7.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/9 |
DIRETTIVA 2008/92/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2008
concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (2), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (3). In occasione di nuove modifiche di detta direttiva, è opportuno, per ragioni di chiarezza, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione. |
(2) |
La trasparenza dei prezzi dell’energia, nella misura in cui rafforza i presupposti di una concorrenza non falsata nel mercato comune, è essenziale per la realizzazione e il buon funzionamento del mercato interno dell’energia. |
(3) |
La trasparenza può contribuire a eliminare possibili discriminazioni applicate nei confronti dei consumatori, favorendo la libera scelta tra fonti di energie e fornitori. |
(4) |
Attualmente il livello di trasparenza varia a seconda delle diverse fonti di energia, dei diversi Stati membri o delle diverse regioni della Comunità, compromettendo la realizzazione del mercato interno dell’energia. |
(5) |
Tuttavia i prezzi pagati dall’industria comunitaria per l’energia da essa consumata costituiscono uno dei fattori della sua competitività e, per tale motivo, occorre preservare la riservatezza dei prezzi stessi. |
(6) |
Il sistema dei consumatori standard che è utilizzato dall’istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) nelle sue pubblicazioni sui prezzi e il sistema dei prezzi applicato per i grandi consumatori industriali di energia elettrica consentono entrambi di conseguire che la trasparenza non osti alla protezione della riservatezza. |
(7) |
È d’uopo estendere le categorie di consumatori su cui si basa Eurostat fino ai limiti massimi a cui resterebbe garantita la rappresentatività dei consumatori. |
(8) |
In questa maniera verrebbe raggiunta la trasparenza dei prezzi al consumo finale senza mettere in pericolo la necessaria riservatezza dei contratti; affinché venga garantita la riservatezza, devono esservi almeno tre consumatori in una data categoria di consumatori per poter pubblicare un prezzo. |
(9) |
Queste informazioni che concerneranno il gas e l’elettricità consumati dall’industria negli usi finali dell’energia consentiranno anche un paragone con le altre fonti energetiche (petrolio, carbone, energie fossili e rinnovabili) e gli altri consumatori. |
(10) |
Le imprese fornitrici di gas e di elettricità e i relativi consumatori industriali restano — indipendentemente dall’applicazione della presente direttiva — soggetti all’applicazione delle regole di concorrenza del trattato e pertanto la Commissione può esigere la comunicazione dei prezzi e delle condizioni di vendita. |
(11) |
La conoscenza dei vigenti sistemi di prezzi rientra nell’ambito della trasparenza dei prezzi. |
(12) |
La conoscenza della ripartizione dei consumatori per categoria e delle loro quote rispettive di mercato fa egualmente parte della trasparenza dei prezzi. |
(13) |
La comunicazione a Eurostat dei prezzi e delle condizioni di vendita ai consumatori, accompagnata dalla comunicazione dei sistemi di prezzi in vigore e dalla ripartizione dei consumatori per categorie di consumo dovrebbe permettere alla Commissione d’essere informata per determinare, se necessario, le azioni o le opportune proposte in relazione alla situazione del mercato interno dell’energia. |
(14) |
L’affidabilità dei dati comunicati a Eurostat sarà maggiormente garantita se le imprese stesse effettuano l’elaborazione di tali dati. |
(15) |
La conoscenza della fiscalità e delle tasse parafiscali esistenti in ogni Stato membro è importante per assicurare la trasparenza dei prezzi. |
(16) |
Occorre prevedere mezzi di controllo dell’affidabilità dei dati comunicati a Eurostat. |
(17) |
La realizzazione della trasparenza implica la pubblicazione e la massima diffusione possibile tra i consumatori dei prezzi e dei sistemi di prezzi. |
(18) |
Per realizzare tale trasparenza dei prezzi dell’energia ci si deve basare su tecniche e metodi collaudati, messi a punto e applicati da Eurostat sia nel trattamento e nel controllo della validità sia nella pubblicazione dei dati. |
(19) |
È necessario, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno dell’energia, rendere operativo al più presto il sistema della trasparenza. |
(20) |
Sarà possibile attuare in modo uniforme la presente direttiva in tutti gli Stati membri solo se il mercato del gas naturale, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture, avrà raggiunto un livello di sviluppo sufficiente. |
(21) |
Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4). |
(22) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di apportare agli allegati I e II le modifiche rese necessarie da eventuali problemi specifici individuati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(23) |
Dato che i nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano esclusivamente la procedura di comitato, non sono necessari, al riguardo, provvedimenti di attuazione da parte degli Stati membri. |
(24) |
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato III, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese fornitrici di gas o di energia elettrica ai consumatori finali dell’industria, quali definiti negli allegati I e II, comunichino all’istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) nel modo previsto dall’articolo 3:
1) |
i prezzi e le condizioni di vendita ai consumatori industriali finali di gas e di energia elettrica; |
2) |
i vigenti sistemi di prezzi; |
3) |
la ripartizione dei consumatori e dei relativi volumi per categorie di consumo, onde provvedere alla rappresentatività di tali categorie a livello nazionale. |
Articolo 2
1. Il 1o gennaio e il 1o luglio di ogni anno, le imprese menzionate nell’articolo 1 rilevano i dati di cui ai punti 1 e 2 dello stesso articolo.
