Regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione, del 3 settembre 2008 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento
GU L 237 del 4.9.2008, pagg. 5–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione
del 3 settembre 2008
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare l’articolo 103, paragrafo 2, terzo comma, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) In forza dell’articolo 201, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 [2] è abrogato a decorrere dal 1o luglio 2008. Dati i numerosi riferimenti a disposizioni specifiche del regolamento (CE) n. 865/2004 contenuti nel regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione [3], che reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004, e per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 2080/2005 e sostituirlo con un nuovo regolamento che specifichi la nuova base giuridica e contenga riferimenti alle corrette disposizioni di base. Il nuovo regolamento deve contenere anche alcune modifiche ritenute necessarie alla luce dell’esperienza acquisita nei due anni di applicazione dei programmi di attività.
(2) Per garantire l’efficienza delle organizzazioni di operatori riconosciute, il riconoscimento deve essere attribuito alle diverse categorie di operatori che hanno un forte impatto sul settore dell’olio di oliva o delle olive da tavola, assicurando nel contempo che le organizzazioni in questione possiedano alcuni requisiti minimi sufficienti per ottenere risultati economici significativi.
(3) Per consentire agli Stati membri produttori di provvedere alla gestione amministrativa del sistema di organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute, occorre stabilire le procedure e i termini massimi per il riconoscimento di tali organizzazioni, i criteri di selezione dei loro programmi di attività nonché le modalità di erogazione e di ripartizione del finanziamento comunitario.
(4) A norma dell’articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio [4], che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, gli Stati membri possono trattenere fino al 10 % della componente per l’olio di oliva nell’ambito del massimale nazionale di cui all’articolo 41 dello stesso regolamento per garantire il finanziamento comunitario dei programmi di attività elaborati da organizzazioni di operatori riconosciute in uno o più dei settori di attività elencati all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(5) In conformità con le norme comuni sul finanziamento degli aiuti diretti e per consentire agli Stati membri di utilizzare gli importi disponibili, è necessario che la spesa annua sostenuta per l’esecuzione dei programmi di attività non superi gli importi trattenuti annualmente dagli Stati membri a norma dell’articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
(6) Per garantire la coerenza complessiva delle attività delle organizzazioni di operatori riconosciute, occorre precisare i tipi di attività ammissibili al finanziamento comunitario e quelle non ammissibili. Occorre altresì precisare le modalità di presentazione dei programmi e i criteri per la loro selezione. Data la maggiore efficienza tecnologica rispetto al passato, è opportuno considerare ammissibili i miglioramenti sul fronte dello stoccaggio e della trasformazione che possono comportare anche un aumento indiretto della capacità. È tuttavia opportuno dare agli Stati membri interessati la facoltà di stabilire condizioni di ammissibilità supplementari per adattare meglio le attività alle realtà nazionali del settore oleicolo.
(7) Alla luce dell’esperienza, risulta opportuno fissare soglie di finanziamento comunitario almeno per il settore del miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura e per quello della tracciabilità, della certificazione e della tutela, sotto l’autorità delle amministrazioni nazionali, della qualità dell’olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare attraverso il controllo della qualità degli oli di oliva venduti al consumatore finale, in modo da garantire l’esecuzione di un minimo di attività in settori prioritari e sensibili. Proprio per tenere conto dell’esperienza acquisita, la soglia per il settore del miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura deve essere adattata in modo da rispecchiare l’evoluzione in tale settore. Dati i programmi di attività interessati, anche per facilitarne l’esecuzione, è opportuno disporre l’aumento della percentuale relativa alle spese generali.
(8) Per garantire l’esecuzione dei programmi di attività entro i termini stabiliti e in conformità al disposto dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, e per una efficace gestione amministrativa del sistema di organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute, occorre stabilire le modalità relative alle domande di riconoscimento nonché alla selezione e all’approvazione dei programmi di attività. Ai fini della selezione dei programmi di attività, gli Stati membri devono tenere conto anche della valutazione dei programmi svolta dalle organizzazioni di operatori a norma del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 [5] e del regolamento (CE) n. 2080/2005.
(9) Per garantire la buona e completa esecuzione dei programmi di attività approvati, risulta essenziale aumentare l’importo della cauzione bancaria necessaria per l’approvazione della domanda e consentirne lo svincolo solo dopo il corretto svolgimento dell’intero programma di attività.
(10) Per consentire un uso oculato del finanziamento disponibile agli Stati membri, occorre stabilire una procedura annuale di modifica dei programmi di attività approvati per l’anno successivo, onde tener conto di cambiamenti giustificati rispetto alle condizioni iniziali. Gli Stati membri devono inoltre poter determinare le condizioni atte a giustificare una modifica dei programmi di attività e la conseguente ridistribuzione degli stanziamenti, senza che siano superati gli importi trattenuti annualmente dagli Stati membri produttori a norma dell’articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Per le modifiche dei programmi di attività richieste dalle organizzazioni di operatori e per permettere un’applicazione flessibile dei programmi è opportuno abbreviare i tempi del preavviso da dare alle autorità competenti.
