EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1121

Regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento

OJ L 316, 2.12.2009, p. 27–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 193 - 230

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; abrogato da 32014R0639

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1121/oj

2.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 316/27


REGOLAMENTO (CE) N. 1121/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2009

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 4, lettera a), l’articolo 87, paragrafo 4, l’articolo 89, paragrafo 2, l’articolo 91, paragrafo 2, l’articolo 101, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 103, paragrafo 1, l’articolo 142, lettere c), e), q) e s), e l’articolo 147,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 73/2009 sostituisce e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (2). Le modalità di applicazione dei regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono state introdotte dal regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (3). Il regolamento (CE) n. 1973/2004 deve essere adattato alle modifiche apportate dal regolamento (CE) n. 73/2009, in particolare quelle contenute nel titolo IV e nel titolo V, capitoli 2 e 4, di detto regolamento. Per motivi di chiarezza e di semplificazione, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1973/2004 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(2)

Ai fini di una gestione efficiente dei regimi previsti nel titolo IV del regolamento (CE) n. 73/2009, i pagamenti da erogare in virtù di alcuni di questi regimi devono essere limitati alla dimensione minima delle superfici («pagamenti per superficie»). La dimensione minima della superficie deve essere fissata in funzione delle particolari dimensioni delle aziende in alcuni Stati membri o delle specifiche condizioni di talune produzioni.

(3)

Occorre evitare che le superfici vengano seminate al solo scopo di percepire i pagamenti per superficie. Devono essere specificate alcune condizioni relative alla semina e alla coltivazione delle colture, in particolare per le colture proteiche, il riso e i prodotti ortofrutticoli. Data la diversità delle pratiche agricole all’interno della Comunità, devono essere rispettate le norme locali.

(4)

Deve essere autorizzata una sola domanda di pagamento per superficie per una data parcella coltivata nel corso di un anno, salvo qualora l’aiuto riguardi la produzione di sementi. I pagamenti per superficie possono essere concessi per colture che beneficiano di regimi di aiuto previsti dalla politica strutturale o ambientale comunitaria.

(5)

I regimi di sostegno prevedono che, se la superficie, la quantità o il numero di animali per i quali è chiesto l’aiuto supera i massimali, detta superficie, quantità o numero vengono ridotti proporzionalmente durante l’anno considerato. È pertanto opportuno stabilire le modalità e i termini da rispettare per gli scambi di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, allo scopo di comunicare alla Commissione le superfici, le quantità o i numeri per i quali l’aiuto è stato versato.

(6)

Le modalità di pagamento e il calcolo dell’aiuto specifico per il riso dipendono non solo dalla superficie o dalle superfici di base fissate per ciascuno Stato membro produttore all’articolo 75 del regolamento (CE) n. 73/2009, ma anche dall’eventuale suddivisione di dette superfici in sottosuperfici di base e dai criteri oggettivi adottati da ciascuno Stato membro per effettuare questa suddivisione, dalle condizioni in cui le parcelle coltivate vengono messe a coltura e dalla dimensione minima delle superfici. Pertanto è necessario stabilire modalità di applicazione relative all’istituzione, alla gestione e alle modalità di coltivazione delle superfici e sottosuperfici di base.

(7)

La constatazione di un eventuale superamento della superficie di base di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 73/2009 comporta una riduzione dell’aiuto specifico per il riso. Per fissare le modalità di calcolo di tale riduzione, è necessario definire i criteri da prendere in considerazione e i coefficienti applicabili.

(8)

Ai fini del controllo dei pagamenti dell’aiuto specifico per il riso è necessario che siano state trasmesse alla Commissione determinate informazioni riguardanti la coltivazione delle superfici e delle sottosuperfici di base. A tal fine occorre specificare le informazioni esatte che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, nonché i termini da rispettare per tali comunicazioni.

(9)

Gli articoli 77 e 78 del regolamento (CE) n. 73/2009 prevedono la concessione di un aiuto agli agricoltori che producono patate destinate alla fabbricazione di fecola in forza di un contratto di coltivazione e nei limiti della quota fissata dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (4). Occorre pertanto stabilire le condizioni per la concessione dell’aiuto e, se del caso, prevedere riferimenti incrociati alle disposizioni vigenti relative al sistema di quote stabilito dal regolamento (CE) n. 1234/2007.

(10)

È opportuno definire le norme relative ai lupini dolci e le prove per determinare se un campione di lupini è dolce o meno.

(11)

In alcune regioni, le colture proteiche vengono tradizionalmente seminate in consociazione con i cereali, per motivi di ordine agronomico. La produzione vegetale ottenuta consta principalmente di colture proteiche. Ai fini della concessione del premio per le colture proteiche, le superfici in questione devono considerarsi seminate a colture proteiche.

(12)

Ai fini dell’efficienza e della corretta gestione del regime di aiuto per la frutta a guscio, occorre evitare che l’aiuto per superficie sia utilizzato per finanziare piantagioni marginali o alberi isolati. Occorre pertanto stabilire la dimensione minima degli appezzamenti e la densità minima di alberi per i frutteti specializzati.

(13)

L’articolo 87 del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede la possibilità di concedere aiuti diretti per la produzione di sementi di una o più specie. Gli aiuti possono essere concessi soltanto per la produzione di sementi di base o di sementi certificate e questi prodotti devono essere chiaramente definiti in riferimento alle direttive sulla certificazione e la commercializzazione delle sementi: direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (5), direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (6) e direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (7).

(14)

Per rendere possibili i controlli, le sementi di base e le sementi certificate devono essere prodotte in forza di contratti di coltivazione o di dichiarazioni di coltivazione da accludere alla domanda unica e gli stabilimenti di sementi e i costitutori devono essere ufficialmente riconosciuti o registrati.

(15)

Conformemente all’allegato XIII del regolamento (CE) n. 73/2009, l’aiuto alla produzione può essere versato per sementi di base e sementi certificate delle varietà di Cannabis sativa L. aventi un tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2 %. Per garantire, nell’insieme della Comunità, un’applicazione uniforme delle modalità di concessione dell’aiuto, le varietà ammissibili di Cannabis sativa L. devono essere quelle definite ammissibili ai pagamenti diretti a norma dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 73/2009.

(16)

Il titolo IV, capitolo 1, sezione 6, del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede un pagamento specifico per il cotone. Occorre adottare le modalità di applicazione di questo regime. Tali modalità devono disciplinare, in particolare, l’autorizzazione dei terreni agricoli idonei alla produzione di cotone e il riconoscimento delle varietà. È inoltre opportuno stabilire un criterio per la definizione di «semina». Un criterio oggettivo per stabilire se la semina è stata eseguita correttamente è costituito dalla fissazione, da parte degli Stati membri, della densità minima di impianto dei terreni, in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle specificità regionali.

(17)

Gli Stati membri sono tenuti a riconoscere le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone in base a criteri oggettivi riguardanti le dimensioni di tali organizzazioni e la loro organizzazione interna. È opportuno fissare le dimensioni di un’organizzazione interprofessionale tenendo conto della necessità che le imprese di sgranatura che ne fanno parte dispongano di una capacità sufficiente di ricezione di cotone non sgranato.

(18)

Per semplificare la gestione del regime di aiuto, uno stesso produttore può essere membro di una sola organizzazione interprofessionale. Per lo stesso motivo, il produttore membro di un’organizzazione interprofessionale che si impegna a conferire il cotone che produce, può conferirlo esclusivamente ad un’impresa di sgranatura facente parte della stessa organizzazione.

(19)

Il regime di aiuto per il cotone richiede, da parte dello Stato membro, la trasmissione ai produttori di cotone di determinate informazioni relative alla coltivazione del cotone, ad esempio le varietà riconosciute, i criteri oggettivi che presiedono all’autorizzazione dei terreni agricoli e la densità minima di impianto. Per un’informazione tempestiva degli agricoltori è necessario che gli Stati membri siano tenuti a comunicare loro tali informazioni entro un dato termine.

(20)

A norma del titolo IV, capitolo 1, sezioni 8 e 9, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli aiuti per i prodotti ortofrutticoli sono concessi a condizione che venga stipulato un contratto di trasformazione. A tal fine è opportuno disporre che, per le materie prime agricole in questione, venga stipulato un contratto tra un primo trasformatore riconosciuto, da una parte, e un produttore o un’organizzazione di produttori riconosciuta che lo rappresenti o, nel caso dei pagamenti transitori per gli ortofrutticoli e del pagamento transitorio per i frutti rossi, un collettore riconosciuto che rappresenti il produttore.

(21)

Per garantire che le materie prime che beneficiano dei pagamenti transitori per gli ortofrutticoli e del pagamento transitorio per i frutti rossi siano effettivamente trasformate, è necessario predisporre un sistema di riconoscimento dei primi trasformatori e dei collettori. Gli operatori riconosciuti sarebbero tenuti a rispettare determinati requisiti minimi e sarebbero passibili di sanzioni in caso di inadempimento dei propri obblighi, secondo precise disposizioni emanate dalle autorità competenti a livello nazionale.

(22)

Per poter gestire in modo adeguato la dotazione finanziaria relativa ai pagamenti transitori per gli ortofrutticoli, è opportuno che gli Stati membri fissino all’inizio dell’anno un importo di aiuto indicativo per ettaro e, prima dell’inizio del periodo previsto per i pagamenti, un importo di aiuto definitivo per ettaro.

(23)

Occorre determinare i criteri di ammissibilità ai premi per pecora e per capra di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 10, del regolamento (CE) n. 73/2009 e, in particolare, le relative condizioni.

(24)

L’articolo 101, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede la possibilità di concedere un premio ai produttori di carni caprine in determinate zone della Comunità. Tali zone devono pertanto essere definite secondo i criteri specificati nella citata disposizione.

(25)

A norma dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli agricoltori la cui azienda è situata, almeno per il 50 % della superficie agricola utilizzata, in zone svantaggiate possono beneficiare di un premio supplementare. L’articolo 101, paragrafo 2, fa riferimento alle specifiche zone geografiche in cui i produttori di carni caprine soddisfano le condizioni necessarie per aver diritto al premio per capra. È necessario disporre che gli agricoltori che soddisfano tali requisiti siano tenuti a rilasciare una dichiarazione attestante che almeno la metà della loro superficie agricola utilizzata è situata in zone svantaggiate o in zone ammissibili al premio per capra.

(26)

Ai fini del controllo dell’ammissibilità all’importo applicabile del premio per pecora, gli Stati membri devono compilare un inventario degli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati.

(27)

Ai fini dell’attuazione del sistema dei limiti individuali introdotto dagli articoli 104, 105 e 106 del regolamento (CE) n. 73/2009, le vigenti norme amministrative possono continuare ad applicarsi con particolare riguardo all’utilizzazione dei diritti assegnati a titolo gratuito, all’utilizzazione dei diritti normali, compresa la percentuale minima di utilizzazione, al trasferimento o alla cessione temporanea di diritti, alla comunicazione della modifica del massimale individuale e al trasferimento dei diritti tramite la riserva nazionale. Alcune di queste norme sono disposizioni specifiche per casi eccezionali debitamente giustificati quali, in relazione all’utilizzazione dei diritti, i piccoli produttori e i produttori partecipanti a programmi di estensivizzazione o di prepensionamento e, sotto il profilo del trasferimento, l’acquisizione di diritti al premio per via di successione ereditaria nonché il caso degli agricoltori che utilizzano per il pascolo solo terreni di proprietà pubblica o collettiva.

(28)

La Commissione deve sorvegliare i nuovi dispositivi e quindi è necessario che gli Stati membri le comunichino adeguatamente le informazioni essenziali sull’applicazione delle norme sul premio.

(29)

Se del caso, devono essere comunicate alla Commissione informazioni dettagliate sulle norme nazionali concernenti i pagamenti supplementari e sulla loro applicazione.

(30)

Il titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede pagamenti per i bovini. Occorre stabilirne i criteri di ammissibilità e, in particolare, le relative condizioni.

(31)

Si deve disporre che il documento amministrativo di cui all’articolo 110, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 sia redatto e rilasciato a livello nazionale. Per tener conto delle specifiche condizioni di gestione e di controllo nei singoli Stati membri, devono essere ammesse alcune varianti del documento amministrativo.

(32)

L’articolo 110, paragrafo 3, lettera a), e l’articolo 116, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 impongono il rispetto di un periodo di detenzione ai fini della concessione del premio speciale e del premio all’abbattimento. Occorre pertanto definire e quantificare tale periodo.

(33)

È opportuno che le modalità di concessione del premio speciale al momento della macellazione siano coerenti con le modalità di concessione del premio all’abbattimento. Occorre precisare i tipi di documenti che devono accompagnare l’animale fino alla macellazione, alla spedizione o all’esportazione. Per tener conto delle particolari modalità di concessione del premio all’abbattimento, occorre altresì precisare i requisiti di età per i manzi nonché, per tutti i bovini adulti, il tipo di presentazione della carcassa.

