32009R1061


Titolo e riferimento

Regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009 , relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni

 GU L 291 del 7.11.2009, pagg. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 BG  CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV

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BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Regolamento (CE) n. 1061/2009 del Consiglio

del 19 ottobre 2009

relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni

(versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

viste le regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli e le regolamentazioni adottate ai sensi dell'articolo 308 del trattato applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli, e in particolare le disposizioni di tali regolamentazioni che permettono di derogare al principio generale della sostituzione di ogni restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente con le sole misure previste da tali regolamentazioni,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all’instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni [1], è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese [2]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2) La politica commerciale comune dovrebbe essere basata su principi uniformi, tra l'altro per quanto riguarda l'esportazione.

(3) È quindi opportuno instaurare un regime comune applicabile alle esportazioni della Comunità.

(4) In tutti gli Stati membri le esportazioni sono quasi totalmente liberalizzate. In tali condizioni è possibile prendere in considerazione, sul piano comunitario, il principio secondo cui le esportazioni destinate ai paesi terzi non sono soggette ad alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le deroghe previste dal presente regolamento e le misure che gli Stati membri possono adottare conformemente al trattato.

(5) La Commissione dovrebbe essere informata quando, a seguito di un'eccezionale evoluzione del mercato, uno Stato membro ritenga che possano essere necessarie misure di salvaguardia.

(6) È essenziale, a livello comunitario e in seno a un comitato consultivo, segnatamente sulla base delle suddette informazioni, procedere all'esame delle condizioni delle esportazioni, della loro evoluzione e dei vari elementi della situazione economica e commerciale nonché, ove occorra, delle misure da adottare.

(7) Può essere necessario esercitare un controllo di talune esportazioni o istituire, a titolo di precauzione, misure conservative, intese a far fronte a pratiche imprevedibili. Le esigenze di rapidità ed efficacia giustificano che la Commissione sia autorizzata a decidere in merito a queste ultime misure, senza pregiudicare l'ulteriore atteggiamento del Consiglio, cui spetta di decidere la politica conforme agli interessi della Comunità.

(8) Le misure di salvaguardia rese necessarie dagli interessi della Comunità dovrebbero essere adottate nel rispetto degli obblighi internazionali esistenti.

(9) È opportuno che gli Stati membri possano, a determinate condizioni e a titolo conservativo, adottare misure di salvaguardia.

(10) È auspicabile che, durante il periodo di applicazione delle misure di salvaguardia, possano aver luogo consultazioni, al fine di esaminare gli effetti di tali misure e verificare se sussistono le condizioni della loro applicazione.

(11) Sembra necessario consentire agli Stati membri che sono vincolati da impegni internazionali che stabiliscano, in caso di difficoltà di approvvigionamento reali o potenziali, un meccanismo di ripartizione di prodotti petroliferi tra le parti contraenti, di adempiere agli obblighi suddetti nei confronti dei paesi terzi, fatte salve le disposizioni comunitarie prese al medesimo scopo. Tale autorizzazione dovrebbe essere applicata, fino all'adozione, da parte del Consiglio, di misure appropriate consecutive agli impegni assunti dalla Comunità o da tutti gli Stati membri.

(12) Il presente regolamento dovrebbe contemplare tutti i prodotti, sia industriali che agricoli. Esso dovrebbe essere applicato in modo complementare con le regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli nonché con le regolamentazioni specifiche adottate a sensi dell'articolo 308 del trattato, applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. Conviene tuttavia evitare che le disposizioni del presente regolamento costituiscano un doppione di quelle delle suddette regolamentazioni ed in particolare delle clausole di salvaguardia in essi previste,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

PRINCIPIO FONDAMENTALE

Articolo 1

Le esportazioni della Comunità europea verso i paesi terzi sono libere, vale a dire non soggette a restrizioni quantitative, ad eccezione di quelle applicate conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

CAPO II

PROCEDURA COMUNITARIA DI INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE

Articolo 2

Quando uno Stato membro, a seguito di un'eccezionale evoluzione del mercato, ritiene che potrebbero essere necessarie misure di salvaguardia ai sensi del capo III, ne dà comunicazione alla Commissione, che provvede ad informare gli altri Stati membri.

Articolo 3

1. Le consultazioni possono essere avviate in ogni momento, sia su richiesta di uno Stato membro sia per iniziativa della Commissione.

