perdite di energia dovute alla resistenza del pneumatico al rotolamento al di là delle prescrizioni minime. Per ridurre l’impatto ambientale dei trasporti su strada è pertanto opportuno fissare disposizioni che incoraggino gli utenti finali ad acquistare pneumatici che riducono il consumo di carburante, fornendo informazioni armonizzate su detto parametro.

(8)

Il rumore del traffico stradale è un disturbo non irrilevante e ha effetti nocivi sulla salute. Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa prescrizioni minime sulla rumorosità esterna di rotolamento dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile ridurre in modo significativo la rumorosità esterna di rotolamento al di là delle prescrizioni minime. Per ridurre il rumore del traffico stradale è pertanto opportuno fissare disposizioni che incoraggino gli utenti finali ad acquistare pneumatici che riducono la rumorosità esterna di rotolamento, fornendo informazioni armonizzate su detto parametro.

(9)

Fornendo informazioni armonizzate sulla rumorosità esterna di rotolamento dei pneumatici si favorirebbe anche l’attuazione di misure contro il rumore prodotto dal traffico stradale e si contribuirebbe a far conoscere meglio il ruolo dei pneumatici nel rumore del traffico, nell’ambito della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (4).

(10)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa prescrizioni minime sull’aderenza sul bagnato dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile migliorare in modo significativo l’aderenza sul bagnato al di là delle prescrizioni minime, riducendo in tal modo lo spazio di frenata sul bagnato. Per migliorare la sicurezza stradale è pertanto opportuno fissare disposizioni che incoraggino gli utenti finali ad acquistare pneumatici che abbiano una buona aderenza sul bagnato, fornendo informazioni armonizzate su questo parametro.

(11)

La fornitura di informazioni sull’aderenza sul bagnato potrebbe non rispecchiare le prestazioni originarie dei pneumatici progettati appositamente per la neve e il ghiaccio. Considerando che non sono ancora disponibili metodi di prova armonizzati per questi pneumatici, è opportuno prevedere la possibilità di adeguare la loro aderenza sul bagnato in una fase successiva.

(12)

Le informazioni sui parametri dei pneumatici fornite sotto forma di etichetta standard possono influenzare gli utenti finali nei loro acquisti, facendoli propendere per pneumatici più sicuri, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante. I fabbricanti di pneumatici dovrebbero a loro volta essere indotti a ottimizzare questi parametri, gettando così le basi per un consumo e una produzione più sostenibili.

(13)

Se le norme applicabili all’etichettatura dei pneumatici variassero da uno Stato membro all’altro si ostacolerebbero gli scambi intracomunitari e aumenterebbero gli oneri amministrativi e il costo delle prove a carico dei fabbricanti di pneumatici.

(14)

I pneumatici di ricambio rappresentano il 78 % del mercato. È pertanto opportuno informare gli utenti finali sulle caratteristiche di questo tipo di pneumatici così come su quelle dei pneumatici montati nei veicoli nuovi.

(15)

I consumatori, tra cui i gestori di parchi veicoli e le imprese di trasporto, hanno bisogno di essere più informati sulla capacità dei pneumatici di ridurre il consumo di carburante, dal momento che non possono facilmente mettere a confronto le caratteristiche delle varie marche di pneumatici in assenza di un sistema di etichettatura e di prove armonizzate. È quindi opportuno includere i pneumatici di classe C1, C2 e C3 nell’ambito d’applicazione del presente regolamento.

(16)

L’etichetta energetica che classifica i prodotti in base a una scala da «A» a «G», applicata agli apparecchi domestici in conformità della direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (5), è ben nota ai consumatori e si è dimostrata efficace nell’incentivare l’uso di apparecchi a minor consumo d’energia. Sarebbe opportuno avvalersi dello stesso sistema per indicare il consumo di carburante dei pneumatici.