(34)

Occorre definire la nozione di vacca nutrice di cui all’articolo 111 del regolamento (CE) n. 73/2009. A tale riguardo, è opportuno fare riferimento alle stesse razze contemplate dal regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi (8). Possono inoltre continuare ad applicarsi i requisiti essenziali vigenti, con particolare riguardo alla resa lattiera media e al premio nazionale supplementare.

(35)

Le vigenti norme amministrative possono continuare ad applicarsi con riguardo, in particolare, ai massimali individuali, alle comunicazioni concernenti i massimali individuali e la riserva nazionale, ai diritti assegnati a titolo gratuito, all’utilizzazione dei diritti, al trasferimento e alla cessione temporanea dei diritti, nonché al trasferimento tramite la riserva nazionale.

(36)

La Commissione deve determinare, sulla base delle informazioni disponibili, quali Stati membri soddisfano le condizioni per potersi avvalere del regime specifico di cui all’articolo 115 del regolamento (CE) n. 73/2009. Vanno inoltre definite le modalità specifiche di concessione del premio.

(37)

Occorre adottare disposizioni specifiche per l’applicazione delle norme sui periodi di tempo, le date e i termini al periodo di detenzione.

(38)

Per motivi di semplificazione, la domanda per la concessione del premio alla macellazione deve consistere nella domanda di aiuto «animali» prevista dal sistema integrato, sempreché essa contenga tutti gli elementi che giustificano il pagamento del premio e l’animale sia macellato nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro, oppure sia esportato.

(39)

La banca dati informatizzata di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (9) deve poter essere utilizzata per agevolare la gestione del premio all’abbattimento, sempreché lo Stato membro ritenga che la propria banca dati offra garanzie sufficienti quanto all’esattezza dei dati richiesti per il pagamento dei premi.

(40)

Il premio all’abbattimento per i vitelli è subordinato a un limite ponderale. Occorre pertanto determinare una presentazione tipo della carcassa cui si applica tale limite ponderale.

(41)

Per consentire agli agricoltori di ricevere quanto prima i pagamenti, è necessario prevedere il versamento di anticipi. Tenuto conto dell’applicazione dei massimali nazionali o regionali, occorre tuttavia evitare che l’anticipo sia superiore al saldo finale. È dunque opportuno autorizzare gli Stati membri a ridurre la percentuale dell’anticipo per i regimi di premi soggetti ai suddetti massimali.

(42)

È necessario stabilire la data che determina l’imputazione degli elementi da prendere in considerazione per l’applicazione dei regimi di premio speciale e di premio per vacca nutrice. Per garantire una gestione efficace e coerente, è opportuno che a tal fine venga di norma scelta la data di presentazione della domanda. Tuttavia, per quanto riguarda il premio speciale versato alla macellazione, occorre prevedere modalità specifiche per evitare riporti da un anno all’altro con l’intento di ottenere un premio di importo superiore. Per quanto riguarda il premio all’abbattimento, la data di macellazione o di esportazione è quella maggiormente rappresentativa della realtà delle operazioni.

(43)

A norma dell’articolo 124, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 e per evitare la gestione di numerose domande che darebbero luogo a pagamenti di importo esiguo per azienda, la Bulgaria, la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Romania e la Slovacchia hanno chiesto l’autorizzazione di fissare la dimensione minima della superficie ammissibile per azienda ad un livello superiore a 0,3 ha.

(44)

I nuovi Stati membri ai sensi dell’articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 73/2009, che applicano il regime di pagamento unico per superficie, hanno stimato la proporzione della loro superficie agricola utilizzata che era mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003 e hanno proposto di rettificare questo dato in funzione della superficie minima ammissibile per azienda.

(45)

L’articolo 132 del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede la possibilità, nei nuovi Stati membri, di integrare gli aiuti diretti corrisposti agli agricoltori, previa autorizzazione della Commissione. Occorre stabilire le modalità generali di attuazione di tale possibilità.

(46)

Tenuto conto delle specifiche disposizioni concernenti l’aiuto per le colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e il regime di ritiro dalla produzione di cui al titolo IV, capitolo 10, dello stesso regolamento, in particolare per le colture pluriennali, e al fine di evitare agli agricoltori e ai trasformatori inutili oneri amministrativi dopo l’abolizione di questo aiuto, è opportuno definire disposizioni transitorie per la sua abolizione graduale e per lo svincolo delle cauzioni costituite dai collettori e dai trasformatori.

(47)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei seguenti regimi di sostegno di cui al titolo IV, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009:

a)

aiuto specifico per il riso di cui alla sezione 1;

b)

aiuto ai coltivatori di patate da fecola di cui alla sezione 2;

c)

premio per le colture proteiche di cui alla sezione 3;

d)

pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui alla sezione 4;

e)

aiuto alle sementi di cui alla sezione 5;

f)

pagamento specifico per il cotone di cui alla sezione 6;

g)

pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli di cui alla sezione 8 e pagamento transitorio per i frutti rossi di cui alla sezione 9;

h)

premi nel settore delle carni ovine e caprine di cui alla sezione 10;

i)

pagamenti per i bovini di cui alla sezione 11.

2.   Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei seguenti regimi di sostegno di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 73/2009:

a)

regime di pagamento unico per superficie (RPUS) di cui al capitolo 2;

b)

pagamenti diretti nazionali integrativi di cui al capitolo 4.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione (10) e all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (11).

In particolare, la definizione di bosco ceduo a rotazione rapida di cui all’articolo 2, lettera n), del regolamento (CE) n. 1120/2009 si applica, mutatis mutandis, in relazione all’RPUS.

Articolo 3

Cumulo di pagamenti per superficie

Per un dato anno può essere presentata, per ogni parcella coltivata, una sola domanda di pagamento per superficie a titolo di uno dei regimi elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 4

Comunicazione delle domande e dei pagamenti

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica e mediante il modulo messo a loro disposizione dalla Commissione, i seguenti dati:

a)

entro il 1o settembre dell’anno considerato:

i)

la superficie totale per la quale è stato chiesto l’aiuto nei seguenti casi:

aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 73 del regolamento (CE) n. 73/2009,

premio per le colture proteiche di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 73/2009,

pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 82 del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito per categorie di alberi da frutta a guscio,

pagamento specifico per il cotone di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 73/2009,

regime di pagamento unico per superficie (RPUS) di cui all’articolo 122 del regolamento (CE) n. 73/2009;

ii)

il numero totale di domande nel caso dei premi per pecora e per capra di cui all’articolo 99 del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito per tipo di animale femmina e per tipo di premio;

b)

entro il 15 ottobre dell’anno considerato, la superficie totale determinata nel caso del premio per le colture proteiche di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 73/2009;

c)

entro il 31 gennaio dell’anno successivo:

i)

la superficie totale determinata utilizzata per il calcolo del coefficiente di riduzione nei seguenti casi:

aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 73 del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito per superficie e sottosuperficie di base,

pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 82 del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito per categorie di alberi da frutta a guscio,

pagamento specifico per il cotone di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 73/2009,

regime di pagamento unico per superficie (RPUS) di cui all’articolo 122 del regolamento (CE) n. 73/2009;

ii)

il numero totale di bovini maschi per i quali è stato chiesto il premio speciale di cui all’articolo 110 del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito per fascia di età e per tipo di animale (toro o manzo);

iii)

il numero totale di vacche per le quali è stato chiesto il premio per vacca nutrice di cui all’articolo 111 del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito secondo i regimi di cui all’articolo 111, paragrafo 2, lettere a) e b), dello stesso regolamento;

d)

entro il 1o marzo dell’anno successivo, il numero totale di animali per i quali è stato chiesto il premio all’abbattimento di cui all’articolo 116 del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito per tipo di animale (vitelli, bovini adulti), indicando se gli animali sono stati macellati o esportati;

e)

entro il 31 luglio dell’anno successivo, il quantitativo totale per il quale l’aiuto è stato effettivamente erogato nel caso dell’aiuto alle sementi di cui all’articolo 87 del regolamento (CE) n. 73/2009, ripartito per specie di sementi elencate nell’allegato XIII dello stesso regolamento.

2.   Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1, la superficie è espressa in ettari con due decimali e la quantità è espressa in tonnellate con tre decimali.

3.   In caso di variazione dei dati di cui al paragrafo 1, in particolare a seguito di controlli o correzioni o precisazioni di dati precedenti, il relativo aggiornamento è comunicato alla Commissione entro un mese dall’avvenuta variazione.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE CONCERNENTI IL TITOLO IV DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 5

Requisiti specifici in materia di superfici minime e di semina e coltivazione

1.   L’aiuto specifico per il riso, il premio per le colture proteiche, l’aiuto alle sementi e i pagamenti per i prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), e) e g), sono concessi, per ciascun tipo di coltura, solo per le superfici che sono state oggetto di una domanda di aiuto per almeno 0,3 ettari. Inoltre, ogni parcella coltivata supera la dimensione minima fissata dallo Stato membro, entro il limite stabilito dall’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Nel caso di Malta, i pagamenti diretti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), e) e g), sono concessi, per ciascun tipo di coltura, solo per le superfici che sono state oggetto di una domanda di aiuto per almeno 0,1 ettari, nel caso in cui ogni parcella coltivata superi la dimensione minima fissata dallo Stato membro, entro il limite stabilito dall’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Nel caso della Grecia, i pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), sono concessi, per ciascun tipo di coltura, solo per le superfici che sono state oggetto di una domanda di aiuto per almeno 0,1 ettari, nel caso in cui ogni parcella coltivata superi la dimensione minima fissata dallo Stato membro, entro il limite stabilito dall’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Nel caso della Bulgaria, della Lettonia, dell’Ungheria e della Polonia, il pagamento transitorio per i frutti rossi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), è concesso, per ciascun tipo di coltura, solo per le superfici che sono state oggetto di una domanda di aiuto per almeno 0,1 ettari, nel caso in cui ogni parcella coltivata superi la dimensione minima fissata dallo Stato membro, entro il limite stabilito dall’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

2.   La dimensione minima della parcella ammissibile al pagamento per superficie di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), è pari a 0,10 ettari. Tuttavia gli Stati membri possono fissare una dimensione minima più elevata sulla base di criteri oggettivi e tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici di cui trattasi.

3.   L’aiuto specifico per il riso, il premio per le colture proteiche e i pagamenti per i prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c) e g), sono concessi solo per le superfici che siano state interamente seminate o piantate e sulle quali siano stati effettuati tutti i normali lavori agricoli, conformemente alle norme locali.

Articolo 6

Coefficiente di riduzione

Il coefficiente di riduzione della superficie, applicabile nei casi contemplati all’articolo 76, all’articolo 81, paragrafo 2, e all’articolo 84 del regolamento (CE) n. 73/2009, è fissato prima che i pagamenti siano concessi agli agricoltori e comunque non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo, sulla base dei dati comunicati a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento.

CAPO 2

Aiuto specifico per il riso

Articolo 7

Termini per la semina

Per poter beneficiare dell’aiuto specifico per il riso, la superficie dichiarata deve essere seminata al più tardi:

a)

il 30 giugno precedente il raccolto in questione per la Francia, l’Italia, il Portogallo e la Spagna;

b)

il 31 maggio per gli altri Stati membri produttori di cui all’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 8

Coefficiente di riduzione

Il coefficiente di riduzione dell’aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 73/2009 è calcolato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 9

Comunicazioni

Gli Stati membri possono riesaminare annualmente la suddivisione delle loro superfici di base o delle superfici fissate all’articolo 75 del regolamento (CE) n. 73/2009 in sottosuperfici di base e i criteri oggettivi su cui si fondano tali suddivisioni. Essi comunicano tali informazioni alla Commissione entro il 15 maggio precedente il raccolto in questione.

CAPO 3

Aiuto ai coltivatori di patate da fecola

Articolo 10

Ammissibilità

L’aiuto per le patate da fecola di cui all’articolo 77 del regolamento (CE) n. 73/2009 è concesso per le patate oggetto di un contratto di coltivazione di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 571/2009 della Commissione (12), sulla base del peso netto delle patate determinato mediante uno dei metodi descritti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2235/2003 della Commissione (13), nonché del tenore di fecola delle patate consegnate, conformemente ai tassi fissati nell’allegato II di quest’ultimo regolamento.

L’aiuto in oggetto non è concesso per le patate aventi un tenore di fecola inferiore al 13 %, salvo in caso di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 571/2009.

Articolo 11

Prezzo minimo

La concessione dell’aiuto per le patate da fecola è subordinata alla condizione che sia fornita la prova dell’avvenuto pagamento di un prezzo franco fabbrica non inferiore a quello di cui all’articolo 95 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo i tassi fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 2235/2003.

Si applica l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 571/2009.

Articolo 12

Pagamento

1.   Fatto salvo l’articolo 29 del regolamento (CE) n. 73/2009, lo Stato membro sul cui territorio è situata l’azienda che conferisce le patate per la trasformazione in fecola versa l’aiuto per le patate da fecola a ciascun produttore una volta che i quantitativi di patate da lui prodotti nella campagna di commercializzazione considerata siano stati interamente consegnati alle fecolerie e nel termine di quattro mesi dalla data in cui è fornita la prova di cui all’articolo 11 del presente regolamento e sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 10 del presente regolamento.

