EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0893

2009/893/CE: Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009 , relativa all’importazione di sperma di animali domestici della specie suina nella Comunità per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e dei centri di raccolta dello sperma e i requisiti di certificazione [notificata con il numero C(2009) 9354] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 320, 5.12.2009, p. 12–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2012; abrogato da 32012D0137

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/893/oj

5.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

relativa all’importazione di sperma di animali domestici della specie suina nella Comunità per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e dei centri di raccolta dello sperma e i requisiti di certificazione

[notificata con il numero C(2009) 9354]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/893/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 1, l’articolo 9, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 90/429/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi intracomunitari e alle importazioni provenienti dai paesi terzi di sperma di animali della specie suina. Secondo la direttiva, gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di sperma solo se proveniente dai paesi terzi che figurano in un elenco elaborato secondo la procedura da essa prevista. Inoltre la direttiva 90/429/CEE, secondo la stessa procedura, prevede l’elaborazione di un elenco di centri di raccolta dello sperma approvati da cui gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di sperma originario di tali paesi terzi.

(2)

La direttiva 90/429/CEE prescrive inoltre che le partite di sperma devono essere accompagnate da un certificato sanitario basato sul modello di cui alla direttiva.

(3)

La decisione 2002/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2002, che stabilisce le condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie suina (2) stabilisce l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di sperma. Tale elenco è istituito in base alla situazione zoosanitaria di tali paesi terzi.

(4)

La decisione 2002/613/CE istituisce inoltre un elenco di centri di raccolta dello sperma da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma.

(5)

Diversi centri di raccolta dello sperma situati in Canada e negli Stati Uniti sono attualmente inclusi in tale elenco. Questi paesi terzi hanno richiesto numerose modifiche alle voci relative ai loro centri di raccolta dello sperma inclusi nell’elenco. Alcune modifiche riguardano i dati amministrativi o la soppressione di centri già approvati, mentre altre riguardano l’aggiunta di nuovi centri.

(6)

Il Canada e gli Stati Uniti hanno fornito garanzie appropriate di ottemperanza dei nuovi centri di raccolta dello sperma alle pertinenti norme fissate dalla direttiva 90/429/CEE e i centri di raccolta dello sperma interessati sono stati ufficialmente abilitati dai rispettivi servizi veterinari a esportare verso la Comunità. Occorre quindi modificare di conseguenza l’elenco dei centri di raccolta dello sperma approvati di cui alla decisione 2002/613/CE.

(7)

Il modello di certificato veterinario di cui all’allegato III della decisione 2002/613/CE indica le condizioni sanitarie per l’importazione di sperma nella Comunità. Tali condizioni non sono del tutto coerenti con quelle fissate dal codice sanitario per gli animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie e quindi devono essere aggiornate.

(8)

Inoltre secondo la decisione 2007/240/CE della Commissione (3) i vari certificati veterinari e sanitari richiesti per l’introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d’origine animale devono essere basati sui modelli standard di certificato veterinario che figurano nell’allegato I.

(9)

Di conseguenza i modelli di certificato sanitario di cui all’allegato III della decisione 2002/613/CE devono essere modificati per tenere conto delle parti pertinenti del codice sanitario per gli animali terrestri e del relativo modello standard di cui all’allegato I della decisione 2007/240/CE.

(10)

L’allegato IV della decisione 2002/613/CE istituisce un modello di certificato veterinario che va utilizzato per l’importazione nella Comunità di partite di sperma provenienti dalla Svizzera. Tuttavia nell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (4), allegato 11, appendice 2, capitolo VIII, lettera B), punto 3, lettera b), sono previsti requisiti specifici di certificazione. L’accordo è stato approvato con la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (5).

(11)

Visti tali requisiti specifici, è opportuno che le partite di sperma provenienti dalla Svizzera importate nella Comunità siano accompagnate da un certificato sanitario basato sul modello utilizzato per il commercio intracomunitario di sperma di cui alla direttiva 90/429/CEE, allegato D, con gli adattamenti di cui all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, allegato 11, appendice 2, capitolo VIII, lettera B), punto 3. Occorre quindi sopprimere l’allegato IV della decisione 2002/613/CE.