(17)

La presenza di un’etichetta sui pneumatici nei punti di vendita, nonché nel materiale tecnico promozionale, dovrebbe far sì che i distributori e i potenziali utenti finali ricevano, al momento e sul luogo dell’acquisto, informazioni armonizzate sulle caratteristiche dei pneumatici in relazione al consumo di carburante, all’aderenza sul bagnato e alla rumorosità esterna di rotolamento.

(18)

Alcuni utenti finali scelgono i loro pneumatici prima di recarsi nel punto di vendita o li comprano per corrispondenza. Affinché anch’essi possano scegliere il prodotto con consapevolezza in base a informazioni armonizzate su consumo di carburante, aderenza sul bagnato e rumorosità esterna di rotolamento, è opportuno che le etichette compaiano in tutto il materiale tecnico promozionale, anche in quello reperibile via Internet. Il materiale tecnico promozionale non comprende gli avvisi pubblicitari diffusi mediante cartelli pubblicitari, giornali, riviste, radio, televisione e formati simili in linea.

(19)

I potenziali utenti finali dovrebbero disporre di informazioni che illustrino ogni elemento dell’etichetta e la sua importanza. Queste informazioni dovrebbero essere riportate nel materiale tecnico promozionale, ad esempio nei siti web dei fornitori.

(20)

Le informazioni dovrebbero essere fornite in conformità a metodi armonizzati di prova che dovrebbero essere affidabili, precisi e riproducibili, in modo che gli utenti finali possano mettere a confronto pneumatici diversi e i fabbricanti ridurre la spesa per le prove.

(21)

Al fine di ridurre le emissioni di gas serra e rafforzare la sicurezza dei trasporti stradali gli Stati membri possono istituire incentivi a favore di pneumatici più sicuri, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante. È opportuno determinare categorie di risparmio di carburante e di aderenza sul bagnato minime al di sotto delle quali non possono essere garantiti tali incentivi per evitare la frammentazione del mercato interno. Incentivi di questo tipo possono costituire aiuti di Stato. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare gli esiti di eventuali procedimenti futuri in materia di aiuti di Stato che possano essere avviati a norma degli articoli 87 e 88 del trattato riguardo a incentivi di questo tipo e non dovrebbe riguardare questioni fiscali e di bilancio.

(22)

Affinché gli obiettivi prestabiliti siano raggiunti e per garantire condizioni eque nel territorio comunitario è fondamentale che i fornitori e i distributori rispettino le disposizioni relative all’etichettatura. Spetta pertanto agli Stati membri verificare che ciò avvenga sorvegliando il mercato e compiendo regolari controlli ex post conformemente, in particolare, al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (6).

(23)

Gli Stati membri dovrebbero astenersi, in sede di attuazione delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, dall’attuare misure che impongano obblighi ingiustificati, burocratici e eccessivamente complessi alle piccole e medie imprese.

(24)

I fornitori e i distributori di pneumatici dovrebbero essere incoraggiati a conformarsi alle disposizioni del presente regolamento entro il 2012 per accelerare il riconoscimento dell’etichetta e la realizzazione dei suoi benefici.

(25)

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(26)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di introdurre prescrizioni sulla classificazione dei pneumatici C2 e C3 in relazione all’aderenza sul bagnato, di adeguare l’aderenza sul bagnato di pneumatici progettati appositamente per la neve e il ghiaccio e di adeguare gli allegati, inclusi i metodi di prova e i corrispondenti margini di tolleranza, al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(27)

Sarebbe opportuno effettuare un riesame del presente regolamento per verificare in che misura gli utenti finali comprendono il sistema di etichettatura e per verificare la capacità del presente regolamento di conseguire una trasformazione del mercato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Finalità e ambito d’applicazione

1.   Il presente regolamento si prefigge di aumentare la sicurezza e l’efficienza ambientale ed economica dei trasporti su strada promuovendo l’uso di pneumatici sicuri, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante.