2.   A decorrere dal 1o dicembre della campagna di commercializzazione, gli Stati membri possono versare anticipi corrispondenti alle varie porzioni del quantitativo di patate da fecola di ciascun produttore consegnate alle fecolerie per la campagna considerata. Gli anticipi sono versati per i quantitativi di patate da fecola consegnati per i quali sia stata fornita la prova di cui all’articolo 11 e siano state rispettate le condizioni di cui all’articolo 10.

CAPO 4

Premio per le colture proteiche

Articolo 13

Lupini dolci

Ai fini del premio per le colture proteiche di cui al titolo IV, capitolo 1, sezione 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, per «lupini dolci» si intendono le varietà di lupini che producono sementi comprendenti una percentuale massima del 5 % di semi amari, calcolata mediante la prova di cui all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 14

Consociazione di cereali e colture proteiche

Nelle regioni in cui le colture proteiche vengono tradizionalmente seminate in consociazione con i cereali, il premio per le colture proteiche è versato su richiesta, a condizione che il richiedente dimostri alle autorità competenti che le colture proteiche sono predominanti nella consociazione.

CAPO 5

Pagamento per superficie per la frutta a guscio

Articolo 15

Condizioni per il pagamento dell’aiuto comunitario

1.   Sono ammesse a beneficiare del pagamento per superficie di cui all’articolo 82 del regolamento (CE) n. 73/2009 soltanto le parcelle agricole piantate con alberi da frutta a guscio che rispondono ai requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo alla data fissata a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Nel caso di una parcella nella quale sono coltivate diverse specie di alberi da frutta a guscio e se l’aiuto è differenziato secondo la specie, l’ammissibilità all’aiuto è subordinata al rispetto, per almeno una delle specie di frutta a guscio, del numero minimo di alberi per ettaro fissato al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Il numero di alberi da frutta a guscio per ettaro non può essere inferiore a:

i)

125 per le nocciole;

ii)

50 per le mandorle;

iii)

50 per le noci comuni;

iv)

50 per i pistacchi;

v)

30 per le carrube.

Tuttavia gli Stati membri possono fissare una densità minima di alberi più elevata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto delle caratteristiche peculiari della produzione di cui trattasi.

3.   Nei casi di cui al paragrafo 1, secondo comma, il livello dell’aiuto da erogare è quello corrispondente alla specie per la quale sono soddisfatte le condizioni di ammissibilità all’aiuto e per la quale l’importo è più elevato.

Articolo 16

Condizioni di ammissibilità all’aiuto nazionale

L’articolo 15 del presente regolamento si applica all’aiuto nazionale di cui agli articoli 86 e 120 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Fatto salvo l’articolo 86 del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri possono fissare altri criteri di ammissibilità, purché tali criteri siano coerenti con gli obiettivi ambientali, rurali, sociali ed economici del regime di aiuto e non determinino discriminazioni tra i produttori. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per controllare il rispetto di tali criteri da parte degli agricoltori.

Articolo 17

Comunicazioni

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le date di seguito indicate e in ogni caso prima della data per la presentazione della domanda di aiuto da essi fissata a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1122/2009, le seguenti informazioni:

a)

entro il 31 marzo, i livelli di densità superiori e i criteri di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento, nonché i criteri supplementari di cui all’articolo 16;

b)

entro il 15 maggio, qualora lo Stato membro differenzi l’aiuto conformemente all’articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, l’importo del pagamento per superficie per prodotto e/o la superficie nazionale garantita («SNG») modificata.

2.   Le eventuali modifiche delle informazioni comunicate alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 valgono per l’anno successivo e sono immediatamente comunicate dallo Stato membro interessato alla Commissione, con l’indicazione dei criteri oggettivi che giustificano tali modifiche.

CAPO 6

Aiuto per le sementi

Articolo 18

Certificazione delle sementi

L’aiuto per le sementi di cui all’articolo 87 del regolamento (CE) n. 73/2009 è concesso per la produzione di sementi di base e di sementi certificate ai sensi delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE, le quali devono essere conformi alle norme e ai requisiti stabiliti nelle suddette direttive, in combinato disposto con gli articoli da 19 a 23 del presente regolamento.

Articolo 19

Produzione delle sementi

1.   Le sementi sono prodotte:

a)

in forza di un contratto di coltivazione stipulato tra uno stabilimento di sementi o un costitutore e un moltiplicatore; oppure

b)

direttamente dallo stabilimento di sementi o dal costitutore, nel qual caso la produzione è attestata da una dichiarazione di coltivazione.

2.   Gli stabilimenti di sementi e i costitutori di cui al paragrafo 1 sono riconosciuti o registrati dagli Stati membri. Il riconoscimento o la registrazione da parte di uno Stato membro sono validi nell’insieme della Comunità.

3.   Uno stabilimento di sementi o un costitutore che moltiplica o fa moltiplicare sementi in uno Stato membro diverso da quello del riconoscimento o della registrazione di cui al paragrafo 2 deve fornire all’autorità competente del primo Stato membro, a richiesta di quest’ultimo, tutti i dati necessari per la verifica del diritto all’aiuto.

Articolo 20

Ammissibilità territoriale

Ciascuno Stato membro concede l’aiuto unicamente per i prodotti raccolti nel proprio territorio durante l’anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione per la quale è stato fissato l’aiuto.

L’aiuto è concesso ai moltiplicatori di sementi a condizioni tali da garantire la parità di trattamento tra tutti i beneficiari indipendentemente dal luogo in cui sono stabiliti nella Comunità.

Articolo 21

Commercializzazione delle sementi

L’aiuto è concesso a condizione che le sementi siano state effettivamente commercializzate per la semina da parte del beneficiario entro il 15 giugno dell’anno successivo al raccolto. Per sementi «commercializzate» si intende tenute a disposizione o in giacenza, esposte per la vendita, offerte alla vendita, vendute o consegnate ad un’altra persona.

Articolo 22

Anticipi

Gli Stati membri possono concedere anticipi ai moltiplicatori di sementi a partire dal 1o dicembre dell’anno per il quale è concesso l’aiuto. L’anticipo è proporzionato alla quantità di sementi già commercializzate per la semina, ai sensi dell’articolo 21, purché siano rispettate tutte le condizioni previste nel presente capo.

Articolo 23

Varietà di canapa

Le varietà di canapa (Cannabis sativa L.) ammissibili all’aiuto a norma dell’articolo 87, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono quelle menzionate all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1120/2009.

CAPO 7

Pagamento specifico per il cotone

Articolo 24

Autorizzazione dei terreni agricoli per la produzione di cotone

Gli Stati membri stabiliscono criteri oggettivi in base ai quali i terreni agricoli possono essere autorizzati ai fini del pagamento specifico per il cotone di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Tali criteri si basano su uno o più dei seguenti fattori:

a)

l’economia agricola delle regioni in cui la produzione di cotone riveste grande importanza;

b)

la situazione pedoclimatica delle superfici considerate;

c)

la gestione delle acque da irrigazione;

d)

le rotazioni e le tecniche colturali rispettose dell’ambiente.

Articolo 25

Riconoscimento delle varietà da semina

Gli Stati membri procedono al riconoscimento delle varietà registrate nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole» rispondenti al fabbisogno del mercato.

Articolo 26

Condizioni di ammissibilità

La semina delle superfici di cui all’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 si considera realizzata mediante l’ottenimento della densità minima di piante fissata dallo Stato membro in funzione delle condizioni pedoclimatiche ed eventualmente delle peculiarità regionali.

Articolo 27

Pratiche agronomiche

Gli Stati membri sono autorizzati a fissare norme specifiche relative alle pratiche agronomiche necessarie per il mantenimento e la raccolta delle colture in condizioni normali di crescita.

Articolo 28

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

1.   Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri riconoscono, ai fini della semina dell’anno successivo, le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone che ne fanno richiesta e che:

a)

totalizzano una superficie complessiva minima di 4 000 ha fissata dallo Stato membro e rispondente ai criteri per il riconoscimento di cui all’articolo 24, e comprendono almeno un’impresa di sgranatura;

b)

hanno adottato regole operative interne relative, in particolare, alle condizioni di adesione e ai contributi dei membri, in conformità delle normative nazionale e comunitaria.

2.   Qualora si constati che un’organizzazione interprofessionale riconosciuta non rispetta i criteri per il riconoscimento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro revoca il riconoscimento a meno che non venga posto rimedio all’inosservanza dei criteri entro un periodo ragionevole di tempo. Qualora intenda revocare il riconoscimento, lo Stato membro comunica tale intenzione all’organizzazione interprofessionale insieme ai motivi della revoca. Lo Stato membro offre all’organizzazione interprofessionale la possibilità di presentare osservazioni entro un determinato termine. In caso di revoca del riconoscimento, gli Stati membri dispongono l’applicazione di sanzioni idonee.

Gli agricoltori membri di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta alla quale sia stato revocato il riconoscimento ai sensi del primo comma del presente paragrafo perdono il diritto alla maggiorazione dell’aiuto prevista dall’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 29

Obblighi dei produttori

1.   Uno stesso produttore non può essere membro di più di un’organizzazione interprofessionale.

2.   Il produttore membro di un’organizzazione interprofessionale ha l’obbligo di consegnare il cotone che produce ad un’impresa di sgranatura appartenente alla stessa organizzazione.

3.   L’adesione dei produttori ad un’organizzazione interprofessionale riconosciuta è volontaria.

Articolo 30

Comunicazioni ai produttori

1.   Entro il 31 gennaio dell’anno considerato gli Stati membri comunicano ai produttori di cotone:

a)

le varietà riconosciute; tuttavia, le varietà riconosciute ai sensi dell’articolo 25 dopo tale data devono essere comunicate ai coltivatori entro il 15 marzo dello stesso anno;

b)

i criteri per l’autorizzazione dei terreni;

c)

la densità minima di piante di cotone di cui all’articolo 26;

d)

le pratiche agronomiche richieste.

2.   In caso di revoca del riconoscimento di una varietà, gli Stati membri ne informano i coltivatori entro il 31 gennaio per le semine dell’anno successivo.

CAPO 8

Pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli e pagamento transitorio per i frutti rossi

Articolo 31

Definizioni

Ai fini del presente capo valgono le seguenti definizioni:

a)

«richiedente»: l’agricoltore che coltiva le superfici di cui agli articoli 96 e 98 del regolamento (CE) n. 73/2009 al fine di ottenere gli aiuti previsti dai suddetti articoli;

b)

«aiuto»: il pagamento transitorio per gli ortofrutticoli di cui all’articolo 96 del regolamento (CE) n. 73/2009 o il pagamento transitorio per i frutti rossi di cui all’articolo 98 del medesimo regolamento;

c)

«primo trasformatore»: l’utilizzatore di una materia prima agricola di cui agli articoli 96 e 98 del regolamento (CE) n. 73/2009 che effettua la prima trasformazione di tale materia prima al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1234/2007;

d)

«collettore»: qualsiasi persona che stipula un contratto con un richiedente ai sensi della lettera a) e che acquista per proprio conto almeno uno dei prodotti di cui rispettivamente all’articolo 54, paragrafo 2, quarto comma, o all’articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;

e)

«organizzazione di produttori riconosciuta»: qualsiasi soggetto giuridico o parte chiaramente definita di un soggetto giuridico conforme ai requisiti dell’articolo 122, dell’articolo 125 bis, paragrafo 1, e dell’articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, riconosciuto dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 125 ter del suddetto regolamento, nonché i gruppi di produttori riconosciuti a norma degli articoli 125 sexies e 103 bis del medesimo regolamento.

Articolo 32

Contratto

1.   Fatto salvo il ricorso, da parte degli Stati membri, alla possibilità prevista dall’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, il contratto di trasformazione di cui all’articolo 97, paragrafo 3, e all’articolo 98, paragrafo 2, dello stesso regolamento è stipulato tra un primo trasformatore riconosciuto ai sensi dell’articolo 33 del presente regolamento, da una parte, e un produttore o un’organizzazione di produttori riconosciuta che lo rappresenti o un collettore riconosciuto ai sensi dell’articolo 33, dall’altra.

Qualora l’organizzazione di produttori riconosciuta agisca altresì in qualità di primo trasformatore riconosciuto, il contratto può assumere la forma di un impegno di conferimento.

2.   Il contratto o l’impegno di conferimento specifica almeno i seguenti elementi:

a)

il nome e l’indirizzo delle parti contraenti del contratto o dell’impegno di conferimento;

b)

le specie interessate e la superficie occupata da ciascuna specie;

c)

se del caso, un impegno del richiedente a consegnare al primo trasformatore la quantità totale raccolta o i quantitativi minimi definiti dagli Stati membri.

Qualora il contratto venga stipulato tra un primo trasformatore riconosciuto e un’organizzazione di produttori riconosciuta o un collettore riconosciuto che rappresenta il richiedente, il contratto menziona altresì il nome e l’indirizzo, di cui alla lettera a), dei richiedenti interessati, nonché le specie e la superficie occupata, di cui alla lettera b), di ciascuno dei richiedenti interessati.