(11) Per poter avviare le attività in tempo utile, occorre che le organizzazioni di operatori possano ricevere un anticipo massimo del 90 % delle spese annue ammissibili del programma di attività approvato, previa costituzione di una cauzione alle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli [6]. Per agevolare e accelerare l’esecuzione dei programmi di attività è opportuno fissare una distribuzione più equilibrata degli importi degli anticipi.
(12) Per accrescere l’impatto complessivo dei programmi di attività relativi al monitoraggio e alla gestione amministrativa del mercato nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, le organizzazioni di operatori e gli Stati membri devono essere tenuti a pubblicare sui propri siti Internet i risultati delle misure adottate in tale ambito.
(13) Ai fini di una corretta gestione delle norme relative alle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, è necessario che gli Stati membri interessati predispongano un piano di controlli e instaurino un regime di sanzioni per le irregolarità eventualmente commesse. Occorre inoltre disporre che le organizzazioni di operatori comunichino alle autorità nazionali degli Stati membri interessati i risultati delle proprie attività e li trasmettano alla Commissione. Data la scadenza fissata per la presentazione da parte delle organizzazioni di operatori delle domande di finanziamento e per la conclusione dei necessari controlli ad opera degli Stati membri, occorre stabilire un nuovo termine per le comunicazioni degli Stati membri.
(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 103 e 125 del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di operatori, le attività ammissibili al finanziamento comunitario, l’approvazione dei programmi di attività e la realizzazione dei programmi di attività approvati.
Articolo 2
Condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo
1. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di operatori aventi diritto al finanziamento comunitario dei programmi di attività di cui all’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per il riconoscimento, tra le quali devono figurare almeno le seguenti:
a) le organizzazioni di produttori sono costituite esclusivamente da olivicoltori non aderenti a un’altra organizzazione di produttori riconosciuta;
b) le associazioni di organizzazioni di produttori sono costituite esclusivamente da organizzazioni di produttori riconosciute non facenti parte di un’altra associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta;
c) le altre organizzazioni di operatori sono costituite esclusivamente da operatori del settore oleicolo non facenti parte di un’altra organizzazione di operatori riconosciuta;
d) le organizzazioni interprofessionali rappresentano in maniera estesa ed equilibrata l’insieme delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dell’olio di oliva e/o delle olive da tavola;
e) le organizzazioni di operatori sono in grado di presentare un programma di attività per almeno uno dei settori di attività di cui all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettere da a), b), c), d) e e);
f) le organizzazioni di operatori si impegnano a sottostare ai controlli previsti all’articolo 14.
3. Ai fini della valutazione delle domande di riconoscimento presentate dalle organizzazioni di operatori, gli Stati membri prendono in considerazione in particolare i seguenti aspetti:
a) le peculiarità del settore oleicolo in ciascuna zona regionale definita dagli Stati membri (di seguito "zona regionale");
b) gli interessi del consumatore e l’equilibrio del mercato;
c) il miglioramento qualitativo della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
d) una valutazione dell’efficacia dei programmi di attività presentati.
Articolo 3
Procedura di riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo
1. Per ottenere il riconoscimento, un’organizzazione di operatori del settore oleicolo è tenuta a presentare, entro una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 15 febbraio di ogni anno, una domanda di riconoscimento che attesti il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2.
La domanda di riconoscimento è redatta secondo un modello fornito dall’autorità competente dello Stato membro per facilitare il controllo del rispetto delle condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2. La domanda contiene, tra l’altro, i dati identificativi di ciascuno degli aderenti all’organizzazione di operatori.
2. Entro il 1o aprile di ogni anno di esecuzione del programma di attività approvato, l’organizzazione di operatori è riconosciuta dallo Stato membro e riceve un numero di riconoscimento.
3. Il riconoscimento è rifiutato, sospeso o revocato immediatamente se l’organizzazione di operatori non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2.
4. L’organizzazione di operatori conserva tuttavia i diritti derivanti dal riconoscimento fino alla revoca dello stesso, purché essa abbia agito in buona fede per quanto riguarda la conformità con le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2.
Ove la revoca del riconoscimento sia dovuta al fatto che l’organizzazione di operatori non ha rispettato, deliberatamente o per grave negligenza, le condizioni per il riconoscimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, la decisione di revoca ha effetto a decorrere dalla data in cui non risultano più soddisfatte tali condizioni.
5. Il riconoscimento è rifiutato, sospeso o revocato immediatamente se l’organizzazione di operatori:
a) è stata oggetto di sanzioni per un’infrazione al regime di aiuti alla produzione previsto dal regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio [7] durante le campagne di commercializzazione 2002/03, 2003/04 o 2004/05;
b) è stata oggetto di sanzioni per un’infrazione al sistema di finanziamento delle attività delle organizzazioni di operatori previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio [8] durante le campagne di commercializzazione 2002/03, 2003/04 o 2004/05.