2.   Il presente regolamento istituisce un quadro relativo alle informazioni armonizzate sui parametri dei pneumatici da fornire mediante l’etichettatura, per consentire ai consumatori finali di fare una scelta consapevole al momento dell’acquisto dei pneumatici.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai pneumatici di classe C1, C2 e C3.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

ai pneumatici ricostruiti;

b)

ai pneumatici da fuori strada professionali;

c)

ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta anteriormente al 1o ottobre 1990;

d)

ai pneumatici di scorta a uso temporaneo di tipo T;

e)

ai pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h;

f)

ai pneumatici il cui diametro nominale non superi 254 mm oppure sia pari o superiore a 635 mm;

g)

ai pneumatici muniti di dispositivi supplementari volti a migliorare le caratteristiche di trazione, quali i pneumatici chiodati;

h)

ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

1)

«pneumatici di classe C1, C2 e C3», le classi di pneumatici di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 661/2009;

2)

«pneumatico di scorta a uso temporaneo di tipo T», un pneumatico di scorta destinato a un uso temporaneo a una pressione più elevata di quella ammessa per pneumatici standard e rinforzati;

3)

«punto di vendita», un luogo in cui i pneumatici sono esposti o immagazzinati e offerti in vendita agli utenti finali, comprese le sale d’esposizione di autovetture per quanto concerne i pneumatici offerti in vendita agli utenti finali e non montati sui veicoli;

4)

«materiale tecnico promozionale», manuali tecnici, opuscoli, volantini e cataloghi (a stampa, in formato elettronico o in linea) nonché siti web, utilizzati al fine di commercializzare pneumatici agli utenti finali o ai distributori e che descrivono i parametri tecnici specifici di un pneumatico;

5)

«documentazione tecnica», le informazioni relative ai pneumatici, tra cui il fabbricante e la marca; la descrizione del tipo o del gruppo di pneumatici oggetto della dichiarazione delle categorie di appartenenza rispetto al consumo di carburante, l’aderenza sul bagnato e la categoria e il valore misurato del rumore esterno di rotolamento; i risultati delle prove e la precisione delle stesse;

6)

«fabbricante», una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

7)

«importatore», una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un prodotto proveniente da un paese terzo;

8)

«mandatario», una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa comunitaria;

9)

«fornitore», il fabbricante, il suo mandatario nella Comunità o l’importatore;

10)

«distributore», una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, che non sia il fornitore o l’importatore, che mette in commercio un pneumatico;

11)

«messa in commercio», la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto affinché sia distribuito o usato sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale;

12)

«utente finale», un consumatore, anche un gestore di parco veicoli o un’impresa di trasporti stradali, che acquista o si suppone che acquisterà un pneumatico;

13)

«parametro fondamentale», un parametro del pneumatico, quale la resistenza al rotolamento, l’aderenza sul bagnato o la rumorosità esterna di rotolamento, che durante l’uso ha un impatto rilevante sull’ambiente, sulla sicurezza stradale o sulla salute.

Articolo 4

Responsabilità dei fornitori di pneumatici

1.   I fornitori garantiscono che i pneumatici di classe C1 e C2 consegnati ai distributori o agli utenti finali rechino:

a)

nel battistrada del pneumatico, un autoadesivo indicante la categoria di appartenenza rispetto al consumo di carburante, di cui all’allegato I, parte A, la categoria e il valore misurato del rumore esterno di rotolamento, di cui all’allegato I, parte C e, laddove applicabile, la categoria di appartenenza rispetto all’aderenza sul bagnato, di cui all’allegato I, parte B;

o

b)

per ciascun lotto di uno o più pneumatici identici consegnati, un’etichetta stampata indicante la categoria di appartenenza rispetto al consumo di carburante, di cui all’allegato I, parte A, la categoria e il valore misurato del rumore esterno di rotolamento, di cui all’allegato I, parte C e, laddove applicabile, la categoria di appartenenza rispetto all’aderenza sul bagnato, di cui all’allegato I, parte B.