Articolo 33

Riconoscimento dei primi trasformatori e dei collettori

1.   Ai fini del presente capo, gli Stati membri istituiscono un sistema di riconoscimento dei primi trasformatori e dei collettori stabiliti sul loro territorio. Essi definiscono in particolare le condizioni di riconoscimento che garantiscano almeno:

a)

che i primi trasformatori e i collettori riconosciuti dispongono delle capacità amministrative per gestire i contratti di cui all’articolo 32;

b)

che i primi trasformatori riconosciuti dispongono di capacità di produzione adeguate.

2.   Gli Stati membri definiscono una procedura per il controllo dei riconoscimenti.

3.   I riconoscimenti conferiti a norma dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2201/96 (14), (CE) n. 2202/96 (15) e (CE) n. 1234/2007 restano in vigore ai fini del presente capo.

4.   Se un primo trasformatore o un collettore riconosciuto risulta inadempiente agli obblighi prescritti nel presente capo o nella normativa nazionale adottata in base ad esso, o se non accetta né agevola i controlli in loco effettuati dall’autorità competente in virtù del regolamento (CE) n. 1122/2009, gli Stati membri comminano opportune sanzioni. L’importo delle sanzioni è calcolato in funzione della gravità dell’infrazione.

5.   Gli Stati membri pubblicano un elenco dei primi trasformatori e dei collettori riconosciuti almeno due mesi prima della data fissata conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, o all’articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1122/2009.

Articolo 34

Importo dei pagamenti transitori per gli ortofrutticoli

1.   In applicazione dell’articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri fissano e pubblicano, entro il 15 marzo dell’anno per il quale è richiesto l’aiuto, l’importo indicativo dell’aiuto per ettaro.

2.   In applicazione dell’articolo 97, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri fissano l’importo definitivo dell’aiuto per ettaro sulla base della superficie determinata.

CAPO 9

Premi nel settore delle carni ovine e caprine

Sezione 1

Domanda e pagamento

Articolo 35

Domanda e periodo di detenzione

1.   Oltre a quanto prescritto nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 («il sistema integrato»), gli agricoltori indicano, nella loro domanda di premio per pecora e per capra e di premio supplementare, se essi commercializzano o meno latte di pecora e prodotti derivati durante l’anno per il quale è richiesto il premio.

2.   Le domande di premio per pecora e per capra e di premio supplementare sono presentate all’autorità competente nel corso di un unico periodo fissato dallo Stato membro, compreso tra il 1o novembre che precede l’inizio dell’anno per il quale sono presentate le domande e il 30 aprile successivo.

3.   Il periodo di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, durante il quale l’agricoltore si impegna a tenere nell’azienda il numero di pecore e/o di capre per le quali è richiesto il premio («periodo di detenzione»), è di 100 giorni a partire dal primo giorno successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 2.

Articolo 36

Zone ammissibili al premio per capra

Le zone che rispondono ai criteri di cui all’articolo 101, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono elencate nell’allegato III del presente regolamento.

Nondimeno, gli Stati membri verificano regolarmente se tali criteri continuano ad essere soddisfatti in ciascuna delle zone appartenenti al loro territorio che figurano nell’allegato III. A seguito di tale verifica, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’eventuale necessità di modificare l’allegato III entro il 31 luglio dell’anno precedente quello per il quale si intende applicare la modifica. La comunicazione indica, in particolare, le zone o parti di esse, elencate nell’allegato III, che non rispondono più ai criteri di cui all’articolo 101, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché le eventuali zone rispondenti a tali criteri ma non ancora incluse nell’allegato III. Per queste zone potenzialmente nuove, gli Stati membri forniscono alla Commissione una giustificazione dettagliata della loro proposta.

Articolo 37

Domanda di premio supplementare e di premio per capra

1.   Per poter beneficiare del premio supplementare o del premio per capra, l’agricoltore la cui azienda sia situata, per almeno il 50 % ma non per il 100 % della superficie agricola utilizzata, in zone di cui all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 o in zone elencate nell’allegato III del presente regolamento, presenta una o più dichiarazioni in cui sia precisata l’ubicazione del suo terreno, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   L’agricoltore che sia tenuto ogni anno a presentare una dichiarazione della superficie agricola utilizzata totale della sua azienda unitamente alla domanda di aiuto, come previsto all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, indica in tale dichiarazione le parcelle utilizzate a fini agricoli situate in zone di cui all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 o in zone elencate nell’allegato III del presente regolamento, a seconda dei casi.

L’agricoltore che non sia tenuto a presentare la dichiarazione di cui al primo comma presenta ogni anno una dichiarazione ad hoc avvalendosi, se del caso, del sistema di identificazione delle particelle agricole previsto nel quadro del sistema integrato.

Nella dichiarazione ad hoc l’agricoltore indica l’ubicazione di tutti i terreni che possiede, affitta o di cui ha l’uso ad altro titolo, precisando la loro superficie e specificando le parcelle utilizzate a fini agricoli situate in zone di cui all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 o in zone elencate nell’allegato III del presente regolamento, a seconda dei casi. Gli Stati membri possono disporre che la dichiarazione ad hoc sia inserita nella domanda di premio per pecora/capra. Gli Stati membri possono inoltre richiedere che la dichiarazione ad hoc sia presentata tramite modulo di domanda per il pagamento unico.

3.   La competente autorità nazionale può richiedere la presentazione di un titolo di proprietà, di un contratto di locazione o di un accordo scritto tra agricoltori e, se del caso, di un attestato rilasciato dall’autorità locale o regionale che ha messo a disposizione dell’agricoltore i terreni utilizzati a fini agricoli. L’attestato riporta la superficie data in concessione all’agricoltore e le parcelle situate in zone di cui all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 o in zone elencate nell’allegato III del presente regolamento, a seconda dei casi.

Articolo 38

Agricoltori che praticano la transumanza

1.   Le domande di premio presentate da agricoltori le cui aziende hanno ufficialmente sede in una delle zone geografiche di cui all’articolo 102, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 e che desiderano beneficiare del premio supplementare indicano:

a)

il luogo o i luoghi di transumanza nell’anno in corso;

b)

il periodo di almeno 90 giorni di cui all’articolo 102, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, stabilito per l’anno in corso.

2.   Salvo forza maggiore o eventi naturali debitamente provati che abbiano avuto un impatto negativo sulla vita del gregge, le domande di premio degli agricoltori di cui al paragrafo 1 sono corredate di documenti attestanti che la transumanza è effettivamente avvenuta nel corso dei due anni precedenti e, in particolare, di un certificato rilasciato dall’autorità locale o regionale del luogo di transumanza attestante che questa ha effettivamente avuto luogo per un periodo di almeno 90 giorni consecutivi.

In sede di controllo amministrativo delle domande, gli Stati membri si accertano che il luogo di transumanza specificato nella domanda di premio si trovi effettivamente all’interno di una zona di cui all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 39

Pagamento dei premi

1.   I premi sono pagati agli agricoltori sulla base del numero di pecore e/o capre detenute nella loro azienda durante l’intero periodo di detenzione di cui all’articolo 35, paragrafo 3.

2.   I premi sono erogati per gli animali che all’ultimo giorno del periodo di detenzione rispondono alle definizioni di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 40

Inventario degli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati

Per ogni anno, gli Stati membri compilano, entro il trentesimo giorno del periodo di detenzione, un inventario degli agricoltori che commercializzano latte di pecora o prodotti derivati, basandosi sulle dichiarazioni degli agricoltori di cui all’articolo 35, paragrafo 1.

Nel compilare detto inventario, gli Stati membri tengono conto dei risultati dei controlli e di ogni altra fonte di informazione a disposizione dell’autorità competente, in particolare dei dati forniti dai trasformatori o dai distributori sulla commercializzazione di latte di pecora e di prodotti derivati da parte degli agricoltori.

Articolo 41

Comunicazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, le eventuali variazioni dell’elenco delle zone geografiche in cui si pratica la transumanza, di cui all’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 e all’articolo 38 del presente regolamento.

Sezione 2

Limiti, riserve e trasferimenti

Articolo 42

Diritti ottenuti gratuitamente

Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, l’agricoltore che abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale non è autorizzato né a trasferirli né a cederli temporaneamente nel corso dei tre anni successivi al loro ottenimento.

Articolo 43

Utilizzazione dei diritti

1.   L’agricoltore che detiene diritti può disporne utilizzandoli lui stesso e/o cedendoli temporaneamente ad un altro agricoltore.

2.   Se nel corso di un anno l’agricoltore non utilizza la percentuale minima dei propri diritti di cui al paragrafo 4, la quota non utilizzata è trasferita alla riserva nazionale, tranne nei seguenti casi:

a)

se l’agricoltore che detiene un massimo di 20 diritti al premio non ha utilizzato la percentuale minima dei propri diritti durante due anni civili consecutivi, solo la quota non utilizzata durante l’ultimo anno civile è trasferita alla riserva nazionale;

b)

l’agricoltore partecipa ad un programma di estensivizzazione riconosciuto dalla Commissione;

c)

l’agricoltore partecipa ad un programma di prepensionamento riconosciuto dalla Commissione, nell’ambito del quale non sono obbligatori il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti;

d)

in casi eccezionali debitamente giustificati.

3.   La cessione temporanea ha per oggetto almeno il numero di animali precisato all’articolo 44, paragrafo 1, e la sua durata è espressa in anni civili interi. Alla fine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non può superare tre anni consecutivi, l’agricoltore recupera, salvo in caso di trasferimento, tutti i suoi diritti per utilizzarli lui stesso nel corso di almeno due anni consecutivi. Se l’agricoltore non utilizza la percentuale minima dei propri diritti di cui al paragrafo 4 in ciascuno di questi due anni, lo Stato membro ritira ogni anno e trasferisce alla riserva nazionale, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati, la quota non utilizzata dei diritti in questione.

Tuttavia, per gli agricoltori che partecipano a programmi di prepensionamento riconosciuti dalla Commissione, gli Stati membri possono prevedere una proroga della durata complessiva della cessione temporanea in funzione di detti programmi.

Gli agricoltori che si sono impegnati a partecipare ad un programma di estensivizzazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio (16) o ai sensi degli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (17) o ai sensi dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (18) non sono autorizzati a cedere temporaneamente né a trasferire i loro diritti per tutta la durata dell’impegno. Tale divieto non si applica tuttavia nei casi in cui il programma permette il trasferimento e/o la cessione temporanea di diritti ad agricoltori la cui partecipazione a misure diverse da quelle di cui al presente comma richieda l’acquisizione di diritti.

4.   La percentuale minima di utilizzazione dei diritti al premio è del 70 %.

Gli Stati membri possono tuttavia aumentare tale percentuale fino al 100 %. Essi comunicano anticipatamente alla Commissione la percentuale che intendono applicare.

Articolo 44

Trasferimento e cessione temporanea di diritti

1.   Gli Stati membri hanno facoltà di fissare, in funzione delle proprie strutture di produzione, un numero minimo di diritti al premio che possono essere oggetto di trasferimento parziale senza trasferimento dell’azienda. Tale numero minimo non può essere superiore a 10 diritti al premio.

2.   Il trasferimento e la cessione temporanea di diritti al premio acquistano efficacia solo dopo la loro comunicazione congiunta alle competenti autorità dello Stato membro da parte dell’agricoltore che trasferisce e/o cede i diritti e dell’agricoltore che li riceve.

Tale comunicazione è effettuata entro il termine stabilito dallo Stato membro e comunque entro la data alla quale scade il periodo per la presentazione della domanda di premio in quello Stato membro, salvo qualora il trasferimento abbia luogo per via di successione ereditaria. In tal caso, l’agricoltore che riceve i diritti deve essere in grado di fornire l’adeguata documentazione legale che comprovi la sua qualità di erede dell’agricoltore defunto.

3.   In caso di trasferimento dei diritti senza trasferimento dell’azienda, il numero di diritti trasferiti senza compenso alla riserva nazionale non può comunque essere inferiore all’unità.

Articolo 45

Modifica del massimale individuale

In caso di trasferimento o di cessione temporanea di diritti al premio, gli Stati membri stabiliscono il nuovo massimale individuale e comunicano agli agricoltori interessati, entro 60 giorni dall’ultimo giorno del periodo nel corso del quale è stata presentata la domanda di premio, il numero dei diritti al premio loro spettanti.

Il primo comma non si applica nel caso in cui il trasferimento avviene per via di successione ereditaria, come previsto all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma.

Articolo 46

Agricoltori non proprietari delle superfici da essi utilizzate

L’agricoltore che utilizza solo terreni di proprietà pubblica o collettiva e che decide di non utilizzare più tali terreni per il pascolo e di trasferire tutti i suoi diritti ad un altro agricoltore è assimilato all’agricoltore che vende o comunque trasferisce la propria azienda. In tutti gli altri casi, tale agricoltore è assimilato all’agricoltore che trasferisce soltanto i diritti al premio.