6. Le organizzazioni di operatori che sono state riconosciute dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1334/2002 e/o che hanno beneficiato del finanziamento dei programmi di attività durante le campagne di commercializzazione 2002/03, 2003/04 e 2004/05 possono essere considerate riconosciute ai sensi del presente regolamento, sempre che possiedano i requisiti indicati all’articolo 2, paragrafo 2.
Articolo 4
Finanziamento comunitario
1. Il finanziamento comunitario annuo dei programmi di attività delle organizzazioni di operatori è corrisposto nei limiti dell’importo trattenuto a norma dell’articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Gli Stati membri si accertano che la spesa annua sostenuta per l’esecuzione dei programmi di attività approvati non superi l’importo di cui al primo comma.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento comunitario sia assegnato proporzionalmente alla durata del periodo di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
Articolo 5
Attività ammissibili al finanziamento comunitario
1. Le attività ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 (di seguito "attività ammissibili") sono le seguenti:
a) in relazione al monitoraggio e alla gestione amministrativa del mercato nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola:
i) raccolta di dati sul settore e sul mercato, effettuata in conformità delle specifiche di metodo, di rappresentatività geografica e di precisione stabilite dall’autorità nazionale competente;
ii) elaborazione di studi, in particolare su temi correlati alle altre attività previste dal programma dell’organizzazione di operatori di cui trattasi;
b) in relazione al miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura:
i) operazioni collettive di mantenimento degli oliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono, effettuate alle condizioni stabilite dall’autorità nazionale competente sulla base di criteri oggettivi; tali condizioni riguardano le zone regionali potenzialmente ammissibili nonché la superficie e il numero minimo di olivicoltori necessario per una buona riuscita delle operazioni in questione;
ii) elaborazione di buone pratiche agricole per l’olivicoltura in base a criteri ambientali adeguati alle condizioni locali, loro diffusione presso gli olivicoltori e monitoraggio della loro applicazione pratica;
iii) progetti di dimostrazione pratica di tecniche alternative all’impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell’olivo;
iv) progetti di dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione dell’ambiente e al mantenimento del paesaggio, quali la coltivazione biologica, la coltivazione a bassi consumi intermedi o la coltivazione integrata;
v) inserimento di dati ambientali nel sistema di informazione geografica degli oliveti (SIG degli oliveti) di cui all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
c) in relazione al miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola:
i) miglioramento delle condizioni di coltivazione, in particolare con la lotta alla mosca dell’olivo, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione, in conformità delle specifiche tecniche stabilite dall’autorità nazionale competente;
ii) miglioramento varietale degli oliveti in singole aziende, a condizione che tali interventi contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del programma di attività;
iii) miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
iv) assistenza tecnica all’industria di trasformazione oleicola su aspetti inerenti alla qualità dei prodotti;
v) creazione e miglioramento di laboratori di analisi dell’olio di oliva vergine;
vi) formazione di assaggiatori per il controllo organolettico dell’olio di oliva vergine;
d) in relazione alla tracciabilità, alla certificazione e alla tutela, sotto l’autorità delle amministrazioni nazionali, della qualità dell’olio di oliva e delle olive da tavola mediante il controllo della qualità degli oli di oliva venduti al consumatore finale:
i) creazione e gestione di sistemi che consentano di rintracciare i prodotti dall’olivicoltore fino al condizionamento e all’etichettatura, in conformità delle specifiche stabilite dall’autorità nazionale competente;
ii) creazione e gestione di sistemi di certificazione della qualità basati su un sistema di analisi del rischio e controllo dei punti critici, in conformità delle specifiche tecniche stabilite dall’autorità nazionale competente;
iii) creazione e gestione di sistemi di controllo del rispetto delle norme di autenticità, qualità e commercializzazione dell’olio di oliva e delle olive da tavola immessi sul mercato, in conformità delle specifiche tecniche stabilite dall’autorità nazionale competente;
e) in relazione alla diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori ai fini del miglioramento della qualità dell’olio di oliva e delle olive da tavola:
i) diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori negli ambiti di cui alle lettere a), b), c) e d);
ii) creazione e gestione di un sito Internet sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori negli ambiti di cui alle lettere a), b), c) e d).
Per quanto riguarda l’attività di cui al primo comma, lettera c), punto ii), gli Stati membri accertano che siano adottate le opportune disposizioni per recuperare l’investimento o il suo valore residuo, qualora il socio titolare dell’azienda lasci l’organizzazione di operatori.
2. Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari che specifichino le attività ammissibili, senza peraltro renderne impossibile la presentazione o la realizzazione.
Articolo 6
Ripartizione del finanziamento comunitario
In ciascuno Stato membro, una percentuale minima del 25 % del finanziamento comunitario disponibile a norma dell’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007 è destinata al settore di attività di cui all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e una percentuale minima del 12 % del finanziamento comunitario è destinata al settore di cui all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera d).
Se la percentuale minima di cui al primo comma non è interamente utilizzata nei settori di attività ivi menzionati, l’importo non utilizzato non può essere stornato ad altri settori di attività, ma è riversato nel bilancio comunitario.
