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Document 32009R0792

Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009 , che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo

OJ L 228, 1.9.2009, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 83 - 86

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2017; abrogato da 32017R1183

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/792/oj

1.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/3


REGOLAMENTO (CE) N. 792/2009 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2009

che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell’ambito dell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (1), in particolare l’articolo 25,

visto il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 (2), in particolare l’articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (3), in particolare l’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (4), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (5), in particolare l’articolo 142, lettera q),

considerando quanto segue:

(1)

L’utilizzazione generalizzata delle nuove tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni da parte della Commissione e degli Stati membri, in particolare negli scambi con le autorità competenti nazionali responsabili dell’attuazione della politica agricola comune (PAC), fa sì che i documenti conservati dalla Commissione e dagli Stati membri siano in misura sempre maggiore in formato elettronico o digitale.

(2)

Nell’ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità interessate dalla PAC, la Commissione ha intensificato il suo impegno per lo sviluppo di sistemi informatici che consentano di gestire elettronicamente i documenti e le procedure. Parallelamente gli Stati membri hanno sviluppato sistemi informatici a livello nazionale per soddisfare le prescrizioni della gestione condivisa della PAC.

(3)

In questo contesto e data la necessità di garantire una gestione uniforme e armonizzata della PAC da parte di tutti gli operatori coinvolti, occorre istituire un quadro giuridico e prevedere regole comuni applicabili ai sistemi di informazione istituiti ai fini della notifica di informazioni e documenti alla Commissione da parte degli Stati membri e delle autorità o degli organismi da loro designati nell’ambito della PAC.

(4)

Per conseguire questi obiettivi in modo efficace, occorre definire il campo di applicazione di questo quadro giuridico, sia dal punto di vista della legislazione che delle parti interessate.

(5)

Per quanto concerne la legislazione, i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 73/2009 e le relative modalità di applicazione (di seguito «regolamenti PAC») impongono agli Stati membri un numero considerevole di obblighi per quanto riguarda la notifica alla Commissione di informazioni e di documenti necessari per l’attuazione di tali regolamenti. Pertanto è opportuno tenerne conto conformemente alle loro caratteristiche specifiche.

(6)

Per quanto riguarda gli operatori coinvolti, i diritti e gli obblighi stabiliti dai regolamenti PAC, sia per la Commissione che per gli Stati membri e le autorità e gli organismi competenti di questi ultimi, richiedono l’identificazione precisa delle persone e delle autorità responsabili per le azioni e gli interventi effettuati in questo ambito.

(7)

I regolamenti PAC prevedono generalmente che la trasmissione delle informazioni avvenga per via elettronica o mediante un sistema di informazione, senza necessariamente specificare i principi applicabili. È pertanto opportuno, al fine di garantire la coerenza, l’adeguata gestione e la semplificazione delle procedure per gli utilizzatori e le autorità responsabili dei sistemi, stabilire principi comuni applicabili a tutti i sistemi di informazione istituiti.

(8)

L’autenticità, l’integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e dei metadati associati devono poter essere garantiti per l’intero periodo di conservazione prescritto affinché la loro validità sia riconosciuta per le esigenze della Commissione e negli Stati membri.

(9)

Per fornire tale garanzia, è opportuno stabilire che le autorità o le persone autorizzate a trasmettere comunicazioni siano sempre identificate in seno ai sistemi di informazione istituiti, in base alle competenze loro attribuite. Il processo di identificazione deve essere effettuato sotto la responsabilità delle autorità competenti menzionate in ognuno dei regolamenti PAC. Tuttavia, ai fini di una corretta gestione, occorre lasciare agli Stati membri e alla Commissione il compito di stabilire le condizioni per la designazione delle persone autorizzate ad intervenire, stabilendo che questa designazione avvenga per il tramite di un unico organismo di contatto. Inoltre occorre stabilire le condizioni per la concessione dei diritti di accesso ai sistemi di informazione istituiti dalla Commissione.

(10)

Visto che il presente regolamento riguarda un’ampia gamma di obblighi di notifica, i sistemi di informazione saranno messi a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri gradualmente. È opportuno che l’obbligo di notificare le informazioni tramite uno di questi sistemi entri in vigore a partire dalla data di applicazione del presente regolamento prevista nelle disposizioni corrispondenti dei regolamenti PAC.

(11)

I documenti devono essere gestiti nel rispetto delle regole di protezione dei dati personali. A tal fine occorre applicare le disposizioni generali stabilite dalla legislazione comunitaria, in particolare dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6), dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva sulla tutela della vita privata e delle comunicazioni) (7), dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (8), dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti e del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le regole applicabili alla notifica di informazioni e documenti (di seguito «i documenti»), da parte degli Stati membri alla Commissione, mediante sistemi di informazione, nel rispetto degli obblighi previsti in materia dal:

regolamento (CE) n. 247/2006 e le sue modalità di applicazione,

regolamento (CE) n. 1405/2006 e le sue modalità di applicazione,

regolamento (CE) n. 1234/2007 e le sue modalità di applicazione,

regolamento (CE) n. 3/2008 e le sue modalità di applicazione,

regolamento (CE) n. 73/2009 e le sue modalità di applicazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«obbligo di notifica», l’obbligo imposto agli Stati membri di trasmettere dei documenti alla Commissione, stabilito dalla legislazione comunitaria di cui all’articolo 1;

b)

«autorità competenti», le autorità o gli organismi designati dallo Stato membro in quanto responsabili di ottemperare all’obbligo di notifica;

c)

«autorità responsabile dei sistemi di informazione», l’autorità, il servizio, l’organismo o la persona responsabile, alla Commissione, della convalida e dell’utilizzazione del sistema, identificato in quanto tale nel sistema;

d)

«metadati», i dati che descrivono il contesto, il contenuto e la struttura dei documenti, nonché la loro gestione nel tempo.

