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Document 32009R0222

Regolamento (CE) n. 222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri

OJ L 87, 31.3.2009, p. 160–163 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 022 P. 170 - 173

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32019R2152

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/222/oj

31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 87/160


REGOLAMENTO (CE) N. 222/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce le disposizioni di base per le statistiche comunitarie in materia di scambi di beni tra Stati membri.

(2)

Nel quadro della comunicazione della Commissione del 14 novembre 2006 relativa alla riduzione dell'onere di risposta, alla semplificazione ed alla definizione di obiettivi prioritari nel campo delle statistiche comunitarie, Intrastat, il sistema di rilevazione di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, è stato individuato come uno dei settori in cui è possibile e auspicabile una semplificazione.

(3)

Un'azione immediata per alleggerire l'onere statistico può consistere nella riduzione del tasso di copertura dei dati rilevati attraverso Intrastat. Ciò può essere realizzato innalzando le soglie al di sotto delle quali le parti sono esentate dal fornire dati Intrastat, con conseguente aumento della quota delle statistiche basate su stime eseguite dalle autorità nazionali.

(4)

Ai fini di un'efficacia a lungo termine, si dovrebbero considerare altre misure intese a ridurre ulteriormente l'onere statistico, mantenendo nel contempo statistiche conformi agli indicatori e alle norme di qualità in vigore. Tali misure potrebbero includere un'ulteriore riduzione del tasso di copertura minimi obbligatori del totale delle spedizioni e del totale degli arrivi, nonché la possibile futura introduzione di un flusso unico. A tal fine, la Commissione dovrebbe esaminare ulteriormente il valore, la fattibilità e l'impatto in termini di qualità di tali misure.

(5)

È opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione (Eurostat) dati aggregati annuali sugli scambi ripartiti secondo le caratteristiche delle imprese. In tal modo saranno messe a disposizione degli utilizzatori nuove informazioni statistiche su questioni economiche importanti e sarà possibile un nuovo tipo di analisi, ad esempio l'analisi del modo di operare delle imprese europee nel contesto della globalizzazione, senza che ciò imponga nuovi obblighi statistici alle imprese dichiaranti. La relazione tra le statistiche sulle imprese e le statistiche sugli scambi dovrebbe essere stabilita fondendo le informazioni tratte dal registro degli operatori intracomunitari con le informazioni richieste dal regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (3).

(6)

È opportuno che le competenze di esecuzione per la riduzione della copertura minima degli scambi siano conferite alla Commissione. Tali competenze di esecuzione dovrebbero garantire la necessaria flessibilità in caso di future modifiche basate su una valutazione regolare delle soglie in stretta collaborazione con le autorità nazionali, in modo da trovare il giusto equilibrio tra l'onere statistico e l'accuratezza dei dati.

(7)

La diminuzione della copertura minima degli scambi impone l'adozione di misure di compensazione a fronte di una rilevazione meno completa di dati, con conseguente incidenza negativa sulla qualità, in particolare sull'accuratezza dei dati. La Commissione dovrebbe avere il potere di rendere più stringenti gli obblighi degli Stati membri in tema di qualità e in particolare di definire i criteri di valutazione degli scambi non rilevati attraverso Intrastat.

(8)

Il regolamento (CE) n. 638/2004 stabilisce che talune disposizioni siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(9)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE (5), che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(10)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(11)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare disposizioni diverse o specifiche con riguardo a merci o a movimenti particolari, adeguare il periodo di riferimento per tenere conto degli obblighi doganali e in materia di imposta sul valore aggiunto, precisare le modalità di raccolta delle informazioni che sono raccolte dalle autorità nazionali, in particolare i codici da utilizzare, adeguare la copertura Intrastat minima agli sviluppi tecnici ed economici, definire le condizioni alle quali gli Stati membri possono semplificare le informazioni da fornire per singole transazioni minori, definire i risultati aggregati da trasmettere e i criteri a cui devono conformarsi i risultati delle stime, adottare disposizioni di esecuzione ai fini della compilazione delle statistiche mettendo in relazione i dati sulle caratteristiche delle imprese registrati a norma del regolamento (CE) n. 177/2008 con le statistiche sugli arrivi e sulle spedizioni di merci, e adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire la qualità dei dati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 638/2004, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(12)

Il regolamento (CE) n. 638/2004 dovrebbe essere quindi modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 638/2004 è modificato come segue:

1)

all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione può adottare disposizioni diverse o specifiche con riguardo a merci o a movimenti particolari. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

2)

all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il periodo di riferimento può essere modificato dalla Commissione per tenere conto degli obblighi doganali e in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

