Direttiva 2009/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE )
GU L 198 del 30.7.2009, pagg. 15–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
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Direttiva 2009/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 13 luglio 2009
relativa alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote
(versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 74/152/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote [3], è stata modificata a più riprese e in modo sostanziale [4]. A fini di razionalità e chiarezza, è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva.
(2) La direttiva 74/152/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli [5]. Essa stabilisce prescrizioni tecniche relative alla concezione e alla costruzione dei trattori agricoli e forestali per quanto riguarda la velocità massima per costruzione e le piattaforme di carico. Tali prescrizioni tecniche mirano al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri ai fini dell’applicazione, per ciascun tipo di trattore, della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche di tali veicoli si applicano alla presente direttiva.
(3) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicati nell’allegato II, parte B,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. Per trattore (agricolo o forestale) s’intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati a essere impiegati nell’attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.
2. La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici e aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h.
Articolo 2
1. Gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE né il rilascio del documento di cui all’articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/37/CE o l’omologazione nazionale per un tipo di trattore per motivi concernenti la velocità massima per costruzione o le piattaforme di carico se queste sono conformi alle prescrizioni di cui all’allegato I.
2. Gli Stati membri non possono rilasciare il documento di cui all’articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/37/CE per un tipo di trattore se questo non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.
Gli Stati membri possono rifiutare l’omologazione nazionale di un tipo di trattore se questo non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.
Articolo 3
Gli Stati membri non possono rifiutare l’immatricolazione né vietare la vendita, la prima immissione in circolazione o l’uso dei trattori per motivi concernenti la velocità massima per costruzione o le piattaforme di carico se queste sono conformi alle prescrizioni di cui all’allegato I.
Articolo 4
1. Gli Stati membri non possono né vietare né esigere che i trattori siano muniti di una o più piattaforme di carico.
2. Gli Stati membri non possono vietare che sulle piattaforme di carico siano trasportati prodotti di cui consentono il trasporto sui rimorchi impiegati nell’attività agricola o forestale. Entro i limiti previsti dal costruttore, essi autorizzano un carico massimo pari almeno all’80 % del peso a vuoto del trattore in ordine di marcia.
Articolo 5
Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni dell’allegato I sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE.
Articolo 6
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 7
La direttiva 74/152/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicati all’allegato II, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.
Articolo 8
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Articolo 9
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. Pöttering
Per il Consiglio
Il presidente
E. Erlandsson
[1] GU C 161 del 13.7.2007, pag. 37.
[2] Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 (GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 74) e decisione del Consiglio del 22 giugno 2009.
[3] GU L 84 del 28.3.1974, pag. 33.
[4] Cfr. allegato II, parte A.
[5] GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.
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ALLEGATO I
1. Velocità massima per costruzione
1.1. Per l’omologazione, la velocità media è misurata su pista rettilinea, percorsa nei due sensi di marcia con partenza lanciata. La pista deve essere compatta, della lunghezza minima di 100 m e con superficie piana; sono tuttavia ammesse pendenze massime dell’1,5 %.
1.2. Al momento della prova, il trattore è scarico, in ordine di marcia, senza zavorra o attrezzatura speciale e la pressione degli pneumatici è quella prescritta per l’uso su strada.
1.3. Al momento della prova, il trattore è munito di pneumatici nuovi aventi il raggio massimo di rotolamento previsto per il trattore dal costruttore.
1.4. Il rapporto di trasmissione utilizzato al momento della prova è quello corrispondente alla velocità massima del veicolo, e il comando di alimentazione di carburante è spinto a fondo.
1.5. Per tener conto dei vari errori dovuti in particolare al procedimento di misurazione e all’aumento del regime del motore, in condizione di carico parziale, all’atto dell’omologazione è ammesso che la velocità misurata superi di 3 km/h il valore della velocità massima per costruzione.
1.6. Al fine di permettere alle autorità competenti per l’omologazione dei trattori di calcolare la velocità massima teorica dei trattori stessi, i costruttori precisano a titolo indicativo il rapporto di trasmissione, l’avanzamento effettivo delle ruote motrici a giro completo, nonché il numero dei giri del motore a potenza massima, con comando di alimentazione spinto a fondo e regolatore, ove esista, tarato secondo le specifiche del costruttore.