2.   Il formato dell’autoadesivo e dell’etichetta di cui al paragrafo 1 è quello prescritto nell’allegato II.

3.   Nel materiale tecnico promozionale i fornitori dichiarano la categoria d’appartenenza rispetto al consumo di carburante, nonché la categoria e il valore misurato del rumore esterno di rotolamento e, laddove applicabile, le categorie di aderenza sul bagnato dei pneumatici C1, C2 e C3, anche sui loro siti web, come previsto nell’allegato I, nell’ordine indicato nell’allegato III.

4.   I fornitori mettono la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali, su richiesta, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di messa in commercio dell’ultimo pneumatico di un determinato tipo. La documentazione tecnica è sufficientemente dettagliata da consentire alle autorità di verificare la precisione delle informazioni indicate sull’etichetta in relazione al consumo di carburante, all’aderenza sul bagnato e alla rumorosità esterna di rotolamento.

Articolo 5

Responsabilità dei distributori di pneumatici

1.   I distributori garantiscono che:

a)

i pneumatici, nel punto di vendita, rechino in una posizione chiaramente visibile l’autoadesivo consegnato dai fornitori in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a);

o

b)

prima della vendita del pneumatico l’etichetta di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sia chiaramente esposta nel punto di vendita in prossimità immediata del pneumatico.

2.   Qualora i pneumatici offerti in vendita non siano visibili agli utenti finali, i distributori informano questi ultimi circa le categorie d’appartenenza dei pneumatici rispetto al consumo di carburante e all’aderenza sul bagnato, nonché la categoria e il valore misurato del rumore esterno di rotolamento.

3.   Per quanto concerne i pneumatici di classe C1, C2 e C3, i distributori indicano la categoria d’appartenenza rispetto al consumo di carburante, il valore misurato del rumore esterno di rotolamento e, laddove applicabile, la categoria di appartenenza rispetto all’aderenza sul bagnato, come indicato all’allegato I, su o con le fatture rilasciate agli utenti finali all’atto dell’acquisto dei pneumatici.

Articolo 6

Responsabilità dei fornitori e dei distributori di veicoli

Qualora agli utenti finali sia data la possibilità, nel punto di vendita, di scegliere tra diversi tipi di pneumatici da montare su un veicolo nuovo che intendono acquistare, i fornitori e i distributori di veicoli li informano prima della vendita, per ognuno dei pneumatici proposti, circa la categoria d’appartenenza degli stessi rispetto al consumo di carburante, la categoria e il valore misurato del rumore esterno di rotolamento e, laddove applicabile, la categoria di appartenenza rispetto all’aderenza sul bagnato dei pneumatici C1, C2 e C3, come previsto nell’allegato I e nell’ordine specificato nell’allegato III. Tali informazioni sono incluse almeno nel materiale tecnico promozionale.

Articolo 7

Metodi di prova armonizzati

Le informazioni da fornire a norma degli articoli 4, 5 e 6 sulle categorie d’appartenenza rispetto al consumo di carburante e all’aderenza sul bagnato, nonché sulla categoria e sul valore misurato del rumore esterno di rotolamento dei pneumatici si ottengono avvalendosi dei metodi di prova armonizzati di cui all’allegato I.

Articolo 8

Procedura di verifica

Gli Stati membri valutano la conformità delle categorie dichiarate rispetto al consumo di carburante e all’aderenza sul bagnato ai sensi dell’allegato I, parti A e B, e della categoria e del valore misurato dichiarati del rumore esterno di rotolamento ai sensi dell’allegato I, parte C, secondo la procedura di cui all’allegato IV.

Articolo 9

Mercato interno

1.   Ove siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento, gli Stati membri non vietano né limitano la messa in commercio dei pneumatici di cui all’articolo 2 per motivi attinenti alle informazioni sui prodotti.

2.   Salvo qualora sia comprovato il contrario, gli Stati membri considerano le etichette e le informazioni sui prodotti conformi al presente regolamento. Possono chiedere ai fornitori di presentare la documentazione tecnica, conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, al fine di valutare la precisione dei valori e delle categorie dichiarati.

