32009D0370

2009/370/CE: Decisione del Consiglio, del 6 aprile 2009 , sull'adesione della Comunità europea alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001

Gazzetta ufficiale n. L 121 del 15/05/2009 pag. 0003 - 0007


Decisione del Consiglio

del 6 aprile 2009

sull'adesione della Comunità europea alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001

(2009/370/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando quanto segue:

(1) La Comunità si sta adoperando per creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

(2) La convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali (di seguito "la convenzione di Città del Capo") e il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico (di seguito "il protocollo aeronautico"), adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001, contribuiscono utilmente a regolamentare a livello internazionale i rispettivi settori. È pertanto auspicabile che si applichino quanto prima le disposizioni dei due strumenti relative alle materie rientranti nell'ambito di competenza esclusiva della Comunità.

(3) La Commissione ha negoziato la convenzione di Città del Capo e il protocollo aeronautico a nome della Comunità, per le parti di competenza esclusiva della Comunità.

(4) Le organizzazioni regionali di integrazione economica competenti in determinate materie disciplinate dalla convenzione di Città del Capo e dal protocollo aeronautico possono aderire alla convenzione e al protocollo dopo la loro entrata in vigore.

(5) Alcune delle materie disciplinate dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [2], dal regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d'insolvenza [3], e dal regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) [4], sono altresì disciplinate dal dalla convenzione di Città del Capo e dal protocollo aeronautico.

(6) La Comunità ha competenza esclusiva in alcune materie regolate dalla convenzione di Città del Capo e dal protocollo aeronautico, mentre gli Stati membri sono competenti in altre materie disciplinate anch’esse da questi due strumenti.

(7) È opportuno pertanto che la Comunità aderisca alla convenzione di Città del Capo e al protocollo aeronautico.

(8) Ai sensi dell'articolo 48 della convenzione di Città del Capo e dell'articolo XXVII del protocollo aeronautico, al momento dell'adesione un’organizzazione regionale di integrazione economica presenta una dichiarazione nella quale indica le materie regolate dalla convenzione e dal protocollo per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la propria competenza. Al momento dell'adesione ai due strumenti è opportuno di conseguenza che la Comunità presenti una dichiarazione di questo tipo.

(9) L'articolo 55 della convenzione di Città del Capo prevede che uno Stato contraente possa dichiarare che non applicherà l’articolo 13 o l’articolo 43, o entrambi, in tutto o in parte. Al momento dell'adesione alla suddetta convenzione è opportuno che la Comunità presenti una dichiarazione di questo tipo.

(10) Gli articoli X, XI e XII del protocollo aeronautico si applicano solo qualora uno Stato contraente abbia reso una dichiarazione in tal senso in applicazione dell'articolo XXX del suddetto protocollo, e alle condizioni stabilite da detta dichiarazione. Al momento dell'adesione al protocollo aeronautico è opportuno che la Comunità dichiari che non applicherà l'articolo XII e che non renderà alcuna dichiarazione ai sensi dell'articolo XXX, paragrafi 2 e 3. Non sarà pregiudicata la competenza degli Stati membri per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale in materia di insolvenza.

(11) L'applicazione dell'articolo VIII del protocollo aeronautico sulla scelta della legge applicabile dipende anch'essa da una dichiarazione che un qualsiasi Stato contraente può rendere in virtù dell'articolo XXX, paragrafo 1. Al momento dell'adesione al protocollo aeronautico è opportuno che la Comunità dichiari che non applicherà l'articolo VIII.

(12) Il Regno Unito resterà soggetto alla convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali [5] fino a quando sarà soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 593/2008. Si presume che il Regno Unito, se aderirà al protocollo aeronautico prima di allora, al momento dell'adesione presenterà una dichiarazione ai sensi dell'articolo XXX, paragrafo 1, che non pregiudicherà l'applicazione delle disposizioni del richiamato regolamento.

(13) Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non ne è vincolata né é soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

1. Sono approvati, a nome della Comunità europea, la convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali (di seguito "la convenzione di Città del Capo") e il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico (di seguito "il protocollo aeronautico"), adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001.

I testi della convenzione di Città del Capo e del protocollo aeronautico sono allegati alla presente decisione.

2. Nella presente decisione per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri, salvo la Danimarca.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare, a nome della Comunità, gli strumenti di cui all'articolo 47, paragrafo 4, della convenzione di Città del Capo e all'articolo XXVI, paragrafo 4, del protocollo aeronautico.

Articolo 3

1. Al momento dell'adesione alla convenzione di Città del Capo, la Comunità presenterà le dichiarazioni di cui al punto I degli allegati I e II.

2. Al momento dell'adesione al protocollo aeronautico, la Comunità presenterà le dichiarazioni di cui ai punti II degli allegati I e II.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. Pospíšil

[1] Parere del 18 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[2] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

[3] GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

[4] GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

[5] GU L 266 del 9.10.1980, pag. 1.

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ALLEGATO I

Dichiarazioni generali relative alla competenza della Comunità europea, che la Comunità dovrà presentare al momento dell'adesione alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali ("la convenzione di Città del Capo") e al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico ("il protocollo aeronautico"), adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001

I. Dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, relativa alla competenza della Comunità europea nelle materie regolate dalla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali ("la convenzione di Città del Capo") per le quali gli Stati membri le hanno delegato la propria competenza.