Tali dati, elaborati conformemente all’articolo 3, sono comunicati entro due mesi a Eurostat e alle autorità competenti degli Stati membri.
2. In base ai dati di cui al paragrafo 1, Eurostat pubblica, a maggio e a novembre di ogni anno, in una forma appropriata, i prezzi del gas e dell’energia elettrica per usi industriali negli Stati membri nonché i sistemi di prezzi utilizzati per la loro elaborazione.
3. L’informazione di cui all’articolo 1, punto 3, è comunicata ogni due anni a Eurostat e alle competenti autorità degli Stati membri.
Tale informazione non è pubblicata.
Articolo 3
Le disposizioni di attuazione relative alla forma e al tenore nonché a ogni altra caratteristica delle informazioni di cui all’articolo 1 figurano negli allegati I e II.
Articolo 4
Eurostat è tenuto a non divulgare i dati che gli sono stati comunicati a norma dell’articolo 1 e che, per loro natura, potrebbero essere coperti dal segreto commerciale delle imprese. I dati statistici riservati trasmessi a Eurostat sono accessibili ai soli funzionari dello stesso e possono essere utilizzati a scopi esclusivamente statistici.
Il primo paragrafo non osta alla pubblicazione di questi dati in una forma aggregata che non consenta di identificare singole transazioni commerciali.
Articolo 5
Eurostat, qualora constati anomalie o incoerenze statisticamente significative nei dati comunicati a norma della presente direttiva, può chiedere agli organi nazionali di consentirgli di prendere cognizione dei dati non aggregati pertinenti nonché dei procedimenti di calcolo o di valutazione su cui si fondano le informazioni aggregate, per valutare o rettificare l’informazione giudicata anormale.
Articolo 6
Se del caso, la Commissione apporta negli allegati I e II, le modifiche rese necessarie da eventuali problemi specifici individuati. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2.
Dette modifiche riguardano tuttavia soltanto gli elementi tecnici contenuti negli allegati I e II e sono pertanto esclusi gli emendamenti tali da poter alterare l’economia generale del sistema.
Articolo 7
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 8
Una volta l’anno, la Commissione invia una relazione di sintesi sull’applicazione della presente direttiva al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
Articolo 9
Per quanto riguarda il gas naturale, la presente direttiva sarà attuata, in uno Stato membro, soltanto cinque anni dopo l’introduzione di tale forma di energia sul mercato in questione.
La data di introduzione di questa fonte di energia su un mercato nazionale forma oggetto di una dichiarazione esplicita e tempestiva alla Commissione da parte dello Stato membro interessato.
Articolo 10
La direttiva 90/377/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato III, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato IV.
Articolo 11
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 12
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 22 ottobre 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J.-P. JOUYET
(1) Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 settembre 2008.
(2) GU L 185 del 17.7.1990, pag. 16.
(3) Cfr. allegato III, parte A.