Articolo 10

Incentivi

Gli Stati membri non offrono incentivi a favore di pneumatici inferiori alla classe C in relazione sia al consumo di carburante sia all’aderenza sul bagnato ai sensi dell’allegato I, parti A e B rispettivamente. Misure fiscali e di bilancio non costituiscono incentivi ai fini del presente regolamento.

Articolo 11

Modifiche e adeguamenti al progresso tecnico

Le seguenti misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 2:

a)

introduzione di prescrizioni in materia di informazione sulla classificazione dei pneumatici di classe C2 e C3 in relazione all’aderenza sul bagnato, purché si disponga di adeguati metodi di prova armonizzati;

b)

adeguamento, laddove opportuno, dell’aderenza sul bagnato alle specificità tecniche di pneumatici destinati in primo luogo a prestazioni migliori in condizioni di ghiaccio e/o neve rispetto a un pneumatico normale per quanto concerne la loro capacità di iniziare, mantenere o bloccare il movimento di un veicolo;

c)

adeguamento al progresso tecnico degli allegati da I a IV.

Articolo 12

Attuazione

Conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008, gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili per la sorveglianza del mercato verifichino la conformità con gli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento.

Articolo 13

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 14

Riesame

1.   La Commissione valuta la necessità di riesaminare il presente regolamento, tenendo conto tra l’altro:

a)

dell’efficacia dell’etichetta in termini di sensibilizzazione degli utenti finali, specie laddove le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), siano efficaci quanto quelle dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dal punto di vista del contributo agli obiettivi del presente regolamento;

b)

la necessità di estendere il programma di etichettatura ai pneumatici ricostruiti;

c)

la necessità di introdurre nuovi parametri, quali il chilometraggio;

d)

le informazioni sui parametri dei pneumatici fornite da fornitori e distributori di veicoli agli utenti finali.

2.   La Commissione presenta il risultato di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o marzo 2016 e, se del caso, sottopone loro delle proposte.

Articolo 15

Disposizione transitoria

Gli articoli 4 e 5 non si applicano ai pneumatici prodotti anteriormente al 1o luglio 2012.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 25 novembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

Å. TORSTENSSON


(1)  GU C 228 del 22.9.2009, pag. 81.

(2)  Opinione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 20 novembre 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 24 novembre 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

(4)  GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.

(5)  GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

(6)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ALLEGATO I

CLASSIFICAZIONE DEI PARAMETRI DEI PNEUMATICI

Parte A: Categorie relative al consumo di carburante

La categoria relativa al consumo di carburante deve essere determinata in base al coefficiente di resistenza al rotolamento (RRC), secondo una scala da «A» a «G» indicata di seguito, con misurazioni effettuate in conformità del regolamento UN/ECE n. 117 e successive modifiche.

Se un tipo di pneumatico è omologato per più di una classe di pneumatici (ad esempio, C1 e C2), la scala utilizzata per determinarne l’appartenenza alla categoria relativa al consumo di carburante deve essere quella applicabile alla classe più alta (ovvero C2 e non C1).

Pneumatici C1

Pneumatici C2

Pneumatici C3

RRC in kg/t

Classe di efficienza energetica

RRC in kg/t

Classe di efficienza energetica

RRC in kg/t

Classe di efficienza energetica

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

Vuoto

D

Vuoto

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

RRC ≥ 12,1

G

RRC ≥ 10,6

G

Vuoto

G

Parte B: Categorie relative all’aderenza sul bagnato

La categoria relativa all’aderenza sul bagnato per i pneumatici di classe C1 deve essere determinata in base all’indice di aderenza sul bagnato (G), secondo la scala da «A» a «G» indicata di seguito, con misurazioni effettuate a norma del regolamento UN/ECE n. 117 e successive modifiche.

G

Categoria relativa all’aderenza sul bagnato

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

vuoto

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

G ≤ 1,09

F

vuoto

G

Parte C: Categorie e valore misurato del rumore esterno di rotolamento

Il valore misurato del rumore esterno di rotolamento (N) deve essere dichiarato in decibel e calcolato a norma del regolamento UN/ECE n. 117 e successive modifiche.

