32008R0597

Regolamento (CE) n. 597/2008 della Commissione, del 24 giugno 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 372/2007 che fissa limiti di migrazione transitori per plastificanti impiegati nelle guarnizioni dei coperchi destinati a venire a contatto con gli alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 164 del 25/06/2008 pag. 0012 - 0013


Regolamento (CE) n. 597/2008 della Commissione

del 24 giugno 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 372/2007 che fissa limiti di migrazione transitori per plastificanti impiegati nelle guarnizioni dei coperchi destinati a venire a contatto con gli alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE [1], in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2007/19/CE della Commissione, del 2 aprile 2007, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la direttiva 85/572/CEE del Consiglio che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari [2], specifica che le guarnizioni dei coperchi rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2002/72/CE della Commissione [3]. Essa stabilisce che gli Stati membri devono adottare, entro il 1o maggio 2008, le disposizioni che consentono la libera circolazione delle guarnizioni di coperchi se sono conformi ai limiti di migrazione specifica (LMS) indicati nella direttiva 2002/72/CE, come modificata. L'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), della direttiva 2007/19/CE prevede che gli Stati membri vietino la fabbricazione e l'importazione di guarnizioni di coperchi non conformi a decorrere dal 1o luglio 2008.

(2) Il regolamento (CE) n. 372/2007 della Commissione [4] regola l'immissione sul mercato delle guarnizioni di coperchi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), della direttiva 2007/19/CE per un periodo di transizione in attesa dell'attuazione di tale direttiva. Esso fissa i LMS transitori per la somma dei plastificanti utilizzati nelle guarnizioni dei coperchi, in modo che la libera circolazione di tali prodotti non sia messa in pericolo, i coperchi e gli alimenti che costituiscono un rischio significativo siano immediatamente esclusi dal mercato e nello stesso tempo l'industria abbia il tempo sufficiente per finalizzare lo sviluppo di guarnizioni che sono conformi ai LMS fissati nella direttiva 2002/72/CE, modificata dalla direttiva 2007/19/CE. Il periodo di transizione fissato termina il 30 giugno 2008.

(3) Nel dicembre 2007 la Commissione è stata informata dall'industria alimentare e del settore di produzione dei coperchi che dal luglio 2008 non sarà disponibile sul mercato un numero sufficiente di coperchi sottoposti a prove di conformità alla direttiva 2002/72/CE per l'imballaggio di alimenti problematici come i prodotti alimentari sott'olio, le salse grasse e il pesto. Alcune soluzioni trovate non sono applicabili a tutti i prodotti, mentre altre non sono disponibili in tutte le dimensioni dei coperchi. Per una serie di soluzioni mancano ancora la chiusura a tenuta stagna per la lunga conservazione e il comportamento di migrazione.

(4) I coperchi conformi alla direttiva 2007/19/CE saranno disponibili soltanto dal luglio 2008 in poi e l'industria alimentare effettuerà prove di possibili soluzioni di coperchi a partire da tale data. Considerando che i prodotti alimentari grassi imballati con questi coperchi sono prodotti stagionali e che i produttori di alimenti hanno bisogno di tempo per sottoporre a prove e scegliere la soluzione adatta ai loro prodotti, è necessario prevedere un ulteriore periodo di transizione in cui i coperchi conformi al regolamento (CE) n. 372/2007 possano essere utilizzati per l'imballaggio di alimenti in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), della direttiva 2007/19/CE. Conformemente al terzo comma, lettera d), di detto articolo il periodo di transizione deve terminare il 30 aprile 2009.

(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 372/2007.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 372/2007 è modificato come segue:

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), della direttiva 2007/19/CE, i coperchi che contengono strati di plastica o rivestimenti di plastica, che formano le guarnizioni di tali coperchi, che insieme sono composti da due o più strati di vari tipi di materiale, possono essere immessi nel mercato della Comunità se sono conformi alle restrizioni e alle specifiche indicate nell'allegato del presente regolamento.";

2) nell'articolo 2 la data " 30 giugno 2008" è sostituita da " 30 aprile 2009".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla Vassiliou

Membro della Commissione

[1] GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

[2] GU L 91 del 31.3.2007, pag. 17; rettifica nella GU L 97 del 12.4.2007, pag. 50.

[3] GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/39/CE (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 6).

[4] GU L 97 del 12.4.2007, pag. 9.

--------------------------------------------------


Gestito dall'Ufficio delle pubblicazioni