Articolo 7
Attività e spese non ammissibili al finanziamento comunitario
1. Non sono ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007 le attività seguenti:
a) attività che beneficiano di un finanziamento comunitario diverso da quello previsto all’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007;
b) attività che mirano direttamente a un incremento della capacità di produzione, di magazzinaggio o di trasformazione;
c) attività finalizzate all’acquisto o al magazzinaggio di olio di oliva o di olive da tavola o aventi un’incidenza sul prezzo di questi prodotti;
d) attività finalizzate alla promozione commerciale dell’olio di oliva o delle olive da tavola;
e) attività correlate alla ricerca scientifica;
f) attività che possono causare distorsioni di concorrenza negli altri rami di attività dell’organizzazione di operatori.
2. Per garantire l’ottemperanza al disposto del paragrafo 1, lettera a), le organizzazioni di operatori si impegnano per iscritto, a nome proprio e dei loro aderenti, a rinunciare, per le attività effettivamente finanziate a norma dell’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007, a qualsiasi finanziamento derivante da un altro regime di sostegno comunitario o nazionale.
3. Non sono ammissibili al finanziamento comunitario le seguenti spese sostenute per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 5:
a) rimborso (segnatamente sotto forma di rate annue) di prestiti contratti per un’attività realizzata interamente o parzialmente prima dell’inizio del programma di attività;
b) pagamenti corrisposti agli operatori in occasione di riunioni e corsi di formazione a compensazione di una perdita di reddito;
c) spese connesse a costi amministrativi e di personale sostenuti dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA;
d) acquisto di terreni non edificati;
e) acquisto di materiale usato;
f) spese risultanti da contratti di locazione finanziaria (ivi compresi tasse, interessi e oneri assicurativi);
g) noleggio come alternativa all’acquisto e costi di esercizio dei beni noleggiati.
4. Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari in relazione alle attività e alle spese non ammissibili di cui ai paragrafi 1 e 3.
Articolo 8
Programmi di attività e domande di approvazione
1. I programmi di attività ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 devono essere realizzati in un periodo massimo di tre anni. Il primo periodo triennale inizia il 1o aprile 2006. I periodi successivi iniziano il 1o aprile ogni tre anni.
2. Ciascuna organizzazione di operatori riconosciuta ai sensi del presente regolamento può presentare, entro una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 15 febbraio di ogni anno, una domanda di approvazione per un unico programma di attività.
La domanda di approvazione contiene i seguenti elementi:
a) identificazione dell’organizzazione di operatori richiedente;
b) informazioni relative ai criteri di selezione di cui all’articolo 9, paragrafo 1;
c) descrizione e giustificazione di ciascuna delle attività proposte e relativo calendario di esecuzione;
d) piano delle spese, ripartite secondo le attività e i settori di attività di cui all’articolo 5 e suddivise in periodi di 12 mesi a decorrere dalla data di approvazione del programma di attività, distinguendo tra spese generali, che non possono superare il 7 % del totale, e le altre principali voci di spesa;
e) piano di finanziamento, ripartito per settori di attività di cui all’articolo 5 e suddiviso in periodi della durata massima di 12 mesi a decorrere dalla data di approvazione del programma di attività, indicando in particolare il finanziamento comunitario richiesto ed eventualmente i contributi finanziari degli operatori e il contributo nazionale;
f) descrizione degli indicatori di efficacia quantitativi e qualitativi che consentono la valutazione in itinere ed ex post del programma sulla base dei principi generali stabiliti dallo Stato membro;
g) prova della costituzione di una cauzione a norma del regolamento (CEE) n. 2220/85 pari ad almeno il 10 % del finanziamento comunitario richiesto;
h) una domanda di anticipo a norma dell’articolo 11;
i) la dichiarazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2;
j) per le organizzazioni interprofessionali e le associazioni di organizzazioni di produttori: identificazione delle organizzazioni di operatori responsabili dell’effettiva esecuzione delle attività previste nei loro programmi e subappaltate;
k) per le organizzazioni di operatori che fanno parte di un’associazione di produttori o di un’organizzazione interprofessionale: una dichiarazione attestante che le attività previste nei loro programmi non sono oggetto di un’altra domanda di finanziamento comunitario a norma del presente regolamento.
Articolo 9
Selezione e approvazione dei programmi di attività
1. Gli Stati membri selezionano i programmi di attività sulla base dei criteri seguenti:
a) la qualità generale del programma e la sua coerenza con gli obiettivi e le priorità stabiliti dallo Stato membro per il settore oleicolo nella zona regionale interessata;
b) la credibilità finanziaria e l’adeguatezza delle risorse finanziarie di cui dispone l’organizzazione di operatori per la realizzazione delle attività proposte;
c) l’estensione della zona regionale interessata dal programma di attività;
d) la varietà delle situazioni economiche della zona regionale interessata che sono prese in considerazione dal programma di attività;
e) l’esistenza di vari settori di attività e l’entità della partecipazione finanziaria degli operatori;
f) gli indicatori di efficacia quantitativi e qualitativi predisposti dallo Stato membro ai fini della valutazione in itinere ed ex post del programma;
g) la valutazione dei programmi di attività eventualmente già svolta dall’organizzazione di operatori a norma del presente regolamento o dei regolamenti (CE) n. 1334/2002 o (CE) n. 2080/2005.