(12)

Nell’applicazione della presente decisione, è opportuno tenere conto dei requisiti specifici di certificazione e dei modelli di attestato sanitario che possono essere stabiliti in conformità dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (6), approvato dalla decisione 1999/201/CE del Consiglio (7).

(13)

Nell’applicazione della presente decisione è inoltre opportuno tenere conto dei requisiti specifici di certificazione e dei modelli di attestato sanitario che possono essere stabiliti in conformità dell’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (8), approvato dalla decisione 97/132/CE del Consiglio (9).

(14)

Per ragioni di chiarezza e di coerenza della legislazione comunitaria è opportuno abrogare la decisione 2002/613/CE e sostituirla con la presente decisione.

(15)

Per evitare perturbazioni degli scambi occorre autorizzare, per un periodo transitorio, l’uso dei certificati sanitari rilasciati in conformità della decisione 2002/613/CE.

(16)

La direttiva 2008/73/CE del Consiglio (10) modifica la direttiva 90/429/CEE e introduce una procedura semplificata di redazione e di diffusione dell’elenco dei centri di raccolta dello sperma nei paesi terzi approvati per l’importazione di sperma nella Comunità.

(17)

In base alla nuova procedura, applicabile dal 1o gennaio 2010, la redazione di tale elenco non sarà più di competenza della Commissione. L’elenco dei centri di raccolta dello sperma, riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo sulla base delle condizioni stabilite dalla direttiva 90/429/CEE e dai quali lo sperma può essere spedito alla Comunità, dovrà solamente essere comunicato alla Commissione, la quale è tenuta a metterlo a disposizione del pubblico a scopo informativo.

(18)

Conseguentemente alla nuova procedura introdotta dalla direttiva 2008/73/CE la disposizione relativa all’elenco di centri di raccolta dello sperma approvati di cui alla presente decisione scade il 31 dicembre 2009.

(19)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Importazione di sperma

Le partite di sperma provenienti da paesi terzi possono essere introdotte nella Comunità solo se soddisfano le seguenti condizioni:

a)

provengono da uno dei paesi terzi elencati nell’allegato I;

b)

sono accompagnate da un certificato sanitario istituito conformemente al modello di cui alla parte 1 dell’allegato II e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 2 di tale allegato; tuttavia, qualora siano stabiliti requisiti specifici di certificazione in accordi bilaterali tra la Comunità e i paesi terzi, sono applicabili tali requisiti;

c)

soddisfano le condizioni enunciate nel certificato sanitario di cui alla lettera b);

d)

provengono da uno dei centri di raccolta dello sperma elencati nell’allegato III.

Articolo 2

Condizioni generali relative al trasporto di partite di sperma nella Comunità

1.   Le partite di sperma non devono essere trasportate nello stesso contenitore di altre partite di sperma che:

a)

non sono destinate alla Comunità; o

b)

sono di stato sanitario inferiore.

2.   Durante il trasporto nella Comunità le partite di sperma devono essere imballate in contenitori chiusi e sigillati e il sigillo non deve essere rotto durante il trasporto.

Articolo 3

Abrogazione

La decisione 2002/613/CE è abrogata.

Articolo 4

Disposizioni transitorie

In deroga all’articolo 1, lettera b), le partite di sperma per cui sono stati rilasciati certificati sanitari anteriori al 31 maggio 2010 conformemente ai modelli di cui agli allegati III e IV della decisione 2002/613/CE sono accettate per l’importazione nella Comunità fino al 30 giugno 2010.

Articolo 5

Applicabilità

La presente decisione si applica a decorrere dal 15 dicembre 2009.

Tuttavia l’articolo 1, lettera d), è applicabile unicamente dal 15 dicembre 2009 al 31 dicembre 2009.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

(2)  GU L 196 del 25.7.2002, pag. 45.