2. Piattaforma di carico
2.1. Il centro di gravità della piattaforma deve essere situato tra gli assi.
2.2. Le dimensioni della piattaforma devono essere tali che:
- la lunghezza non superi 1,4 volte la carreggiata massima anteriore o posteriore del trattore,
- la larghezza non superi quella massima complessiva del trattore non attrezzato.
2.3. La piattaforma deve essere disposta simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del trattore.
2.4. Il piano di carico deve trovarsi al massimo a 150 cm al di sopra del suolo.
2.5. Il montaggio e il tipo della piattaforma devono essere tali che, a carico normale, il campo di visibilità del conducente resti sufficiente e i vari dispositivi regolamentari di illuminazione e di segnalazione luminosa possano continuare a svolgere la loro funzione.
2.6. La piattaforma di carico dev’essere amovibile; essa deve essere fissata al trattore in modo da escludere il pericolo che se ne distacchi accidentalmente.
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ALLEGATO II
Parte A
Direttiva abrogata e sue modifiche successive
(di cui all’articolo 7)
Direttiva 74/152/CEE del Consiglio (GU L 84 del 28.3.1974, pag. 33) | |
Direttiva 82/890/CEE del Consiglio (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 45) | limitatamente ai riferimenti fatti, nell’articolo 1, paragrafo 1, alla direttiva 74/152/CEE |
Direttiva 88/412/CEE della Commissione (GU L 200 del 26.7.1988, pag. 31) | |
Direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24) | limitatamente ai riferimenti fatti, nell’articolo 1, primo trattino, alla direttiva 74/152/CEE |
Direttiva 98/89/CE della Commissione (GU L 322 dell’1.12.1998, pag. 40) | |
Parte B
Termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione
(di cui all’articolo 7)
Direttiva | Termine di attuazione | Data di applicazione |
74/152/CEE | 8 settembre 1975 | __ |
82/890/CEE | 22 giugno 1984 | __ |
88/412/CEE | 30 settembre 1988 [1] | __ |
97/54/CE | 22 settembre 1998 | 23 settembre 1998 |
98/89/CE | 31 dicembre 1999 [2] | __ |
[1] A norma dell’articolo 2 della direttiva 88/412/CEE:"1.A partire dal 1o ottobre 1988 gli Stati membri non possono:negare per un tipo di trattore l’omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all’articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE, o l’omologazione di portata nazionale,vietare la prima messa in circolazione dei trattori,se la velocità massima per costruzione e le piattaforme di carico di tale tipo trattore o di tali trattori rispondono alle prescrizioni della presente direttiva.2.A partire dal 1o ottobre 1989 gli Stati membri:non possono più rilasciare il documento di cui all’articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore la cui velocità massima per costruzione e le piattaforme di carico non rispondano alle prescrizioni della presente direttiva,velocità massima per costruzione e le cui piattaforme di carico non rispondano alle possono negare l’omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore la cui prescrizioni della presente direttiva."
[2] A norma dell’articolo 2 della direttiva 98/89/CE:"1.A partire dal 1o gennaio 2000 gli Stati membri non possono:rifiutare, per un tipo di trattore, l’omologazione CE o il rilascio del documento di cui all’articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 74/152/CEE, o l’omologazione di portata nazionale,rifiutare la prima messa in circolazione dei trattori,se tali trattori sono conformi alle prescrizioni della direttiva 74/152/CEE modificata dalla presente direttiva.2.A partire dal 1o ottobre 2004 gli Stati membri:non possono rilasciare il documento di cui all’articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se esso non è conforme alle prescrizioni della direttiva 74/152/CEE, modificata dalla presente direttiva,possono rifiutare l’omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della direttiva 74/152/CEE, modificata dalla presente direttiva."
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ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 75/321/CEE | Direttiva 98/89/CE | Presente direttiva |
Articolo 1 | | Articolo 1 |
| Articolo 2 | Articolo 2 |
Articoli da 3 a 5 | | Articoli da 3 a 5 |
Articolo 6, paragrafo 1 | | — |
Articolo 6, paragrafo 2 | | Articolo 6 |
— | | Articolo 7 |
— | | Articolo 8 |
Articolo 7 | | Articolo 9 |
Allegato | | Allegato I |
— | | Allegato II |
— | | Allegato III |
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