Gli Stati membri tengono conto della ripartizione delle domande fra i diversi tipi di organizzazioni di operatori in ciascuna zona regionale.
2. Gli Stati membri respingono i programmi di attività incompleti, contenenti informazioni inesatte o che prevedono una delle attività non ammissibili indicate all’articolo 7.
3. Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri informano le organizzazioni di operatori sui programmi di attività approvati e, se del caso, sui programmi ai quali hanno concesso il finanziamento nazionale corrispondente.
L’approvazione definitiva di un programma di attività può essere subordinata all’inserimento delle modifiche ritenute necessarie dallo Stato membro. In questo caso, l’organizzazione di operatori interessata comunica il proprio accordo all’inserimento delle modifiche entro un termine di 15 giorni dalla notifica delle stesse.
4. Se il programma di attività proposto non è selezionato, lo Stato membro svincola immediatamente la cauzione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera g).
5. Gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento comunitario sia assegnato nell’ambito di ciascuna categoria di organizzazioni di operatori in funzione del valore dell’olio di oliva prodotto o commercializzato dai membri delle organizzazioni di operatori.
Articolo 10
Modifica dei programmi di attività
1. Seguendo una procedura stabilita dallo Stato membro, un’organizzazione di operatori può chiedere di apportare modifiche al contenuto e al bilancio del proprio programma di attività già approvato, purché tali modifiche non comportino il superamento dell’importo trattenuto a norma dell’articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
2. Ogni domanda di modifica di un programma di attività è corredata di documenti giustificativi che precisano il motivo, la natura e le conseguenze delle modifiche proposte. L’organizzazione di operatori presenta la domanda all’autorità competente non meno di tre mesi prima della data di inizio della realizzazione dell’attività di cui trattasi.
3. In caso di fusione di organizzazioni di operatori che svolgevano precedentemente programmi di attività distinti, dette organizzazioni continuano a svolgere i programmi in modo distinto e parallelo fino al 1o gennaio dell’anno che segue la fusione. Tali organizzazioni procedono alla fusione dei propri programmi di attività inoltrando una domanda di modifica dei rispettivi programmi in conformità dei paragrafi 1 e 2.
In deroga al primo comma, gli Stati membri hanno facoltà di autorizzare le organizzazioni di operatori che lo richiedono per motivi debitamente giustificati a svolgere in parallelo i rispettivi programmi di attività, senza procedere alla loro fusione.
4. Entro due mesi dal ricevimento della domanda di modifica di cui al paragrafo 2, l’autorità competente dello Stato membro, dopo aver esaminato i documenti ricevuti, comunica la propria decisione all’organizzazione di operatori interessata. Sono considerate accolte le domande di modifica in merito alle quali non è stata presa una decisione entro il suddetto termine.
5. Qualora il finanziamento comunitario ottenuto dall’organizzazione di operatori sia inferiore a quello richiesto nel programma approvato, i beneficiari possono adeguare il programma al finanziamento ottenuto.
Articolo 11
Anticipi
1. L’organizzazione di operatori che ha presentato la domanda di anticipo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera h), riceve, alle condizioni indicate al paragrafo 2 del presente articolo, un anticipo complessivo non superiore al 90 % delle spese ammissibili previste per ciascuno degli anni di durata del programma di attività approvato.
2. Prima della fine del mese che segue il mese iniziale di esecuzione di ciascun anno del programma di attività approvato, lo Stato membro versa all’organizzazione di operatori di cui trattasi la prima rata dell’anticipo, pari a metà dell’importo di cui al paragrafo 1.
La seconda rata, pari all’altra metà dell’importo di cui al paragrafo 1, è versata dopo la verifica di cui al paragrafo 3.
3. Prima di versare la rata successiva, gli Stati membri verificano che ciascuna rata dell’anticipo sia stata effettivamente utilizzata.
Detta verifica è effettuata dallo Stato membro sulla base della relazione di cui all’articolo 13 o per mezzo di un controllo in loco a norma dell’articolo 14.
4. I versamenti di cui al paragrafo 2 sono subordinati alla costituzione da parte dell’organizzazione di operatori interessata di una cauzione in conformità del regolamento (CEE) n. 2220/85, per un importo pari al 110 % dell’anticipo richiesto. L’esigenza principale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, di tale regolamento è l’esecuzione delle attività figuranti nel programma di attività approvato.
5. Entro una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro la fine di ogni anno di esecuzione del programma di attività, le organizzazioni di operatori interessate possono presentare una domanda di svincolo della cauzione di cui al paragrafo 4 per un importo non superiore alla metà delle spese effettivamente sostenute. Lo Stato membro determina e controlla i documenti giustificativi a corredo di tale domanda e svincola le cauzioni corrispondenti alle spese di cui trattasi entro il secondo mese successivo a quello in cui è presentata la domanda.
Articolo 12
Domanda di finanziamento comunitario
1. Ai fini del versamento del finanziamento comunitario di cui all’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’organizzazione di operatori presenta una domanda di finanziamento all’organismo pagatore entro una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro tre mesi a decorrere dalla fine di ciascun anno di esecuzione del proprio programma di attività.