(3)  GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37.

(4)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(5)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

(6)  GU L 71 del 18.3.1999, pag. 3.

(7)  GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1.

(8)  GU L 57 del 26.2.1997, pag. 5.

(9)  GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4.

(10)  GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.


ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di sperma di animali domestici della specie suina

ICodice ISO

Denominazione del paese terzo

Osservazioni

CA

Canada

 

CH

Svizzera (1)

 

NZ

Nuova Zelanda

 

US

Stati Uniti

 


(1)  Certificati conformi all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).


ALLEGATO II

PARTE 1

Modello di certificato sanitario per l’importazione di sperma di animali domestici della specie suina

Image

Image

Image

Image

Image

PARTE 2

Note esplicative per la certificazione

a)

I certificati sanitari sono rilasciati dall’autorità competente del paese terzo esportatore conformemente al modello di cui all’allegato II.

Ove richiesto dallo Stato membro di destinazione, anche i requisiti supplementari di certificazione e i relativi attestati devono essere inseriti nell’originale del certificato sanitario.

b)

L’originale del certificato sanitario è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

c)

Qualora il modello di certificato sanitario indichi di mantenere o cancellare talune dichiarazioni, a seconda del caso, le dichiarazioni che non sono pertinenti possono essere cancellate, siglate e timbrate dal funzionario autorizzato oppure completamente soppresse dal certificato.

d)

Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di ispezione frontaliero attraverso il quale la partita viene introdotta nella Comunità e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare la certificazione nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

e)

Se al fine di identificare i vari elementi che compongono la partita (elenco di cui al punto I.28 del modello del certificato veterinario), si allegano fogli supplementari al certificato sanitario, anche questi ultimi formano parte integrante del certificato originale e su ciascuna pagina vanno apposti la firma e il timbro del funzionario autorizzato che procede alla certificazione.

f)

Se il certificato sanitario, compresi i fogli supplementari di cui alla lettera e), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare una numerazione del tipo: numero di pagina/numero totale delle pagine in basso e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall’autorità competente.

g)

L’originale del certificato sanitario dev’essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale l’ultimo giorno lavorativo prima del carico della partita ai fini dell’esportazione nella Comunità. Le autorità competenti del paese terzo esportatore garantiscono che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio (1).

Il colore della firma e del timbro del veterinario ufficiale deve essere diverso da quello del testo stampato sul certificato sanitario. La stessa norma si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

h)

L’originale del certificato sanitario deve accompagnare la spedizione fino al posto d’ispezione frontaliero di ingresso nella Comunità.

i)

Il numero di riferimento del certificato di cui ai punti I.2 e II.a del modello di certificato sanitario dev’essere attribuito dall’autorità competente del paese terzo esportatore.


(1)  GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.


ALLEGATO III

Elenco dei centri di raccolta dello sperma approvati dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di sperma di animali domestici della specie suina

Codice ISO

Numero di riconoscimento

Nome e indirizzo del centro

CANADA

CA

7-AI-100

Aurora GTC

Box 177

Kipling, Saskatchewan

Location SW 15-10-6 W2

CA

8-AI-05

Alberta Swine Genetics Corp.

Box 3310

Leduc

Alberta T9E 6M3

CA

7-AI-96

Hypor

Box 323

Ituna

Saskatchewan S0A 1V0

CA

7-AI-105

Topigs Canada Inc

201-1465 Buffalo Place

Manitoba R3T 1L8

SVIZZERA

CH

CH-LU-AI-01S

Suisag, 6213 Knuttwil, Schaubern,

A: 041 462 65 50 B: 041 462 65 49

info@suisag.ch

CH

CH-TG-AI-01S

Suisag, 9545 Wängi, Eggetsbühl,

A: 041 462 65 50 B: 041 462 65 49

kca@suisag.ch

STATI UNITI

US

09IL002

INET * AI, INC.

2429 N. 1950th Avenue

Camp Point, IL 62320


Top