Articolo 47

Trasferimento tramite la riserva nazionale

Gli Stati membri che prescrivono che il trasferimento dei diritti debba avere luogo tramite la riserva nazionale applicano disposizioni nazionali analoghe a quelle previste nella presente sezione. Inoltre, in tal caso:

a)

gli Stati membri possono disporre che la cessione temporanea si effettui tramite la riserva nazionale;

b)

in caso di trasferimento dei diritti al premio o di cessione temporanea effettuata ai sensi della lettera a), il trasferimento alla riserva acquista efficacia soltanto previa notifica da parte delle competenti autorità dello Stato membro all’agricoltore trasferente e/o cedente, mentre il trasferimento dalla riserva ad un altro agricoltore acquista efficacia soltanto previa notifica a questo agricoltore da parte delle stesse autorità.

Le disposizioni nazionali di cui al primo comma devono inoltre garantire che, per la parte dei diritti non contemplata dall’articolo 105, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, lo Stato membro effettui un pagamento di importo equivalente a quello che sarebbe risultato da un trasferimento diretto tra agricoltori, tenendo conto in particolare dell’andamento della produzione nello Stato membro stesso. Tale pagamento è pari a quello richiesto all’agricoltore che riceve diritti equivalenti dalla riserva nazionale.

Articolo 48

Calcolo dei limiti individuali

Per il calcolo iniziale, nonché per modifiche successive dei limiti individuali dei diritti al premio, vengono presi in considerazione solo numeri interi.

A tal fine, se il risultato finale dei calcoli aritmetici non è un numero intero, si considera il numero intero più prossimo. Se il risultato dei calcoli si situa esattamente tra due numeri interi consecutivi, verrà considerato il numero intero maggiore.

Articolo 49

Comunicazioni

1.   Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche della parte dei diritti al premio trasferiti che viene ceduta alla riserva nazionale a norma dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché, se del caso, le misure adottate a norma del paragrafo 3 del medesimo articolo.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno:

a)

il numero di diritti al premio restituiti senza compenso alla riserva nazionale nel corso dell’anno precedente in seguito a trasferimenti di diritti senza trasferimento dell’azienda;

b)

il numero di diritti al premio inutilizzati di cui all’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, trasferiti alla riserva nazionale nel corso dell’anno precedente;

c)

il numero di diritti assegnati a norma dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 nel corso dell’anno precedente;

d)

il numero di diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale assegnati nel corso dell’anno precedente agli agricoltori delle zone svantaggiate.

CAPO 10

Pagamenti per i bovini

Sezione 1

Premio speciale

Articolo 50

Domanda

1.   Oltre a quanto prescritto nell’ambito del sistema integrato, ogni domanda di pagamenti diretti di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 73/2009 contiene, in relazione al premio speciale di cui al presente capo, le seguenti informazioni:

a)

il numero di animali, ripartito per fascia di età;

b)

i riferimenti ai passaporti o ai documenti amministrativi che scortano gli animali oggetto della domanda.

2.   Possono essere oggetto di una domanda soltanto animali che, alla data di inizio del periodo di detenzione di cui all’articolo 53, abbiano la seguente età:

a)

nel caso dei tori, almeno sette mesi;

b)

nel caso dei manzi:

i)

non meno di sette mesi e non più di 19 mesi per la prima fascia di età;

ii)

almeno 20 mesi per la seconda fascia di età.

Articolo 51

Concessione del premio

Gli animali che non sono stati ammessi al beneficio del premio speciale in seguito all’applicazione della riduzione proporzionale di cui all’articolo 110, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, non possono più formare oggetto di una domanda per la stessa fascia di età e sono considerati alla stregua di animali che hanno ottenuto il premio.

Articolo 52

Passaporto e documento amministrativo

1.   Le competenti autorità dello Stato membro provvedono affinché il passaporto di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 o il documento amministrativo nazionale equivalente di cui all’articolo 110, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 consentano il versamento di un solo premio per animale e per fascia di età.

A tal fine gli Stati membri si prestano la necessaria collaborazione.

2.   Gli Stati membri possono disporre che il documento amministrativo nazionale di cui al paragrafo 1 sia uno o più dei seguenti:

a)

un documento che scorta ogni singolo animale;

b)

un registro tenuto dall’agricoltore, contenente tutti i dati richiesti per il documento amministrativo, a condizione che, a decorrere dalla data di presentazione della prima domanda, gli animali in questione rimangano presso lo stesso agricoltore fino all’immissione sul mercato a fini di macellazione;

c)

un registro tenuto dall’autorità centrale, contenente tutti i dati richiesti per il documento amministrativo, a condizione che lo Stato membro o la regione di uno Stato membro che si avvale di questa possibilità proceda a controlli in loco di tutti gli animali oggetto di domanda, verifichi i loro spostamenti e apponga su ogni capo controllato un marchio distintivo, con il consenso degli agricoltori;

d)

un registro tenuto dall’autorità centrale, contenente tutti i dati richiesti per il documento amministrativo, a condizione che lo Stato membro prenda misure atte ad evitare la doppia erogazione del premio per la stessa fascia di età e fornisca senza indugio, su semplice richiesta, informazioni circa la situazione di ogni animale per quanto riguarda il premio.

3.   Gli Stati membri che decidono di ricorrere a una o più delle possibilità di cui al paragrafo 2 ne informano tempestivamente la Commissione, notificandole le disposizioni applicative da essi adottate al riguardo.

Articolo 53

Periodo di detenzione

Il periodo di detenzione di cui all’articolo 110, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 ha una durata di due mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Gli Stati membri possono tuttavia accordare all’agricoltore la facoltà di fissare un altro termine iniziale del periodo, sempreché non sia posteriore di oltre due mesi alla data di presentazione della domanda.

Articolo 54

Massimale regionale

1.   Se, applicando la riduzione proporzionale di cui all’articolo 110, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, il numero ottenuto di animali ammissibili è inferiore a un numero intero, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell’importo unitario del premio. A tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale.

2.   Se gli Stati membri decidono di differenziare le regioni ai sensi dell’articolo 109, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 o di modificare le regioni esistenti all’interno del proprio territorio, ne informano la Commissione entro il 1o gennaio dell’anno considerato, precisando la definizione della regione e il massimale corrispondente. Ogni ulteriore modifica è comunicata alla Commissione entro il 1o gennaio dell’anno considerato.

Articolo 55

Numero massimo di animali per azienda

1.   Se lo Stato membro modifica il limite di 90 capi di bestiame per azienda e per fascia di età di cui all’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 o deroga al medesimo, ne informa la Commissione entro il 1o gennaio dell’anno civile considerato.

Se, inoltre, lo Stato membro determina un numero minimo di animali per azienda al di sotto del quale non viene applicata la riduzione proporzionale, ne informa la Commissione entro il 1o gennaio dell’anno civile considerato.

2.   Ogni ulteriore modifica riguardante l’applicazione del paragrafo 1 è comunicata alla Commissione entro il 1o gennaio dell’anno considerato.

Articolo 56

Concessione del premio al momento della macellazione

1.   Gli Stati membri possono concedere il premio speciale al momento della macellazione dei bovini:

a)

nel caso dei tori, per l’unica fascia di età;

b)

nel caso dei manzi, per la prima o la seconda fascia di età o combinando la concessione dei due premi per entrambe le fasce di età.

2.   Gli Stati membri che hanno deciso di concedere il premio speciale al momento della macellazione conformemente al paragrafo 1 prescrivono che il premio sia concesso anche al momento della spedizione degli animali ammissibili verso un altro Stato membro o della loro esportazione verso un paese terzo.

3.   Se gli Stati membri decidono di concedere il premio speciale al momento della macellazione conformemente al paragrafo 1, a tale concessione si applicano, mutatis mutandis, la presente sezione nonché l’articolo 77 e l’articolo 78, paragrafi 1 e 2.

4.   Oltre a recare le informazioni di cui all’articolo 78, paragrafo 1, la domanda di aiuto precisa se l’animale è un toro o un manzo ed è corredata da un documento contenente le indicazioni richieste ai fini dell’articolo 52. Detto documento è costituito, a scelta dello Stato membro, da uno dei seguenti documenti:

a)

passaporto o copia del passaporto, nel caso in cui il modello utilizzato sia composto da più copie;

b)

copia del passaporto, nel caso in cui il modello di passaporto utilizzato sia composto da una sola copia, che deve essere restituita all’autorità competente di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000; in tal caso, lo Stato membro accerta che i dati riprodotti sulla copia siano conformi all’originale;

c)

il documento amministrativo nazionale, nel caso in cui il passaporto non sia disponibile, alle condizioni stabilite dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Gli Stati membri possono sospendere l’applicazione del documento amministrativo nazionale. In tal caso, essi prendono misure atte ad evitare la doppia erogazione del premio per la stessa fascia di età in favore di animali che sono stati oggetto di scambi intracomunitari.

Se la banca dati informatizzata prevista dall’articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1760/2000 contiene, in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato membro, i dati necessari a garantire che venga corrisposto un solo premio per animale e per fascia di età, la domanda di aiuto non deve essere corredata dal documento di cui al primo comma del presente paragrafo.

In deroga al primo comma, lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista dall’articolo 78, paragrafo 2, primo comma, adotta le misure necessarie affinché l’agricoltore possa determinare per quali animali chiede il premio speciale.

5.   Nel caso dei tori, la prova della macellazione precisa il peso carcassa.

6.   In caso di spedizione, la prova della stessa viene fornita mediante una dichiarazione dello speditore che indichi lo Stato membro di destinazione dell’animale.

In tal caso, la domanda di aiuto contiene quanto segue:

a)

il nome e l’indirizzo dello speditore (o un codice equivalente);

b)

il numero di identificazione dell’animale;

c)

una dichiarazione in cui si attesti che l’animale ha raggiunto almeno l’età di nove mesi.

La domanda di aiuto è presentata prima dell’uscita dell’animale dal territorio dello Stato membro di cui trattasi, mentre la prova della spedizione è presentata entro tre mesi dalla data di uscita dal territorio del medesimo Stato membro.

Articolo 57

Modalità di pagamento del premio

1.   In caso di applicazione dell’articolo 56 e in deroga all’articolo 53, il premio è versato all’agricoltore che abbia detenuto l’animale per un periodo minimo di due mesi, conclusosi meno di un mese prima della data di macellazione o di spedizione oppure meno di due mesi prima della data di esportazione.

Nel caso dei manzi, il pagamento del premio è soggetto alle modalità seguenti:

a)

il premio per la prima fascia di età è versato soltanto se l’agricoltore ha detenuto l’animale per un periodo di almeno due mesi tra il momento in cui l’animale aveva almeno sette mesi e il momento in cui ne aveva meno di 22;

b)

il premio per la seconda fascia di età è versato soltanto se l’agricoltore ha detenuto l’animale di almeno 20 mesi di età per un periodo di almeno due mesi;

c)

i premi per le due fasce di età possono essere pagati in un’unica soluzione soltanto se l’agricoltore ha detenuto l’animale per almeno quattro mesi consecutivi, rispettando i requisiti di età di cui alle lettere a) e b);

d)

può essere corrisposto soltanto il premio per la seconda fascia di età se l’animale è stato spedito da un altro Stato membro quando aveva raggiunto i 19 mesi.

2.   Il peso carcassa è determinato in riferimento ad una carcassa ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1183/2006 del Consiglio (19).

Se la presentazione della carcassa non corrisponde a tale definizione, si applicano i coefficienti correttivi di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione (20).

Se la macellazione avviene in un macello che non è soggetto all’applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, lo Stato membro può autorizzare la determinazione del peso in base al peso vivo dell’animale macellato. In tal caso, il peso carcassa è considerato pari o superiore a 185 kg se il peso vivo dell’animale era pari o superiore a 340 kg.

Articolo 58

Comunicazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima dell’inizio dell’anno civile considerato, la loro decisione, o eventuali modifiche della stessa, in merito all’applicazione dell’articolo 56 e alle relative modalità.

Sezione 2

Premio per vacca nutrice

Articolo 59

Vacche ad orientamento «carne»

Ai fini dell’articolo 109, lettera d), e dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, le vacche appartenenti alle razze bovine elencate nell’allegato IV del presente regolamento non si considerano vacche ad orientamento «carne».

Articolo 60

Quota individuale massima

1.   Se lo Stato membro modifica la quota individuale massima di 120 000 kg il di cui all’articolo 111, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 o deroga al medesimo, ne informa la Commissione entro il 1o gennaio dell’anno civile considerato.

2.   Ogni ulteriore modifica riguardante l’applicazione del paragrafo 1 è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno considerato.

Articolo 61

Periodo di detenzione

Il semestre di detenzione di cui all’articolo 111, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009 ha inizio il giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Articolo 62

Domanda

1.   Fatto salvo quanto prescritto nell’ambito del sistema integrato, se la domanda di pagamenti diretti di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 73/2009 include una domanda di premio ai sensi dell’articolo 111, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento, essa reca:

a)

una dichiarazione indicante la quota individuale di latte a disposizione del produttore al 31 marzo precedente l’inizio del periodo di 12 mesi di applicazione del regime di prelievo sulle eccedenze che comincia nel corso dell’anno civile considerato; qualora detto quantitativo non sia noto al momento della presentazione della domanda, esso verrà comunicato all’autorità competente non appena possibile;

b)

un impegno dell’agricoltore a non aumentare la sua quota individuale oltre il limite di cui all’articolo 111, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, per un periodo di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.