Lo Stato membro può versare alle organizzazioni di operatori il saldo del finanziamento comunitario corrispondente a ciascun anno di esecuzione del programma di attività dopo aver verificato, sulla base della relazione di cui all’articolo 13 o di un controllo in loco di cui all’articolo 14, che le due rate dell’anticipo di cui all’articolo 11, paragrafo 2, sono state effettivamente spese.
Le domande di finanziamento comunitario presentate oltre il termine di cui al primo comma non sono ricevibili e gli importi eventualmente percepiti a titolo di finanziamento comunitario del programma sono rimborsati secondo la procedura di cui all’articolo 17.
2. La domanda di finanziamento comunitario è redatta secondo un modello fornito dall’autorità competente dello Stato membro. Per essere ricevibile, la domanda deve essere corredata:
a) dei documenti giustificativi:
i) delle spese sostenute nel periodo di esecuzione del programma di attività (fatture e documenti bancari comprovanti il loro pagamento);
ii) se del caso, dell’effettivo versamento dei contributi finanziari da parte degli operatori e dello Stato membro interessato;
b) di un resoconto sommario comprendente i seguenti elementi:
i) descrizione precisa delle fasi del programma realizzate, suddivisa per i settori di attività indicati all’articolo 5;
ii) giustificazione e conseguenze finanziarie dell’eventuale divario tra le fasi del programma di attività approvato dallo Stato membro e quelle effettivamente realizzate;
iii) valutazione del programma di attività realizzato, sulla base degli indicatori previsti all’articolo 8, paragrafo 2, lettera f).
3. Le domande di finanziamento non conformi alle condizioni prescritte ai paragrafi 1 e 2 sono respinte. L’organizzazione di operatori interessata può presentare una nuova domanda di finanziamento entro un termine stabilito dallo Stato membro.
4. Le domande di finanziamento riguardanti spese sostenute oltre due mesi dopo la fine del periodo di esecuzione del programma di attività sono respinte.
5. Entro tre mesi dalla presentazione della domanda di finanziamento e dei documenti a corredo di cui al paragrafo 2 lo Stato membro, dopo aver esaminato i documenti suddetti ed effettuato i controlli di cui all’articolo 14, versa il finanziamento comunitario dovuto e svincola l’eventuale cauzione di cui all’articolo 11, paragrafo 4.
La cauzione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera g), è svincolata dopo l’esecuzione dell’intero programma di attività, l’esame dei documenti a corredo e l’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 14.
Articolo 13
Relazioni delle organizzazioni di operatori
1. A decorrere dal 2007, le organizzazioni di operatori presentano entro il 1o maggio di ogni anno una relazione annuale sulla realizzazione del proprio programma di attività nell’anno civile precedente. Detta relazione verte sui seguenti aspetti:
a) le fasi del programma di attività realizzate o in corso;
b) le principali modifiche apportate al programma di attività;
c) una valutazione dei risultati già ottenuti sulla base degli indicatori di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera f).
Nell’ultimo anno di esecuzione del programma di attività, le relazioni di cui al primo comma sono sostituite da una relazione finale.
2. Per i programmi di attività di durata inferiore a un anno, la relazione finale è presentata entro due mesi dalla fine dell’esecuzione del programma.
3. La relazione finale comporta una valutazione del programma di attività e comprende almeno i seguenti elementi:
a) una descrizione, basata come minimo sugli indicatori di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), nonché su qualsiasi altro criterio pertinente, indicante in che misura gli obiettivi del programma sono stati realizzati;
b) una spiegazione delle modifiche apportate al programma di attività;
c) eventualmente, gli aspetti da prendere in considerazione in sede di elaborazione del successivo programma di attività.
4. I dati raccolti e gli studi elaborati nell’ambito delle attività di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), sono pubblicati sul sito Internet dell’organizzazione di operatori una volta conclusa la pertinente attività.
Articolo 14
Controlli in loco
1. Gli Stati membri verificano il rispetto delle condizioni di concessione del finanziamento comunitario con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) il rispetto delle condizioni per l’approvazione dei programmi di attività;
b) la realizzazione dei programmi di attività approvati e in particolare degli investimenti;
c) le spese effettivamente sostenute rispetto al finanziamento richiesto e la partecipazione finanziaria degli operatori del settore oleicolo interessati.
2. L’autorità competente predispone un piano di controlli in loco da effettuarsi su un campione di organizzazioni di operatori riconosciute, secondo il disposto dell’articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007. L’autorità competente seleziona il campione in base a un’analisi del rischio, facendo in modo che:
a) tutte le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori siano controllate in loco almeno una volta dopo il versamento dell’anticipo e prima del versamento del saldo del finanziamento comunitario;
b) tutte le altre organizzazioni di operatori e le organizzazioni interprofessionali siano controllate ogni anno durante il periodo di esecuzione di ciascuno dei programmi di attività approvati, tranne qualora abbiano ricevuto un anticipo nel corso dell’anno, nel qual caso esse saranno controllate dopo la data di versamento dell’anticipo.
