Regolamento (CE) n. 974/2008 della Commissione, del 2 ottobre 2008 , recante novantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 265 del 04/10/2008 pag. 0010 - 0011
Regolamento (CE) n. 974/2008 della Commissione del 2 ottobre 2008 recante novantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan [1], in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino, considerando quanto segue: (1) Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. (2) Il 12 agosto 2008, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2008. Per la Commissione Eneko Landáburu Direttore generale delle Relazioni esterne [1] GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. -------------------------------------------------- ALLEGATO L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato: La voce seguente è depennata dall'elenco "Persone fisiche": "Armand Albert Friedrich Huber (alias Huber, Ahmed). Indirizzo: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Berna, Svizzera. Data di nascita: 1927. Nazionalità: svizzera. Altre informazioni: a) non è stato rilasciato nessun passaporto svizzero intestato a questo nome; b) deceduto nel maggio 2008." --------------------------------------------------