La lettera b) non si applica se lo Stato membro ha soppresso il limite quantitativo di cui trattasi.

2.   Le domande di premio per vacca nutrice vengono presentate nel corso di un periodo globale di sei mesi compreso in un anno civile, che verrà stabilito dallo Stato membro.

Nell’arco di questo periodo globale, lo Stato membro può stabilire periodi o date di presentazione distinti, fissando il numero di domande di premio che gli agricoltori possono presentare per anno civile.

Articolo 63

Resa lattiera media

La resa lattiera media è calcolata in base alle rese medie indicate nell’allegato V. Tuttavia, lo Stato membro può utilizzare per il calcolo un documento da esso riconosciuto, certificante la resa media della mandria lattiera dell’agricoltore.

Articolo 64

Premio nazionale supplementare

1.   Il premio nazionale supplementare per vacca nutrice di cui all’articolo 111, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 può essere concesso soltanto all’agricoltore che percepisca il premio per vacca nutrice per lo stesso anno civile.

Il premio nazionale supplementare viene concesso limitatamente al numero di animali ammesso a beneficiare del premio per vacca nutrice, se del caso previa applicazione della riduzione proporzionale di cui all’articolo 115, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009.

2.   Gli Stati membri possono stabilire ulteriori condizioni per la concessione del premio nazionale supplementare, informandone tempestivamente la Commissione prima della loro entrata in vigore.

3.   Entro il 31 agosto di ogni anno civile, la Commissione decide quali Stati membri soddisfano le condizioni di cui all’articolo 111, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 65

Massimale individuale

Gli Stati membri stabiliscono un massimale individuale per agricoltore conformemente all’articolo 112, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 66

Comunicazione

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno:

a)

qualsiasi modifica della riduzione di cui all’articolo 113, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009;

b)

se del caso, qualsiasi modifica delle misure adottate ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 3, lettera a), di detto regolamento.

2.   Entro il 31 luglio di ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica e mediante il modulo messo a loro disposizione dalla Commissione, i seguenti dati:

a)

il numero di diritti al premio restituiti senza compensazione alla riserva nazionale nel corso dell’anno civile precedente in seguito a trasferimenti di diritti senza trasferimento dell’azienda;

b)

il numero di diritti al premio non utilizzati, di cui all’articolo 69, paragrafo 2, trasferiti alla riserva nazionale nel corso dell’anno civile precedente;

c)

il numero di diritti assegnati a norma dell’articolo 114, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 nel corso dell’anno civile precedente.

Articolo 67

Diritti ottenuti gratuitamente

Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, l’agricoltore che abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale non è autorizzato né a trasferirli né a cederli temporaneamente nel corso dei tre anni civili successivi al loro ottenimento.

Articolo 68

Utilizzazione dei diritti

1.   L’agricoltore che detiene diritti può disporne utilizzandoli lui stesso e/o cedendoli temporaneamente ad un altro produttore.

2.   Se nel corso di un anno civile l’agricoltore non utilizza la percentuale minima dei propri diritti di cui al paragrafo 4, la quota non utilizzata è trasferita alla riserva nazionale, tranne nei seguenti casi:

a)

se l’agricoltore che detiene un massimo di sette diritti al premio non ha utilizzato la percentuale minima dei propri diritti, determinata secondo il disposto del paragrafo 4, durante due anni civili consecutivi, la quota non utilizzata durante l’ultimo anno civile è trasferita alla riserva nazionale;

b)

l’agricoltore partecipa ad un programma di estensivizzazione riconosciuto dalla Commissione;

c)

l’agricoltore partecipa ad un programma di prepensionamento riconosciuto dalla Commissione, nell’ambito del quale non sono obbligatori il trasferimento e/o la cessione temporanea dei diritti; oppure

d)

in casi eccezionali debitamente giustificati.

3.   La cessione temporanea ha per oggetto almeno il numero di animali precisato all’articolo 69, paragrafo 1, e la sua durata è espressa in anni civili interi. Alla fine di ciascun periodo di cessione temporanea, che non può superare tre anni consecutivi, l’agricoltore recupera, salvo in caso di trasferimento, tutti i suoi diritti per utilizzarli lui stesso nel corso di almeno due anni consecutivi. Se l’agricoltore non utilizza la percentuale minima dei propri diritti di cui al paragrafo 4 in ciascuno di questi due anni, lo Stato membro ritira ogni anno e trasferisce alla riserva nazionale, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati, la quota non utilizzata dei diritti in questione.

Tuttavia, per gli agricoltori che partecipano a programmi di prepensionamento riconosciuti dalla Commissione, gli Stati membri possono prevedere una proroga della durata complessiva della cessione temporanea in funzione di detti programmi.

Gli agricoltori che si sono impegnati a partecipare ad un programma di estensivizzazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2078/92 o ai sensi degli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o ai sensi dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 non sono autorizzati a cedere temporaneamente né a trasferire i loro diritti per tutta la durata dell’impegno. Tale divieto non si applica tuttavia nei casi in cui il programma permette il trasferimento e/o la cessione temporanea di diritti ad agricoltori la cui partecipazione a misure diverse da quelle di cui al presente comma richieda l’acquisizione di diritti.

4.   La percentuale minima di utilizzazione dei diritti al premio è del 70 %. Gli Stati membri possono tuttavia aumentare tale percentuale fino al 100 %.

Gli Stati membri comunicano anticipatamente alla Commissione la percentuale che intendono applicare o le modifiche che intendono apportarvi.

Articolo 69

Trasferimento e cessione temporanea di diritti

1.   Gli Stati membri hanno facoltà di fissare, in funzione delle proprie strutture di produzione, un numero minimo di diritti al premio che possono essere oggetto di trasferimento parziale senza trasferimento dell’azienda. Tale numero minimo non può essere superiore a cinque diritti al premio.

2.   Il trasferimento e la cessione temporanea di diritti al premio acquistano efficacia solo dopo la loro comunicazione congiunta alle competenti autorità dello Stato membro da parte dell’agricoltore che trasferisce e/o cede i diritti e dell’agricoltore che li riceve.

Tale comunicazione è effettuata entro il termine stabilito dallo Stato membro e comunque entro la data di presentazione della domanda di premio da parte dell’agricoltore che riceve i diritti, salvo qualora il trasferimento dei diritti abbia luogo per via di successione ereditaria. In tal caso, l’agricoltore che riceve i diritti deve essere in grado di fornire l’adeguata documentazione legale che comprovi la sua qualità di erede dell’agricoltore defunto.

Articolo 70

Modifica del massimale individuale

In caso di trasferimento o di cessione temporanea di diritti al premio, gli Stati membri stabiliscono il nuovo massimale individuale e comunicano agli agricoltori interessati, entro 60 giorni dall’ultimo giorno del periodo nel corso del quale è stata presentata la domanda di premio, il numero dei diritti al premio loro spettanti.

Il primo comma non si applica se il trasferimento dei diritti ha luogo per via di successione ereditaria.

Articolo 71

Agricoltori non proprietari delle superfici da essi utilizzate

L’agricoltore che utilizza solo terreni di proprietà pubblica o collettiva e che decide di cessarne l’utilizzazione e di trasferire tutti i suoi diritti ad un altro agricoltore è assimilato all’agricoltore che vende o trasferisce la propria azienda. In tutti gli altri casi, tale agricoltore è assimilato all’agricoltore che trasferisce soltanto i diritti al premio.

Articolo 72

Trasferimento tramite la riserva nazionale

Gli Stati membri che prescrivono che il trasferimento dei diritti debba avere luogo tramite la riserva nazionale, a norma dell’articolo 113, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, applicano disposizioni nazionali analoghe a quelle degli articoli da 69 a 71. Inoltre, in tal caso:

gli Stati membri possono disporre che la cessione temporanea si effettui tramite la riserva nazionale,

all’atto del trasferimento o della cessione temporanea dei diritti al premio, qualora si applichi il disposto del primo trattino, il trasferimento alla riserva acquista efficacia soltanto previa notifica da parte delle competenti autorità dello Stato membro all’agricoltore trasferente e/o cedente, mentre il trasferimento dalla riserva ad un altro agricoltore acquista efficacia soltanto previa notifica a questo agricoltore da parte delle stesse autorità.

Tali disposizioni devono inoltre garantire che, per la parte dei diritti non contemplata dall’articolo 113, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, lo Stato membro effettui un pagamento di importo equivalente a quello che sarebbe risultato da un trasferimento diretto tra agricoltori, tenendo conto in particolare dell’andamento della produzione nello Stato membro stesso. Tale pagamento è pari a quello richiesto all’agricoltore che riceve diritti equivalenti dalla riserva nazionale.

Articolo 73

Diritti parziali

1.   Se il risultato dei calcoli da effettuare in applicazione degli articoli da 65 a 72 non è un numero intero, si tiene conto soltanto del primo decimale.

2.   Se l’applicazione delle disposizioni della presente sezione fa sorgere diritti parziali al premio per un agricoltore o per la riserva nazionale, tali diritti parziali vengono addizionati.

3.   Se un agricoltore detiene un diritto parziale, quest’ultimo dà titolo a ricevere soltanto la frazione corrispondente dell’importo unitario del premio e, se del caso, del premio nazionale supplementare di cui all’articolo 64.

Articolo 74

Regime specifico per le giovenche

1.   Gli Stati membri che intendono avvalersi della possibilità prevista dall’articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 ne informano la Commissione, comunicando nel contempo i dati che consentono di stabilire se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 115, paragrafo 1, di detto regolamento.

Gli Stati membri interessati comunicano altresì, se del caso, il massimale specifico da essi stabilito.

La Commissione decide quali Stati membri soddisfano le condizioni di cui all’articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Le decisioni vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi.

2.   Gli Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 comunicano alla Commissione, entro il 1o gennaio dell’anno considerato, qualsiasi modifica del massimale nazionale specifico da essi stabilito.

3.   Gli Stati membri che applicano il regime specifico stabiliscono criteri per garantire che il premio venga versato agli agricoltori la cui mandria di giovenche è destinata alla rimonta di mandrie di vacche. Tra questi criteri possono figurare, in particolare, un limite di età e/o condizioni relative alla razza. Entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’anno considerato, gli Stati membri comunicano alla Commissione i criteri adottati. Ogni ulteriore modifica è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’anno considerato.

4.   Se, applicando la riduzione proporzionale di cui all’articolo 115, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, il numero ottenuto di animali ammissibili è inferiore a un numero intero, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell’importo unitario del premio e, se del caso, del premio nazionale supplementare di cui all’articolo 64. A tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale.

5.   Negli Stati membri che applicano il regime specifico, la condizione di cui all’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 relativa al numero minimo di animali da detenere è interamente soddisfatta con vacche nutrici, se l’agricoltore ha presentato una domanda per vacche nutrici, oppure con giovenche, se l’agricoltore ha presentato una domanda per giovenche.

6.   Le disposizioni degli articoli da 65 a 73 non si applicano al regime specifico.

Articolo 75

Arrotondamento del numero di animali

Se il risultato del calcolo del numero massimo di giovenche in percentuale, ai sensi dell’articolo 111, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, è un numero decimale, tale numero è arrotondato per difetto, se inferiore a 0,5, e per eccesso, se pari o superiore a 0,5.

Sezione 3

Disposizioni comuni al premio speciale e al premio per vacca nutrice

Articolo 76

Domande di premio speciale e di premio per vacca nutrice

Per motivi amministrativi, gli Stati membri possono disporre che le domande di pagamenti diretti di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 73/2009, relative al premio speciale e al premio per vacca nutrice, siano presentate per un numero minimo di animali, a condizione che tale numero non sia superiore a tre.

Sezione 4

Premio all’abbattimento

Articolo 77

Dichiarazione di partecipazione

Gli Stati membri possono disporre che, per poter fruire del premio all’abbattimento di cui all’articolo 116 del regolamento (CE) n. 73/2009 per un determinato anno civile, ogni agricoltore debba presentare, anteriormente o contemporaneamente alla prima domanda per lo stesso anno civile, una dichiarazione di partecipazione.

Lo Stato membro può tuttavia ammettere che, se l’agricoltore non vi apporta modifiche, resti valida la dichiarazione di partecipazione presentata in precedenza.

Articolo 78

Domanda

1.   La domanda di aiuto contiene i dati necessari per il pagamento del premio all’abbattimento, in particolare la data di nascita dell’animale per gli animali nati dopo il 1o gennaio 1998.

La domanda di aiuto è presentata entro un termine stabilito dallo Stato membro, che non può eccedere i sei mesi dall’abbattimento dell’animale o, in caso di esportazione, dalla data di uscita dal territorio doganale della Comunità, né scadere dopo la fine del mese di febbraio dell’anno successivo, tranne in casi eccezionali che verranno decisi dallo Stato membro interessato in caso di spedizione o esportazione. Nel rispetto di tale limite temporale, gli Stati membri possono stabilire periodi e date per la presentazione delle domande di aiuto e determinare il numero di domande che un agricoltore può presentare per anno civile.

Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione della domanda tramite una persona diversa dall’agricoltore. In questo caso, la domanda reca il nome e l’indirizzo dell’agricoltore avente diritto al premio all’abbattimento.

Oltre a quanto prescritto nell’ambito del sistema integrato, ogni domanda contiene quanto segue:

a)

se il premio è concesso al momento della macellazione, un attestato rilasciato dal macello o un altro documento compilato o vistato dal macello e contenente almeno le stesse informazioni, indicante:

i)

il nome e l’indirizzo del macello (o un codice equivalente);

ii)

la data di macellazione e i numeri di identificazione e di macellazione dell’animale;

iii)

ove si tratti di vitelli, il peso carcassa (tranne in caso di applicazione dell’articolo 79, paragrafo 4);

b)

se l’animale è esportato verso un paese terzo:

i)

il nome e l’indirizzo dell’esportatore (o un codice equivalente);

ii)

il numero di identificazione dell’animale;

iii)

la dichiarazione di esportazione, nella quale si precisi l’età per gli animali nati dopo il 1o gennaio 1998 e, per i vitelli (tranne in caso di applicazione dell’articolo 79, paragrafo 4), il peso vivo, che non può superare i 300 kg;

iv)

la prova dell’uscita dal territorio doganale della Comunità, fornita analogamente a quanto previsto per le restituzioni all’esportazione.

Gli Stati membri possono disporre che le informazioni di cui alle lettere a) e b) del quarto comma vengano trasmesse tramite uno o più organismi riconosciuti dallo Stato membro, ricorrendo eventualmente alle tecnologie dell’informazione.

Gli Stati membri accertano l’esattezza degli attestati o dei documenti rilasciati e, se del caso, delle informazioni di cui al quarto comma, procedendo a controlli regolari e non preannunciati.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre che le informazioni relative all’abbattimento degli animali, trasmesse dai macelli alle autorità competenti e inserite nella banca dati informatizzata di cui all’articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1760/2000, siano assimilate ad una domanda di premio all’abbattimento presentata a nome dell’agricoltore, a condizione che lo Stato membro interessato ritenga che la banca dati in questione offre sufficienti garanzie di esattezza delle informazioni in essa contenute ai fini del regime del premio all’abbattimento e, se del caso, del versamento del premio speciale al momento della macellazione.

Lo Stato membro può tuttavia prescrivere che venga presentata una domanda in debita forma. In tal caso, esso può determinare il tipo di informazioni che devono corredare la domanda.

Lo Stato membro che decida di applicare il presente paragrafo comunica alla Commissione ogni ulteriore modifica prima di applicarla.

Gli Stati membri provvedono affinché i dati messi a disposizione dell’organismo pagatore contengano tutte le informazioni necessarie per il pagamento del premio all’abbattimento, in particolare quanto segue:

a)

il tipo e il numero di animali di cui all’articolo 116, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, macellati durante l’anno considerato;

b)

i dati relativi al rispetto delle condizioni di età e peso carcassa degli animali di cui al medesimo articolo, nonché del periodo di detenzione di cui all’articolo 80 del presente regolamento;

c)

se del caso, le informazioni necessarie per il pagamento del premio speciale al momento della macellazione.

3.   Nel caso di animali che sono stati oggetto di uno scambio intracomunitario dopo il periodo di detenzione di cui all’articolo 80, il macello rilascia il documento di cui al paragrafo 1, quarto comma, lettera a), del presente articolo anche se lo Stato membro nel quale ha luogo la macellazione ha deciso di applicare la deroga di cui al paragrafo 2.

Tuttavia, se i loro sistemi informatici di scambio di dati sono compatibili, due Stati membri possono applicare di comune accordo il paragrafo 2.

Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per controllare efficacemente l’autenticità dei documenti trasmessi e/o l’esattezza dei dati scambiati. A tal fine, lo Stato membro in cui è effettuato il pagamento trasmette regolarmente allo Stato membro di macellazione un riepilogo, ripartito per macello, degli attestati di macellazione (o delle informazioni equivalenti) pervenuti da quest’ultimo Stato membro.

Articolo 79

Peso e presentazione della carcassa

1.   Ai fini dell’articolo 116, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, la carcassa di vitello è presentata dopo scuoiamento, eviscerazione e dissanguamento, privata della testa e dei piedi, con il fegato, i rognoni e il relativo grasso.

2.   Il peso da prendere in considerazione è il peso della carcassa dopo il raffreddamento, oppure il peso della carcassa determinato a caldo appena possibile dopo la macellazione, diminuito del 2 %.

3.   Se la carcassa è presentata senza il fegato, i rognoni e/o il relativo grasso, il peso della stessa è maggiorato delle seguenti quantità:

a)

3,5 kg per il fegato;

b)

0,5 kg per i rognoni;

c)

3,5 kg per il grasso dei rognoni.

4.   Gli Stati membri possono disporre che la condizione relativa al peso di cui all’articolo 116, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 si consideri rispettata se il vitello ha un’età inferiore a sei mesi al momento dell’abbattimento o dell’esportazione.

Se il peso carcassa non può essere determinato presso il macello, il requisito di peso di cui all’articolo 116, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009 si considera rispettato se il peso vivo non supera i 300 kg.

Articolo 80

Periodo di detenzione

1.   Il premio all’abbattimento è pagato all’agricoltore che abbia tenuto l’animale per un periodo di detenzione minimo di due mesi, conclusosi meno di un mese prima della macellazione o meno di due mesi prima dell’esportazione.

2.   Per i vitelli macellati prima dell’età di tre mesi, il periodo di detenzione è di un mese.

Articolo 81

Massimali nazionali

1.   I massimali nazionali di cui all’articolo 116, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono riportati nell’allegato VI del presente regolamento.

2.   Se, applicando la riduzione proporzionale di cui all’articolo 116, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009, il numero ottenuto di animali ammissibili è inferiore a un numero intero, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell’importo unitario del premio. A tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale.

Sezione 5

Disposizioni generali

Articolo 82

Anticipi

1.   Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, in base ai risultati dei controlli amministrativi e dei controlli in loco, l’autorità competente versa all’agricoltore, per il numero di capi giudicato ammissibile, un anticipo pari al 60 % del premio speciale, del premio per vacca nutrice e del premio all’abbattimento.

Nel caso del premio speciale, del regime specifico per le giovenche di cui all’articolo 74 e del premio all’abbattimento, lo Stato membro può ridurre la percentuale dell’anticipo, senza scendere tuttavia al di sotto del 40 %.

L’anticipo può essere versato soltanto a decorrere dal 16 ottobre dell’anno civile per il quale è chiesto il premio.

2.   Il saldo del premio consiste in un importo pari alla differenza tra l’anticipo versato e il premio cui l’agricoltore ha diritto.

Articolo 83

Anno di imputazione

1.   La data di presentazione della domanda costituisce il fatto generatore che determina sia l’anno di imputazione degli animali oggetto dei regimi di premio speciale e del premio per vacca nutrice, sia il numero di unità di bestiame adulto (UBA) da prendere in considerazione per calcolare il coefficiente di densità.

Tuttavia, se il premio speciale è concesso conformemente all’articolo 56, l’importo del premio applicabile è quello in vigore il 31 dicembre dell’anno di macellazione o di esportazione nei seguenti casi:

a)

se l’animale è stato macellato o esportato entro il 31 dicembre;

b)

se la domanda di premio per detto animale viene presentata dopo tale data.

2.   Per quanto concerne il premio all’abbattimento, per l’applicazione dell’aliquota dell’aiuto e per il calcolo della riduzione proporzionale ai sensi dell’articolo 81, l’anno di imputazione è l’anno di macellazione o di esportazione.

Articolo 84

Sanzioni per l’uso o la detenzione illecita di talune sostanze o prodotti

In caso di recidiva nell’uso o nella detenzione illecita di sostanze o prodotti non autorizzati dalla pertinente normativa comunitaria nel settore veterinario, gli Stati membri determinano, in base alla gravità dell’infrazione, la durata del periodo di esclusione dal beneficio dei regimi di aiuti previsto dall’articolo 119, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 85

Determinazione delle quote latte individuali

Fino al termine del settimo periodo consecutivo di cui all’articolo 66 del regolamento (CE) n. 1234/2007, in deroga all’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, uno Stato membro può decidere che, nel caso di produttori di latte che rendono disponibili o riprendono, in tutto o in parte, quote individuali con effetto rispettivamente il 31 marzo o il 1o aprile, ai sensi dell’articolo 65, lettere i) e k), del regolamento (CE) n. 1234/2007 o conformemente a disposizioni nazionali adottate in applicazione degli articoli 73, 74 e 75 del medesimo regolamento, la quota individuale massima di latte disponibile per poter beneficiare del premio per vacca nutrice e il numero massimo di vacche nutrici sono determinati il 1o aprile.

Articolo 86

Determinazione dei periodi di detenzione

L’ultimo giorno dei periodi di detenzione di cui all’articolo 53, all’articolo 57, paragrafo 1, e agli articoli 61 e 80 è il giorno, feriale o festivo, che precede il giorno recante la stessa cifra del giorno di decorrenza del periodo.

Articolo 87

Identificazione e registrazione degli animali

L’obbligo di identificazione e di registrazione degli animali di cui all’articolo 117 del regolamento (CE) n. 73/2009 si applica, per gli animali nati anteriormente al 1o gennaio 1998, secondo le modalità stabilite dalla direttiva 2008/71/CE del Consiglio (21), salvo nel caso di animali oggetto di scambi intracomunitari.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE CONCERNENTI IL TITOLO V DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009

CAPO 1

Regime di pagamento unico per superficie

Articolo 88

Dimensione minima della superficie ammissibile per azienda

La dimensione minima della superficie ammissibile per azienda per la quale possono essere richiesti i pagamenti al di sopra di 0,3 ha, secondo il disposto dell’articolo 124, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, figura nell’allegato VII del presente regolamento.

Articolo 89

Superfici agricole

Le superfici agricole soggette al regime di pagamento unico per superficie ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, figurano nell’allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 90

Produzione di canapa

Le disposizioni relative alle varietà di canapa di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1120/2009 si applicano, mutatis mutandis, in relazione all’ammissibilità al regime di pagamento unico per superficie.

CAPO 2

Pagamenti diretti nazionali complementari

Articolo 91

Coefficiente di riduzione

Qualora, in un determinato settore, i pagamenti diretti nazionali complementari siano superiori al livello massimo autorizzato dalla Commissione a norma dell’articolo 132, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 73/2009, l’aliquota dei pagamenti diretti nazionali complementari del settore interessato è ridotta proporzionalmente applicando un coefficiente di riduzione.

Articolo 92

Condizioni di ammissibilità

Ai fini dell’articolo 132, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009, la Commissione tiene conto in particolare delle dotazioni finanziarie specifiche per (sotto)settore di cui all’articolo 132, paragrafo 5, dello stesso regolamento e delle condizioni di ammissibilità relative al corrispondente pagamento diretto applicabile in quel momento agli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri di cui all’articolo 132, paragrafo 2, quarto comma, del citato regolamento.

Ai fini dell’articolo 132 del regolamento (CE) n. 73/2009 e del presente capo, per «corrispondente pagamento diretto applicabile agli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri» si intende ogni pagamento diretto che figura nell’allegato I del suddetto regolamento, concesso nel corso dell’anno di applicazione dei pagamenti diretti nazionali complementari, le cui condizioni di ammissibilità sono simili a quelle del pagamento diretto nazionale complementare di cui trattasi.

Articolo 93

Controlli

I nuovi Stati membri applicano idonee misure di controllo per garantire che siano soddisfatte le condizioni per la concessione dei pagamenti diretti nazionali complementari, definite dall’autorizzazione della Commissione conformemente all’articolo 132, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Articolo 94

Relazione annuale

I nuovi Stati membri presentano una relazione informativa sulle misure di applicazione dei pagamenti diretti nazionali complementari entro il 30 giugno dell’anno successivo alla loro applicazione. Detta relazione contiene almeno i seguenti elementi:

a)

qualsiasi modifica della situazione relativa ai pagamenti diretti nazionali complementari;

b)

per ciascun pagamento diretto nazionale complementare, il numero di beneficiari, di ettari, di animali o di altre unità di pagamento, nonché l’importo totale dell’aiuto nazionale complementare erogato;

c)

un resoconto dei controlli effettuati a norma dell’articolo 93.

Articolo 95

Aiuti di Stato

I pagamenti diretti nazionali complementari corrisposti in modo non conforme all’autorizzazione della Commissione di cui all’articolo 132, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 73/2009 sono considerati alla stregua di un aiuto di Stato illegittimo ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (22).

TITOLO IV

ABROGAZIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 96

Abrogazione

1.   Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2010.

Esso continua tuttavia ad applicarsi alle domande di aiuto relative al 2009 e agli anni precedenti.