Se dai controlli emergono irregolarità, l’autorità competente procede a ulteriori controlli entro l’anno in corso e aumenta il numero di organizzazioni di operatori da controllare nell’anno successivo.
3. I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. Tuttavia, per agevolare l’organizzazione pratica dei controlli, può essere dato all’organizzazione di operatori interessata un preavviso non superiore a 48 ore.
4. L’autorità competente decide quali organizzazioni di operatori sottoporre a controllo in base a un’analisi del rischio che tenga conto dei seguenti fattori:
a) l’importo del finanziamento del programma di attività approvato;
b) la tipologia delle attività finanziate nell’ambito del programma di attività approvato;
c) lo stato di avanzamento del programma di attività;
d) le risultanze di precedenti controlli in loco o delle verifiche effettuate in sede di procedura di approvazione;
e) altri parametri di rischio definiti dallo Stato membro.
5. La durata dei controlli in loco dipende dallo stato di avanzamento del programma di attività approvato.
Articolo 15
Relazioni di ispezione
Per ciascun controllo in loco viene redatta una relazione di ispezione dettagliata indicante in particolare:
a) la data e la durata del controllo;
b) i nominativi delle persone presenti;
c) l’elenco delle fatture controllate;
d) gli estremi delle fatture selezionate nei libri contabili (registro degli acquisti o delle vendite e registro IVA in cui sono iscritte le fatture selezionate);
e) i documenti bancari attestanti il pagamento degli importi selezionati;
f) le attività realizzate che sono state oggetto di una verifica particolare in loco.
Articolo 16
Rettifiche e sanzioni
1. L’organizzazione di operatori che si sia resa responsabile, deliberatamente o per grave negligenza, della revoca del riconoscimento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, è esclusa dal beneficio del finanziamento per l’intero programma di attività e versa inoltre all’autorità competente un importo corrispondente a quello escluso dal finanziamento.
2. Se una determinata attività non è stata realizzata in conformità del programma di attività, l’organizzazione di operatori è esclusa dal beneficio del finanziamento per l’attività di cui trattasi. Tale esclusione non si applica qualora l’organizzazione di operatori abbia fornito dati fattuali esatti o sia in grado di dimostrare con qualsiasi altro mezzo di non essere in torto.
3. Qualora siano riscontrate irregolarità nella realizzazione del programma di attività, all’organizzazione di operatori interessata sono irrogate le seguenti sanzioni:
a) in caso di irregolarità dovuta a negligenza, l’organizzazione di operatori:
i) è esclusa dal beneficio del finanziamento per l’attività di cui trattasi;
ii) è tenuta inoltre a versare all’autorità competente un importo pari al finanziamento revocato;
b) in caso di irregolarità intenzionale, comprese le dichiarazioni false, l’organizzazione di operatori:
i) è esclusa dal beneficio del finanziamento per l’intero programma di attività;
ii) è tenuta inoltre a versare all’autorità competente un importo pari al finanziamento revocato;
iii) è esclusa dal beneficio del finanziamento comunitario a norma dell’articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007 per l’intero triennio successivo a quello in cui è stata riscontrata l’irregolarità.
4. Gli importi risultanti da rettifiche o sanzioni a norma del presente articolo sono versati all’organismo pagatore competente, che li deduce dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia.
Articolo 17
Ripetizione dell’indebito
1. L’autorità competente dello Stato membro recupera gli importi indebitamente erogati, eventualmente maggiorati degli interessi calcolati in conformità del paragrafo 2.
2. Gli interessi sono calcolati:
a) in base al periodo trascorso tra la data del pagamento e la data del rimborso da parte del beneficiario;
b) al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.
3. Qualora un’attività realizzata conformemente al programma di attività approvato risulti successivamente non ammissibile, lo Stato membro ha facoltà di erogare il finanziamento dovuto o di non procedere al recupero degli importi erogati ove ciò sia autorizzato in casi analoghi per i finanziamenti a carico del bilancio nazionale e sempre che l’organizzazione di operatori non abbia agito con negligenza o dolo.
4. Gli importi recuperati o pagati a norma del presente articolo sono versati all’organismo pagatore e dedotti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia.
Articolo 18
Comunicazioni degli Stati membri
1. Entro il 31 gennaio 2006 per il primo triennio, che inizia il 1o aprile 2006, ed entro il 31 gennaio 2009 per il secondo triennio, che inizia il 1o aprile 2009, gli Stati membri produttori di olio di oliva comunicano alla Commissione i provvedimenti nazionali adottati in attuazione del presente regolamento, in particolare quelli relativi:
a) alle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori di cui all’articolo 2, paragrafo 2;
b) alle condizioni supplementari che specificano le attività ammissibili, stabilite a norma dell’articolo 5, paragrafo 2;
c) agli obiettivi e alle priorità per il settore oleicolo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), nonché agli indicatori quantitativi e qualitativi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera f);
d) alle modalità del regime di anticipi di cui all’articolo 11 ed eventualmente del regime di pagamento dei finanziamenti nazionali;
e) all’espletamento dei controlli di cui all’articolo 14 e alle sanzioni e rettifiche di cui all’articolo 16;
f) al termine previsto all’articolo 12, paragrafo 3.