1. La convenzione di Città del Capo dispone, all'articolo 48, che un’organizzazione regionale di integrazione economica, costituita da Stati sovrani e avente competenza in determinate materie regolate da detta convenzione, possa aderire alla stessa a condizione di presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 di detto articolo. La Comunità ha deciso di aderire alla convenzione di Città del Capo e procede di conseguenza alla dichiarazione.

2. Gli Stati membri della Comunità sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

3. Tuttavia, la presente dichiarazione non si applica al Regno di Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea.

4. La presente dichiarazione non si applica ai territori degli Stati membri ai quali non si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e non pregiudica misure o posizioni che gli Stati membri potrebbero adottare in virtù della convenzione di Città del Capo a nome e nell'interesse di quei territori.

5. Gli Stati membri della Comunità europea hanno delegato la propria competenza alla Comunità per le materie che incidono sul regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [1], sul regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d'insolvenza [2], e sul regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) [3].

6. Al momento dell'adesione alla convenzione di Città del Capo, la Comunità non presenterà nessuna delle dichiarazioni consentite dagli articoli richiamati all'articolo 56 della convenzione, ad eccezione di una dichiarazione relativa all'articolo 55. Gli Stati membri mantengono la competenza per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale in materia di insolvenza.

7. L’esercizio delle competenze che gli Stati membri hanno delegato alla Comunità a norma del trattato che istituisce la Comunità europea è, per sua natura, soggetto a continua evoluzione. Le istituzioni competenti possono, nell'ambito di detto trattato, adottare decisioni che determinano l'estensione dell’ambito di competenza della Comunità. Quest'ultima si riserva pertanto il diritto di modificare la presente dichiarazione di conseguenza, senza che ciò costituisca una condizione preliminare per l'esercizio delle sue competenze in relazione alle materie regolate dalla convenzione di Città del Capo.

II. Dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo XXVII, paragrafo 2, relativa alla competenza della Comunità europea nelle materie regolate dal protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico ("il protocollo aeronautico") per le quali gli Stati membri le hanno delegato la propria competenza

1. Il protocollo aeronautico dispone, all'articolo XXVII, che un’organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati sovrani e avente competenza in determinate materie regolate da detto protocollo possa aderire allo stesso a condizione di presentare la dichiarazione di cui al paragrafo 2 di detto articolo. La Comunità ha deciso di aderire al protocollo aeronautico e procede di conseguenza alla dichiarazione.

2. Gli Stati membri della Comunità europea sono attualmente il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

3. Tuttavia, la presente dichiarazione non si applica al Regno di Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea.

4. La presente dichiarazione non si applica ai territori degli Stati membri ai quali non si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e non pregiudica misure o posizioni che gli Stati membri potrebbero adottare in virtù del protocollo aeronautico a nome e nell'interesse di quei territori.

5. Gli Stati membri della Comunità europea hanno delegato la propria competenza alla Comunità per le materie che incidono sul regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [4], sul regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d'insolvenza [5], e sul regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) [6].

6. Al momento dell'adesione al protocollo aeronautico, la Comunità non presenterà alcuna dichiarazione, ai sensi dell'articolo XXX, paragrafo 1, relativa all'applicazione dell'articolo VIII, né presenterà alcuna delle dichiarazioni consentite dall'articolo XXX, paragrafi 2 e 3. Gli Stati membri mantengono la competenza per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale in materia di insolvenza.

7. L’esercizio delle competenze che gli Stati membri hanno delegato alla Comunità a norma del trattato che istituisce la Comunità europea è, per sua natura, soggetto a continua evoluzione. Le istituzioni competenti possono, nell'ambito di detto trattato, adottare decisioni che determinano l'estensione dell’ambito di competenza. della Comunità. Quest'ultima si riserva pertanto il diritto di modificare la presente dichiarazione di conseguenza, senza che ciò costituisca una condizione preliminare per l'esercizio delle sue competenze in relazione alle materie regolate dal protocollo aeronautico.

[1] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

[2] GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

[3] GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

[4] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

[5] GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

[6] GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

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ALLEGATO II

Dichiarazioni che la Comunità europea dovrà presentare al momento dell'adesione alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali ("la convenzione di Città del Capo") e al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico ("il protocollo aeronautico") relativamente a determinate disposizioni e misure ivi contenute

I. Dichiarazione della Comunità europea ai sensi dell'articolo 55 della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali ("la convenzione di Città del Capo")

In virtù dell'articolo 55 della convenzione di Città del Capo, se il debitore è domiciliato nel territorio di uno Stato membro della Comunità, gli Stati membri soggetti al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [1], applicheranno gli articoli 13 e 43 della convenzione per ottenere le misure provvisorie solo conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 44/2001, come interpretato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nel quadro dell'articolo 24 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [2].

II. Dichiarazione della Comunità europea ai sensi dell'articolo XXX del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico ("il protocollo aeronautico")

In virtù dell'articolo XXX, paragrafo 5, del protocollo aeronautico, all'interno della Comunità non si applicherà l'articolo XXI di detto protocollo, a questa materia si applicherà il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [3], per gli Stati membri soggetti a tale regolamento o a qualsiasi altro accordo volto a estenderne gli effetti.

[1] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

[2] GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32.

[3] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

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