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Document 32008L0045

Direttiva 2008/45/CE della Commissione, del 4 aprile 2008 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativamente all'estensione dell'utilizzazione della sostanza attiva metconazolo (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 94, 5.4.2008, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/45/oj

5.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/21


DIRETTIVA 2008/45/CE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2008

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativamente all'estensione dell'utilizzazione della sostanza attiva metconazolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2006/74/CE della Commissione (2), il metconazolo è stato inserito come sostanza attiva nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE.

(2)

Nella domanda di inclusione del metconazolo, il notificante BASF Aktiengesellschaft ha fornito informazioni sulle utilizzazioni destinate alla lotta contro i funghi sostenendo la conclusione generale secondo la quale è prevedibile che i prodotti fitosanitari contenenti metconazolo soddisfino alle esigenze in materia di sicurezza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE. Il metconazolo è stato quindi iscritto nell'allegato I della direttiva, con specifiche prescrizioni in base alle quali gli Stati membri possono autorizzarne l'uso soltanto come fungicida.

(3)

Oltre alla lotta contro i funghi in talune utilizzazioni agricole, il notificante ha ora presentato una domanda di modifica di tali prescrizioni specifiche per quanto riguarda l'utilizzazione come regolatore della crescita. A tale fine il notificante ha trasmesso informazioni supplementari a sostegno dell'estensione dell'utilizzazione.

(4)

Il Belgio ha valutato le informazioni e i dati forniti dal notificante e nell'ottobre 2007 ha informato la Commissione di essere giunto alla conclusione che l'estensione dell'utilizzazione richiesta non comporta rischi supplementari rispetto a quelli già considerati nelle disposizioni specifiche relative al metconazolo, di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE, e nel rapporto di riesame della Commissione relativo a tale sostanza. Questo vale in modo particolare in quanto l'estensione riguarda applicazioni in misura inferiore a quelle necessarie per l'uso in quanto fungicida, mentre gli altri parametri di applicazione indicati nelle disposizioni specifiche dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE rimangono invariati.

(5)

È pertanto opportuno modificare le disposizioni specifiche relative al metconazolo.

(6)

La direttiva 91/414/CEE va pertanto modificata in tal senso.

(7)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 5 agosto 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 agosto 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/41/CE della Commissione (GU L 89 dell'1.4.2008, pag. 12).

(2)  GU L 235 del 30.8.2006, pag. 17.


ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la riga 136 è sostituita dalla seguente:

«136

Metconazolo

N. CAS 125116-23-6 (stereochimica non stabilita)

N. CIPAC 706

(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-clorobenzil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) ciclopentanolo

≥ 940 g/kg

(somma degli isomeri cis- e trans)

1o giugno 2007

31 maggio 2017

Parte A

Possono essere autorizzate esclusivamente le utilizzazioni in qualità di fungicida e regolatore della crescita.

Parte B

Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale in data 23 maggio 2006.

In base a tale valutazione globale:

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi,

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, provvedimenti protettivi.»


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