EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0035

Direttiva 2008/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

OJ L 81, 20.3.2008, p. 67–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2013; abrogato da 32011L0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/35/oj

20.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/67


DIRETTIVA 2008/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2002/95/CE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione di controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/95/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/95/CE.

(6)

Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2002/95/CE dalla presente direttiva sono di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2002/95/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 5, paragrafo 1, è modificato come segue:

a)

la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«1.   Le modifiche necessarie ad adeguare l’allegato al progresso tecnico e scientifico sono adottate ai fini seguenti:»;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2.»;

2)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (6).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)  Parere del Parlamento europeo dell’11 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(3)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/692/CE della Commissione (GU L 283 del 14.10.2006, pag. 50).

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.

(6)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).»


Top