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
ALLEGATO I
PREZZI DEL GAS
I prezzi del gas fornito ai consumatori finali industriali (1) sono rilevati e compilati secondo la seguente metodologia:
a) |
sono comunicati i prezzi pagati dai consumatori finali industriali che acquistano gas naturale distribuito attraverso la rete primaria per il loro uso interno; |
b) |
sono presi in considerazione tutti gli impieghi industriali del gas. Sono esclusi i consumatori che utilizzano il gas:
|
c) |
i prezzi rilevati sono ordinati per fasce di consumo, definite in base alla quantità minima e massima di gas consumata in un anno; |
d) |
i prezzi sono rilevati due volte all’anno all’inizio di ogni semestre (gennaio e luglio) e si riferiscono ai prezzi medi pagati per il gas dai consumatori finali industriali nel corso del semestre precedente. La prima comunicazione dei dati sui prezzi all’istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) riguarda la situazione al 1o gennaio 2008; |
e) |
i prezzi sono espressi in moneta nazionale per gigajoule. L’unità dell’energia utilizzata è misurata dal potere calorifico superiore; |
f) |
i prezzi sono comprensivi di tutte le spese: tasse per l’uso della rete, più il prezzo dell’energia consumata, meno eventuali premi o riduzioni, più altri eventuali oneri (affitto del contatore, canone fisso, ecc.). Non è compresa nel prezzo la spesa del primo allacciamento; |
g) |
i prezzi da comunicare sono i prezzi medi nazionali; |
h) |
gli Stati membri approntano e applicano procedure efficienti per la compilazione dei dati rappresentativi in base alle seguenti regole:
|
i) |
devono essere comunicati tre livelli di prezzo:
|
j) |
sono rilevati i prezzi del gas per ciascuna delle seguenti categorie di consumatori finali industriali:
|
k) |
una volta ogni due anni vengono comunicate a Eurostat, contestualmente alla comunicazione dei prezzi di gennaio, informazioni sul sistema di compilazione e, in particolare: una descrizione dell’indagine e della sua portata (numero di imprese fornitrici presso le quali sono stati rilevati i prezzi, quota di mercato totale rappresentata, ecc.), nonché i criteri utilizzati per calcolare i prezzi medi ponderati e il consumo aggregato di ciascuna categoria. La prima comunicazione relativa al sistema di compilazione riguarderà la situazione al 1o gennaio 2008; |
l) |
una volta all’anno vengono comunicate ad Eurostat, contestualmente alla comunicazione dei prezzi di gennaio, informazioni sui principali fattori e caratteristiche medie che incidono sui prezzi comunicati per ciascuna categoria di consumatori. Le suddette informazioni comprendono:
|
m) |
una volta all’anno dovrebbero essere comunicati, contestualmente alla comunicazione di gennaio, anche le tariffe, il metodo di calcolo e una descrizione delle imposte sulle vendite di gas ai consumatori finali industriali. La descrizione deve includere tutti gli oneri non fiscali che coprono i costi della rete e gli obblighi di servizio pubblico. La descrizione delle tasse comprende tre sezioni chiaramente distinte:
Segue una breve panoramica delle imposte, tasse, tasse parafiscali, corrispettivi, canoni e oneri vari:
Le imposte sul reddito, sulla proprietà immobiliare, sui carburanti per autotrazione, i pedaggi stradali, i diritti per licenze o concessioni per la radio e le telecomunicazioni, la pubblicità, i canoni per la concessione di licenze, le tasse sui rifiuti, ecc. non entrano in considerazione in questa sede e sono quindi esclusi da questo elenco, poiché formano incontestabilmente parte dei costi operativi e si applicano anche ad altre attività economiche e industriali; |
n) |
negli Stati membri in cui esiste un’unica società che effettua tutte le vendite ai clienti industriali, i dati possono essere comunicati da questa società. Negli Stati membri in cui operano più società le informazioni prescritte devono essere comunicate da un organismo statistico indipendente. |
(1) I consumatori finali industriali possono comprendere altri consumatori non residenziali.
ALLEGATO II
PREZZI DELL’ENERGIA ELETTRICA
I prezzi dell’energia elettrica fornita ai consumatori finali industriali (1) sono rilevati e compilati secondo la seguente metodologia:
a) |
sono comunicati i prezzi pagati dai consumatori finali industriali che acquistano energia elettrica per il loro uso interno; |
b) |
sono presi in considerazione tutti gli impieghi industriali dell’energia elettrica; |
c) |
i prezzi rilevati sono ordinati per fasce di consumo, definite con riferimento alla quantità minima e massima di energia elettrica consumata in un anno; |
d) |
i prezzi sono rilevati due volte all’anno all’inizio di ogni semestre (gennaio e luglio) e si riferiscono ai prezzi medi pagati per l’energia elettrica dai consumatori finali industriali nel corso del semestre precedente. La prima comunicazione dei dati sui prezzi a Eurostat riguarda la situazione al 1o gennaio 2008; |
e) |
i prezzi sono espressi in moneta nazionale per KWh; |
f) |
i prezzi sono comprensivi di tutte le spese: tasse per l’uso della rete, più il prezzo dell’energia consumata, meno eventuali premi o riduzioni, più altri eventuali oneri (affitto del contatore, canone fisso, costi connessi alla capacità, ecc.). Non è compresa nel prezzo la spesa del primo allacciamento; |
g) |
i prezzi da comunicare sono i prezzi medi nazionali; |