2. Le consultazioni devono aver luogo entro il quarto giorno lavorativo successivo al ricevimento, da parte della Commissione, della comunicazione di cui all'articolo 2 e comunque prima di instaurare qualsiasi misura a norma degli articoli 5, 6 e 7.

Articolo 4

1. Le consultazioni si effettuano in seno a un comitato consultivo, in prosieguo denominato "il comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente; questi comunica tempestivamente agli Stati membri ogni utile elemento di informazione.

3. Le consultazioni vertono in particolare:

a) sulle condizioni delle esportazioni e sulla loro evoluzione, nonché su vari elementi della situazione economica e commerciale per il prodotto in causa;

b) se del caso, sulle misure che sarebbe opportuno adottare.

Articolo 5

La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle dati statistici sull'evoluzione del mercato di un determinato prodotto, al fine di determinarne la situazione economica e commerciale e di controllarne a tal fine le esportazioni, conformemente alle legislazioni nazionali e secondo modalità da essa indicate. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per dar seguito alle domande della Commissione e le comunicano i dati richiesti. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

CAPO III

MISURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 6

1. Al fine di prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di prodotti essenziali o al fine di porvi rimedio e quando gli interessi della Comunità richiedono un azione immediata, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa e tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità delle transazioni in causa, può subordinare l'esportazione di un prodotto alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione da concedere secondo le modalità e nei limiti che essa definisce in attesa dell'ulteriore decisione del Consiglio in base all'articolo 7.

2. Le misure adottate vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri; esse sono di immediata applicazione.

3. Le misure possono essere limitate a talune destinazioni e alle esportazioni di talune regioni della Comunità. Esse non riguardano i prodotti già avviati verso la frontiera della Comunità.

4. Quando l'azione della Commissione è stata chiesta da uno Stato membro, la Commissione adotta una decisione entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della domanda. Se la Commissione non dà seguito a tale domanda, essa comunica senza indugio questa decisione al Consiglio, che può adottare, a maggioranza qualificata, una decisione diversa.

5. Ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio le misure adottate entro un termine di dodici giorni lavorativi successivi alla loro comunicazione agli Stati membri. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa.

6. In caso di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, la Commissione propone al Consiglio, entro i dodici giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore della misura da essa adottata, le misure appropriate a norma dell'articolo 7. Se il Consiglio non si pronuncia su tale proposta entro sei settimane dall'entrata in vigore della misura adottata dalla Commissione, la misura stessa è abrogata.

Articolo 7

1. Quando lo esigano gli interessi della Comunità, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può adottare le misure appropriate:

a) per prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di prodotti essenziali e per porvi rimedio;

b) per permettere l'esecuzione degli impegni internazionali contratti dalla Comunità o da tutti i suoi Stati membri, segnatamente in materia di commercio di prodotti di base.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere limitate a determinate destinazioni e alle esportazioni da determinate regioni della Comunità. Esse non interessano i prodotti avviati verso la frontiera della Comunità.

3. Quando sono instaurate restrizioni quantitative all'esportazione, si tiene conto in particolare:

a) da un lato, del volume dei contratti stipulati a condizioni normali prima dell'entrata in vigore di una misura di salvaguardia a norma del presente capo, e che lo Stato membro interessato ha notificato alla Commissione conformemente alle sue disposizioni interne;

b) dall'altro, del fatto che la realizzazione dello scopo perseguito con l'instaurazione delle restrizioni quantitative non deve essere compromessa.

Articolo 8

1. Durante il periodo di applicazione delle misure di cui agli articoli 6 e 7 si procede in seno al comitato, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, a consultazioni allo scopo di:

a) esaminare gli effetti delle misure precitate;

b) verificare se sussistono le condizioni per l'applicazione delle misure in parola.

2. Quando la Commissione ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica delle misure di cui agli articoli 6 e 7:

a) sempreché il Consiglio non abbia deliberato sulle misure della Commissione, questa le modifica o le abroga senza indugio e ne riferisce immediatamente al Consiglio;

b) negli altri casi essa propone al Consiglio l'abrogazione o la modifica delle misure da esso adottate. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 9

Per i prodotti di cui all'allegato I fino all'adozione, da parte del Consiglio, delle misure idonee derivanti dagli impegni internazionali assunti dalla Comunità o da tutti gli Stati membri, questi sono autorizzati ad applicare, fatte salve le regole adottate in materia dalla Comunità, i meccanismi di crisi relativi ad un obbligo di ripartizione nei confronti dei paesi terzi, conformemente agli impegni internazionali da essi assunti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure che intendono adottare. Le misure adottate sono comunicate dalla Commissione al Consiglio e agli altri Stati membri.