2.   I riferimenti al regolamento (CE) n. 1973/2004 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IX.

Articolo 97

Disposizioni transitorie

In deroga all’articolo 32, paragrafo 2, e all’articolo 159, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1973/2004 e in relazione all’aiuto per le colture energetiche e al regime di ritiro volontario dei seminativi di cui rispettivamente al capitolo 8 e al capitolo 16 del citato regolamento, la trasformazione delle materie prime raccolte nel 2009 ha luogo entro la data stabilita dallo Stato membro interessato e comunque non oltre il 31 luglio 2011.

Per le colture pluriennali il cui raccolto avviene dopo il 2009, i capitoli 8 e 16 del regolamento (CE) n. 1973/2004 non si applicano più a partire dal raccolto 2010 e le cauzioni costituite a norma dell’articolo 31, paragrafo 3, e dell’articolo 158, paragrafo 1, dello stesso regolamento sono svincolate entro la data stabilita dallo Stato membro interessato e comunque non oltre il 31 luglio 2010.

Articolo 98

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle domande di aiuto presentate per i periodi di erogazione dei premi che decorrono dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(3)  GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1.

(4)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(5)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66.

(6)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66.

(7)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

(8)  GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

(9)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.

(10)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(11)  Cfr. pag. 65 della presente Gazzetta ufficiale.

(12)  GU L 171 dell’1.7.2009, pag. 6.

(13)  GU L 339 del 24.12.2003, pag. 36.

(14)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

(15)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49.

(16)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

(17)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(18)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(19)  GU L 214 del 4.8.2006, pag. 1.

(20)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3.

(21)  GU L 213 dell’8.8.2008, pag. 31.

(22)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.


ALLEGATO I

AIUTO SPECIFICO PER IL RISO

Calcolo del coefficiente di riduzione di cui all’articolo 8

1.   Per determinare un eventuale superamento della superficie di base di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 73/2009, la competente autorità dello Stato membro tiene conto delle superfici o delle sottosuperfici di base fissate all’articolo 75 del suddetto regolamento, da una parte, e del totale delle superfici per le quali sono state presentate domande per tali superfici e sottosuperfici di base, dall’altra.

2.   Nel determinare la superficie complessiva per la quale sono state presentate domande di aiuto, non si tiene conto delle domande o di parti di esse che in seguito a un controllo siano risultate manifestamente ingiustificate.

3.   Se viene riscontrato un superamento per alcune superfici o sottosuperfici di base, lo Stato membro ne stabilisce la percentuale, calcolata fino a due decimali, rispettando il termine fissato all’articolo 6 del presente regolamento. Quando è prevedibile un superamento, lo Stato membro ne informa immediatamente i produttori.

4.   Il coefficiente di riduzione dell’aiuto specifico per il riso è calcolato, conformemente all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 73/2009, secondo la formula seguente:

Coefficiente di riduzione = superficie di riferimento della sottosuperficie di base, divisa per la superficie totale per la quale sono state presentate domande di aiuto per la sottosuperficie suddetta.

La riduzione dell’aiuto specifico per il riso è calcolata secondo la formula seguente:

Aiuto specifico ridotto per il riso = aiuto specifico per il riso moltiplicato per il coefficiente di riduzione.

Il coefficiente di riduzione e l’aiuto specifico ridotto per il riso sono calcolati per ciascuna sottosuperficie di base, dopo la ridistribuzione prevista all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009. La ridistribuzione viene effettuata a vantaggio delle sottosuperfici di base per le quali sono stati superati i massimali. Essa è proporzionale ai superamenti rilevati nelle sottosuperfici di base per le quali sono stati superati i massimali.


ALLEGATO II

PROVA DI AMAREZZA DEI LUPINI DI CUI ALL’ARTICOLO 13

Da effettuare su un campione di 200 semi prelevato da un quantitativo di 1 kg per partita di un peso massimo di 20 t.

La prova deve essere limitata alla dimostrazione qualitativa della presenza di semi amari nel campione. La tolleranza di omogeneità è di un seme su 100. Il metodo applicato è quello del taglio dei semi secondo von Sengbusch (1942), Ivanov e Smirnova (1932) e Eggebrecht (1949). I semi secchi o rigonfi sono tagliati trasversalmente. Le metà ottenute vengono poste su un setaccio e immerse per dieci secondi in una soluzione iodo-iodurata e quindi sciacquati con acqua per cinque secondi. La superficie di taglio dei semi amari tende al bruno, mentre nei semi a basso tenore di alcaloidi resta gialla.

Per preparare la soluzione iodo-iodurata, si sciolgono 14 g di ioduro di potassio nella minor quantità d’acqua possibile, si aggiungono 10 g di iodio e si porta la soluzione a 1 000 cm3. La soluzione viene lasciata a riposo una settimana prima di essere utilizzata. Essa va conservata in flaconi di vetro scuro. Prima dell’uso, la soluzione madre viene diluita da tre a cinque volte.


ALLEGATO III

ZONE AMMISSIBILI AL PREMIO PER CAPRA

1.   Bulgaria: l’intero paese.

2.   Cipro: l’intero paese.

3.   Portogallo: l’intero paese, eccetto le Azzorre.

4.   Slovenia: l’intero paese.

5.   Slovacchia: tutte le zone di montagna ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999.


ALLEGATO IV

ELENCO DELLE RAZZE BOVINE DI CUI ALL’ARTICOLO 59

Angler Rotvieh (Angeln) — Rød dansk mælkerace (RMD) — German Red — Lithuanian Red

Ayrshire

Armoricaine

Bretonne pie noire

Fries-Hollands (FH), Française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biała, Czerwono-biała, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, črno-bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein

Groninger Blaarkop

Guernsey

Jersey

Malkeborthorn

Reggiana

Valdostana Nera

Itäsuomenkarja

Länsisuomenkarja

Pohjoissuomenkarja


ALLEGATO V

RESA LATTIERA MEDIA DI CUI ALL’ARTICOLO 63

(in chilogrammi)

Belgio

6 920

Repubblica ceca

5 682

Estonia

5 608

Spagna

6 500

Francia

5 550

Cipro

6 559

Lettonia

4 796

Lituania

4 970

Ungheria

6 666

Austria

4 650

Polonia

3 913

Portogallo

5 100

Slovacchia

5 006


ALLEGATO VI

MASSIMALI NAZIONALI PER IL PREMIO ALL’ABBATTIMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1

 

Bovini adulti

Vitelli

Belgio

335 935

Spagna

1 982 216

25 629

Portogallo

325 093

70 911


ALLEGATO VII

DIMENSIONE MINIMA DELLA SUPERFICIE AMMISSIBILE PER AZIENDA NELL’AMBITO DEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

Nuovi Stati membri

Dimensione minima della superficie ammissibile per azienda di cui all’articolo 124, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 (ha)

Bulgaria

1

Possono tuttavia presentare domanda di pagamento le aziende con almeno 0,5 ha di colture permanenti

Cipro

0,3

Repubblica ceca

1

Estonia

1

Ungheria

1

Possono tuttavia inoltrare domanda di pagamento le aziende di oltre 0,3 ha di frutteti o vigneti

Lettonia

1

Lituania

1

Polonia

1

Romania

1

Slovacchia

1


ALLEGATO VIII

SUPERFICI AGRICOLE NELL’AMBITO DEL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

Nuovi Stati membri

Superficie agricola nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 (migliaia di ha)

Bulgaria

3 492

Cipro

140

Repubblica ceca

3 469

Estonia

800

Ungheria

4 829

Lettonia

1 475

Lituania

2 574

Polonia

14 337

Romania

8 716

Slovacchia

1 880


ALLEGATO IX

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1973/2004

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 5

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 13

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 7

Articolo 13

Articolo 8

Articolo 14

Articolo 9

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 10

Articolo 20

Articolo 11

Articolo 21

Articolo 12

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 36 bis

Articolo 37

Articolo 38

Articolo 39

Articolo 40

Articolo 41

Articolo 42

Articolo 43

Articolo 44

Articolo 45

Articolo 46

Articolo 18

Articolo 47

Articolo 19

Articolo 48

Articolo 20

Articolo 49

Articolo 21

Articolo 49 bis

Articolo 22

Articolo 50

Articolo 23

Articolo 51

Articolo 52

Articolo 53

Articolo 54

Articolo 55

Articolo 56

Articolo 57

Articolo 58

Articolo 59

Articolo 60

Articolo 61

Articolo 62

Articolo 63

Articolo 64

Articolo 65

Articolo 66

Articolo 67

Articolo 68

Articolo 69

Articolo 70

Articolo 35

Articolo 71

Articolo 36

Articolo 72

Articolo 37

Articolo 73

Articolo 38

Articolo 74

Articolo 39

Articolo 75

Articolo 40

Articolo 76

Articolo 41

Articolo 77

Articolo 42

Articolo 78

Articolo 43

Articolo 79

Articolo 44

Articolo 80

Articolo 45

Articolo 81

Articolo 46

Articolo 82

Articolo 47

Articolo 83

Articolo 48

Articolo 84

Articolo 49

Articolo 85

Articolo 86

Articolo 87

Articolo 50

Articolo 88

Articolo 51

Articolo 89

Articolo 52

Articolo 90

Articolo 53

Articolo 91

Articolo 54

Articolo 92

Articolo 55

Articolo 93

Articolo 56

Articolo 94

Articolo 57

Articolo 95

Articolo 58

Articolo 96

Articolo 97

Articolo 98

Articolo 99

Articolo 59

Articolo 100

Articolo 60

Articolo 101

Articolo 61

Articolo 102

Articolo 62

Articolo 103

Articolo 63

Articolo 104

Articolo 64

Articolo 105

Articolo 65

Articolo 106

Articolo 66

Articolo 107

Articolo 67

Articolo 108

Articolo 68

Articolo 109

Articolo 69

Articolo 110

Articolo 70

Articolo 111

Articolo 71

Articolo 112

Articolo 72

Articolo 113

Articolo 73

Articolo 114

Articolo 74

Articolo 115

Articolo 75

Articolo 116

Articolo 76

Articolo 117

Articolo 118

Articolo 118 bis

Articolo 118 ter

Articolo 118 quater

Articolo 118 quinquies

Articolo 119

Articolo 120

Articolo 77

Articolo 121

Articolo 78

Articolo 122

Articolo 79

Articolo 123

Articolo 80

Articolo 124

Articolo 81

Articolo 125

Articolo 126

Articolo 82

Articolo 127

Articolo 83

Articolo 128

Articolo 129

Articolo 84

Articolo 130

Articolo 85

Articolo 130 bis

Articolo 86

Articolo 131

Articolo 132

Articolo 87

Articolo 133

Articolo 134

Articolo 88

Articolo 135

Articolo 89

Articolo 90

Articolo 136

Articolo 137

Articolo 138

Articolo 139

Articolo 91

Articolo 139 bis

Articolo 92

Articolo 140

Articolo 93

Articolo 141

Articolo 94

Articolo 142

Articolo 95

Articolo 142 bis

Articolo 143

Articolo 144

Articolo 145

Articolo 146

Articolo 147

Articolo 148

Articolo 149

Articolo 150

Articolo 151

Articolo 152

Articolo 153

Articolo 154

Articolo 155

Articolo 156

Articolo 157

Articolo 158

Articolo 159

Articolo 160

Articolo 163

Articolo 164

Articolo 165

Articolo 166

Articolo 167

Articolo 168

Articolo 169

Articolo 170

Articolo 171

Articolo 171 bis

Articolo 24

Articolo 171 bis bis

Articolo 25

Articolo 171 bis ter

Articolo 26

Articolo 171 bis quater

Articolo 27

Articolo 171 bis quinquies

Articolo 28

Articolo 171 bis sexies

Articolo 29

Articolo 171 bis septies

Articolo 30

Articolo 171 bis octies

Articolo 171 bis nonies

Articolo 171 bis decies

Articolo 171 ter

Articolo 171 ter bis

Articolo 171 ter ter

Articolo 171 ter quater

Articolo 171 quater

Articolo 171 quater bis

Articolo 171 quater ter

Articolo 171 quater quater

Articolo 171 quater quinquies

Articolo 171 quater sexies

Articolo 171 quater septies

Articolo 171 quater octies

Articolo 171 quater nonies

Articolo 171 quater decies

Articolo 171 quater undecies

Articolo 171 quater duodecies

Articolo 171 quater terdecies

Articolo 171 quater quaterdecies

Articolo 171 quater quindecies

Articolo 171 quater sexdecies

Articolo 171 quater septdecies

Articolo 171 quinquies

Articolo 31

Articolo 171 quinquies bis

Articolo 32

Articolo 171 quinquies ter

Articolo 33

Articolo 171 quinquies quater

Articolo 34

Articolo 172

Articolo 96

Articolo 97

Articolo 173

Articolo 98

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato I

Allegati III, IV, V, VI, VII, VIII, IX

Allegato X

Allegato III

Allegati XI, XII, XIII, XIV

Allegato XV

Allegato IV

Allegato XVI

Allegato V

Allegato XVII

Allegato VI

Allegati XVIII, XIX

Allegato XX

Allegato VII

Allegato XXI

Allegato VIII

Allegati XXII-XXX


Top