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Document 32009L0058

Direttiva 2009/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE )

OJ L 198, 30.7.2009, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 056 P. 130 - 134

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; abrogato da 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/58/oj

30.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/4


DIRETTIVA 2009/58/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2009

relativa al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 79/533/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1979, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (3), è stata modificata in maniera sostanziale e a più riprese (4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

La direttiva 79/533/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, sostituita dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (5), e fissa prescrizioni tecniche relative alla progettazione e alla costruzione dei trattori agricoli o forestali per quanto concerne il dispositivo di rimorchio e la retromarcia. Tali prescrizioni tecniche intendono ravvicinare le legislazioni degli Stati membri per permettere l’applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CE prevista dalla direttiva 2003/37/CE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relative ai trattori agricoli o forestali, ai loro rimorchi e alle loro macchine intercambiabili trainate, nonché ai sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva.

(3)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicati nell’allegato III, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   Ai fini della presente direttiva, per «trattore» (agricolo o forestale) s’intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell’attività agricola o forestale. Esso può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.

2.   La presente direttiva si applica soltanto ai trattori definiti al paragrafo 1, montati su pneumatici e aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE né il rilascio del documento di cui all’articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/37/CE né l’omologazione nazionale per un tipo di trattore per motivi concernenti il dispositivo di rimorchio e la retromarcia se questi sono conformi alle prescrizioni degli allegati I e II.

2.   Gli Stati membri non possono rilasciare il documento di cui all’articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/37/CE per un tipo di trattore se questo non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri possono rifiutare l’omologazione nazionale di un tipo di trattore se questo non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l’immatricolazione né vietare la vendita, la prima immissione in circolazione o l’uso dei trattori per motivi concernenti il dispositivo di rimorchio e la retromarcia se questi sono conformi alle prescrizioni degli allegati I e II.

Articolo 4

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I e II sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

La direttiva 79/533/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d’attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicati all’allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata nell’allegato IV.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

E. ERLANDSSON


(1)  GU C 10 del 15.1.2008, pag. 21.

(2)  Parere del Parlamento europeo dell’11 dicembre 2007 (GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 57) e decisione del Consiglio del 22 giugno 2009.

(3)  GU L 145 del 13.6.1979, pag. 20.

(4)  Cfr. allegato III, parte A.

(5)  GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.


ALLEGATO I

DISPOSITIVO DI RIMORCHIO

1.   Numero

Ciascun trattore deve presentare un apposito dispositivo al quale sia possibile fissare un elemento di giunzione, quali una barra od un cavo per rimorchio.

2.   Disposizione

Il dispositivo di cui sopra deve essere montato nella parte anteriore del trattore e deve essere munito di un perno di aggancio.

3.   Forma

Il dispositivo deve avere forma di ganascia. L’apertura a livello del centro del perno di bloccaggio deve essere di 60 mm + 0,5/- 1,5 mm e la profondità della ganascia dal centro del perno di 62 mm ± 0,5 mm.

Il perno di aggancio deve avere un diametro di 30 + 1,5 mm e deve essere provvisto di un dispositivo che non gli consenta di uscire durante l’utilizzazione dal suo alloggiamento. Il dispositivo di sicurezza non deve essere distaccabile.

Lo scarto di + 1,5 mm non deve essere interpretato come una tolleranza di fabbricazione, bensì come una differenza consentita nelle dimensioni nominali di perni di modello diverso.


ALLEGATO II

RETROMARCIA

Ogni trattore deve essere dotato di un dispositivo di retromarcia azionabile dal posto di guida.


ALLEGATO III

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 6)

Direttiva 79/533/CEE del Consiglio

(GU L 145 del 13.6.1979, pag. 20)

 

Direttiva 82/890/CEE del Consiglio

(GU L 378 del 31.12.1982, pag. 45)

limitatamente ai riferimenti fatti dall’articolo 1, paragrafo 1, alla direttiva 79/533/CEE

Direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24)

limitatamente ai riferimenti fatti dall’articolo 1, primo trattino, alla direttiva 79/533/CEE

Direttiva 1999/58/CE della Commissione

(GU L 148 del 15.6.1999, pag. 37)

 

Parte B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale e di applicazione

(di cui all’articolo 6)

Direttiva

Termine di attuazione

Data di applicazione

79/533/CEE

21 novembre 1980

82/890/CEE

21 giugno 1984

97/54/CE

22 settembre 1998

23 settembre 1998

1999/58/CE

30 giugno 2000 (1)


(1)  In conformità dell’articolo 2 della direttiva 1999/58/CE:

«1.   A decorrere dal 1o luglio 2000, gli Stati membri non possono:

rifiutare, per un tipo di trattore, l’omologazione CE o il rilascio del documento di cui all’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l’omologazione di portata nazionale, o

rifiutare la prima immissione in circolazione dei trattori,

se tali trattori sono conformi alle prescrizioni della direttiva 79/533/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2001, gli Stati membri:

cessano di rilasciare il documento di cui all’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni della direttiva 79/533/CEE, come modificata dalla presente direttiva,

possono rifiutare l’omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della direttiva 79/533/CEE, come modificata dalla presente direttiva.»


ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 79/533/CEE

Direttiva 1999/58/CE

Presente direttiva

Articolo 1

 

Articolo 1

 

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

 

Articolo 3

Articolo 4

 

Articolo 4

Articolo 5, paragrafo 1

 

Articolo 5, paragrafo 2

 

Articolo 5

 

Articoli 6 e 7

Articolo 6

 

Articolo 8

Allegato I

 

Allegato I

Allegato II

 

Allegato II

 

Allegato III

 

Allegato IV


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