Articolo 10

Fatte salve altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non osta all'adozione o all'applicazione, da parte degli Stati membri, di restrizioni quantitative all'esportazione giustificate da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

Articolo 11

Il presente regolamento non osta all'applicazione delle regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli nonché di regolamentazioni specifiche adottate ai sensi dell'articolo 308 del trattato applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica in modo complementare.

Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 6 non sono applicabili a quei prodotti soggetti a tali regolamentazioni, per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la possibilità di applicare restrizioni quantitative all'esportazione. Le disposizioni dell'articolo 5 non sono applicabili a quei prodotti soggetti a tali regolamentazioni per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede l'esibizione di un certificato o di un altro titolo di esportazione.

Articolo 12

Il regolamento (CEE) n. 2603/69, come modificato dagli atti di cui all'allegato II, è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

E. Erlandsson

[1] GU L 324 del 27.12.1969, pag. 25.

[2] Cfr. allegato II.

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ALLEGATO I

Prodotti di cui all'articolo 9

Codice NC | Designazione delle merci |

270900 | Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi |

2710 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati: |

da 27101111 a 27101190 | Oli leggeri |

da 27101911 a 27101929 | Oli medi |

da 27101931 a 27101999 | Oli pesanti, esclusi gli oli di lubrificazione per l'orologeria e simili, presentati in piccoli recipienti contenenti fino a 250 g netti di olio |

2711 | Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi: |

– liquefatti: |

271112 | – – Propano: |

– – – Propano di purezza uguale o superiore al 99 % |

– – – altro |

271113 | – – Butani: |

– allo stato gassoso: |

ex27112900 | – – altri: |

– – – propano |

– – – butani |

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ALLEGATO II

Regolamento abrogato e l'elenco di modifiche successive

(di cui all'articolo 12)

Regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio (GU L 324 del 27.12.1969, pag. 25) | |

Regolamento (CEE) n. 234/71 del Consiglio (GU L 28 del 4.2.1971, pag. 2) | |

Regolamento (CEE) n. 1078/71 del Consiglio (GU L 116 del 28.5.1971, pag. 5) | |

Regolamento (CEE) n. 2182/71 del Consiglio (GU L 231 del 14.10.1971, pag. 4) | |

Regolamento (CEE) n. 2747/72 del Consiglio (GU L 291 del 28.12.1972, pag. 150) | Limitatamente all'articolo 1, primo trattino |

Regolamento (CEE) n. 1275/75 del Consiglio (GU L 131 del 22.5.1975, pag. 1) | |

Regolamento (CEE) n. 1170/76 del Consiglio (GU L 131 del 20.5.1976, pag. 5) | |

Regolamento (CEE) n. 1934/82 del Consiglio (GU L 211 del 20.7.1982, pag. 1) | |

Regolamento (CEE) n. 3918/91 del Consiglio (GU L 372 del 31.12.1991, pag. 31) | |

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ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 2603/69 | Presente regolamento |

Articoli da 1 a 6 | Articoli da 1 a 6 |

Articolo 7, paragrafo 1, alinea | Articolo 7, paragrafo 1, alinea |

Articolo 7, paragrafo 1, primo trattino | Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) |

Articolo 7, paragrafo 1 secondo trattino | Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) |

Articolo 7, paragrafo 2 | Articolo 7, paragrafo 2 |

Articolo 7, paragrafo 3, alinea | Articolo 7, paragrafo 3, alinea |

Articolo 7, paragrafo 3, primo trattino | Articolo 7, paragrafo 3, lettera a) |

Articolo 7, paragrafo 3, secondo trattino | Articolo 7, paragrafo 3, lettera b) |

Articolo 8 | — |

Articolo 9 | Articolo 8 |

Articolo 10, paragrafo 1 | — |

Articolo 10, paragrafo 2 | Articolo 9 |

Articolo 11 | Articolo 10 |

Articolo 12, paragrafo 1 | Articolo 11, primo comma |

Articolo 12, paragrafo 2 | Articolo 11, secondo comma |

— | Articolo 12 |

Articolo 13 | Articolo 13 |

Allegato I | — |

Allegato II | Allegato I |

— | Allegato II |

— | Allegato III |

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Gestito dall'Ufficio delle pubblicazioni