CAPO II

SISTEMI DI INFORMAZIONE DELLA COMMISSIONE, DIRITTI DI ACCESSO E AUTENTICITÀ DEI DOCUMENTI

Articolo 3

Sistemi di informazione della Commissione

Per adempiere all’obbligo di notifica, i documenti sono notificati alla Commissione mediante i sistemi di informazione messi a disposizione delle autorità competenti (di seguito «sistemi di informazione»), a decorrere dalla data in cui l’obbligo di notifica corrispondente stabilisce l’obbligo di utilizzare questi sistemi, a norma del presente regolamento.

Articolo 4

Diritti di accesso e organismo di contatto unico

1.   L’attribuzione dei diritti di accesso e la certificazione dell’identità delle persone autorizzate ad accedere ai sistemi di informazione (di seguito «gli utilizzatori») spettano alle autorità competenti degli Stati membri.

2.   Per quanto riguarda l’accesso ai sistemi, ogni Stato membro:

a)

designa un organismo di contatto unico incaricato di:

i)

convalidare, per ogni sistema, i diritti di accesso concessi e aggiornati dalle autorità competenti, nonché l’identità certificata degli utilizzatori autorizzati ad accedere ai sistemi;

ii)

notificare alla Commissione l’elenco delle autorità competenti e degli utilizzatori autorizzati ad accedere ai sistemi;

b)

comunica alla Commissione l’identità e le coordinate dell’organismo di contatto che ha designato.

Una volta convalidati, i diritti di accesso sono attivati dall’autorità responsabile dei sistemi di informazione.

Articolo 5

Elaborazione e notifica di documenti

1.   I documenti sono elaborati e notificati conformemente alle procedure stabilite dai sistemi di informazione, utilizzando modelli o metodi messi a disposizione degli utilizzatori mediante tali sistemi, sotto la responsabilità dell’autorità competente dello Stato membro, conformemente ai diritti di accesso concessi dalle autorità in questione. Questi modelli e metodi sono modificati e messi a disposizione dopo aver informato gli utilizzatori dei sistemi in questione.

2.   In casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, in particolare in caso di malfunzionamento del sistema di informazione o di interruzione della connessione, lo Stato membro può inviare i documenti alla Commissione su supporto cartaceo o con mezzi informatici adeguati. La trasmissione di documenti su supporto cartaceo o mediante altri mezzi informatici deve essere preceduta dall’invio alla Commissione, a tempo debito prima della scadenza del termine ultimo dell’invio, di un avviso in cui si spiegano i motivi di tale invio.

Articolo 6

Autenticità dei documenti

L’autenticità di un documento notificato o conservato mediante un sistema di informazione a norma delle disposizioni del presente regolamento è riconosciuta se la persona che ha inviato il documento è adeguatamente identificata e se il documento è stato elaborato e notificato a norma del presente regolamento.

CAPO III

INTEGRITÀ E LEGGIBILITÀ NEL TEMPO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Articolo 7

Integrità e leggibilità nel tempo

I sistemi di informazione garantiscono la protezione dell’integrità dei documenti notificati e conservati.

In particolare offrono le garanzie seguenti:

a)

consentono l’identificazione inequivocabile di ogni utilizzatore e prevedono misure di controllo efficaci dei diritti di accesso atte ad impedire gli accessi, le cancellazioni, le alterazioni o gli spostamenti illegali, malintenzionati o non autorizzati di documenti, file, metadati e fasi della procedura;

b)

sono dotati di dispositivi di protezione fisica contro le intrusioni e gli incidenti ambientali e di protezione software contro gli attacchi informatici;

c)

impediscono, mediante vari mezzi, qualsiasi modifica non autorizzata e contengono meccanismi di verifica dell’integrità dei documenti che consentono di stabilire se questi hanno subito delle modifiche;

d)

conservano in memoria una pista di controllo per ogni fase essenziale della procedura;

e)

salvaguardano i dati immagazzinati in un ambiente sicuro, sia in termini fisici che di software, conformemente alle disposizioni di cui alla lettera b);

f)

offrono procedure affidabili di conversione di formati e di migrazione al fine di garantire la leggibilità e l’accessibilità dei documenti per l’intero periodo di immagazzinamento previsto;

g)

sono corredati di una documentazione funzionale e tecnica sufficientemente dettagliata e aggiornata sul funzionamento e le caratteristiche del sistema, che deve essere accessibile in qualsiasi momento per gli enti organizzativi responsabili delle specifiche funzionali e/o tecniche.

Articolo 8

Protezione dei dati personali

Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatti salvi i regolamenti (CE) n. 45/2001 e (CE) n. 1049/2001, le direttive 95/46/CE e 2002/58CE e le disposizioni adottate in applicazione di tali atti.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1.

(3)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(4)  GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.

(5)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(6)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(7)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(8)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(9)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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