3)

all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono tenuti a fornire informazioni per Intrastat:

a)

i soggetti passivi ai sensi del titolo III della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (7), nello Stato membro di spedizione che:

i)

hanno stipulato il contratto, ad eccezione del contratto di trasporto, che consente la spedizione delle merci o, in mancanza di ciò; che

ii)

spediscono o provvedono alla spedizione delle merci, o, in mancanza di ciò; che

iii)

sono in possesso delle merci oggetto della spedizione;

o il loro rappresentante fiscale in conformità dell'articolo 204 della direttiva 2006/112/CE; e

b)

i soggetti passivi ai sensi del titolo III della direttiva 2006/112/CE nello Stato membro d'arrivo che:

i)

hanno stipulato il contratto, ad eccezione del contratto di trasporto, che consente la consegna delle merci o, in mancanza di ciò; che

ii)

consegnano o provvedono alla consegna delle merci o, in mancanza di ciò; che

iii)

sono in possesso delle merci oggetto della consegna;

o il loro rappresentante fiscale in conformità dell'articolo 204 della direttiva 2006/112/CE.»;

4)

all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

almeno una volta al mese, gli elenchi dei soggetti passivi che hanno dichiarato di aver consegnato merci in altri Stati membri o di aver acquisito merci provenienti da altri Stati membri nel periodo in questione; gli elenchi indicano il valore complessivo di tali merci dichiarato da ciascun soggetto passivo a fini fiscali;»;

5)

all'articolo 9, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a)

al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il numero di identificazione individuale attribuito al soggetto tenuto a fornire le informazioni a norma dell'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE;»;

b)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le informazioni statistiche di cui alle lettere da e) a h), sono definite nell'allegato. Se necessario, la Commissione precisa le modalità di raccolta di tali informazioni, in particolare i codici da utilizzare. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

6)

l'articolo 10 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le soglie al di sotto delle quali gli operatori sono esentati dal fornire informazioni Intrastat saranno fissate ad un livello tale da garantire la copertura di almeno il 97 % del totale delle spedizioni e di almeno il 95 % del totale degli arrivi del soggetto passivo dello Stato membro in questione.

La Commissione adegua i tassi di copertura Intrastat agli sviluppi tecnici ed economici, quando è possibile ridurli mantenendo nel contempo statistiche che rispondano agli indicatori e alle norme di qualità in vigore. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

b)

al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione definisce le condizioni per la fissazione di dette soglie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Gli Stati membri possono semplificare, a determinate condizioni che rispondano a esigenze di qualità, le informazioni richieste per singole transazioni minori. Le condizioni sono definite dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

7)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Riservatezza statistica

Solo nel caso di richiesta da parte del soggetto o dei soggetti che hanno fornito le informazioni, le autorità nazionali decidono se i risultati statistici che possono consentire un'identificazione dei detti soggetti debbano essere divulgati oppure debbano essere modificati in modo che la loro diffusione non pregiudichi il segreto statistico.»;

8)

l'articolo 12 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

quaranta giorni di calendario dalla fine del mese di riferimento nel caso di risultati aggregati che la Commissione deve definire. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

b)

al paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:

«I risultati delle stime devono conformarsi ai criteri definiti dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche annuali sugli scambi secondo le caratteristiche delle imprese, segnatamente secondo le attività economiche svolte dall'impresa, in base alla sezione o al livello a due cifre della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea (NACE), quale definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), e in base alla classe di dimensione misurata in termini di numero di impiegati.

Tali statistiche sono compilate mettendo in relazione i dati sulle caratteristiche delle imprese registrati a norma del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (9), con le statistiche di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Le disposizioni di esecuzione ai fini della compilazione delle statistiche sono fissate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

9)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Qualità

1.   Ai fini del presente regolamento, alle statistiche di cui è richiesta la trasmissione si applicano i seguenti criteri di qualità:

a)

“pertinenza”: il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;

b)

“accuratezza”: la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti;

c)

“tempestività”: il periodo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l'evento o il fenomeno da essi descritto;

d)

“puntualità”: l'intervallo di tempo che intercorre tra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo (data entro cui i dati avrebbero dovuto essere forniti);

e)

“accessibilità” e “chiarezza”: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;

f)

“comparabilità”: la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti statistici applicati, gli strumenti e le procedure di misurazione quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo;

g)

“coerenza”: la possibilità di combinare i dati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione annuale sulla qualità delle statistiche fornite.

3.   Allorché i criteri di qualità enumerati al paragrafo 1 sono applicati alle statistiche di cui al presente regolamento, le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità sono definite secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

La Commissione (Eurostat) valuta la qualità delle statistiche trasmesse.

4.   La Commissione stabilisce eventuali misure necessarie per garantire che le statistiche trasmesse siano conformi ai criteri di qualità. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 3.»;

10)

all’articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

11)

all'allegato, sezione 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la base imponibile, ossia il valore da determinare a fini fiscali ai sensi della direttiva 2006/112/CE;».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA


(1)  Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 febbraio 2009.

(2)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

(6)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

(7)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(8)  GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

(9)  GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.»;


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