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Document 32009D0796
Council Decision 2009/796/JHA of 4 June 2009 amending Decision 2002/956/JHA setting up a European Network for the Protection of Public Figures
Decisione 2009/796/GAI del Consiglio, del 4 giugno 2009 , recante modifica della decisione 2002/956/GAI relativa all’istituzione di una rete europea di protezione delle personalità
Decisione 2009/796/GAI del Consiglio, del 4 giugno 2009 , recante modifica della decisione 2002/956/GAI relativa all’istituzione di una rete europea di protezione delle personalità
OJ L 283, 30.10.2009, p. 62–62
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 195 - 195
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32002D0956 | modifica | articolo 4 | 19/11/2009 | |
Modifies | 32002D0956 | sostituzione | articolo 2 | 19/11/2009 |
30.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/62 |
DECISIONE 2009/796/GAI DEL CONSIGLIO
del 4 giugno 2009
recante modifica della decisione 2002/956/GAI relativa all’istituzione di una rete europea di protezione delle personalità
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e c), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c),
vista l’iniziativa del Regno dei Paesi Bassi (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
L’eventualità di aggressioni e attentati alle personalità, nell’esercizio o meno di incarichi ufficiali, non può essere esclusa. |
(2) |
La protezione delle personalità è compito dello Stato membro della visita. Le misure di protezione dello Stato membro della visita sono basate unicamente sulle disposizioni di legge vigenti in detto Stato membro e sui pertinenti accordi internazionali. |
(3) |
La rete europea di protezione delle personalità, istituita nel 2002, dovrebbe contribuire a fornire protezione quale struttura formale per la comunicazione e la consultazione tra autorità nazionali. |
(4) |
Si ritiene quindi opportuno modificare la decisione 2002/956/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa all’istituzione di una rete europea di protezione delle personalità (3), in modo che si applichi anche alle persone che non esercitano incarichi ufficiali che sono considerate come minacciate per il loro contributo al dibattito pubblico o il loro impatto su di esso, |
DECIDE:
Articolo 1
La decisione 2002/956/GAI è così modificata:
1) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Ai fini della presente decisione per “personalità” si intende la persona che, nell’esercizio o meno di incarichi ufficiali, conformemente alla legislazione nazionale di uno Stato membro o in virtù della regolamentazione di un’organizzazione o un’istituzione internazionale o sovranazionale, abbia diritto a un servizio di protezione.»; |
2) |
all’articolo 4 è aggiunta la lettera seguente:
|
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
M. PECINA
(1) GU C 330 del 30.12.2008, pag. 2.
(2) Parere espresso il 22 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 333 del 10.12.2002, pag. 1.