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Document 32008L0091

Direttiva 2008/91/CE della Commissione, del 29 settembre 2008 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi il diuron come sostanza attiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 262, 1.10.2008, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/91/oj

1.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 262/31


DIRETTIVA 2008/91/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2008

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi il diuron come sostanza attiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il diuron. La decisione 2007/417/CE (4) della Commissione stabilisce la non iscrizione del diuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(2)

In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale ha presentato il 26 giugno 2007 una nuova domanda alla Danimarca, designata Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 451/2000.

(3)

La Danimarca ha valutato le informazioni fornite dal notificante e il 15 novembre 2007 ha presentato una relazione supplementare, in cui raccomanda l'iscrizione della sostanza nell'allegato I.

(4)

Il 25 gennaio 2008 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (5). Nel caso del diuron lo Stato membro relatore ha completato la valutazione delle informazioni supplementari fornite dal notificante prima dell'entrata in vigore del regolamento, tenendo conto degli stessi criteri di cui all'articolo 15 del regolamento. Data la situazione, la Commissione ha valutato la relazione supplementare e, ove pertinente, il progetto di relazione di valutazione, nonché la raccomandazione dello Stato membro in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 33/2008.

(5)

Il progetto di rapporto di riesame è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvato l'11 luglio 2008, sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il diuron. Detto rapporto si concentra sui problemi per i quali la sostanza non è stata iscritta, vale a dire l'esposizione inaccettabile degli operatori, il carattere non conclusivo della valutazione di un possibile rischio per le acque sotterranee, visti i dubbi sul destino di alcuni metaboliti, e la mancanza di dati che dimostrino che il rischio per gli uccelli e i mammiferi è accettabile.

(6)

Come stabilito in tale rapporto, ora le istruzioni del notificante impongono che l'applicazione venga fatta con quantitativi di diuron molto minori. Di conseguenza, possono essere dimostrati livelli accettabili di esposizione degli operatori, dovuti in alcuni casi all'impiego di dispositivi di protezione. Per quanto riguarda il rischio per le acque sotterranee, lo schema di degradazione di alcuni metaboliti è stato chiarito dal notificante e riesaminato dallo Stato membro relatore, che ha convenuto che, in relazione ai modelli per le acque sotterranee, la soglia di allarme non viene superata. Infine, in base alle valutazioni più precise ora presentate dal notificante, il rischio per gli uccelli e i mammiferi può essere considerato accettabile.

(7)

Pertanto, i dati supplementari presentati dal notificante permettono di eliminare le preoccupazioni specifiche che hanno determinato la non inclusione della sostanza. Non sono emerse altre questioni scientifiche irrisolte. Non è stato perciò considerato necessario consultare l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(8)

In base ai vari esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti diuron soddisfano, in generale, le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. Per tale motivo il diuron va iscritto nell'allegato I di tale direttiva, allo scopo di garantire che in tutti gli Stati membri possano essere rilasciate le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva nel rispetto delle prescrizioni della direttiva.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(10)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2009. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il 1o ottobre 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(3)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

(4)  GU L 156 del 16.6.2007, pag. 32.

(5)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.


ALLEGATO

Le voci seguenti sono aggiunte alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

N.

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«198

Diuron

CAS n. 330-54-1

N. CIPAC: 100

3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea

≥ 930 g/kg

1o ottobre 2008

30 settembre 2018

PARTE A

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida in quantità non superiori a 0,5 kg/ha (media areica).

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame per il diuron, in particolare le relative appendici I e II, approvate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 luglio 2008.

In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alla sicurezza dell'operatore quando le condizioni di utilizzo esigono, se del caso, dispositivi di protezione individuale,

alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio.

Le condizioni di autorizzazione comprendono misure di attenuazione dei rischi, se del caso.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva figurano nel rapporto di riesame.


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