h) |
gli Stati membri approntano e applicano procedure efficienti per la compilazione dei dati rappresentativi in base alle seguenti regole:
|
i) |
devono essere comunicati tre livelli di prezzo:
|
j) |
sono rilevati i prezzi dell’energia elettrica per ciascuna delle seguenti categorie di consumatori finali industriali:
|
k) |
una volta ogni due anni vengono comunicate a Eurostat, contestualmente alla comunicazione dei prezzi di gennaio, informazioni sul sistema di compilazione e, in particolare: una descrizione dell’indagine e della sua portata (numero di imprese fornitrici presso le quali sono stati rilevati i prezzi, quota totale di mercato rappresentata, ecc.), nonché i criteri utilizzati per calcolare i prezzi medi ponderati e il consumo aggregato di ciascuna categoria. La prima comunicazione relativa al sistema di compilazione riguarderà la situazione al 1o gennaio 2008; |
l) |
una volta all’anno vengono comunicate a Eurostat, contestualmente alla comunicazione dei prezzi di gennaio, informazioni sui principali fattori e caratteristiche medie che incidono sui prezzi comunicati per ciascuna categoria di consumatori. Le suddette informazioni comprendono:
|
m) |
una volta all’anno devono essere comunicati, contestualmente alla comunicazione dei prezzi di gennaio, anche le tariffe, il metodo di calcolo e una descrizione delle tasse sulle vendite di energia elettrica ai consumatori finali industriali. La descrizione deve illustrare tutti gli oneri non fiscali che coprono i costi della rete e gli obblighi di servizio pubblico. La descrizione delle tasse comprende tre sezioni chiaramente distinte:
Segue una breve panoramica delle imposte, tasse, tasse parafiscali, corrispettivi, canoni e oneri vari:
Le imposte sul reddito, le imposte sulla proprietà immobiliare, le accise sui prodotti petroliferi e sui combustibili non destinati alla produzione di energia elettrica, le imposte sui carburanti per autotrazione, i pedaggi stradali, i diritti per licenze o concessioni per la radio e le telecomunicazioni, la pubblicità, i canoni per la concessione di licenze, le tasse sui rifiuti, ecc. non entrano in considerazione in questa sede e sono quindi esclusi da questo elenco poiché formano incontestabilmente parte dei costi operativi e si applicano anche ad altre attività economiche e industriali; |
n) |
una volta all’anno viene comunicata a Eurostat, contestualmente alla comunicazione dei prezzi di gennaio, una suddivisione dei prezzi dell’energia elettrica nelle loro principali componenti basata sulla seguente metodologia: il prezzo completo dell’energia per fascia di consumo può essere considerato come la somma dei prezzi «rete», dei prezzi «energia e approvvigionamento» (ossia, dalla produzione fino alla commercializzazione, esclusa la rete) e di tutte le tasse, imposte e altri oneri:
Nota: se vengono indicati separatamente servizi complementari, questi possono essere inclusi in una delle due componenti principali, come segue:
|
o) |
negli Stati membri in cui esiste un’unica società che effettua tutte le vendite ai clienti industriali, i dati possono essere comunicati da questa società. Negli Stati membri in cui operano più società le informazioni prescritte devono essere comunicate da un organismo statistico indipendente. |
(1) I consumatori finali industriali possono comprendere altri consumatori non residenziali.
ALLEGATO III
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive
(di cui all’articolo 10)
Direttiva 90/377/CEE del Consiglio |
|
Direttiva 93/87/CEE della Commissione |
|
Atto di adesione del 1994, allegato I |
|
Atto di adesione del 2003, allegato II, punto 12 A 3, lettere a) e b) |
|
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio |
limitatamente all’allegato I, punto 3 |
Direttiva 2006/108/CE del Consiglio |
limitatamente al riferimento alla direttiva 90/377/CEE, articolo 1 e allegato, punto 1, lettere a) e b) |
Decisione 2007/394/CE della Commissione |
|
PARTE B
Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale
(di cui all’articolo 10)
Direttiva |
Termine di attuazione |
90/377/CEE |
30 luglio 1991 |
93/87/CEE |
— |
2006/108/CE |
1o gennaio 2007 |
ALLEGATO IV
Tavola di concordanza
Direttiva 90/377/CEE |
Presente direttiva |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1, prima frase |
Articolo 2, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 2, paragrafo 1, seconda frase |
Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 3, prima frase |
Articolo 2, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 2, paragrafo 3, seconda frase |
— |
Articolo 2, paragrafo 3, terza frase |
Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma |
Articoli 3, 4 e 5 |
Articoli 3, 4 e 5 |
Articolo 6, prima frase |
Articolo 6, primo comma, prima frase |
— |
Articolo 6, primo comma, seconda frase |
Articolo 6, seconda frase |
Articolo 6, secondo comma |
Articolo 7, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 7 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
— |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 9, primo comma |
— |
Articolo 9, secondo comma, prima frase |
Articolo 9, primo comma |
Articolo 9, secondo comma, seconda frase |
Articolo 9, secondo comma |
— |
Articoli 10 e 11 |
Articolo 10 |
Articolo 12 |
Allegati I e II |
Allegati I e II |
— |
Allegato III |
— |
Allegato IV |