32009D0796


Titolo e riferimento

Decisione 2009/796/GAI del Consiglio, del 4 giugno 2009 , recante modifica della decisione 2002/956/GAI relativa all’istituzione di una rete europea di protezione delle personalità

 GU L 283 del 30.10.2009, pagg. 62–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 BG  CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV

Testo

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Decisione 2009/796/GAI del Consiglio

del 4 giugno 2009

recante modifica della decisione 2002/956/GAI relativa all’istituzione di una rete europea di protezione delle personalità

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e c), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l’iniziativa del Regno dei Paesi Bassi [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando quanto segue:

(1) L’eventualità di aggressioni e attentati alle personalità, nell’esercizio o meno di incarichi ufficiali, non può essere esclusa.

(2) La protezione delle personalità è compito dello Stato membro della visita. Le misure di protezione dello Stato membro della visita sono basate unicamente sulle disposizioni di legge vigenti in detto Stato membro e sui pertinenti accordi internazionali.

(3) La rete europea di protezione delle personalità, istituita nel 2002, dovrebbe contribuire a fornire protezione quale struttura formale per la comunicazione e la consultazione tra autorità nazionali.

(4) Si ritiene quindi opportuno modificare la decisione 2002/956/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa all’istituzione di una rete europea di protezione delle personalità [3], in modo che si applichi anche alle persone che non esercitano incarichi ufficiali che sono considerate come minacciate per il loro contributo al dibattito pubblico o il loro impatto su di esso,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2002/956/GAI è così modificata:

1) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Ai fini della presente decisione per "personalità" si intende la persona che, nell’esercizio o meno di incarichi ufficiali, conformemente alla legislazione nazionale di uno Stato membro o in virtù della regolamentazione di un’organizzazione o un’istituzione internazionale o sovranazionale, abbia diritto a un servizio di protezione.";

2) all’articolo 4 è aggiunta la lettera seguente:

"f) promuovere i contatti in merito all’applicazione di misure di protezione nei casi in cui la protezione delle personalità debba essere garantita in due o più Stati membri tra le pertinenti autorità responsabili, all’interno di ciascuno Stato membro, di fornire servizi di protezione tra i punti di contatto o direttamente tra i servizi competenti, in base alle informazioni fornite dai punti di contatto."

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

M. Pecina

[1] GU C 330 del 30.12.2008, pag. 2.

[2] Parere espresso il 22 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[3] GU L 333 del 10.12.2002, pag. 1.

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