La categoria relativa al rumore esterno di rotolamento deve essere determinata in base ai valori limite (LV) di cui all’allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 661/2009 nel modo seguente:

N in dB

Categoria di rumorosità esterna di rotolamento

N ≤ LV – 3

Image

LV-3 < N ≤ LV

Image

N > LV

Image


ALLEGATO II

FORMATO DELL’ETICHETTA

1.   Struttura dell’etichetta

1.1.   L’etichetta di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafo 1, deve essere conforme all’immagine sottostante:

Image

1.2.   L’immagine seguente indica le specifiche dell’etichetta:

Image

1.3.   L’etichetta deve essere larga almeno 75 mm e alta 110 mm. Se l’etichetta è stampata in un formato superiore, il contenuto deve comunque rimanere proporzionato alle specifiche di cui sopra.

L’etichetta deve soddisfare le seguenti prescrizioni:

a)

per quanto concerne i colori, si utilizza la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero — e si indicano in base al seguente esempio: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero;

b)

i numeri indicati di seguito si riferiscono alle didascalie di cui al punto 1.2;

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Consumo di carburante

Pittogrammi come raffigurati: larghezza: 19,5 mm, altezza: 18,5 mm — Riquadro del pittogramma: tratto: 3,5 pt, larghezza: 26 mm, altezza: 23 mm — Riquadro per la classificazione: tratto: 1 pt — Estremità del riquadro: tratto: 3,5 pt, larghezza: 36 mm — Colore: X-10-00-05;

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Aderenza sul bagnato

Pittogrammi come raffigurati: larghezza: 19 mm, altezza: 19 mm — Riquadro per il pittogramma: tratto: 3,5 pt, larghezza: 26 mm, altezza: 23 mm — Riquadro per la classificazione: tratto: 1 pt — Estremità del riquadro: tratto: 3,5 pt, larghezza: 26 mm — Colore: X-10-00-05;

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Rumorosità esterna di rotolamento

Pittogrammi come raffigurati: larghezza: 14 mm, altezza: 15 mm — Riquadro per il pittogramma: tratto: 3,5 pt, larghezza: 26 mm, altezza: 24 mm — Riquadro per il valore: tratto: 1 pt — Estremità del riquadro: tratto: 3,5 pt, altezza: 24 mm — Colore: X-10-00-05;

Image

Bordo dell’etichetta: tratto: 1,5 pt — Colore: X-10-00-05;

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Scala da «A» a «G»

Frecce: altezza: 4,75 mm, spazio intermedio: 0,75 mm, tratto nero: 0,5 pt — Colori:

A: X-00-X-00;

B: 70-00-X-00;

C: 30-00-X-00;

D: 00-00-X-00;

E: 00-30-X-00;

F: 00-70-X-00;

G: 00-X-X-00.

Testo: Helvetica Bold 12 pt, 100 % bianco, contorno nero: 0,5 pt;

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Classificazione

Freccia: larghezza: 16 mm, altezza: 10 mm, 100 % nero;

Testo: Helvetica Bold 27 pt, 100 % bianco;

Image

Linee della scala: tratto: 0,5 pt, spaziatura tratteggiata: 5,5 mm, 100 % nero;

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Testo della scala: Helvetica Bold 11 pt, 100 % nero;

Image

Valore misurato del rumore esterno di rotolamento

Freccia: larghezza: 25,25 mm, altezza: 10 mm, 100 % nero;

Testo: Helvetica Bold 20 pt, 100 % bianco;

Testo dell’unità: Helvetica Bold 13 pt, 100 % bianco;

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Simbolo UE: larghezza: 9 mm, altezza: 6 mm;

Image

Riferimento del regolamento: Helvetica Regular 7,5 pt, 100 % nero;

Riferimento della classe di pneumatico: Helvetica Bold 7,5 pt, 100 % nero;

Image

Categoria di rumorosità esterna di rotolamento di cui all’allegato I, parte C: larghezza: 8,25 mm, altezza: 15,5 mm — 100 % nero.

c)

Lo sfondo deve essere bianco.