2. Entro il 1o maggio di ogni anno di esecuzione dei programmi di attività approvati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi:
a) alle organizzazioni di operatori riconosciute;
b) ai programmi di attività e alle loro caratteristiche, suddivisi per tipi di organizzazioni di operatori, settori di attività e zone regionali;
c) all’importo del finanziamento assegnato a ciascun programma di attività;
d) al calendario previsto per l’erogazione del finanziamento comunitario per ciascun esercizio finanziario, per l’intera durata dei programmi di attività.
3. Entro il 20 ottobre di ogni anno di esecuzione dei programmi di attività approvati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente regolamento, contenente almeno i seguenti elementi:
a) numero di programmi di attività finanziati, beneficiari, superfici olivicole, frantoi, impianti di trasformazione e quantitativi di olio e di olive da tavola interessati;
b) caratteristiche delle attività svolte in ciascuno dei settori di attività;
c) eventuale divario tra le attività previste e quelle effettivamente realizzate e relativa incidenza sulle spese;
d) descrizione e valutazione dei risultati, in particolare in base alle valutazioni dei programmi di attività di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), punto iii);
e) informazioni statistiche sui controlli eseguiti in conformità degli articoli 14 e 15 e sulle sanzioni e rettifiche applicate a norma dell’articolo 16;
f) spese ripartite secondo i programmi e i settori di attività, nonché contributi finanziari comunitari, nazionali e degli operatori.
4. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono trasmesse per via elettronica secondo le indicazioni impartite dalla Commissione agli Stati membri.
5. Le autorità competenti degli Stati membri pubblicano sul proprio sito Internet tutti i dati raccolti e gli studi elaborati nell’ambito delle attività di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), una volta conclusa la pertinente attività.
Articolo 19
Disposizione transitoria
1. Gli Stati membri possono anticipare il finanziamento comunitario per il primo anno di esecuzione dei programmi di attività.
2. Detto anticipo è limitato esclusivamente all’importo del finanziamento comunitario.
3. Le spese successive al pagamento dell’anticipo di cui al paragrafo 2 sono dichiarate come spese sostenute dal 16 al 31 ottobre 2006.
4. Le autorità competenti degli Stati membri pubblicano sul proprio sito Internet tutti i dati raccolti e gli studi elaborati nell’ambito delle attività di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2080/2005 una volta conclusa la pertinente attività.
Articolo 20
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 2080/2005 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato.
Articolo 21
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2009. Tuttavia, l’articolo 19, paragrafo 4, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2008.
Per la Commissione
Mariann Fischer Boel
Membro della Commissione
[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37.
[3] GU L 333 del 20.12.2005, pag. 8.
[4] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.
[5] GU L 195 del 24.7.2002, pag. 16. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 2080/2005.
[6] GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.
[7] GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.
[8] GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.
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ALLEGATO
Tavola di concordanza di cui all’articolo 20, secondo comma
Regolamento (CE) n. 2080/2005 | Presente regolamento |
Articolo 1 | Articolo 1 |
Articolo 2 | Articolo 2 |
Articolo 3 | Articolo 3 |
Articolo 4 | Articolo 4 |
Articolo 5 | Articolo 5 |
Articolo 6 | Articolo 6 |
Articolo 7 | Articolo 7 |
Articolo 8 | Articolo 8 |
Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a f) | Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a f) |
— | Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera g) |
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 9, paragrafi da 2 a 5 | Articolo 9, paragrafi da 2 a 5 |
Articolo 10 | Articolo 10 |
Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3 | Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 11, paragrafo 4, primo comma | Articolo 11, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 11, paragrafo 4, secondo comma | — |
Articolo 11, paragrafo 5 | Articolo 11, paragrafo 5 |
Articolo 12, paragrafi da 1 a 4 | Articolo 12, paragrafi da 1 a 4 |
Articolo 12, paragrafo 5 | Articolo 12, paragrafo 5, primo comma |
— | Articolo 12, paragrafo 5, secondo comma |
Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3 | Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3 |
— | Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 14, paragrafo 1 | Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva | Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva |
Articolo 14, paragrafo 2, primo e secondo trattino | Articolo 14, paragrafo 2, lettere a) e b) |
Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 14, paragrafi 3, 4 e 5 | Articolo 14, paragrafi 3, 4 e 5 |
Articolo 15 | Articolo 15 |
Articolo 16 | Articolo 16 |
Articolo 17 | Articolo 17 |
Articolo 18, paragrafi da 1 a 4 | Articolo 18, paragrafi da 1 a 4 |
— | Articolo 18, paragrafo 5 |
Articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3 | Articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3 |
— | Articolo 19, paragrafo 4 |
Articolo 20, primo comma | Articolo 20, primo comma |
Articolo 20, secondo comma | — |
— | Articolo 20, secondo comma |
Articolo 21, primo comma | Articolo 21, primo comma |
— | Articolo 21, secondo comma |
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