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Document 32008R1123

Regolamento (CE) n. 1123/2008 della Commissione, del 12 novembre 2008 , che fissa una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati dagli Stati membri alla Commissione in relazione alle domande di premio di estirpazione

OJ L 303, 14.11.2008, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2009; abrogato da 32009R1092

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1123/oj

14.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1123/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2008

che fissa una percentuale unica di accettazione degli importi comunicati dagli Stati membri alla Commissione in relazione alle domande di premio di estirpazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (1), in particolare l'articolo 102, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Le domande ammissibili comunicate dagli Stati membri alla Commissione entro il 15 ottobre 2008 a norma dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 superano la dotazione di bilancio disponibile per il regime di estirpazione per la campagna viticola 2008/2009 che, come previsto nell'allegato VII del medesimo regolamento, ammonta a 464 Mio EUR. Occorre pertanto fissare una percentuale unica di accettazione degli importi effettivi comunicati.

(2)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di premio di estirpazione comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 sono accolte nella misura del 45,9% degli importi coperti. I limiti di bilancio per gli Stati membri interessati sono riportati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.


ALLEGATO

Limiti di bilancio per gli Stati membri in relazione al pagamento del premio di estirpazione nella campagna viticola 2008/2009

Stato membro

Dotazione per il regime di estirpazione (EUR)

Bulgaria

0

Repubblica ceca

17 543

Germania

178 162

Grecia

7 135 657

Spagna

236 056 395

Francia

70 643 521

Italia

116 113 326

Cipro

6 820 744

Lussemburgo

6 675

Ungheria

9 812 320

Malta

0

Austria

1 875 586

Portogallo

13 961 350

Romania

49 920

Slovenia

198 093

Slovacchia

1 130 707


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