1.5.   La classe di pneumatico (C1 o C2) deve essere indicata nell’etichetta nel formato prescritto nell’immagine di cui al punto 1.2.

2.   Autoadesivo

2.1.   L’autoadesivo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafo 1, è composto da due parti: i) un’etichetta stampata nel formato descritto al punto 1 del presente allegato; e ii) uno spazio della marca stampato secondo le specifiche descritte al punto 2.2 del presente allegato.

2.2.   Spazio della marca: i fornitori devono aggiungere sull’autoadesivo, oltre all’etichetta, il proprio nome commerciale o marchio di fabbrica, la gamma di pneumatici, le dimensioni, l’indice di carico, la categoria di velocità e altre specifiche tecniche in qualsiasi colore, formato e grafica, a condizione che ciò non sminuisca o non sia in contrasto con il messaggio riportato sull’etichetta di cui al punto 1 del presente allegato. La superficie complessiva dell’autoadesivo non supera i 250 cm2 e l’altezza complessiva non supera i 220 mm.


ALLEGATO III

Informazioni fornite nel materiale tecnico promozionale

1.   Le informazioni sui pneumatici devono essere fornite nell’ordine seguente:

i)

classe relativa al consumo di carburante (lettere da «A» a «G»);

ii)

classe relativa all’aderenza sul bagnato (lettere da «A» a «G»);

iii)

categoria e valore misurato del rumore esterno di rotolamento (dB).

2.   Le informazioni di cui al punto 1 devono rispettare le prescrizioni seguenti:

i)

essere di facile lettura;

ii)

essere di facile comprensione;

iii)

se la classificazione di un determinato tipo di pneumatico varia a seconda delle dimensioni o di altri parametri, si indica lo scarto tra il pneumatico che offre le migliori prestazioni e quello peggiore.

3.   I fornitori devono inoltre mettere a disposizione sul loro sito web quanto segue:

i)

un link alla pagina web della Commissione dedicata al presente regolamento;

ii)

una spiegazione dei pittogrammi stampati sull’etichetta;

iii)

una dichiarazione che metta in rilievo il fatto che un effettivo risparmio di carburante e la sicurezza stradale dipendono fortemente dal comportamento dei conducenti, in particolare:

una guida compatibile con l’ambiente può ridurre notevolmente il consumo di carburante;

la pressione dei pneumatici deve essere controllata regolarmente per ottimizzare l’aderenza sul bagnato e il risparmio di carburante;

occorre sempre rispettare rigorosamente le distanze di sicurezza.


ALLEGATO IV

Procedura di verifica

La conformità delle categorie dichiarate rispetto al consumo di carburante e all’aderenza sul bagnato, come pure la categoria e il valore misurato dichiarato del rumore esterno di rotolamento, devono essere valutati per ogni tipo o gruppo di pneumatico definito dal fornitore, secondo una delle seguenti procedure:

a)

i)

dapprima si procede alla prova di un solo pneumatico. Se il valore misurato è conforme alla classe dichiarata o al valore misurato del rumore esterno di rotolamento, la prova si considera superata;

e

ii)

se il valore misurato non è conforme alla classe dichiarata o al valore misurato del rumore esterno di rotolamento, si verificano altri tre pneumatici. Il valore medio ricavato dalla misurazione dei quattro pneumatici sottoposti a prova è utilizzato per valutare la conformità alle informazioni dichiarate;

oppure

b)

se le classi o i valori riportati sull’etichetta derivano dai risultati della prova per l’omologazione ottenuti in conformità della direttiva 2001/43/CE, del regolamento (CE) n. 661/2009 o del regolamento UN/ECE n. 117 e successive modifiche, gli Stati membri possono fare riferimento alla conformità dei dati relativi alla produzione del pneumatico risultanti da tali omologazioni.

La valutazione della conformità della produzione di dati deve tener conto dei margini di tolleranza specificati nella sezione 8 del regolamento UN/ECE n. 117 e successive modifiche.


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