32009D0490


Titolo e riferimento

2009/490/CE: Decisione della Commissione, del 23 giugno 2009 , relativa ai requisiti di sicurezza per i lettori di musica personali cui le norme europee devono conformarsi, secondo il disposto della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

 GU L 161 del 24.6.2009, pagg. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

 BG  CS  DA  DE  EL  EN  ES  ET  FI  FR  HU  IT  LT  LV  MT  NL  PL  PT  RO  SK  SL  SV

Testo

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
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Decisione della Commissione

del 23 giugno 2009

relativa ai requisiti di sicurezza per i lettori di musica personali cui le norme europee devono conformarsi, secondo il disposto della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/490/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti [1], in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2001/95/CE dispone che gli organismi europei di normazione adottino norme europee intese a garantire che i prodotti soddisfino l’obbligo generale di sicurezza stabilito dalla direttiva.

(2) Ai sensi della direttiva 2001/95/CE, si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto riguarda i rischi e le categorie di rischi disciplinati da norme nazionali, quando è conforme a norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee.

(3) Per quanto riguarda la sicurezza dei lettori di musica personali, si applicano, secondo il tipo di lettore, le disposizioni della direttiva 2001/95/CE, o della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità [2], o della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione [3]. La direttiva 2001/95/CE si applica ai lettori di musica portatili senza funzione di comunicazione integrata.

(4) La direttiva 1999/5/CE e la direttiva 2006/95/CE fanno riferimento alla norma europea armonizzata EN 60065:2002 "Apparecchi audio, video e similari — Requisiti di sicurezza". Poiché è sempre più difficile distinguere tra elettronica di consumo e apparecchiature informatiche, è prevista la fusione di questa norma con la norma EN 60950 "Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione — Sicurezza — parte 1: Requisiti generali" in una nuova norma EN 62368.

(5) Le norme attuali non prescrivono livelli sonori massimi né un’etichettatura specifica relativa all’emissione di rumore, ma prevedono che nelle istruzioni per l’uso figuri un’avvertenza circa gli effetti nocivi dell’esposizione a livelli sonori eccessivi.

(6) La Commissione europea ha chiesto al comitato scientifico per i rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI), di valutare i rischi potenziali per la salute che comportano i lettori di musica personali e i telefoni mobili con funzione di lettore di musica, in ragione dell’ampio uso che ne è fatto e del numero crescente di persone esposte in modo continuo a livelli sonori superiori ai limiti sul luogo di lavoro (80 decibel). Nel suo parere [4], il CSRSERI ha concluso che esistono rischi di disturbi uditivi e di altro genere, e in particolare di perdita permanente dell’udito, in caso di uso, durante almeno cinque anni, di lettori di musica personali per più di quaranta ore alla settimana a un volume eccessivo [superiore a 89 dB (A)]. Un uso di questo tipo è ormai diventato del tutto abituale, specie tra i bambini e gli adolescenti.

(7) I requisiti di sicurezza per i lettori di musica personali devono essere definiti, come disposto dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/95/CE, per poter chiedere agli organismi di normazione di elaborare una norma che prevenga i rischi di danni all’udito causati dall’esposizione ai suoni emessi da questi apparecchi, secondo la procedura definita nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione [5]. L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE dispone che il riferimento della norma adottata sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Affinché sia garantito un approccio globale e armonizzato riguardante la sicurezza di tutti i lettori di musica personali, compresi i telefoni mobili con funzione di lettore di musica, occorre sottoporre una richiesta agli organismi di normazione, come disposto dalle direttive 2001/95/CE, 1999/5/CE e 2006/95/CE.

(8) Una volta stabilita la norma, e a condizione che la Commissione decida di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, i lettori di musica personali concepiti e fabbricati in conformità con tale norma saranno considerati soddisfacenti l’obbligo generale di sicurezza della direttiva 2001/95/CE per quanto riguarda i requisiti di sicurezza oggetto della norma.

(9) La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all’articolo 15 della direttiva 2001/95/CE,

DECIDE:

Articolo 1

Scopo

La presente decisione ha lo scopo di definire i requisiti di sicurezza sulla base dei quali la Commissione chiederà agli organismi di normazione competenti di stabilire norme che garantiscano che l’uso dei lettori di musica personali, in condizioni normali, non comporti un’esposizione al suono tale da presentare un rischio di danni per l’udito. I requisiti per i lettori di musica personali tengono pienamente conto del parere formulato dal comitato scientifico per i rischi sanitari emergenti e nuovi sui "Rischi potenziali per la salute derivanti dall’esposizione al rumore emesso dai lettori di musica personali e dai telefoni mobili con funzione di lettore di musica".

Articolo 2

Definizione

Ai fini della presente decisione, per "lettore di musica personale" s’intende ogni apparecchio portatile, non compreso tra quelli oggetto della direttiva 1999/5/CE o della direttiva 2006/95/CE, munito di cuffia o di auricolari, utilizzato per ascoltare suoni registrati, prodotti o radiotrasmessi.

Articolo 3

Requisiti

1. Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/95/CE, il requisito di sicurezza per i lettori di musica personali è il seguente:

i lettori di musica personali sono concepiti e fabbricati in modo tale da garantire che, in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, essi siano intrinsecamente sicuri e non causino danni all’udito.

2. Il requisito di cui al paragrafo 1 implica in particolare quanto segue:

1) l’esposizione al suono è di durata limitata per evitare danni all’udito. Per un livello sonoro di 80 dB (A), la durata dell’esposizione è limitata a quaranta ore alla settimana e per un livello sonoro di 89 dB (A) a cinque ore alla settimana. Gli altri livelli d’esposizione sono determinati per interpolazione ed estrapolazione lineari. Si tiene conto della gamma dinamica del suono e dell’uso ragionevolmente prevedibile dei prodotti;

2) i lettori di musica personali sono accompagnati da avvertenze appropriate sui rischi che il loro uso comporta e sul modo di prevenirli e da informazioni agli utilizzatori nei casi in cui l’esposizione presenta un rischio di danni all’udito.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2009.

Per la Commissione

Meglena Kuneva

Membro della Commissione

[1] GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

[2] GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

[3] GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10.

[4] Parere del 13 ottobre 2008, pubblicato all’indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_018.pdf.

[5] GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

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